Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 162/2006 – Espulsione straniero maggiorenne a carico di familiari stranieri

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza entrambe le questioni sollevate dal Tribunale di Genova sugli artt. 19 e 29, comma 1, lett. b-bis), del d.lgs. n. 286/1998. Per la questione sull’art. 19 (divieto di espulsione), il rimettente non ha motivato adeguatamente sull’esistenza di ragioni oggettive diverse dall’irregolarità della presenza. Per la questione sull’art. 29 (ricongiungimento familiare), il giudice chiamato a pronunciarsi sull’espulsione non deve applicare tale norma.

    Di cosa si tratta

    Un giovane straniero adulto entrato irregolarmente era stato raggiunto da decreto di espulsione, pur avendo i genitori (con permesso di soggiorno) e tre fratelli minori regolarmente residenti in Italia. Il Tribunale di Genova, nel giudizio di opposizione, aveva sollevato questione di costituzionalità sia sull’art. 19 (che non prevede il divieto di espulsione per il figlio maggiorenne a carico dei genitori stranieri) sia sull’art. 29, lett. b-bis) (che consente il ricongiungimento dei figli maggiorenni a carico solo in caso di invalidità totale).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Genova ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, degli artt. 19 e 29, comma 1, lett. b-bis), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non tutelano l’unità familiare del giovane adulto a carico dei genitori stranieri regolarmente soggiornanti per ragioni oggettive indipendenti dalla sua volontà.

    La decisione della Corte

    Entrambe le questioni difettano del requisito della rilevanza. (1) Per l’art. 19: il rimettente afferma apoditticamente che l’impossibilità di lavorare (ragione oggettiva) deriva dall’irregolarità della presenza, il che non è sufficiente a dimostrare le “ragioni oggettive” che potrebbero giustificare la tutela. (2) Per l’art. 29: il giudice dell’espulsione non deve applicare le norme sul ricongiungimento familiare, quindi la questione non è rilevante nel giudizio a quo.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando: (a) la motivazione sulla rilevanza è apodittica o basata su un presupposto non dimostrato; (b) la norma impugnata non deve essere applicata nel giudizio in corso.

    Domande e risposte

    Quando un figlio maggiorenne straniero può essere ricongiunti ai genitori in Italia?

    Ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b-bis), del d.lgs. n. 286/1998, il figlio maggiorenne può essere ricongiunti solo se, per ragioni oggettive, non può provvedere al proprio sostentamento a causa di invalidità totale. Non basta la mera dipendenza economica dalla famiglia.

    La semplice convivenza con la famiglia basta a impedire l’espulsione?

    No: il divieto di espulsione per ragioni familiari (art. 19 d.lgs. n. 286/1998) riguarda situazioni specifiche tassativamente elencate (convivenza con coniuge o parenti di cittadinanza italiana, minori, donne in gravidanza). La convivenza con familiari stranieri non rientra in questo elenco.

    Che rilevanza ha per il giudice dell’espulsione la questione del ricongiungimento?

    Nessuna, secondo la Corte. Il giudice che si pronuncia sulla legittimità del decreto di espulsione applica le norme sull’espulsione (art. 19 ss.), non quelle sul ricongiungimento familiare (art. 29 ss.), che attengono a un procedimento distinto avanti ad autorità diverse.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 161/2006 – Espulsione straniero sostegno economico famiglia d’origine

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, sollevata dal Giudice di Pace di Roma, per totale carenza di motivazione. Il rimettente non ha descritto la fattispecie concreta, non ha illustrato le ragioni della rilevanza e ha affermato in modo apodittico la non manifesta infondatezza. La questione, intesa ad aggiungere un nuovo divieto di espulsione per gli stranieri che siano l’unico sostegno economico della famiglia d’origine, non supera il vaglio formale dell’ordinanza di rimessione.

    Di cosa si tratta

    Una straniera era destinataria di un decreto di espulsione. Il Giudice di Pace di Roma, nel giudizio di opposizione, ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 19 del Testo Unico Immigrazione, sostenendo che la norma dovrebbe prevedere un divieto di espulsione per gli stranieri il cui lavoro in Italia costituisce l’unico sostegno economico per la propria famiglia di origine all’estero, richiamando ragioni umanitarie.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di Pace di Roma ha sollevato questione in riferimento all’art. 2 della Costituzione (in relazione all’art. 8 della CEDU), dell’art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione per gli stranieri il cui lavoro in Italia costituisce unico sostegno per la famiglia di origine.

