Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 356/2007 – Ministro giustizia udienza disciplinare magistrati

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti alla sezione disciplinare del CSM per un nuovo esame della rilevanza della questione, a seguito di modifiche legislative sopravvenute che avevano eliminato le disposizioni censurate sulla facoltà del Ministro della giustizia di partecipare alle udienze disciplinari dei magistrati.

    Di cosa si tratta

    La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (CSM) aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.lgs. n. 109/2006 (riforma disciplinare dei magistrati) che consentivano al Ministro della giustizia di costituirsi e partecipare all’udienza disciplinare, nonché della legge delega n. 150/2005. Secondo il CSM, la partecipazione ministeriale all’udienza disciplinare violava l’indipendenza della magistratura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il combinato disposto degli artt. 17 e 19 del d.lgs. n. 109/2006 e dell’art. 2, comma 7, lett. e) e f) della legge n. 150/2005 era impugnato dalla sezione disciplinare del CSM in riferimento agli artt. 101, 104, primo comma, 107, secondo comma, e 111 della Costituzione. Le norme prevedevano la facoltà del Ministro della giustizia di partecipare all’udienza disciplinare con propri delegati.

    La decisione della Corte

    Prima che la Corte potesse pronunciarsi nel merito, il d.lgs. n. 109/2006 fu modificato dal d.lgs. n. 109/2006 correttivo (d.lgs. n. 109/2006 novellato): le disposizioni che prevedevano la facoltà ministeriale di partecipare all’udienza disciplinare furono espunte dall’ordinamento. La Corte ha quindi ordinato la restituzione degli atti alla sezione disciplinare del CSM per un nuovo esame della rilevanza della questione alla luce dello ius superveniens (il diritto sopravvenuto).

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio di legittimità costituzionale, interviene una modifica legislativa che elimina o modifica significativamente le disposizioni censurate, la Corte non si pronuncia nel merito ma restituisce gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione conservi rilevanza nel giudizio a quo alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Perché la partecipazione del Ministro all’udienza disciplinare era controversa?

    Perché il procedimento disciplinare dei magistrati si svolge davanti alla sezione disciplinare del CSM, organo di garanzia dell’indipendenza della magistratura. La presenza attiva del Ministro della giustizia – espressione del potere esecutivo – in quel procedimento era ritenuta da molti incompatibile con i principi di indipendenza e autonomia della magistratura sanciti dagli artt. 101, 104 e 107 Cost.

    Cosa significa “restituzione degli atti”?

    La Corte non dichiara la questione inammissibile né si pronuncia nel merito: restituisce il fascicolo al giudice che ha sollevato la questione, chiedendogli di rivalutare se la questione sia ancora rilevante. Se il giudice risponde affermativamente, può sollevare di nuovo la questione; se risponde negativamente, il giudizio a quo prosegue senza la pronuncia della Corte.

    Qual è il ruolo del Ministro della giustizia nei procedimenti disciplinari dei magistrati?

    Il Ministro della giustizia ha il potere di promuovere l’azione disciplinare nei confronti dei magistrati (art. 107, secondo comma, Cost.), in parallelo con il Procuratore generale della Corte di cassazione. La questione controversa era se, dopo aver promosso l’azione, il Ministro potesse anche partecipare attivamente all’udienza come parte processuale.

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  • Corte cost. n. 355/2007 – Tentativo conciliazione lavoro mancato differimento

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 410-bis, comma secondo, del codice di procedura civile, che regola le conseguenze processuali del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro quando il differimento congiuntamente richiesto dalle parti non è stato accordato.

    Di cosa si tratta

    In un giudizio di lavoro davanti al Tribunale di Treviso, il tentativo obbligatorio di conciliazione era stato convocato ma non si era svolto perché la Direzione provinciale del lavoro aveva rigettato la richiesta congiunta delle parti di differire la data dell’incontro, e le parti non erano comparse. Il ricorso introduttivo non era stato quindi preceduto dal tentativo, come condizione di procedibilità. Il Giudice unico del lavoro aveva sollevato questione di costituzionalità sull’art. 410-bis, comma 2, c.p.c., che prevedeva specifiche conseguenze in questo caso.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 410-bis, comma secondo, del codice di procedura civile era censurato dal Giudice unico del lavoro del Tribunale di Treviso in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione (principio del giusto processo). Il rimettente riteneva che la norma, nel caso in cui il differimento fosse stato negato e le parti non si fossero presentate, producesse un mero differimento temporale dell’accesso alla giurisdizione senza la contropartita dell’effettivo espletamento del tentativo di conciliazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. La Corte aveva già affrontato questioni analoghe sul tentativo obbligatorio di conciliazione nel lavoro, affermando che esso costituisce un “impedimento obiettivamente limitato e non irragionevole” all’accesso alla giurisdizione (sentenza n. 276 del 2000) e che la sua disciplina si giustifica con l’interesse generale alla celere composizione delle controversie. Il rimettente non aveva fornito argomentazioni nuove rispetto a questi precedenti.

