Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 313/2006 – Calendario venatorio Calabria competenza esclusiva statale

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    La Corte ha dichiarato che non spettava alla Regione Calabria modificare il calendario venatorio 2003/2004 oltre il termine del 31 gennaio fissato dalla legge statale, e ha annullato la delibera della Giunta regionale n. 88/2004. La delimitazione temporale della caccia è uno standard uniforme di tutela della fauna di competenza esclusiva statale.

    Di cosa si tratta

    La Giunta regionale della Calabria, con delibera n. 88 del 17 febbraio 2004, aveva prorogato la stagione venatoria 2003/2004 nelle giornate di sabato e domenica dal 21 febbraio al 21 marzo 2004, autorizzando il prelievo di determinate specie selvatiche. Il Presidente del Consiglio aveva promosso conflitto di attribuzioni lamentando la violazione della competenza statale esclusiva in materia ambientale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso conflitto di attribuzioni in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, sostenendo che la delibera regionale calabrese avesse violato l’art. 18 della legge n. 157/1992, che fissa al 31 gennaio il termine per il prelievo venatorio a tutela dei cicli migratori, e fosse stata adottata senza il preventivo parere dell’INFS.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso. La delimitazione temporale del prelievo venatorio prevista dalla legge n. 157/1992 assicura la sopravvivenza e la riproduzione delle specie, corrispondendo a un’esigenza di tutela ambientale e dell’ecosistema di competenza esclusiva statale. La delibera regionale aveva prorogato la stagione venatoria in assenza di peculiari esigenze del territorio calabrese, violando uno standard minimo di tutela uniforme.

    Il principio

    La delimitazione temporale del prelievo venatorio fissata dalla legge statale (termine del 31 gennaio) costituisce uno standard minimo e uniforme di tutela della fauna selvatica, rientrante nella competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Le regioni non possono modificarlo neppure in presenza di un piano faunistico-venatorio regionale.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 18 della legge n. 157/1992?

    Fissa il calendario venatorio nazionale, stabilendo che la stagione di caccia ha termine il 31 gennaio di ogni anno per la maggior parte delle specie. Questo termine è finalizzato a proteggere i cicli migratori e il rientro ai luoghi di nidificazione della fauna selvatica.

    Le regioni possono mai derogare al calendario venatorio?

    La legge n. 157/1992 (art. 19-bis, introdotto dalla l. n. 221/2002 in recepimento della Direttiva Uccelli) prevede deroghe regionali, ma solo in presenza di specifici presupposti (assenza di altre soluzioni soddisfacenti, controllo da parte di INFS, ecc.). Nel caso calabrese tali presupposti non erano stati rispettati.

    Perché il Comune di San Demetrio Corone (310/2006) è coinvolto in una sentenza diversa?

    Sono due vicende distinte. La sent. n. 310/2006 riguardava la sottrazione di beni ad uso civico in Calabria. La sent. n. 313/2006 riguarda la modifica del calendario venatorio in Calabria. Entrambe dichiarano illegittimità di atti regionali calabresi, ma su basi giuridiche completamente diverse.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 312/2006 – Conflitto attribuzioni caccia deroga Sardegna inammissibile

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    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dallo Stato nei confronti della Regione Sardegna per un decreto di deroga al divieto di caccia. Il ricorso del Governo invocava solo l’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. senza considerare lo statuto speciale sardo, che modifica il riparto di competenze per le regioni a statuto speciale.

    Di cosa si tratta

    L’Assessore della difesa dell’ambiente della Regione Sardegna aveva autorizzato, con decreto del 18 febbraio 2004, il prelievo in deroga al divieto di caccia di alcune specie di volatili nel periodo 21-29 febbraio 2004, invocando la legge regionale n. 2/2004 e la normativa comunitaria. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso conflitto di attribuzioni lamentando la violazione della competenza statale esclusiva in materia ambientale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso conflitto di attribuzioni in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, competenza esclusiva statale), lamentando che la Regione Sardegna avesse modificato il calendario venatorio in assenza dei presupposti di legge e senza il parere obbligatorio dell’INFS.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del conflitto. Il ricorso del Governo non aveva preso in considerazione lo statuto speciale per la Regione Sardegna (l. cost. n. 3/1948), che attribuisce alla Regione competenze proprie in materia. La costante giurisprudenza della Corte impone di motivare perché le norme del Titolo V si applicano anche alle regioni a statuto speciale; in mancanza, il ricorso è inammissibile.