    La decisione della Corte

    La questione è manifestamente inammissibile per entrambi i requisiti formali mancanti: sia la rilevanza sia la non manifesta infondatezza sono affermate in modo apodittico, senza motivazione e senza pur minima descrizione della fattispecie concreta dedotta in giudizio. Il Giudice di Pace si è limitato a considerazioni generali di tipo umanitario senza anchorarle al caso concreto.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione autosufficiente sia sulla rilevanza della questione (connessione tra la norma impugnata e il giudizio a quo) sia sulla non manifesta infondatezza. La mera affermazione apodittica di entrambi i presupposti, senza descrizione della fattispecie, rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Esiste già un divieto di espulsione per ragioni umanitarie?

    Sì: l’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari quando ricorrono seri motivi che non consentono il rimpatrio. Inoltre, l’art. 19 prevede divieti specifici (gravidanza, minori, gravi condizioni di salute).

    Perché il Giudice di Pace non può semplicemente applicare ragioni umanitarie senza una norma esplicita?

    La valutazione delle ragioni umanitarie per il soggiorno è riservata dalla legge al Questore (e, in sede di opposizione, al Tribunale ordinario per i ricorsi avverso i provvedimenti prefettizi). Il Giudice di Pace può annullare un decreto di espulsione, ma non può creare nuove ipotesi di divieto non previste dalla legge.

    Cosa deve contenere una buona ordinanza di rimessione?

    L’ordinanza deve: (1) descrivere la fattispecie concreta del giudizio a quo; (2) spiegare perché la norma impugnata è applicabile (rilevanza); (3) esporre le ragioni per cui la norma è sospettata di incostituzionalità con motivazione autonoma, non rimandando solo alle eccezioni delle parti.

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  • Corte cost. n. 160/2006 – Patrocinio a spese dello Stato e difensore di imputato irreperibile

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 117, comma 1, del t.u. spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002), sollevata dal GUP del Tribunale di Bolzano. La norma, che non estende al difensore di ufficio dell’imputato irreperibile gli effetti del patrocinio a spese dello Stato (art. 107), non viola gli artt. 3, 24 e 111 Cost. Patrocinio a spese dello Stato e difesa d’ufficio dell’irreperibile sono istituti diversi che rispondono a esigenze diverse: la comparazione tra essi è incongrua.

    Di cosa si tratta

    In un procedimento penale complesso (quindici volumi di atti), il difensore d’ufficio di un imputato dichiarato irreperibile aveva chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per poter accedere gratuitamente alle copie degli atti processuali, invece di anticiparne il costo di tasca propria in attesa della liquidazione finale. Il GUP di Bolzano aveva sollevato questione di incostituzionalità sostenendo una disparità ingiustificata tra il difensore dell’imputato ammesso al gratuito patrocinio e il difensore dell’irreperibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bolzano ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 117, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (t.u. spese di giustizia), nella parte in cui non estende al difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile i benefici previsti dall’art. 107 dello stesso t.u. per il difensore del non abbiente.

    La decisione della Corte

    La questione è manifestamente infondata. (a) Non vi è violazione dell’art. 3 Cost.: patrocinio a spese dello Stato (basato sulla non abbienza) e difesa d’ufficio dell’irreperibile (basata sull’impossibilità di notifica) sono istituti diversi e le situazioni comparate sono disomogenee. (b) Non vi è violazione dell’art. 24 Cost.: l’art. 117 già garantisce il diritto di difesa anticipando allo Stato gli onorari e le spese del difensore. (c) Non vi è violazione autonoma dell’art. 111 Cost.

    Il principio

    Il patrocinio a spese dello Stato tutela il non abbiente (art. 24, co. 3, Cost.) e si radica sulla verifica del reddito. La difesa d’ufficio dell’irreperibile tutela il diritto di difesa in caso di impossibilità di notifica ed è disciplinata autonomamente dal t.u. spese di giustizia: i due istituti non sono comparabili ai fini del giudizio di uguaglianza.

    Domande e risposte

    Come viene pagato il difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile?

    Ai sensi dell’art. 117 d.P.R. n. 115/2002, lo Stato anticipa gli onorari e le spese del difensore d’ufficio dell’irreperibile, liquidati nella misura e con le modalità degli artt. 82 e 84. Il difensore non deve anticipare di tasca propria, ma riceve la liquidazione a conclusione del procedimento.

    Quando un imputato è considerato “irreperibile”?

    L’irreperibilità (art. 159 c.p.p.) si verifica quando, dopo aver eseguito nuove ricerche, l’autorità procedente non riesce a individuare la residenza o la dimora effettiva dell’imputato. Non è necessariamente il risultato di una scelta volontaria dell’imputato.

    Il difensore d’ufficio ha diritto alle copie gratuite degli atti come il difensore del non abbiente?

