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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 1, della legge regionale Sicilia n. 33/1996, nella parte in cui prevedeva che il contratto collettivo nazionale disciplinasse i lavoratori somministrati a tempo indeterminato. La norma regionale invadeva la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e diritto del lavoro.
Di cosa si tratta
La Regione Sicilia aveva legiferato in materia di lavoro somministrato stabilendo che il contratto collettivo nazionale si applicasse ai lavoratori somministrati a tempo indeterminato impiegati nei propri uffici. Il Tribunale di Marsala ha dubitato che questa norma regionale fosse compatibile con la riserva statale in materia di diritto del lavoro e contratti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Marsala ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 1, della l.r. Sicilia n. 33/1996, come modificato dall’art. 28, comma 1, della l.r. Sicilia n. 4/1999, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. l) (ordinamento civile) e 3 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale nella parte in cui disciplinava l’applicazione del contratto nazionale ai lavoratori somministrati a tempo indeterminato. La materia del contratto di lavoro è riservata in via esclusiva alla legislazione statale (ordinamento civile, art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.), anche per le regioni a statuto speciale.
Il principio
Le regioni – anche quelle a statuto speciale come la Sicilia – non possono legiferare sui rapporti di lavoro privato e sui contratti collettivi nazionali: la materia «ordinamento civile» è riservata in via esclusiva allo Stato dalla Costituzione e comprende la disciplina dei contratti di lavoro e della somministrazione.
Domande e risposte
Cosa è il lavoro in somministrazione?
Il lavoro in somministrazione è il contratto con cui un’agenzia per il lavoro (somministratore) mette a disposizione di un’impresa utilizzatrice un lavoratore, che rimane dipendente dell’agenzia. Può essere a tempo determinato o indeterminato (staff leasing), disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015.
Perché la Regione Sicilia non può legiferare sul contratto collettivo nazionale di lavoro?
Il contratto collettivo nazionale è uno strumento del diritto privato del lavoro, che rientra nell’ordinamento civile: materia riservata in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. Nessuna regione, neanche a statuto speciale, può disciplinare autonomamente i rapporti di lavoro privato.
Cosa distingue competenza esclusiva statale da quella concorrente?
Nelle materie di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, Cost.) la legge regionale è completamente esclusa. Nelle materie a competenza concorrente (art. 117, terzo comma) le regioni possono legiferare nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riserva esclusiva statale sull’ordinamento civile, parametro della decisione
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza, ulteriore parametro invocato
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