    Il principio

    I ricorsi statali che facciano valere nei confronti di regioni a statuto speciale esclusivamente le norme del Titolo V della Costituzione, senza motivare le ragioni per cui esse si applicano anche in presenza di uno statuto speciale che diversamente regola le competenze, sono inammissibili.

    Domande e risposte

    Cosa prevede lo statuto speciale della Sardegna in materia di caccia?

    Lo statuto speciale (l. cost. n. 3/1948) attribuisce alla Regione Sardegna competenza legislativa primaria in varie materie, tra cui la caccia, la pesca nelle acque interne e la protezione della fauna. Ciò modifica il normale riparto di competenze previsto dall’art. 117 Cost.

    Cosa prevede l’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli)?

    Consente agli Stati membri di derogare alle disposizioni di protezione degli uccelli selvatici per determinate finalità (ricerca scientifica, sicurezza aerea, prevenzione di danni alle colture), a condizione che non vi sia altra soluzione soddisfacente e che la deroga non pregiudichi la sopravvivenza della specie.

    Come finisce la vicenda con il conflitto della Regione Calabria (n. 313)?

    Diversamente: nel caso della Calabria, che ha solo statuto ordinario, il conflitto è stato dichiarato fondato e la delibera annullata. Lo statuto speciale sardo ha impedito l’esame nel merito del caso sardo.

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  • Corte cost. n. 311/2006 – Pensione indiretta guerra vedovo discriminazione

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    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 della legge n. 648/1950 nella parte in cui non prevedeva il vedovo tra i soggetti aventi diritto alla pensione indiretta di guerra. L’esclusione fondata sulla sola diversità di sesso violava il principio di uguaglianza, in coerenza con la progressiva equiparazione già operata dalla legislazione successiva.

    Di cosa si tratta

    Il sig. Cagliano Giuseppe aveva presentato nel 1952 domanda di pensione di guerra come vedovo della moglie Angela Biondi, civile deceduta nel 1942 per causa di guerra (uccisa dai partigiani). La domanda era stata respinta perché la legge n. 648/1950 prevedeva la pensione indiretta di guerra solo in favore della vedova e non del vedovo. Il giudice unico delle pensioni della Corte dei conti (sezione Liguria) aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice unico delle pensioni della Corte dei conti per la Regione Liguria ha sollevato questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, censurando l’art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), nella parte in cui non prevedeva il vedovo quale soggetto di diritto alla pensione indiretta di guerra.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale. La ratio decidendi è la medesima della sentenza n. 9/1980 (che aveva già esteso la pensione di reversibilità al vedovo): nient’altro che la diversità di sesso giustificava il deteriore trattamento del vedovo. La pensione indiretta di guerra è un diritto a titolo originario (non derivativo come quella di reversibilità), spettante in base al vincolo familiare, che non tollera discriminazioni fondate sul sesso.

    Il principio

    La diversità di sesso non può da sola giustificare un trattamento deteriore nell’accesso ai benefici previdenziali connessi al vincolo familiare. Il legislatore, nell’estendere la pensione indiretta di guerra alla vedova ma non al vedovo, aveva violato l’art. 3 della Costituzione, senza che tale disparità potesse trovare giustificazione nella natura dell’istituto.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra pensione di reversibilità e pensione indiretta di guerra?

    La pensione di reversibilità si acquisisce a titolo derivativo (dal pensionato deceduto). La pensione indiretta di guerra spetta, invece, a titolo originario a chi ha perso il coniuge per causa di guerra: non presuppone che il coniuge percepisse già una pensione, ma discende direttamente dal vincolo familiare e dalla causa bellica del decesso.

    Il problema era già stato parzialmente risolto prima del 2006?

    Sì. Il d.P.R. n. 915/1978 aveva già equiparato vedovo e vedova per la pensione indiretta, ma con decorrenza dal 1 gennaio 1979. La Corte nel 1980 aveva già dichiarato incostituzionali le norme che escludevano il vedovo dalla reversibilità e da alcuni benefici tabellari. La pronuncia del 2006 completa il quadro per l’art. 55 della legge n. 648/1950.

    Il giudizio era ancora attuale dopo così tanti anni?