    No, secondo l’art. 117 t.u.: la disciplina dell’irreperibile prevede la liquidazione degli onorari e delle spese, ma non la gratuità automatica delle copie come nell’art. 107 (patrocinio a spese dello Stato). La Corte ha confermato che questa differenza non è incostituzionale.

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  • Corte cost. n. 159/2006 – Nullità notificazione e domicilio eletto presso il difensore

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza le questioni sull’art. 180 c.p.p. (nullità a regime intermedio) e, in subordine, sull’art. 179 c.p.p. (nullità assoluta) sollevate dalla Corte d’assise d’appello di Venezia in relazione alle notificazioni all’imputato domiciliato presso il difensore. La Corte rileva che il risultato processuale perseguito dal rimettente — dichiarare inammissibile l’eccezione di nullità per tardività — è già assicurato dalla corretta lettura dell’art. 180 c.p.p., senza necessità di una pronuncia di incostituzionalità.

    Di cosa si tratta

    In un procedimento penale, il difensore dell’imputato aveva eccepito — solo con i motivi di appello — la nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio, consegnata al portiere dello stabile dove si trova lo studio legale senza raccomandata di avviso al destinatario. La Corte d’assise d’appello di Venezia aveva qualificato la nullità come “a regime intermedio” (art. 180 c.p.p.), non assoluta (art. 179 c.p.p.), e dubitava che l’art. 180 fosse costituzionale nella parte in cui consente al difensore domiciliatario di dedurre il vizio con i tempi più ampi previsti da tale norma, con possibilità di manovre dilatorie.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’assise d’appello di Venezia ha sollevato questioni sugli artt. 179 e 180 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 111, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che le nullità relative a notificazioni all’imputato domiciliato presso il difensore debbano essere eccepite secondo i termini più brevi dell’art. 181, comma 3, c.p.p.

    La decisione della Corte

    Le questioni sono manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza. La nullità riguardante il decreto che dispone il giudizio è una nullità che si verifica prima del giudizio, non nel giudizio: quindi, alla luce del combinato disposto dell’art. 180 e della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 119 del 2005), l’eccezione proposta per la prima volta in appello è già tardiva secondo il vigente art. 180 c.p.p., senza bisogno di modificarlo.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando il risultato processuale che il rimettente vuole ottenere è già raggiungibile mediante la corretta interpretazione delle norme vigenti. Il giudice non deve sollevare una questione di incostituzionalità se il problema può essere risolto in via interpretativa.

    Domande e risposte

    Quale è la differenza tra nullità assoluta e a regime intermedio nel processo penale?

    La nullità assoluta (art. 179 c.p.p.) riguarda i casi più gravi (es. omessa citazione dell’imputato) ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. La nullità a regime intermedio (art. 180 c.p.p.) deve essere eccepita entro termini processuali, altrimenti si sana.

    Quando scatta la decadenza per eccepire la nullità del decreto che dispone il giudizio?

    Secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 119/2005) e confermato dalla Corte, la nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio deve essere eccepita entro il giudizio di primo grado: se dedotta per la prima volta in appello, è tardiva ai sensi dell’art. 180 c.p.p.

    Il difensore domiciliatario può attendere strategicamente per eccepire la nullità?

    No, nei limiti chiariti dalla Corte. L’eccezione di nullità relativa alla notifica del decreto che dispone il giudizio va proposta nel corso del giudizio di primo grado. Il sistema già presidia questo rischio con i termini preclusivi dell’art. 180 c.p.p., senza necessità di intervento della Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 158/2006 – Divieto di espulsione dello straniero convivente con coniuge straniero

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 19, comma 2, lett. c), del Testo Unico Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), sollevata dal Tribunale di Genova. La norma prevede il divieto di espulsione solo per gli stranieri conviventi con parenti o coniuge di nazionalità italiana. Non può essere comparata con la situazione dello straniero convivente con altro straniero (sia pur munito di permesso): si tratta di situazioni eterogenee, e il d.lgs. n. 286/1998 già prevede strumenti specifici di tutela dell’unità familiare degli stranieri.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino straniero entrato irregolarmente in Italia era stato raggiunto da decreto di espulsione del Prefetto di Genova. Il Tribunale rimettente aveva rilevato che la moglie, il figlio minore e tre sorelle del ricorrente risiedevano regolarmente in Italia con permesso di soggiorno. La norma impugnata vieta l’espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana, ma non prevede analogo divieto per chi convive con familiari stranieri regolarmente soggiornanti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Genova ha impugnato l’art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione per lo straniero convivente con coniuge straniero regolarmente soggiornante.

