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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni del Tribunale di Milano sull’art. 13, commi 3 e 8, del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), relative all’immediata esecutività del decreto di espulsione. Ordina invece la restituzione degli atti al Giudice di pace di Salerno per ius superveniens.
Di cosa si tratta
Il Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) prevede che il decreto prefettizio di espulsione sia immediatamente esecutivo, anche se il destinatario ha proposto opposizione. Ciò comporta che lo straniero possa essere allontanato dal territorio nazionale prima che il giudice abbia deciso sul suo ricorso, con conseguente impossibilità pratica di presenziare all’udienza. Il Tribunale di Milano dubitava che tale meccanismo ledesse il diritto di difesa (art. 24 Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano solevò questione di legittimità dell’art. 13, commi 3 e 8, del d.lgs. n. 286/1998 in riferimento all’art. 24 Cost. Il comma 3 prevede l’esecutività immediata del decreto di espulsione anche se impugnato; il comma 8 non consente al giudice di adottare misure cautelari di sospensione prima dell’udienza.
La decisione della Corte
Le questioni sollevate dal Tribunale di Milano sono manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza: in un caso il giudice aveva già sospeso il decreto (quindi la norma che si voleva dichiarare incostituzionale era già stata applicata nel senso favorevole); nell’altro la questione era posta in termini meramente ipotetici. Gli atti vanno restituiti al Giudice di pace di Salerno per rivalutare la rilevanza alla luce dello ius superveniens.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza quando il giudice rimettente ha già adottato, nel caso concreto, la soluzione che chiede alla Corte di imporre per via di pronuncia di incostituzionalità, o quando la questione è formulata in modo ipotetico senza adeguato ancoraggio alla fattispecie.
Domande e risposte
Cosa significa che il decreto di espulsione è immediatamente esecutivo?
Significa che l’amministrazione può procedere all’allontanamento coattivo dello straniero anche se questi ha proposto opposizione davanti al giudice. Non occorre attendere la decisione sul ricorso prima di eseguire l’espulsione.
Perché l’immediata esecutività può ledere il diritto di difesa?
Perché lo straniero espulso si trova all’estero mentre si svolge il giudizio sulla legittimità del decreto che lo ha espulso. Non può partecipare all’udienza e rischia di incorrere in sanzioni penali se rientra in Italia per far valere le proprie ragioni.
Cosa si intende per «restituzione degli atti» al giudice rimettente?
La Corte restituisce gli atti quando, dopo l’ordinanza di rimessione, sono intervenute modifiche normative (ius superveniens) che potrebbero incidere sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza della questione. Il giudice deve rivalutare se la questione abbia ancora senso alla luce del nuovo quadro normativo.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio
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