    Sì: il ricorso era stato proposto dall’erede Cagliano Biagio, figlio del sig. Giuseppe Cagliano deceduto nel 1958. L’accertamento del diritto e l’eventuale liquidazione retroattiva delle somme riguardavano un arco temporale precedente al 1 gennaio 1979, data da cui la norma era già stata modificata.

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  • Corte cost. n. 310/2006 – Usi civici Calabria tutela ambientale autorizzazione comunale

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    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 56, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria n. 10/1997, che consentiva al Sindaco di autorizzare la sottrazione di terreni gravati da usi civici alla loro destinazione, per permettere la costruzione di impianti a rete (acqua, gas, energia, telecomunicazioni). La norma violava il principio di ragionevolezza poiché eliminava le necessarie garanzie di coinvolgimento delle popolazioni interessate.

    Di cosa si tratta

    Nel comune di San Demetrio Corone (CS), l’ENEL aveva costruito una cabina elettrica su un terreno gravato da uso civico in forza di una convenzione con il Comune, che aveva rilasciato apposita autorizzazione del Sindaco ai sensi della legge regionale calabrese. Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Regione Calabria, a seguito di ricorso del Comitato Legambiente, aveva sollevato questione di legittimità della norma che attribuiva tale potere autorizzatorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Regione Calabria ha sollevato questione in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, censurando l’art. 56, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Calabria n. 10/1997, nella parte in cui consente che i beni gravati da usi civici possano essere sottratti alla loro destinazione mediante mero provvedimento autorizzatorio del Sindaco, in deroga alla procedura di mutamento di destinazione prevista dalla legge statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.). La disciplina statale sugli usi civici prevede l’obbligatoria assegnazione a categoria dei terreni e valutazioni paesistiche concrete. La norma regionale, consentendo una deroga generalizzata tramite autorizzazione comunale, eliminava il necessario coinvolgimento delle popolazioni locali cui appartiene il diritto collettivo di godimento.

    Il principio

    I beni gravati da usi civici sono soggetti a una destinazione che esprime un diritto collettivo delle popolazioni locali, con rilevanza ambientale e paesaggistica. Una norma regionale che consenta la loro sottrazione a questa destinazione con una mera autorizzazione comunale, senza le garanzie di valutazione concreta e di coinvolgimento delle popolazioni previste dalla legge statale, è costituzionalmente illegittima per violazione del principio di ragionevolezza.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli usi civici?

    Sono diritti collettivi delle comunità locali su terreni (di proprietà pubblica o privata) destinati all’uso comune: pascolo, legnatico, semina. Regolati dalla legge n. 1766/1927 e dal r.d. n. 332/1928, vincolano il regime giuridico del bene e richiedono procedure speciali per il mutamento di destinazione.

    Chi è il Commissario per la liquidazione degli usi civici?

    È un organo giurisdizionale speciale (magistrato della Corte d’appello) competente a decidere le controversie in materia di usi civici. Svolge anche attività ricognitive e d’ufficio, come nel caso di specie, per accertare la qualitas soli dei terreni.

    La costruzione di un impianto ENEL giustifica la deroga agli usi civici?

    No, secondo la Corte. Anche se la costruzione di impianti a rete può astrattamente configurarsi come una diversa esplicazione dell’utilità collettiva, le valutazioni di compatibilità devono essere concrete e non astratte, con il coinvolgimento delle popolazioni interessate, caso per caso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 309/2006 – Uffici stampa Regione Siciliana cessazione materia

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    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana contro la delibera legislativa in materia di uffici stampa. Le disposizioni impugnate erano state omesse in sede di promulgazione, privando definitivamente di oggetto il giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato l’art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 (ultimi due periodi) della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana (d.d.l. n. 1095, stralcio X) in materia di uffici stampa, che prevedeva forme di stabilizzazione del personale addetto alla comunicazione istituzionale e l’attribuzione della qualifica di redattore capo a tutti gli addetti degli uffici stampa degli enti locali siciliani.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 51, 81, comma quarto, 97 e 114 della Costituzione, censurando le norme che prevedevano criteri di priorità nella nomina degli addetti stampa a favore del personale già in servizio, ritenendo ciò lesivo dei principi di uguaglianza, buon andamento e autonomia degli enti locali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Dopo l’impugnazione, la Regione aveva promulgato la legge n. 7/2006 omettendo tutte le disposizioni oggetto di censura. L’esercizio del potere promulgativo avviene in modo unitario e contestuale: le parti omesse non possono più acquistare efficacia, rendendo privo di oggetto il giudizio.