    La decisione della Corte

    La questione è manifestamente infondata sotto ogni profilo. La situazione dello straniero coniugato con un altro straniero è eterogenea rispetto a quella dello straniero coniugato con un cittadino italiano: non è possibile alcun giudizio di comparazione. Inoltre, il d.lgs. n. 286/1998 già tutela l’unità familiare degli stranieri attraverso gli istituti del ricongiungimento familiare (artt. 28 ss.), subordinati al possesso dei requisiti di legge. Accogliere la questione equivarrebbe a consentire allo straniero in posizione irregolare di aggirare le norme sull’ingresso e il soggiorno.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente porre condizioni all’accesso degli stranieri nel territorio nazionale operando un bilanciamento tra il diritto all’unità familiare e l’interesse statale a regolare l’immigrazione, purché le scelte non risultino manifestamente irragionevoli. La disparità di trattamento tra straniero con coniuge italiano e straniero con coniuge straniero non è irragionevole perché le situazioni non sono comparabili.

    Domande e risposte

    Quali stranieri non possono essere espulsi ai sensi dell’art. 19 t.u. immigrazione?

    L’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 vieta l’espulsione, tra gli altri, degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana, dei minori, delle donne in gravidanza, dei richiedenti asilo.

    Lo straniero entrato irregolarmente può chiedere il ricongiungimento familiare?

    No: il ricongiungimento familiare (artt. 28-33 d.lgs. n. 286/1998) richiede che lo straniero sponsor sia già regolarmente soggiornante in Italia. Chi è entrato irregolarmente deve prima regolarizzare la propria posizione o uscire e rientrare con visto idoneo.

    La tutela dell’unità familiare è garantita anche agli stranieri?

    Sì, ma con modalità proporzionate alle esigenze di controllo dell’immigrazione. La Corte ha costantemente affermato che il diritto all’unità familiare degli stranieri non è assoluto e può essere bilanciato con l’interesse statale alla regolazione dei flussi migratori.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 157/2006 – Diritto d’autore trasmissioni criptate uso pubblico non personale

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 171-ter, comma 1, lett. e), della legge sul diritto d’autore, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro. Il rimettente muoveva da un erroneo presupposto ermeneutico — ritenendo integrato il reato anche per comportamenti non sorretti da fini di lucro — mentre la norma impugnata richiede espressamente che il fatto sia commesso “per uso non personale e a fini di lucro”. Inoltre, non era indicata la norma che avrebbe configurato come illecito amministrativo la condotta di maggior disvalore assunta a termine di raffronto.

    Di cosa si tratta

    Il gestore di un esercizio commerciale aveva usato per proiezione pubblica un abbonamento televisivo criptato sottoscritto solo per uso domestico, trasmettendo una partita di calcio. Era stato condannato per il reato di cui all’art. 171-ter, comma 1, lett. e), legge n. 633 del 1941. Il difensore aveva chiesto la revoca della condanna per asserita abrogazione della norma incriminatrice, sostenendo che il fatto sarebbe stato meno grave di quello punito solo come illecito amministrativo (produzione fraudolenta di apparati decoder).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione penale, ha sollevato questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 171-ter, comma 1, lett. e), legge 22 aprile 1941, n. 633, denunciando l’ingiustificata disparità di trattamento tra chi commette un illecito più grave (pirateria elettronica) punito solo in via amministrativa e chi, con condotta meno grave, subisce la sanzione penale.

    La decisione della Corte

    La questione è manifestamente inammissibile per due ragioni: (a) il rimettente muoveva dall’erroneo presupposto che la norma punisca fatti commessi senza fini di lucro, mentre l’art. 171-ter richiede che il fatto sia commesso “per uso non personale e a fini di lucro”; (b) l’ordinanza non indicava alcuna disposizione specifica che configurasse come illecito amministrativo la condotta di maggior disvalore assunta a termine di confronto.

    Il principio

    Una questione di costituzionalità basata sulla comparazione tra due fattispecie è inammissibile quando il rimettente: (a) muove da una interpretazione erronea della norma impugnata che ne altera l’ambito applicativo; (b) non individua con precisione la norma assunta come termine di raffronto (tertium comparationis).

    Domande e risposte

    Il bar che proietta partite di calcio con un abbonamento domestico commette reato?

    Sì: l’uso pubblico di un servizio televisivo criptato con un abbonamento riservato all’uso familiare integra il reato di cui all’art. 171-ter, comma 1, lett. e), legge n. 633/1941, se commesso a fini di lucro (es. attirare clienti). La Corte conferma che la norma si applica a questo tipo di condotta.

    Cosa è cambiato con la legge n. 22 del 2003?

    La legge n. 22 del 2003 ha trasformato in reato penale le fattispecie di produzione fraudolenta di apparati decoder che prima erano illeciti amministrativi, modificando il quadro normativo e rendendo più uniforme il trattamento sanzionatorio.