    Il principio

    Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro è compatibile con il principio del giusto processo (art. 111 Cost.) quando costituisce un impedimento limitato e non irragionevole all’accesso alla giurisdizione, giustificato dalla finalità di deflazionare il contenzioso giudiziario. Il rimettente che voglia mettere in discussione questo orientamento deve prospettare elementi nuovi che superino i precedenti della Corte.

    Domande e risposte

    Cos’è il tentativo obbligatorio di conciliazione nel lavoro?

    È (o era, prima della sua abrogazione nel 2010) una condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie di lavoro: prima di adire il giudice, il lavoratore o il datore di lavoro dovevano tentare di raggiungere un accordo davanti alla Direzione provinciale del lavoro. Solo dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo, o dopo il decorso del termine senza che si svolgesse, era possibile avviare il giudizio.

    Perché il tentativo di conciliazione può essere un ostacolo al diritto di difesa?

    Perché impone un passaggio obbligatorio prima dell’accesso alla giurisdizione, ritardando la tutela del lavoratore. Tuttavia la Corte costituzionale ha sempre ritenuto questo ritardo giustificato dagli interessi collettivi alla riduzione del contenzioso giudiziario, purché non sia eccessivo né irragionevole.

    Il tentativo obbligatorio di conciliazione esiste ancora oggi?

    No: la legge Fornero del 2010 (legge n. 183/2010) ha abrogato l’obbligo, introducendo al suo posto un tentativo facoltativo. Oggi nel lavoro è prevista in certi casi una fase obbligatoria davanti alla commissione di conciliazione solo per le controversie sul licenziamento, ma non come condizione generale di procedibilità.

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  • Corte cost. n. 354/2007 – Reato inottemperanza ordine allontanamento straniero

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni relative al reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento impartito dal questore allo straniero irregolare. Le questioni erano sostanzialmente identiche a quelle già dichiarate inammissibili nella sentenza n. 22 del 2007 e nell’ordinanza n. 167 del 2007.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione), come modificato dalla legge n. 271/2004, puniva con la reclusione da uno a quattro anni lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenesse nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine di allontanamento impartito dal questore. Numerosi tribunali (Trieste, Modena, Chiavari, Verona, Venezia, Bologna) e la Corte d’appello di Venezia avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale su questa norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il citato art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 era impugnato in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. I rimettenti sostenevano che la pena fosse sproporzionata rispetto alla condotta (la mera permanenza nel territorio senza giustificato motivo) e che non rispettasse la finalità rieducativa della pena prevista dall’art. 27 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e dichiarato manifestamente inammissibili tutte le questioni, rilevando che erano sostanzialmente identiche a quelle già esaminate e dichiarate inammissibili con la sentenza n. 22 del 2007 e con l’ordinanza n. 167 del 2007. Non essendovi ragione per discostarsi da tali precedenti, la Corte ha replicato l’esito di inammissibilità senza riesaminare il merito.

    Il principio

    Quando le questioni di legittimità costituzionale sollevate da diversi giudici rimettenti sono sostanzialmente identiche a quelle già dichiarate inammissibili in precedenti pronunce, la Corte riunisce i giudizi e replica la dichiarazione di inammissibilità, salvo che i rimettenti abbiano fornito elementi nuovi o abbiano specificamente argomentato perché il proprio caso si discosti dal precedente.

    Domande e risposte

    Qual era il contesto normativo del reato di “inottemperanza”?

    La riforma del 2004 aveva introdotto un meccanismo a catena: se lo straniero non poteva essere immediatamente espulso (per mancanza di documenti o per la capienza dei CIE), il questore gli intimava di lasciare il territorio entro cinque giorni. Chi non obbediva commetteva un reato punito con la reclusione. La norma era stata molto criticata perché puniva con il carcere una condizione spesso forzata.

    Perché le questioni erano inammissibili?

    La Corte aveva già esaminato la stessa norma poco prima, nel 2007. I rimettenti non avevano argomentato in modo diverso rispetto ai giudici precedenti, né avevano prospettato profili costituzionali nuovi. La Corte ha ribadito che, per superare un precedente di inammissibilità, occorre fornire una motivazione aggiuntiva che distingua il caso concreto.

    Come si è evoluta poi la disciplina penale sull’immigrazione irregolare?

    La norma è stata più volte modificata dal legislatore, con successive sentenze della Corte costituzionale che ne hanno dichiarato l’illegittimità parziale. La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha poi stabilito, nella sentenza El Dridi del 2011, che la direttiva rimpatri dell’UE impedisce di punire con la reclusione il mero trattenimento dello straniero irregolare.