    Il principio

    L’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’assemblea regionale, preclude definitivamente che le parti della legge impugnate e omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino qualsiasi efficacia. Ne deriva la cessazione della materia del contendere nel giudizio costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli uffici stampa delle istituzioni pubbliche?

    Strutture organizzative previste dalla legge n. 150/2000 (comunicazione delle P.A.) cui è affidata l’attività di informazione ai mezzi di comunicazione di massa. Il responsabile dell’ufficio stampa deve essere iscritto all’Ordine dei giornalisti.

    Come funziona la promulgazione con omissione?

    Quando il Commissario dello Stato impugna una delibera legislativa regionale, la Regione può comunque promulgare le parti non impugnate, omettendo quelle censurate. Le parti omesse non entrano mai in vigore e non possono essere ripromulgate: si “esaurisce” il potere promulgativo su di esse.

    Perché la Corte dichiara cessata la materia anziché inammissibile il ricorso?

    Perché il ricorso era originariamente ammissibile: è sopravvenuta una circostanza (la promulgazione con omissione) che ha eliminato l’oggetto del giudizio. La formula “cessazione della materia del contendere” è quella usata quando l’impugnazione viene privata di oggetto da un evento successivo alla sua proposizione.

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  • Corte cost. n. 308/2006 – Trattamento economico enti locali Sicilia contrattazione collettiva

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    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 39, comma 9, della legge regionale siciliana n. 10/2000, che estendeva ai dipendenti comunali assunti in soprannumero i benefici economici di un previgente contratto collettivo. La norma violava il principio fondamentale secondo cui il trattamento economico del pubblico impiego è materia riservata alla contrattazione collettiva.

    Di cosa si tratta

    Alcuni dipendenti comunali del Comune di Mazara del Vallo, assunti in soprannumero ai sensi della legge reg. sic. n. 39/1985, avevano chiesto il riconoscimento dei benefici economici previsti dall’art. 41 del d.P.R. n. 347/1983. La legge regionale n. 10/2000 aveva disposto l’applicazione di tali benefici anche a questi lavoratori. Il Tribunale di Marsala aveva sollevato questione di legittimità perché tale estensione era operata dalla legge anziché dalla contrattazione collettiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Marsala ha sollevato questione in riferimento all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 e all’art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 421/1992, censurando l’art. 39, comma 9, della legge della Regione Siciliana n. 10/2000, per violazione del principio di riforma economico-sociale secondo cui il trattamento economico dei dipendenti pubblici è determinato dalla contrattazione collettiva.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale. Dalla legge n. 421/1992 si ricava il principio della regolazione mediante contratti collettivi del trattamento economico dei dipendenti pubblici, che costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale vincolante anche per le Regioni a statuto speciale. La norma siciliana, intervenendo direttamente sul trattamento economico, aveva violato tale principio.

    Il principio

    Il trattamento economico del personale degli enti locali è materia riservata alla contrattazione collettiva. Una legge regionale — anche di regione a statuto speciale — non può autonomamente attribuire o estendere benefici economici ai dipendenti pubblici, poiché ciò viola il principio di riforma economico-sociale che riserva tale materia alla contrattazione collettiva.

    Domande e risposte

    Perché vincola anche la Regione Siciliana?

    I principi fondamentali di riforma economico-sociale, ai sensi dell’art. 117 Cost. (nella versione anteriore alla riforma del 2001) e dello statuto speciale siciliano, costituiscono un limite invalicabile per qualsiasi tipo di potestà legislativa regionale, ordinaria o speciale.

    Cosa prevede l’art. 41 del d.P.R. n. 347/1983?

    Il d.P.R. n. 347/1983 recepisce i risultati dell’accordo collettivo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali. L’art. 41 prevedeva determinati benefici economici per i lavoratori inquadrati nei ruoli degli enti locali.

    La contrattazione collettiva sostituisce completamente la legge nel pubblico impiego?

    Per quanto riguarda il trattamento economico fondamentale e accessorio sì: il d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che il trattamento economico è determinato esclusivamente dalla contrattazione collettiva, e il giudice non può attribuire trattamenti economici non previsti dai contratti.