    Che significa “giudice dell’esecuzione penale”?

    Il giudice dell’esecuzione penale è il giudice che vigila sull’esecuzione delle condanne definitive, potendo revocarle se la norma incriminatrice è stata abrogata o dichiarata incostituzionale. Nel caso di specie, il difensore chiedeva la revoca del decreto penale di condanna divenuto definitivo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 156/2006 – Immigrazione tra competenze statali e regionali Friuli

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sugli artt. 16, comma 3, e 21, comma 1, lett. f), della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2005. La norma che consente la prosecuzione degli interventi di assistenza ai minori stranieri non accompagnati dopo la maggiore età non incide sulla competenza statale esclusiva in materia di immigrazione, poiché la permanenza rimane subordinata al permesso di soggiorno statale. L’assistenza istruttoria degli enti locali nelle pratiche di permesso di soggiorno non viola la competenza esclusiva statale se svolta in accordo con il Ministero dell’interno.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia sull’accoglienza e integrazione degli immigrati prevedeva due misure: (1) la possibilità di prolungare gli interventi di sostegno a favore dei minori stranieri non accompagnati anche dopo il compimento della maggiore età; (2) la facoltà per i comuni di svolgere adempimenti istruttori nelle pratiche di permesso di soggiorno, carta di soggiorno e ricongiungimento familiare, in accordo con le strutture del Ministero dell’interno. Il Governo ha impugnato entrambe le disposizioni per violazione della competenza statale esclusiva in materia di immigrazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 16, comma 3, e 21, comma 1, lettera f), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 5, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Le questioni sono dichiarate non fondate. Quanto all’art. 16, comma 3: la norma si limita ad esercitare competenze regionali di assistenza sociale senza regolare il permesso di soggiorno (competenza esclusiva statale); la permanenza del maggiorenne è comunque condizionata al rilascio statale del permesso. Quanto all’art. 21, lett. f): i comuni si limitano a svolgere funzioni istruttorie elementari in accordo con il Ministero, senza disciplinare autonomamente l’immigrazione.

    Il principio

    In materia di immigrazione, la competenza esclusiva statale riguarda le norme sull’ingresso, il soggiorno e l’espulsione degli stranieri. Le Regioni possono intervenire negli aspetti “sociali” dell’immigrazione (assistenza, integrazione, istruzione) nei limiti delle proprie attribuzioni, purché non incidano sulla disciplina dell’ingresso e del soggiorno.

    Domande e risposte

    Quando una norma regionale “incide” sulla materia dell’immigrazione?

    Una norma regionale incide sull’immigrazione quando disciplina le condizioni di ingresso, la durata del soggiorno o le cause di espulsione degli stranieri. Norme che riguardano l’assistenza, l’istruzione o l’integrazione degli stranieri già presenti rientrano invece nelle competenze regionali, purché rispettino il d.lgs. n. 286 del 1998.

    Cosa significa che la Regione può proseguire gli interventi per i minori divenuti maggiorenni?

    La Regione può continuare ad erogare servizi di assistenza (alloggio, orientamento, supporto) agli ex-minori stranieri non accompagnati anche dopo i 18 anni, ma solo se costoro hanno ottenuto dal Ministero il permesso di soggiorno previsto dall’art. 32 del d.lgs. n. 286 del 1998. Senza permesso, devono lasciare il territorio.

    Possono i comuni svolgere pratiche burocratiche per gli immigrati?

    Sì, ma solo funzioni istruttorie “elementari” di supporto al cittadino straniero (raccolta documentale, informazioni), in accordo con il Ministero dell’interno. La decisione finale sul rilascio del permesso rimane sempre all’autorità statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 155/2006 – Riduzione IRAP e IRE e finanza regione Friuli-Venezia Giulia

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia contro le disposizioni della legge finanziaria 2005 che riducevano le aliquote IRAP e IRE. Lo Stato può esercitare la propria competenza esclusiva in materia tributaria riducendo le imposte dirette senza essere obbligato a compensare le Regioni speciali per il minor gettito compartecipato, a meno che ciò non comporti uno squilibrio incompatibile con le esigenze di spesa regionale.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2005 aveva modificato la base imponibile dell’IRAP (riducendola con nuove deduzioni per il personale), trasformato le detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni e ridefinito le aliquote IRE. Per la Regione Friuli-Venezia Giulia, che ha diritto a sei decimi del gettito IRE riscosso nel proprio territorio (art. 49 dello statuto speciale), queste modifiche comportavano una riduzione di oltre 73 milioni di euro all’anno. La stessa legge, però, prevedeva misure compensative solo per il bilancio statale (aumento di imposte indirette).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato i commi 347, 348, 349, 350 e 352 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in riferimento agli artt. 3 Cost., 119 Cost., 49 e 63 dello statuto speciale (legge cost. n. 1 del 1963), e al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    Preliminarmente, la Corte dichiara inammissibile la questione sul comma 348 (non indicato nella delibera di autorizzazione della Giunta regionale). Nel merito, le questioni sui commi 347, 349, 350 e 352 sono dichiarate non fondate: lo Stato può modificare le aliquote dei tributi di propria competenza esclusiva senza dover prevedere misure compensative per ogni riduzione di gettito compartecipato, a condizione che la manovra nel suo complesso non produca un depauperamento incompatibile con le esigenze regionali — circostanza non dimostrata dalla Regione.