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  • Corte cost. n. 353/2007 – Sanzione fissa trasporto senza biglietto Lombardia

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa alla sanzione pecuniaria in misura fissa per l’uso del trasporto pubblico locale senza biglietto in Lombardia. La questione non era ammissibile perché il rimettente non aveva adeguatamente motivato la differenza tra questa fattispecie e analoghe pronunce già emesse dalla Corte stessa.

    Di cosa si tratta

    La legge lombarda sul trasporto pubblico locale (legge n. 22/1998) prevedeva, per chi utilizzava i mezzi pubblici senza biglietto, una sanzione pecuniaria in misura fissa pari a cento volte il valore del biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima. Il Giudice di pace di Milano, nel corso di una causa di opposizione a ordinanza-ingiunzione, aveva sollevato questione di costituzionalità, ritenendo che la sanzione fissa, non modulabile in base alla gravità della condotta, fosse irragionevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 16, comma 1, della legge della Regione Lombardia n. 22/1998 era censurato dal Giudice di pace di Milano in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lett. m), e terzo comma, della Costituzione. Il rimettente lamentava che la sanzione fissa non consentiva di valutare il comportamento tenuto dal trasgressore né di graduare la pena in proporzione al grado di colpa, violando il principio di ragionevolezza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. Aveva già esaminato questioni analoghe relative a sanzioni fisse per la stessa condotta (ordinanze n. 132, 243 e 251 del 2007), dichiarandole inammissibili. Il rimettente non aveva spiegato per quale ragione la propria questione si differenziasse da quelle già decise, né aveva fornito elementi nuovi idonei a giustificare una diversa valutazione.

    Il principio

    Quando un giudice solleva una questione di legittimità costituzionale su una norma già esaminata dalla Corte in analoghi giudizi conclusi con dichiarazione di inammissibilità, deve motivare specificamente in cosa il proprio caso si distingua da quelli già decisi, pena la manifesta inammissibilità anche della nuova questione.

    Domande e risposte

    Perché le sanzioni fisse sono problematiche dal punto di vista costituzionale?

    Una sanzione fissa non consente al giudice di graduare la pena in base alle concrete circostanze del caso: la stessa conseguenza viene applicata sia a chi evade ripetutamente sia a chi, per esempio, ha dimenticato il biglietto a casa. I critici sostengono che questo violi il principio di proporzionalità e ragionevolezza (art. 3 Cost.). La Corte, però, non ha affrontato il merito in questo caso.

    Qual è il rapporto tra la legge regionale lombarda e la competenza statale sui “livelli essenziali”?

    L’art. 117, secondo comma, lett. m) Cost. riserva allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. La questione sollevata coinvolgeva anche il dubbio se la Regione potesse fissare autonomamente le sanzioni per il trasporto pubblico o se ciò dovesse essere regolato uniformemente su tutto il territorio nazionale.

    Cosa avrebbe dovuto fare il Giudice di pace per rendere la questione ammissibile?

    Avrebbe dovuto indicare in che modo il proprio caso era diverso da quelli già esaminati dalla Corte nelle ordinanze n. 132, 243 e 251 del 2007, e spiegare perché la questione meritasse un riesame nel merito. In assenza di questa motivazione differenziata, la Corte non può che replicare il precedente esito di inammissibilità.

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  • Corte cost. n. 352/2007 – Masi chiusi conciliazione obbligatoria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla legittimità del tentativo obbligatorio di conciliazione per le cause relative ai masi chiusi in Alto Adige. Il rimettente non aveva motivato adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio di appello pendente davanti a lui.

    Di cosa si tratta

    Un giudizio ereditario riguardante un maso chiuso in Alto Adige era giunto in appello presso la Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano. La norma nazionale (art. 35, comma 2, della legge n. 340/2000) prevedeva che le domande giudiziali relative all’ordinamento dei masi chiusi dovessero essere precedute da un tentativo obbligatorio di conciliazione. La Corte rimettente dubitava che questa norma statale invadesse la competenza legislativa esclusiva della Provincia autonoma di Bolzano in materia di masi chiusi, riservata dall’art. 8, n. 8, del d.P.R. n. 670/1972.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 35, comma 2, della legge n. 340/2000 era censurato dalla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in riferimento all’art. 116 della Costituzione e all’art. 8, n. 8, del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). La rimettente sosteneva che la competenza della Provincia autonoma di Bolzano sui masi chiusi includesse anche i profili processuali, e che quindi la legge statale non potesse imporre la conciliazione obbligatoria in quella materia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. Il rimettente – giudice di appello – non aveva spiegato se la questione della improponibilità per mancato esperimento del tentativo di conciliazione fosse già stata esaminata in primo grado e se fosse stata devoluta in appello. L’omissione di questa motivazione sulla rilevanza rendeva la questione inammissibile, poiché non era chiaro se il tema potesse essere effettivamente deciso nel giudizio pendente.

