← Torna a T.U. Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)
Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L'art. 10 attribuisce a regioni, ASL, Ministeri, INAIL, organismi paritetici ed enti di patronato il compito di svolgere attività di informazione, assistenza e consulenza in materia di sicurezza sul lavoro.
  • Le attività possono essere svolte anche mediante convenzioni tra i soggetti indicati.
  • Sono destinatari prioritari le imprese artigiane, le imprese agricole, le piccole e medie imprese e le loro associazioni di categoria.
  • L'obiettivo è diffondere la cultura della prevenzione e supportare le imprese più piccole nell'adempimento degli obblighi di sicurezza.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 10 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

In vigore dal 15/05/2008

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

Il sistema di informazione e assistenza: pluralità di soggetti e canali

L'art. 10 disegna un sistema distribuito di supporto informativo alle imprese in materia di sicurezza sul lavoro. A differenza degli artt. 5-9 — che disciplinano gli organi di governance strategica e gli enti con competenze tecniche specializzate — l'art. 10 si occupa del livello capillare: i soggetti che quotidianamente interagiscono con imprese e lavoratori fornendo informazioni, assistenza pratica e consulenza. Il legislatore ha scelto di coinvolgere una pluralità eterogenea di attori pubblici: le regioni e le province autonome tramite le ASL, il Ministero dell'interno tramite i Vigili del Fuoco, il Ministero del lavoro, l'INAIL, gli organismi paritetici e gli enti di patronato.

Destinatari prioritari: le piccole e micro imprese

La norma individua come destinatari prioritari dell'attività informativa le imprese artigiane, le imprese agricole e le piccole e medie imprese. Non è una scelta casuale: le PMI — e in particolare le micro e piccole imprese — sono statisticamente quelle con i livelli di conformità più bassi agli obblighi di sicurezza, non per mala fede, ma per mancanza di risorse professionali interne e difficoltà nell'interpretare una normativa complessa. Un piccolo artigiano edile difficilmente dispone di un RSPP interno qualificato o di risorse per avvalersi di un professionista esterno a tempo pieno. Il supporto informativo pubblico gratuito è quindi uno strumento di politica della sicurezza complementare agli obblighi normativi.

Il ruolo degli organismi paritetici e dei patronati

Tra i soggetti chiamati a svolgere attività di informazione e assistenza, gli organismi paritetici — istituiti ai sensi dell'art. 51 SIC — hanno un ruolo privilegiato per le imprese associate alle organizzazioni di categoria che li costituiscono. Essi possono fornire formazione, consulenza tecnica e supporto all'implementazione dei modelli di sicurezza, spesso con risorse e competenze settoriali che le strutture pubbliche generaliste non sempre possiedono. Gli enti di patronato — tradizionalmente associati al sostegno dei lavoratori nella fruizione delle prestazioni previdenziali — estendono qui il loro campo di azione al supporto informativo sui diritti e sugli obblighi in materia di sicurezza, orientando lavoratori e piccoli datori di lavoro nell'accesso ai servizi disponibili.

Convenzioni e coordinamento tra i soggetti

L'art. 10 prevede espressamente che le attività informative possano essere svolte anche mediante convenzioni. Questo strumento è fondamentale per massimizzare l'efficacia del sistema: una convenzione tra la regione, l'INAIL e le associazioni di categoria può consentire di organizzare sportelli informativi territorializzati, sessioni formative gratuite per le PMI di un determinato comparto, o campagne di sensibilizzazione sui rischi più diffusi in un settore produttivo locale. In questo modo, le risorse pubbliche vengono ampliate con il contributo delle strutture associative private, raggiungendo un numero maggiore di destinatari.

Utilità pratica per datori di lavoro e consulenti

Per un piccolo datore di lavoro che si trovi per la prima volta ad affrontare gli obblighi del D.Lgs. 81/2008, il primo punto di accesso è spesso lo sportello informativo dell'ASL territoriale o dello sportello INAIL locale. Per un consulente del lavoro che assista PMI, conoscere la rete dei soggetti attivi ex art. 10 significa poter indirizzare i propri clienti verso risorse di supporto gratuite — guide tecniche INAIL, sessioni formative degli organismi paritetici, consultazioni informali con le ASL — riducendo i costi di compliance per le imprese più piccole. La rete informativa dell'art. 10 non sostituisce gli obblighi normativi a carico del datore di lavoro, ma ne facilita l'adempimento.

Domande frequenti

Un piccolo artigiano può rivolgersi all'ASL per ottenere informazioni gratuite sugli obblighi di sicurezza?

Sì. L'art. 10 prevede che le ASL, tramite il SSN, svolgano attività di informazione e assistenza alle imprese artigiane. È possibile rivolgersi agli sportelli dello SPESAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) per consulenza orientativa, anche se la consulenza tecnica approfondita sul DVR spetta a professionisti privati abilitati.

Gli organismi paritetici possono aiutare le imprese a redigere il documento di valutazione dei rischi?

Gli organismi paritetici ex art. 51 SIC possono fornire supporto tecnico e organizzativo, ma non sostituiscono il datore di lavoro o il RSPP nella redazione del DVR, che rimane un obbligo non delegabile. Possono però offrire modelli, linee guida settoriali e formazione specifica che facilitano il processo di valutazione.

I Vigili del Fuoco svolgono attività di informazione sulla sicurezza antincendio nelle aziende?

Sì, ai sensi dell'art. 10, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco svolge attività informative in materia di sicurezza sul lavoro. Per le imprese soggette a controllo antincendio (CPI), i Comandi provinciali VVFF sono il riferimento per chiarimenti interpretativi sulla normativa antincendio.

Un'azienda agricola ha diritto a ricevere assistenza specifica sulle norme di sicurezza del D.Lgs. 81/2008?

Sì, le imprese agricole sono esplicitamente indicate tra i destinatari prioritari delle attività di informazione ex art. 10. INAIL, regioni e organismi paritetici del settore agricolo offrono risorse specifiche per le peculiarità del rischio agricolo, tra cui rischi da macchinari, cadute, agenti biologici e lavoro all'aperto.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.