- L'art. 11 disciplina le attività promozionali della cultura della prevenzione e delle azioni di sicurezza sul lavoro, definite in sede di Commissione consultiva ex art. 6 SIC.
- Prevede finanziamenti INAIL per investimenti in sicurezza e salute da parte di piccole, medie e micro imprese (i Bandi ISI).
- Include finanziamenti per percorsi formativi dedicati alle PMI e per l'inserimento dell'educazione alla sicurezza nelle scuole e nelle università.
- Le risorse sono ripartite annualmente con decreto ministeriale tra le diverse categorie di attività promozionali.
Art. 11 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Attività promozionali
In vigore dal 15/05/2008
1. Nell'ambito della Commissione consultiva di cui all'articolo 6 sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui all'articolo 5, le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a: a) finanziamento, da parte dell'INAIL e previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; per l'accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure; b) finanziamento, da parte dell'INAIL e delle regioni, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b); c) finanziamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca., previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all'inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.
2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con oneri a carico delle risorse di cui all' articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123 , come introdotto dall' articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 . Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e dell'università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto annuale delle risorse tra le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e dell'articolo 52, comma 2, lettera d).
3. Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalità operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di quanto previsto nel periodo precedente possono altresì concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.
3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con l'utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l'INAIL. Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 , ferma restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si tiene anche conto dell'adozione , da parte delle imprese, delle soluzioni tecnologiche o organizzative di cui al precedente periodo, verificate dall'INAIL.
4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalità. Tale attività è svolta nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.
4-bis. A decorrere dall'anno 2026, l'INAIL, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente, previo accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferisce annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all' articolo 18, comma 1 , (( lettera a),)) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , un importo non inferiore a 35.000.000 di euro, integrativo delle risorse di cui all' articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 , ((e da ripartire sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,)) destinato al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell'apprendimento esperienziale, ulteriori rispetto a quelli disciplinati al comma 1, lettera c), ((del presente articolo,)) nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore, nonché dei percorsi universitari e ((dell'alta formazione)) artistica, musicale e coreutica realizzati in modalità duale, in conformità con gli standard di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2022 , nonché al finanziamento di iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per le finalità di cui al presente comma, l'INAIL versa all'entrata del bilancio dello Stato un importo annuale, non inferiore a ((35.000.000 di euro)) , per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all' articolo 18, comma 1 , (( lettera a),)) del decreto-legge n. 185 del 2008 .
5. L'INAIL finanzia con risorse proprie, anche nell'ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorità per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone passi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v). L'INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5-bis. Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate. L'INAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.
5-ter. Al fine di incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attività e in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica, l'INAIL promuove, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del medesimo Istituto, interventi di formazione in materia prevenzionale, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, attraverso l'impiego dei Fondi interprofessionali, costituiti ai sensi dell' articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 .
5-quater. L'INAIL è autorizzato a promuovere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del medesimo Istituto, interventi di sostegno rivolti in particolare ((alle microimprese e alle piccole)) e medie imprese, per l'acquisto e l'adozione nell'organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti.
6. Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le amministrazioni pubbliche promuovono attività specificamente destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro.
6-bis. L'INAIL promuove campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura ((della salute e della sicurezza)) sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92 . L'INAIL svolge i compiti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto.
7. In sede di prima applicazione, per il primo anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse di cui all' articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123 , come introdotto dall' articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , sono utilizzate, secondo le priorità, ivi compresa una campagna straordinaria di formazione, stabilite, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo adottato, previa consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano.
Stesso numero, altri codici
- Art. 11 Codice Civile: Persone giuridiche pubbliche
- Articolo 11 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 11 Codice del Consumo: Divieti di commercializzazione
- Articolo 11 Codice della Strada: Servizi di polizia stradale
- Articolo 11 Codice di Procedura Civile: Cause relative a quote di obbligazione tra più parti
- Articolo 11 Codice di Procedura Penale: Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati
La promozione della cultura della sicurezza: un approccio sistemico
L'art. 11 traduce in strumenti operativi l'obiettivo del D.Lgs. 81/2008 di diffondere la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro. La logica è chiara: la sicurezza non si ottiene soltanto con obblighi e sanzioni, ma richiede un cambiamento culturale profondo che parte dalla formazione scolastica e universitaria, passa attraverso la sensibilizzazione delle imprese e si consolida con incentivi economici concreti che rendano conveniente investire in sicurezza. L'art. 11 è la norma che dà base giuridica a questo approccio promozionale, coordinato dalla Commissione consultiva permanente ex art. 6 SIC in coerenza con gli indirizzi del Comitato ex art. 5 SIC.