    Il principio

    Il giudice di appello che solleva questione di legittimità costituzionale su una norma processuale che potrebbe comportare la dichiarazione di improponibilità della domanda deve motivare non solo la non manifesta infondatezza ma anche la rilevanza, spiegando se tale eccezione era stata già sollevata in primo grado e se era deducibile d’ufficio in secondo grado. L’assenza di questa motivazione determina la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cos’è un maso chiuso?

    È un istituto tipico del diritto agrario altoatesino: un fondo rustico con casa colonica che per legge rimane indiviso e si trasmette integralmente a un unico erede (“assuntore”). Serve a preservare l’integrità delle aziende agricole di montagna. La disciplina è riservata alla competenza legislativa esclusiva della Provincia autonoma di Bolzano.

    Perché era richiesto il tentativo di conciliazione?

    L’art. 35, comma 2, della legge n. 340/2000 (legge di semplificazione) aveva esteso ai giudizi sui masi chiusi il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie agrarie dalla legge n. 203/1983. L’obiettivo era ridurre il contenzioso giudiziario favorendo la composizione stragiudiziale delle liti ereditarie su questi beni.

    La Provincia di Bolzano poteva intervenire nel giudizio davanti alla Corte?

    No, in questo caso. La Corte ha allegato all’ordinanza una propria ordinanza con cui aveva dichiarato inammissibile l’intervento della Provincia autonoma di Bolzano, poiché questa non era parte del giudizio a quo. La Corte può fare eccezione a questa regola solo in casi particolari, che qui non ricorrevano.

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  • Corte cost. n. 351/2007 – Competenza corte d’appello cause antitrust

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile una questione sulla competenza esclusiva della corte d’appello per le cause di risarcimento danni da violazioni antitrust. La questione era ipotetica perché nel giudizio a quo la parte era già difesa da un avvocato, e manifestamente infondata nella parte relativa al doppio grado di giudizio.

    Di cosa si tratta

    Un’automobilista aveva chiesto il rimborso di una parte del premio assicurativo pagato, ritenendolo frutto di un’intesa anticoncorrenziale tra compagnie assicurative accertata dall’AGCM e confermata dal giudice amministrativo. La compagnia aveva eccepito l’incompetenza del Giudice di pace, indicando la corte d’appello come giudice competente ex art. 33, comma 2, della legge n. 287/1990 (legge antitrust). Il Giudice di pace di Ottaviano aveva sollevato questione di costituzionalità sull’art. 33, comma 2, per la parte in cui impone la corte d’appello anche per controversie di esiguo valore, escludendo l’autodifesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 33, comma 2, della legge n. 287/1990 (legge antitrust italiana) era censurato in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Il rimettente riteneva che imporre la corte d’appello (con obbligo di difesa tecnica) anche per controversie di valore economico esiguo comprimesse il diritto di difesa dei cittadini meno abbienti e violasse la ragionevolezza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’autodifesa (artt. 3 e 24 Cost.), in quanto del tutto ipotetica: nel giudizio principale l’attrice era già difesa da un avvocato, quindi il problema teorico sull’incidenza dell’onere del difensore non aveva rilevanza concreta. Ha dichiarato inoltre manifestamente infondata la questione relativa al “diritto a due gradi di giudizio” (artt. 3 e 24 Cost.), ribadendo che la Costituzione non garantisce il doppio grado di cognizione di merito.

    Il principio

    Il doppio grado di giudizio di merito non è un diritto garantito dalla Costituzione. Il legislatore può legittimamente prevedere che determinate controversie, anche per la loro natura tecnica e la necessità di uniformità di giurisprudenza, siano attribuite direttamente alla corte d’appello come giudice di primo grado, senza che ciò violi gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Perché la legge antitrust attribuisce le cause alla corte d’appello?

    Per ragioni di specializzazione e uniformità: le controversie antitrust richiedono competenze economiche e giuridiche particolari. Concentrarle presso le corti d’appello (tribunali di secondo grado che fungono da giudice di prima istanza per questa materia) consente decisioni più qualificate e coerenti sul territorio nazionale. Dopo questa sentenza, la competenza è stata ulteriormente riformata attribuendo le cause alle sezioni specializzate in materia di impresa dei tribunali.

    Cosa significa che la questione era “ipotetica”?

    Significa che il presupposto di fatto su cui si fondava la censura non ricorreva nel caso concreto. Il rimettente lamentava che la norma imponesse l’avvocato anche per cause di piccolo valore, comprimendo il diritto di difesa di chi non può permettersi un professionista. Ma nel giudizio a quo l’attrice era già assistita da un avvocato, quindi il problema non si poneva: la questione era costruita su un’ipotesi che non si verificava nella realtà del caso.

    Il doppio grado di giudizio è sempre garantito?