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  • Corte cost. n. 307/2006 – Autovelox contestazione immediata manifesta infondatezza

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    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 201, comma 1-bis, lettere e) e f), del Codice della strada, che esenta dall’obbligo di contestazione immediata le infrazioni rilevate da autovelox. L’uso delle apparecchiature è predeterminato per legge e non arbitrario, mentre la diversità di trattamento si giustifica con le differenti condizioni dei tratti stradali.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Rieti era chiamato a decidere sull’opposizione di un automobilista multato per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox, senza contestazione immediata. Il giudice aveva dubitato della legittimità costituzionale della norma che consente tale modalità di accertamento, ritenendo violati il diritto alla prova e il principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Rieti ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, censurando l’art. 201, comma 1-bis, lett. e) e f), d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 151/2003, conv. dalla l. n. 214/2003, nella parte in cui esonerava dall’obbligo di contestazione immediata le infrazioni rilevate tramite apparecchi elettronici.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. L’uso degli autovelox non è rimesso all’arbitrio della P.A.: i casi e le sedi stradali per cui è previsto sono determinati dalla legge (art. 4 d.l. n. 121/2002). Le differenze nell’obbligo di contestazione immediata dipendono dalle diverse condizioni dei tratti di strada, il che esclude l’irragionevolezza censurabile ex art. 3 Cost. Il diritto alla prova ex art. 24 Cost. non è leso, giacché il verbale fa fede fino a querela di falso nelle stesse condizioni di altri verbali.

    Il principio

    La diversità di trattamento nell’obbligo di contestazione immediata delle infrazioni stradali, a seconda che siano accertate con o senza strumenti elettronici, è giustificata dalla differente conformazione dei tratti di strada e non viola il principio di uguaglianza né il diritto alla prova, purché i casi di utilizzo degli apparecchi siano predeterminati per legge.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 201, comma 1-bis, del Codice della strada?

    Elenca le situazioni in cui la contestazione immediata dell’infrazione stradale non è necessaria, tra cui il caso di rilevamento dell’eccesso di velocità tramite apparecchiature omologate (lettera e) e altri casi di impossibilità pratica di fermare il veicolo (lettera f).

    Perché l’assenza di contestazione immediata non lede il diritto di difesa?

    Il verbale notificato contiene tutti gli elementi necessari per l’esercizio del diritto di difesa, e l’automobilista può contestarne il contenuto attraverso la querela di falso o le normali vie dell’opposizione. Il diritto alla prova non richiede che l’infrazione sia contestata in presenza dell’interessato.

    Come sono determinati i luoghi dove si usano gli autovelox?

    L’art. 4 del d.l. n. 121/2002, come modificato dal d.l. n. 151/2003, prescrive che l’utilizzo delle apparecchiature di rilevamento della velocità sia predeterminato per tipologia di strada e previa delibera degli enti proprietari, con idonea segnalazione sul posto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 306/2006 – TAR espropri giurisdizione restituzione atti

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    Analoga all’ord. n. 305/2006, la Corte ha restituito gli atti al TAR Abruzzo e al Tribunale di Udine che avevano sollevato questione sull’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 325/2001 in materia di giurisdizione esclusiva negli espropri. La sentenza n. 191/2006 aveva nel frattempo ridefinito la questione.

    Di cosa si tratta

    Due distinti procedimenti — uno davanti al TAR Abruzzo di Pescara (per l’irreversibile trasformazione di un terreno da parte del Comune di Montesilvano) e uno davanti al Tribunale civile di Udine (per analoga vicenda di occupazione da parte del Comune di Pavia di Udine) — avevano entrambi sollevato questione sull’attribuzione della relativa competenza giurisdizionale al giudice amministrativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Abruzzo e il Tribunale di Udine hanno sollevato, in riferimento all’art. 103 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 325/2001 e del corrispondente d.P.R. n. 327/2001 (T.U. espropriazione “Testo A”), nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie sui “comportamenti” delle P.A. in materia espropriativa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e ordinato la restituzione degli atti ai due giudici rimettenti, affinché rivalutassero la rilevanza delle questioni alla luce della sentenza n. 191/2006, che aveva già parzialmente dichiarato l’illegittimità della giurisdizione esclusiva per i comportamenti tenuti in carenza di potere.

    Il principio

    Lo stesso principio dell’ord. n. 305/2006: la sopravvenuta pronuncia della Corte che ridefinisce i contorni della norma impugnata impone la restituzione degli atti ai giudici a quibus per la rivalutazione della rilevanza. La riunione di giudizi analoghi evita decisioni contraddittorie.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra T.U. “Testo A” e “Testo B”?