I finanziamenti INAIL per investimenti in sicurezza: i Bandi ISI
Il meccanismo più noto e rilevante sul piano pratico previsto dall'art. 11 è il finanziamento INAIL per progetti di investimento in sicurezza da parte delle piccole, medie e micro imprese. Questi finanziamenti — erogati annualmente attraverso i Bandi ISI (Incentivi alle Imprese per la Sicurezza) — coprono una quota significativa delle spese sostenute per interventi di miglioramento della sicurezza: acquisto di macchinari più sicuri, adeguamento degli impianti, eliminazione dei fattori di rischio ambientale, interventi di bonifica amianto, adozione di modelli organizzativi certificati ex art. 30 SIC. La norma precisa che per l'accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure, un principio spesso disatteso nella pratica burocratica italiana.
La formazione nelle PMI: finanziamenti INAIL e regionali
L'art. 11 prevede anche il finanziamento di progetti formativi specificamente dedicati alle PMI, da parte di INAIL e regioni con risorse trasferite dal Ministero del lavoro. Questi finanziamenti si integrano con quelli erogati attraverso i fondi interprofessionali (richiamati anche dall'art. 52 SIC) e possono coprire sia la formazione obbligatoria ex D.Lgs. 81/2008 (formazione generale e specifica dei lavoratori, formazione dei preposti e dei dirigenti) sia percorsi formativi aggiuntivi sulla gestione del rischio specifico. Per le micro imprese — che raramente riescono ad accedere ai fondi interprofessionali per mancanza di strutture amministrative adeguate — i finanziamenti INAIL rappresentano spesso l'unico canale di supporto economico per la formazione sulla sicurezza.
L'educazione alla sicurezza nelle scuole e nelle università
La norma prevede anche il finanziamento di attività scolastiche, universitarie e di formazione professionale volte a inserire percorsi formativi interdisciplinari sulla salute e sicurezza nei curricula. Questo investimento sul lungo periodo mira a formare una nuova generazione di lavoratori e futuri imprenditori che abbiano già interiorizzato la cultura della prevenzione. I percorsi sono finanziati dal Ministero dell'istruzione con risorse trasferite dal Ministero del lavoro e devono essere inseriti nelle attività scolastiche rispettando le autonomie didattiche. L'obiettivo è superare la frammentazione attuale, in cui la sicurezza sul lavoro è trattata episodicamente in alcune scuole tecniche ma raramente in modo organico e sistematico.
Il riparto delle risorse e la governance finanziaria
Le risorse destinate alle attività promozionali ex art. 11 sono ripartite annualmente con decreto del Ministro del lavoro di concerto con i Ministri dell'economia e dell'istruzione, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni. Il riparto riguarda: finanziamenti per investimenti in sicurezza (lett. a), finanziamenti per la formazione nelle PMI (lett. b), finanziamenti per le attività scolastiche (lett. c) e ulteriori voci previste dall'art. 52 SIC. La trasparenza nella ripartizione delle risorse è fondamentale per assicurare che gli incentivi raggiungano effettivamente le imprese e i lavoratori più bisognosi di supporto.
Domande frequenti
Cos'è il Bando ISI INAIL e come possono accedervi le piccole imprese?
Il Bando ISI è il programma annuale di finanziamento agevolato INAIL per investimenti in sicurezza sul lavoro, previsto dall'art. 11 D.Lgs. 81/2008. Le imprese presentano domanda online sul sito INAIL nei periodi indicati dal bando. I contributi possono coprire fino al 65% delle spese ammissibili per investimenti in macchinari, impianti, DPI e modelli organizzativi ex art. 30 SIC.
Le micro imprese (1-9 dipendenti) possono accedere ai finanziamenti INAIL per la sicurezza?
Sì, l'art. 11 include espressamente le micro imprese tra i destinatari dei finanziamenti. Il Bando ISI ha specifiche sezioni dedicate alle imprese di piccole dimensioni, con requisiti semplificati rispetto alle grandi aziende.
Un'azienda che investe in macchinari più sicuri può ottenere un rimborso dall'INAIL?
Sì, se il macchinario rientra nelle categorie ammissibili del Bando ISI annuale e l'impresa soddisfa i requisiti previsti (regolarità contributiva, assenza di violazioni gravi, ecc.). La percentuale di rimborso e il massimale variano ogni anno e per categoria di investimento.
Esiste un obbligo per le scuole di insegnare la sicurezza sul lavoro?
L'art. 11 prevede il finanziamento di percorsi interdisciplinari sulla sicurezza nelle scuole e nelle università, ma non un obbligo specifico di inserimento curriculare generalizzato. La formazione sulla sicurezza nei percorsi di istruzione è comunque promossa anche dall'art. 20, comma 3, SIC che richiama gli obblighi formativi degli allievi.
I fondi per le attività promozionali ex art. 11 sono accessibili anche per la formazione dei datori di lavoro?
Sì, i finanziamenti per la formazione nelle PMI includono anche percorsi rivolti ai datori di lavoro, in particolare quelli che svolgono direttamente le funzioni di RSPP ex art. 34 SIC. La formazione del datore di lavoro-RSPP richiede il completamento di corsi specifici il cui costo può essere coperto parzialmente dai finanziamenti ex art. 11.