    No. La Corte costituzionale ha più volte affermato che il doppio grado di cognizione di merito non è imposto dalla Costituzione. Alcune materie prevedono un unico grado di merito (ad esempio il giudizio di legittimità costituzionale stesso). Il legislatore può legittimamente scegliere strutture processuali diverse purche non violino il nucleo essenziale del diritto di difesa.

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  • Corte cost. n. 350/2007 – Imposta unica scommesse quota CONI

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’imposta unica sulle scommesse sportive, calcolata applicando un’aliquota nominale alla quota di prelievo spettante al CONI. Le norme censurate non violano il principio di legalità tributaria né eccedono i limiti della delega legislativa.

    Di cosa si tratta

    Una società concessionaria del servizio di scommesse a Montecatini Terme aveva impugnato l’accertamento dell’Agenzia delle entrate relativo all’imposta unica sulle scommesse. La normativa vigente (d.lgs. n. 504/1998) applicava l’imposta calcolando un’aliquota nominale su una base imponibile – la quota di prelievo spettante al CONI – che non era direttamente fissata da una legge ma derivava da atti amministrativi. La Commissione tributaria provinciale di Pistoia aveva sollevato varie questioni di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Pistoia ha impugnato: l’art. 4, comma 1, lett. b), n. 2, del d.lgs. n. 504/1998 per violazione dell’art. 23 Cost. (riserva di legge in materia tributaria); l’art. 1, comma 2, della legge n. 288/1998 per violazione degli artt. 23 e 76 Cost. (eccesso di delega); l’intero d.lgs. n. 504/1998 per violazione dell’art. 76 Cost. (eccesso di delega nella individuazione del soggetto passivo); e le stesse norme anche per violazione dell’art. 53 Cost. (capacità contributiva).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. Ha ritenuto che la riserva di legge dell’art. 23 Cost. fosse rispettata perché la legge fissava tutti gli elementi essenziali dell’imposta (aliquota, base imponibile determinabile per legge); che il d.lgs. n. 504/1998 non eccedesse la delega in quanto il riordino dell’imposta poteva ben riguardare anche la ridefinizione del soggetto passivo; e che il collegamento con la quota CONI non violasse la capacità contributiva poiché la quota era determinabile con riferimento a parametri oggettivi previsti per legge.

    Il principio

    La riserva di legge in materia tributaria (art. 23 Cost.) non esige che ogni elemento dell’imposta sia determinato direttamente dalla legge nei minimi dettagli: è sufficiente che la legge fissi i criteri e le basi del prelievo, rimettendo agli atti amministrativi la mera determinazione tecnica di valori ricavabili da parametri già stabiliti per legge.

    Domande e risposte

    Cos’è l’“imposta unica” sulle scommesse?

    È un’imposta che sostituisce diverse imposte precedenti sulle scommesse e sui concorsi pronostici. Viene calcolata applicando un’aliquota alla raccolta delle scommesse, detratta la quota che spetta al CONI o agli altri enti che gestiscono le manifestazioni sportive. Il concessionario che raccoglie le scommesse è il soggetto passivo dell’imposta.

    Cosa si intende per “riserva di legge” in materia tributaria?

    L’art. 23 Cost. stabilisce che nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Questo significa che gli elementi essenziali di un tributo (chi paga, quanto paga, su cosa) devono essere previsti dalla legge, non da atti amministrativi. La Corte ha ritenuto che nel caso in esame la legge fornisse criteri sufficienti.

    Cos’è l’“eccesso di delega”?

    È la violazione dell’art. 76 Cost., che si verifica quando il Governo, nel legiferare su delega del Parlamento, va oltre i limiti fissati nella legge di delega. La ricorrente sosteneva che il d.lgs. del 1998 avesse cambiato il soggetto passivo dell’imposta rispetto a quello previsto dalla legge delega, istituendo di fatto una nuova imposta. La Corte ha rigettato questa tesi.

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  • Corte cost. n. 349/2007 – CEDU e risarcimento occupazione illegittima

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che limitava il risarcimento del danno da occupazione illegittima di suoli per pubblica utilità applicando i criteri ridotti dell’indennità di esproprio. Gemella della sentenza n. 348/2007, consolida il principio che la CEDU è fonte interposta e che l’Italia non può fissare in modo legislativo un risarcimento strutturalmente inferiore al danno effettivo.

