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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Bari sull’art. 13, comma 2, lettera b), del Testo unico immigrazione, relativa all’applicazione uniforme dell’espulsione a condotte di diversa gravità. La questione non era supportata da adeguata motivazione sulla rilevanza nel caso concreto.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Bari esaminava il ricorso di un cittadino extracomunitario (Sako Nesti) espulso perché entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera. La norma impugnata (art. 13, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 286/1998) sanziona con l’espulsione e il divieto di reingresso per dieci anni condotte eterogenee: sia chi non ha chiesto o ha chiesto in ritardo il permesso di soggiorno, sia chi è socialmente pericoloso o ha commesso reati.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Bari dubitò della legittimità dell’art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286/1998 per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui applica la stessa sanzione (espulsione con divieto decennale di reingresso) a condotte di gravità molto diversa, senza alcuna graduazione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel caso specifico: Sako Nesti era stato espulso per essere entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera (condotta di cui alla lett. a, non alla lett. b), e la questione era quindi formulata rispetto a una norma inapplicata nel caso concreto.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante nel giudizio a quo: deve riguardare una norma effettivamente applicabile alla fattispecie concreta. Se il rimettente impugna una norma diversa da quella applicata nel caso che sta decidendo, la questione è inammissibile per difetto di rilevanza.
Domande e risposte
Quali condotte può sanzionare l’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998?
La norma prevede l’espulsione in tre categorie di casi: a) ingresso clandestino (senza passaporto o sottraendosi ai controlli); b) permesso di soggiorno non richiesto, revocato o annullato; c) appartenenza a categorie socialmente pericolose o commissione di reati. La giurisprudenza ha chiarito che non tutte le condotte della lett. b comportano l’espulsione automatica.
Perché la mancata richiesta del permesso di soggiorno non è sempre causa automatica di espulsione?
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la mancata richiesta del permesso di soggiorno nel termine prescritto non è causa di espulsione automatica, a differenza della revoca o dell’annullamento del permesso. Il prefetto deve valutare le circostanze concrete.
Cosa succede se lo straniero viene espulso e rientra in Italia?
Chi fa ingresso nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso commette un reato (art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998), punito con l’arresto da sei mesi a un anno. Il reato può portare a una nuova espulsione immediata.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale
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