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La Corte dichiara incostituzionale l’intera legge regionale della Liguria n. 6/2006 sulle discipline bionaturali per il benessere e, in via consequenziale, la legge regionale del Veneto n. 19/2006 sulla formazione degli operatori di discipline bio-naturali. Le Regioni non possono istituire figure professionali né elenchi o registri di operatori senza che lo Stato abbia previamente disciplinato la professione.
Di cosa si tratta
Le Regioni Liguria e Veneto avevano approvato leggi per regolamentare le «discipline bionaturali» (attività come riflessologia, shiatsu, naturopatia e simili), prevedendo elenchi regionali degli operatori e delle organizzazioni didattiche. Il Governo impugnò la legge ligure sostenendo che essa invadesse la competenza statale in materia di professioni. La Liguria aveva già subito una precedente dichiarazione di incostituzionalità per una legge analoga (sent. n. 40/2006).
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnò gli artt. 2, commi 1 e 2, e 3-8 della legge regionale Liguria n. 6/2006 per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione (materia «professioni»: legislazione concorrente). Il principio fondamentale violato è quello secondo cui l’individuazione delle figure professionali, i titoli abilitanti e l’istituzione di albi o registri è riservata allo Stato.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge ligure n. 6/2006, compresi tutti gli articoli in connessione inscindibile con quelli impugnati. Dichiara, in via consequenziale (art. 27 della l. n. 87/1953), l’illegittimità degli artt. 1, commi 3 e 4, 2, 3, comma 1, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale veneta n. 19/2006 e della restante parte dell’intera legge veneta.
Il principio
In materia di professioni (competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost.), il principio fondamentale riservato allo Stato comprende l’individuazione delle figure professionali, i profili e gli ordinamenti didattici, i titoli abilitanti e l’istituzione di albi, ordini o registri. Le Regioni non possono anticipare tale disciplina statale istituendo propri elenchi o registri di operatori, anche per attività che escludono carattere sanitario.
Domande e risposte
Cosa sono le «discipline bionaturali» che le leggi regionali volevano regolamentare?
Sono attività di benessere non sanitarie come riflessologia plantare, shiatsu, naturopatia, aromaterapia e simili. Le leggi regionali le definivano come attività che, «mantenendo lo stato di benessere della persona, concorrono a prevenire situazioni di disagio fisico e psichico», senza carattere di prestazione sanitaria.
Perché anche le attività non sanitarie rientrano nella competenza statale sulle professioni?
Secondo la Corte, il vincolo della riserva statale in materia di professioni vale in via generale, non solo per le professioni sanitarie. L’individuazione di una figura professionale, l’istituzione di un registro o elenco di operatori, la fissazione dei requisiti per l’iscrizione sono prerogative dello Stato anche per attività di benessere non sanitarie.
Cos’è la dichiarazione di illegittimità consequenziale e come funziona?
Ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, la Corte può dichiarare l’illegittimità costituzionale di disposizioni connesse in via consequenziale a quelle impugnate, anche se non esplicitamente censurate nel ricorso. In questo caso la legge veneta, pur non impugnata direttamente dal Governo, è stata travolta dalla dichiarazione di incostituzionalità perché regolava la stessa materia in modo inscindibilmente connesso.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza legislativa concorrente in materia di professioni
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
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