    Di cosa si tratta

    La norma censurata (art. 5-bis, comma 7-bis, del d.l. n. 333/1992) stabiliva che, in caso di occupazione illegittima di suoli per pubblica utilità anteriore al 30 settembre 1996, il risarcimento del danno fosse calcolato con i criteri ridotti dell’indennità di esproprio aumentati del 10%. La Corte EDU aveva già condannato ripetutamente l’Italia per questo meccanismo, ritenendo che il danno da occupazione illegittima dovesse essere risarcito nella misura piena del valore di mercato del bene perduto. La Corte di cassazione e la Corte d’appello di Palermo avevano sollevato la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 5-bis, comma 7-bis, del d.l. n. 333/1992 era impugnato in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo CEDU e all’art. 6 CEDU, e in riferimento all’art. 111, primo e secondo comma, Cost. La norma stabiliva l’applicazione dei criteri ridotti anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, comma 7-bis, del d.l. n. 333/1992. La norma contrastava con l’art. 117, primo comma, Cost., in quanto il meccanismo di quantificazione del danno da occupazione illegittima che essa introduceva era strutturalmente incompatibile con il diritto al risarcimento integrale garantito dall’art. 1 del Primo Protocollo CEDU così come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

    Il principio

    L’occupazione illegittima di un fondo privato per pubblica utilità genera un danno che deve essere risarcito in modo integrale, non può essere limitato legislativamente a importi inferiori al valore di mercato del bene. Il legislatore non può imporre per via normativa la cristallizzazione di un indennizzo ridotto anche per i giudizi in corso, sottraendo al giudice la possibilità di liquidare il danno secondo il suo valore reale.

    Domande e risposte

    Cos’è l’“accessione invertita” o occupazione acquisitiva?

    È un fenomeno giuridico in cui la pubblica amministrazione occupa illegittimamente un terreno privato, lo trasforma irreversibilmente per realizzare un’opera pubblica e, di fatto, ne acquista la proprietà per effetto di tale trasformazione. Il proprietario perde il bene e può solo chiedere il risarcimento del danno. Il problema era che la norma censurata rendeva questo risarcimento molto inferiore al valore reale del terreno perso.

    Qual è la differenza con la sentenza n. 348/2007?

    La sentenza n. 348 riguardava l’indennità di espropriazione legittima (procedura formale di esproprio), mentre la n. 349 riguarda il risarcimento da occupazione illegittima (dove la P.A. ha agito senza seguire correttamente la procedura). In entrambi i casi la Corte ha accertato la violazione dell’art. 1 del Primo Protocollo CEDU per un sistema che produceva ristori strutturalmente insufficienti.

    I giudizi in corso hanno beneficiato di questa sentenza?

    Sì: la norma dichiarata illegittima si applicava anche ai procedimenti in corso non ancora definiti con sentenza passata in giudicato. Con la sua caduta, i giudici ordinari hanno potuto liquidare il danno nella misura piena del valore venale del bene, senza l’ostacolo della limitazione legislativa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 348/2007 – CEDU fonte sub-costituzionale indennità esproprio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma che fissava l’indennità di espropriazione dei suoli edificabili sulla base di un criterio misto (media tra valore di mercato e reddito dominicale), contrastante con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Con questa sentenza, la Corte ha affermato per la prima volta che la CEDU costituisce una fonte “sub-costituzionale” interposta: il giudice ordinario non può disapplicarla ma deve sollevare questione di costituzionalità se una legge interna vi contrasta.

    Di cosa si tratta

    Dal 1992 l’Italia determinava l’indennità di espropriazione dei terreni edificabili con un criterio che produceva importi nettamente inferiori al valore di mercato: la media tra il valore del bene e il reddito dominicale rivalutato, con ulteriore riduzione del 40% in caso di cessione volontaria mancata. La Corte europea dei diritti dell’uomo aveva ripetutamente condannato l’Italia per questo sistema, giudicandolo incompatibile con il diritto di proprietà garantito dall’art. 1 del Primo Protocollo CEDU. La Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha impugnato l’art. 5-bis del d.l. n. 333/1992 (convertito con modificazioni dalla legge n. 359/1992), nella parte in cui determina l’indennità di espropriazione dei suoli edificabili con il criterio della media tra valore venale e reddito dominicale rivalutato, prevedendone l’applicazione anche ai giudizi in corso. Il parametro principale era l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 del Primo Protocollo CEDU; in subordine, l’art. 111, primo e secondo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.l. n. 333/1992 per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in quanto la norma si poneva in contrasto con l’art. 1 del Primo Protocollo CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo. In via consequenziale ha dichiarato illegittimo anche l’art. 37, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 327/2001 (Testo unico espropriazioni), che riproduceva la disciplina censurata. La Corte ha stabilito il principio fondamentale che la CEDU è fonte interposta: le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, si collocano a un livello sub-costituzionale e possono essere fatte valere attraverso la questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.

    Il principio

    La CEDU non è direttamente applicabile come il diritto dell’Unione europea, né è una norma di rango costituzionale: è una fonte interposta sub-costituzionale. Se una legge italiana contrasta con la CEDU come interpretata dalla Corte di Strasburgo, il giudice ordinario non può semplicemente disapplicarla, ma deve sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. La Corte costituzionale verifica poi se la norma CEDU invocata sia compatibile con la Costituzione italiana.

    Domande e risposte

    Perché l’indennità di esproprio italiana era considerata troppo bassa?

