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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge finanziaria della Regione Campania 2006 (l.r. n. 24/2005). Sono stati dichiarati illegittimi l’art. 4, comma 3, che attribuiva alla Giunta funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di personale, e l’art. 7, comma 2, per violazione dei principi fondamentali in materia di finanza regionale.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato varie disposizioni della legge finanziaria 2006 della Regione Campania (l.r. 29 dicembre 2005, n. 24). Le norme contestate riguardavano: l’art. 4, comma 3, che attribuiva alla Giunta regionale una funzione di indirizzo politico-amministrativo in materia di personale; l’art. 7, commi 1-4, relativo alla gestione dei fondi regionali; l’art. 23 riguardante altre disposizioni finanziarie.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità in via principale contro gli artt. 4, comma 3, 7 commi 1-4, e 23 della legge r. Campania n. 24/2005, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione e dei principi fondamentali sull’organizzazione regionale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, per violazione del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, e dell’art. 7, comma 2, per violazione dei principi fondamentali in materia di finanza regionale. Le altre disposizioni sono state dichiarate non fondate o cessate dall’efficacia per sopravvenuta abrogazione.

Il principio

Le regioni non possono attribuire alla Giunta regionale funzioni di indirizzo politico-amministrativo in settori riservati alla gestione ordinaria degli uffici: il principio di separazione tra politica e amministrazione, ricavato dagli artt. 97 e 117 della Costituzione, vincola anche il legislatore regionale.

Domande e risposte

Cosa significa separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa?

Il principio, introdotto dal d.lgs. n. 29/1993 e ora nel d.lgs. n. 165/2001, stabilisce che i politici (ministri, assessori) fissano gli obiettivi mentre i dirigenti amministrativi gestiscono concretamente le risorse e le attività. Mescolare questi ruoli viola il buon andamento della pubblica amministrazione.

Perché lo Stato può impugnare le leggi regionali?

Il Governo può impugnare in via principale le leggi regionali davanti alla Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, se ritiene che violino la Costituzione o i principi fondamentali della legislazione statale nelle materie concorrenti (art. 127 Cost.).

Cosa succede quando la Corte dichiara illegittima una legge regionale?

La dichiarazione di illegittimità fa cessare gli effetti della norma regionale erga omnes. La norma viene espunta dall’ordinamento; gli atti già adottati in base ad essa rimangono validi se non più impugnabili.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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