    Il principio

    Nell’esercizio della propria competenza esclusiva in materia tributaria (art. 117, co. 2, lett. e, Cost.), lo Stato può ridurre aliquote di tributi una quota dei quali è devoluta alle Regioni senza obbligatoriamente compensarle. La manovra fiscale va valutata nel suo complesso e non “atomisticamente”: solo uno squilibrio incompatibile con le esigenze di spesa della Regione rende la norma incostituzionale.

    Domande e risposte

    Le Regioni a statuto speciale hanno una tutela rafforzata contro le riduzioni di gettito?

    Le modifiche formali delle disposizioni finanziarie dello statuto speciale richiedono il preventivo parere della Regione (art. 63 statuto FVG). Ma le riduzioni di aliquote, pur incidendo sul gettito compartecipato, non costituiscono modifica formale dello statuto e rientrano nella potestà esclusiva statale, salvo squilibri intollerabili.

    Cosa deve dimostrare la Regione per far valere l’incostituzionalità?

    Secondo la Corte, la Regione deve provare che la riduzione del gettito è tale da non consentirle di finanziare i propri compiti istituzionali. Non basta allegare la riduzione in astratto: occorre dimostrare lo squilibrio incompatibile con le esigenze di spesa complessive.

    La clausola di salvaguardia del comma 569 escludeva di per sé il ricorso?

    L’Avvocatura aveva sostenuto che il comma 569 (applicabilità delle norme “compatibilmente con gli statuti speciali”) rendesse il ricorso infondato. La Corte, pur esaminando il merito, conferma la non fondatezza su basi più sostanziali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 154/2006 – Riparto piano nella liquidazione coatta e comunicazione ai creditori

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 213, comma secondo, della legge fallimentare nella parte in cui fa decorrere il termine di venti giorni per le contestazioni al piano di riparto dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale anziché dalla comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai creditori ammessi. Imporre ai creditori individuati l’onere di monitorare quotidianamente la Gazzetta Ufficiale per anni è inesigibile e contrasta con l’art. 24 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, il piano di riparto (totale o parziale) veniva depositato in cancelleria e dell’avvenuto deposito era data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale. Solo dalla pubblicazione decorreva il termine perentorio di venti giorni per proporre contestazioni. Due giudici — la Corte d’appello di Ancona e il Tribunale di Verona — avevano sollevato questione di costituzionalità in procedimenti in cui i creditori avevano proposto opposizione tardivamente, non essendo venuti a conoscenza della Gazzetta in tempo utile.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Ancona e il Tribunale di Verona hanno impugnato l’art. 213 del r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e, in relazione, l’art. 1, comma sesto, del d.l. n. 26 del 1979, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui fa decorrere il termine per le contestazioni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale anziché dalla comunicazione diretta ai creditori.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i due giudizi e accoglie le questioni. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è ammissibile solo quando i soggetti interessati non siano individuabili. Nel caso dei creditori ammessi — che sono invece già individuati — l’onere di consultare quotidianamente la Gazzetta per tutta la durata della procedura (spesso anni) è inesigibile e sacrifica ingiustificatamente il diritto di difesa. La norma è dichiarata incostituzionale: il termine decorre dalla comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità prevista dalla legge.

    Il principio

    Il termine perentorio per impugnare un provvedimento che incide su diritti soggettivi non può decorrere da una forma di pubblicità (come la Gazzetta Ufficiale) che impone un onere di diligenza inesigibile, quando i soggetti interessati siano già individuati e sarebbe possibile una comunicazione diretta. L’effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.) richiede che il termine decorra da un momento in cui l’interessato abbia effettiva conoscenza o conoscibilità dell’atto.

    Domande e risposte

    La pronuncia vale anche per il piano di riparto parziale?

    Sì. La Corte chiarisce che la disciplina dell’art. 213 si applica sia al riparto finale sia a quelli parziali (in quanto attribuzioni definitive e irretrattabili), quindi la dichiarazione di incostituzionalità copre entrambi i casi.