    Il criterio del 1992 applicava la media tra il valore di mercato del bene e il suo reddito dominicale rivalutato (un valore catastale storico), con ulteriore riduzione del 40% se il proprietario non aveva accettato la cessione volontaria. Il risultato era spesso pari a un terzo o meno del valore reale di mercato, il che la Corte EDU giudicava non proporzionato e incompatibile con il diritto di proprietà.

    Cosa cambia dopo questa sentenza per i proprietari espropriati?

    Con la dichiarazione di illegittimità costituzionale, il criterio del 1992 è stato eliminato dall’ordinamento. Il legislatore è stato costretto a ridefinire i criteri di calcolo dell’indennità, avvicinandoli al valore di mercato del bene espropriato. Chi aveva giudizi in corso poteva beneficiare dei nuovi criteri.

    Cosa si intende con “fonte interposta” riferita alla CEDU?

    Una fonte interposta è una norma che si “interpone” tra la legge ordinaria e la Costituzione nel giudizio di legittimità. La CEDU, per effetto dell’art. 117, primo comma, Cost., funge da parametro indiretto: una legge che viola la CEDU viola quindi anche la Costituzione, ma solo attraverso questo meccanismo. Non si tratta di diritto europeo immediatamente applicabile.

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  • Corte cost. n. 347/2007 – Indennità di servizio eredi enti locali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa alla ripartizione dell’indennità premio di servizio tra il coniuge superstite e gli orfani maggiorenni di un dipendente di ente locale deceduto. La questione era già stata affrontata in precedenti pronunce e la rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza nel caso concreto.

    Di cosa si tratta

    I figli di Carmine Petruzzo, dipendente di un ente locale deceduto in servizio, avevano agito contro l’INPDAP per ottenere il 60% dell’indennità premio di servizio che l’istituto aveva invece corrisposto integralmente alla moglie in seconde nozze. Il Tribunale di Lecce aveva sollevato questione di costituzionalità sostenendo che la legge del 1968 non prevedeva la ripartizione dell’indennità tra coniuge e orfani maggiorenni come invece previsto per i dipendenti statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lecce ha impugnato l’art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui non prevede la ripartizione dell’indennità premio di servizio tra coniuge superstite e orfani maggiorenni secondo le previsioni dell’art. 5, terzo comma, del d.P.R. n. 1032/1973 valido per i dipendenti statali. Il parametro invocato era l’art. 3 della Costituzione (uguaglianza).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione. La norma censurata aveva già formato oggetto di numerosi interventi della Corte stessa (sentenze n. 763 e n. 821 del 1988 tra le altre), che ne avevano dichiarato l’illegittimità sotto vari aspetti. Il rimettente non aveva dimostrato che il caso concreto ricadesse in una lacuna diversa da quelle già colmate dalla giurisprudenza costituzionale, né aveva motivato adeguatamente la persistente rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Il principio

    Quando una norma è già stata ripetutamente oggetto di pronunce di incostituzionalità parziale, il giudice rimettente che solleva una nuova questione sul medesimo articolo deve specificare con rigore in quale residuo spazio normativo si colloca il dubbio di costituzionalità e in che modo esso è rilevante nel giudizio pendente, pena la manifesta inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Cos’è l’indennità premio di servizio per i dipendenti di enti locali?

    È una prestazione previdenziale corrisposta al dipendente o, in caso di decesso, ai suoi superstiti. È analoga all’indennità di buonuscita dei dipendenti statali. La sua disciplina è contenuta nella legge n. 152/1968 e nel tempo è stata oggetto di vari interventi della Corte costituzionale per eliminare differenze di trattamento ingiustificate.

    Perché gli orfani maggiorenni rivendicavano una quota dell’indennità?

    Perché per i dipendenti statali la legge prevede esplicitamente che l’indennità venga ripartita tra coniuge e orfani concorrenti. Per i dipendenti degli enti locali la legge del 1968, invece, non prevedeva questa ripartizione, creando una disparità rispetto al settore statale che il Tribunale di Lecce riteneva incostituzionale.

    Cosa è cambiato dopo questa pronuncia?

    Nulla, per effetto di questa specifica ordinanza, poiché la questione è stata dichiarata inammissibile per difetto di motivazione. Il Tribunale di Lecce avrebbe potuto riproporre la questione con una motivazione più puntuale sulla rilevanza nel caso concreto.

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  • Corte cost. n. 346/2007 – Incompatibilità legge Lazio sicurezza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo all’impugnazione di alcune disposizioni della legge finanziaria regionale del Lazio del 2006. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva rinunciato al ricorso e la Regione Lazio aveva accettato, chiudendo così il giudizio senza pronuncia nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato due articoli della legge finanziaria regionale del Lazio del 2006 (legge n. 4/2006). In particolare contestava: l’art. 12, che introduceva una causa di incompatibilità per lite pendente con la Regione a carico di chi ricopre cariche in enti e società regionali; e l’art. 13, che inseriva i “mediatori culturali” tra i componenti di un osservatorio regionale sulla sicurezza. La Regione Lazio si era costituita in giudizio. All’udienza del 25 settembre 2007 entrambe le parti hanno concordato sulla rinuncia.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 12, commi 1, lett. b) e 3 della legge regionale Lazio n. 4/2006 era impugnato in riferimento agli artt. 3, 24, 51, 97 e 113 della Costituzione, per il rilievo che l’incompatibilità per lite pendente con la Regione poteva essere usata strumentalmente per escludere soggetti da cariche apicali. L’art. 13, comma 1, lett. b) era impugnato in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. g) Cost., per asserita invasione della competenza statale in materia di ordinamento degli enti locali. Il ricorso era proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte, preso atto della rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e della relativa accettazione della Regione Lazio, ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte. Il giudizio si è chiuso il 10 ottobre 2007 senza alcuna pronuncia nel merito delle questioni costituzionali sollevate.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso nel giudizio in via principale, seguita dall’accettazione della controparte, produce l’estinzione del processo costituzionale. La Corte prende atto dell’accordo tra le parti senza pronunciarsi sulla fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale originariamente sollevate.

    Domande e risposte

    Cosa significa “estinzione del processo” davanti alla Corte costituzionale?

    Significa che il giudizio si conclude senza una sentenza nel merito: la Corte non stabilisce se la legge era costituzionale o meno. Avviene quando chi ha proposto il ricorso rinuncia e la controparte accetta. Non c’è un “vincitore” formale, ma la legge rimane in vigore non essendo stata dichiarata illegittima.

    Perché il Governo aveva impugnato la legge regionale del Lazio?

    Il Governo riteneva che l’incompatibilità per lite pendente con la Regione potesse essere usata strumentalmente per escludere persone scomode dalle cariche sociali di enti regionali, comprimendo i diritti di agire in giudizio e di accesso alle cariche pubbliche garantiti dalla Costituzione.

    L’estinzione del processo ha effetti sulla legge regionale?

    No: la legge rimane in vigore come se il ricorso non fosse mai stato proposto. L’estinzione del processo per rinuncia non equivale a una pronuncia di infondatezza né a una di illegittimità; semplicemente il giudizio non si svolge.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 345/2007 – fermo amministrativo veicoli e principio di uguaglianza

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    Con sentenza n. 345/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate. Più Giudici di pace hanno sollevato questione di legittimità della norma del codice della strada (art. 213, comma 2-sexies) che prevedeva il fermo amministrativo del La pronuncia è rilevante per comprendere i limiti costituzionali in materia di sanzioni amministrative e codice della strada.

    Di cosa si tratta

    Più Giudici di pace hanno sollevato questione di legittimità della norma del codice della strada (art. 213, comma 2-sexies) che prevedeva il fermo amministrativo del veicolo, ritenendo che creasse una disparità di trattamento irragionevole tra diverse categorie di contravventori. Il procedimento è relativo a questione di legittimità costituzionale incidentale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La norma oggetto del giudizio è art. 213, comma 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Il ricorso o la rimessione è stato promosso da Giudici di pace di Aosta, Urbino, Trento, Padova e Belluno. I parametri costituzionali evocati sono: art. 3 Cost..

    La decisione della Corte

    La Corte dichiararsi l’illegittimità costituzionale della norma suddetta, in ragione del fatto che essa dà luogo «ad una disciplina difforme di fronte ad identici comportamenti», a seconda che la violazioni.

    Il principio

    h; I Giudici di pace di Aosta (r.o. n. 152 del 2006), Urbino (r.o. n. 320 del 2006), Trento (r.o. n. 687 del 2006), Padova (r.o. n. 697 del 2006) e Belluno (r.o. n. 270 del 2007) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento all’art. 3 della Costituzione – dell’art. 213, comma 2- sexies (comma introdotto dall’art. 5- bis , comma 1, lettera c , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risu

    Domande e risposte

    Cosa accade concretamente quando una norma è dichiarata incostituzionale?

    La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia giuridica dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. I giudici non possono più applicarla; i processi in corso vengono sospesi in attesa che il giudice a quo ne tragga le conseguenze; le sentenze già passate in giudicato rimangono in via di principio ferme.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    In via incidentale, solo un giudice nel corso di un giudizio può sollevare la questione, ritenendola rilevante per la decisione e non manifestamente infondata. Le parti private non possono farlo direttamente: devono eccepirlo dinanzi al giudice e poi è il giudice che decide se rimettere la questione alla Corte.

    Che cosa è l’«illegittimità consequenziale»?

    L’art. 27 della legge n. 87/1953 consente alla Corte di estendere la dichiarazione di illegittimità ad altre disposizioni connesse a quella impugnata, anche se non direttamente sottoposte al suo esame, quando la loro incostituzionalità è logicamente consequenziale a quella dichiarata.

    Norme collegate