    Chi sono i “creditori ammessi” ai fini di questa pronuncia?

    La Corte precisa che nella locuzione “creditori ammessi” rientrano anche i creditori prededucibili riconosciuti nella loro esistenza e ammontare dal commissario, anche se non figurano nel passivo formale, purché siano individuati dal commissario.

    Cosa cambia in pratica dopo questa sentenza?

    Il commissario straordinario o il liquidatore deve comunicare a ciascun creditore ammesso l’avvenuto deposito del piano di riparto con raccomandata A/R (o modalità equivalente). Il termine di venti giorni per proporre contestazioni decorre da tale comunicazione, non dalla Gazzetta Ufficiale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 153/2006 – Figure professionali servizi sociali e competenza regionale

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte n. 1 del 2004 nella parte in cui individua direttamente le figure professionali dei servizi sociali e ne disciplina i titoli di accesso. In materia di professioni (competenza legislativa concorrente ex art. 117, co. 3, Cost.), l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti spetta allo Stato, non alle Regioni.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Piemonte sull’organizzazione del sistema integrato dei servizi sociali aveva elencato le figure professionali ammesse a operare in quel settore (assistenti sociali, educatori professionali, operatori socio-sanitari e altri) e aveva stabilito i titoli di studio idonei per esercitare la professione di educatore professionale. Il Presidente del Consiglio ha impugnato la norma sostenendo che l’individuazione delle figure professionali e la disciplina dei titoli abilitanti spettino allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 33 e 117, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 32, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1. La materia “professioni” è di competenza concorrente: allo Stato spetta determinare i principi fondamentali, alle Regioni la disciplina di dettaglio.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie integralmente il ricorso. L’individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti è riservata allo Stato per il suo carattere necessariamente unitario (principio fondamentale della materia). Il comma 1 viola questo principio individuando direttamente le categorie professionali; il comma 2 lo viola disciplinando i titoli di accesso alla professione di educatore professionale, anche se in parte coincidenti con quelli statali. L’assorbimento dell’ulteriore profilo (art. 33 Cost.) rende inutile esaminare la violazione delle norme sugli esami di Stato.

    Il principio

    Nella materia concorrente delle professioni, l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata allo Stato in quanto richiede un assetto unitario. Alle Regioni compete disciplinare solo gli aspetti con specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio opera come limite generale invalicabile dalla legge regionale.

    Domande e risposte

    Perché la materia “professioni” è di competenza concorrente?

    L’art. 117, terzo comma, Cost. include le “professioni” tra le materie di legislazione concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali (es. titoli abilitanti, esami di Stato), le Regioni disciplinano i dettagli organizzativi e locali (es. albi regionali, registri).

    La Regione non poteva limitarsi a “elencare” le figure già esistenti?

    Secondo la Corte, il termine “individua” usato dalla norma regionale va oltre la mera ricognizione: attribuisce alla Regione il potere di determinare le categorie professionali, che invece compete allo Stato. Anche il semplice elenco, se costitutivo, viola il riparto di competenze.

    Qual è la differenza tra educatore professionale nei servizi sociali e nei servizi sanitari?

    La disciplina statale distingue le due figure: quella nei servizi sanitari è regolata dalla legge n. 251/2000 e dal d.m. 8 ottobre 1998, n. 520 (accesso con laurea abilitante); quella nei servizi sociali ha una stratificazione normativa più complessa. La norma regionale censurata tentava di ricapitolare entrambi i percorsi, ma invadendo la competenza statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 152/2006 – Sospensione commissario Parco arcipelago toscano

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    In un conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione Toscana, la Corte sospende cautelarmente l’esecuzione del decreto ministeriale che aveva confermato lo stesso commissario straordinario già annullato in precedenza per il Parco nazionale dell’arcipelago toscano. La mancanza di effettive trattative per raggiungere l’intesa con la Regione, richiesta dalla legge, integra il fumus boni iuris; la perdurante operatività del commissario illegittimo costituisce il periculum in mora.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana ha proposto conflitto di attribuzioni contro il Ministero dell’ambiente, che aveva confermato come commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale dell’arcipelago toscano la stessa persona la cui precedente nomina era già stata annullata dalla Corte (sentt. nn. 21/2006 e 27/2004). La nomina del commissario, secondo la legge n. 394 del 1991, richiede l’intesa con il Presidente della Regione nel cui territorio ricade il Parco. La Regione ha anche chiesto la sospensione cautelare dell’atto impugnato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzioni tra enti: la Regione Toscana ha impugnato il decreto del Ministro dell’ambiente del 24 novembre 2005 (DEC/DPN 2399), sostenendo che la conferma del commissario senza le previste trattative per l’intesa violi gli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione e il principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte, in camera di consiglio, sospende l’esecuzione del decreto ministeriale ai sensi dell’art. 40 della legge n. 87 del 1953, rilevando: (a) fumus boni iuris — assenza di reiterate ed effettive trattative per l’intesa e riconferma dello stesso commissario già annullato; (b) periculum in mora — la perdurante operatività di un commissario il cui incarico risulta in patente illegittimità. Il processo di merito continua.

    Il principio

    La sospensione cautelare in un conflitto di attribuzioni richiede sia il fumus boni iuris (apparenza del diritto) sia il periculum in mora. Il fumus sussiste quando il Governo ripete la nomina di un commissario già dichiarato illegittimo senza avviare effettive trattative per l’intesa con la Regione imposta dalla legge.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzioni tra enti?

    Il conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni sorge quando uno dei due sostiene che l’altro abbia invaso le proprie competenze costituzionalmente garantite. La Corte costituzionale è competente a risolverlo ai sensi degli artt. 134 e 137 Cost.

    Perché era necessaria l’intesa con la Regione Toscana?

    L’art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette) prevede che la nomina del commissario straordinario dell’ente parco avvenga previa intesa con il Presidente della Regione interessata, a tutela delle competenze regionali in materia di governo del territorio, ambiente e turismo.

    Cosa succede dopo la sospensione?

    La sospensione ha effetto cautelare e temporaneo: il processo di merito sul conflitto di attribuzioni prosegue e la Corte deciderà definitivamente se il decreto ministeriale abbia leso le competenze regionali costituzionalmente garantite.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 151/2006 – Contestazione immediata violazioni stradali e deleghe al prefetto

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2 e 4, del d.l. n. 121 del 2002, che consente al prefetto di eliminare l’obbligo di contestazione immediata su taluni tratti stradali. Il difetto di motivazione del giudice rimettente — che non ha descritto la fattispecie concreta né indicato la norma del codice della strada violata — impedisce alla Corte di verificare la rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di Pace di Lanciano aveva sollevato dubbi sulla legittimità di una norma che autorizza il prefetto a stabilire, con decreto, su quali strade possa essere omessa la contestazione immediata delle infrazioni al codice della strada, consentendo quindi l’accertamento a distanza (ad esempio con autovelox). Il ricorrente aveva impugnato una multa elevata in assenza di contestazione immediata, sostenendo che la norma violasse il diritto di difesa e i limiti della delega legislativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di Pace di Lanciano ha impugnato l’art. 4, commi 1, 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, in riferimento agli artt. 24 e 76 della Costituzione. Secondo il rimettente, la norma violerebbe il diritto di difesa (art. 24 Cost.) sopprimendo l’obbligo di contestazione immediata, e l’art. 76 Cost. per eccesso di delega, poiché la legge delega n. 85 del 2001 non aveva autorizzato l’abolizione di diritti soggettivi né la sub-delega al prefetto.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione non contiene alcuna descrizione dell’infrazione oggetto del verbale di contravvenzione e non indica quale norma del codice della strada sarebbe stata violata dal conducente. Questa lacuna impedisce alla Corte di verificare se la fattispecie concreta rientri nelle ipotesi in cui le norme censurate escludono l’obbligo di contestazione immediata, rendendo impossibile il controllo sulla rilevanza della questione.

    Il principio

    Il giudice rimettente ha l’onere di motivare in modo sufficiente sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo: senza una descrizione della fattispecie concreta che consenta alla Corte di verificare l’applicabilità della norma impugnata, la questione è manifestamente inammissibile per difetto di motivazione.

    Domande e risposte

    Cosa significa che una questione è “manifestamente inammissibile”?

    Significa che la Corte non esamina il merito (la conformità della norma alla Costituzione) perché mancano requisiti formali essenziali, come la motivazione sulla rilevanza nel giudizio in corso.

    Il prefetto può davvero eliminare l’obbligo di contestazione immediata?

    Sì: l’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 consente al prefetto di individuare tratti stradali in cui è ammesso l’accertamento a distanza per le violazioni degli artt. 142, 148 e 176 del codice della strada (velocità, sorpasso, autostrade). La Corte in questa sede non ha esaminato la costituzionalità di tale potere.

    Che effetto ha una multa notificata senza contestazione immediata sul diritto di difesa?

    L’automobilista riceve il verbale per posta e ha 60 giorni per proporre ricorso al prefetto o al giudice di pace, con possibilità di produrre prove. Il diritto di difesa rimane garantito, sebbene con modalità diverse dalla contestazione in loco.

    Norme collegate

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.