    Il d.P.R. n. 327/2001 (“Testo A”) è il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari, mentre il d.lgs. n. 325/2001 (“Testo B”) contiene solo le disposizioni legislative. Entrambi presentano un art. 53, comma 1, di contenuto identico.

    Cosa doveva rivalutare il giudice a quo?

    Se, alla luce della sentenza n. 191/2006, i comportamenti all’origine del danno lamentato rientrassero tra quelli collegati a un pubblico potere (giurisdizione amministrativa costituzionale) o tra quelli in carenza di potere (giurisdizione ordinaria, n.d.r., dichiarata illegittima la norma in tal caso).

    Il Tribunale ordinario poteva sollevare la stessa questione del TAR?

    Sì. L’art. 103 Cost. riguarda i limiti della giurisdizione amministrativa e qualsiasi giudice — ordinario o amministrativo — può dubitare della conformità a Costituzione di una norma che attribuisce cause alla giurisdizione dell’altro ordine.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 305/2006 – Giurisdizione esclusiva TAR espropri comportamenti

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    La Corte ha restituito gli atti al TAR Calabria che aveva sollevato questione sull’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 325/2001 (giurisdizione esclusiva TAR in materia di espropri). Dopo la sentenza n. 191/2006, che aveva parzialmente ridefinito i confini della giurisdizione esclusiva, il rimettente doveva rivalutare la rilevanza delle questioni.

    Di cosa si tratta

    Due proprietari di terreni in Calabria avevano adito il TAR per ottenere il risarcimento del danno derivante da occupazione acquisitiva: i loro fondi erano stati occupati e irreversibilmente trasformati dall’amministrazione per realizzare opere pubbliche, senza che venissero emessi tempestivi decreti di esproprio. Il TAR aveva dubitato della costituzionalità della norma che attribuiva tali controversie alla giurisdizione esclusiva amministrativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR della Calabria ha sollevato questione in riferimento all’art. 103 della Costituzione, censurando l’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 325/2001 (T.U. espropriazione “Testo B”), nella parte in cui devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti i “comportamenti” delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al TAR rimettente. La sentenza n. 191/2006 aveva già chiarito che la giurisdizione esclusiva è conforme a Costituzione solo per i comportamenti collegati all’esercizio di un pubblico potere, mentre è incostituzionale per i comportamenti tenuti in carenza di potere o in via di mero fatto. Il TAR doveva valutare se le proprie questioni fossero ancora rilevanti alla luce di tale nuova pronuncia.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio costituzionale, interviene una pronuncia della Corte che ridefinisce i parametri rilevanti, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e l’oggetto della questione originariamente sollevata alla luce del mutato quadro giuridico.

    Domande e risposte

    Cos’è l’occupazione acquisitiva?

    È la fattispecie per cui la pubblica amministrazione occupa un terreno privato, lo trasforma irreversibilmente per realizzare un’opera pubblica, ma senza emettere il formale decreto di espropriazione. L’opera, una volta realizzata, non può essere demolita, e il proprietario può solo ottenere un risarcimento.

    Cosa aveva stabilito la sentenza n. 191/2006?

    Aveva dichiarato incostituzionale la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del TAR dei “comportamenti” tenuti in carenza di potere o in via di mero fatto, confermando invece la legittimità della giurisdizione esclusiva per i comportamenti che costituiscono esecuzione di provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità).

    Qual è il giudice competente dopo questa pronuncia?

    Per le controversie da occupazione acquisitiva in carenza di provvedimento formale, la competenza spetta al giudice ordinario. Per quelle derivanti da comportamenti collegati a validi provvedimenti espropriativi, resta il giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 304/2006 – Conflitto attribuzioni notifica termine decaduto

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    La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Catania contro la Camera dei deputati per la delibera di insindacabilità dell’on. Paolone. La notificazione era avvenuta oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Catania aveva promosso conflitto di attribuzione contro la Camera dei deputati in relazione alla delibera del 18 dicembre 2002, con cui era stata dichiarata l’insindacabilità (art. 68, primo comma, Cost.) di alcune dichiarazioni del deputato Benito Paolone pronunciate in un comizio elettorale nei confronti dell’on. Vincenzo Bianco, sindaco di Catania, per cui pendeva processo per diffamazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto di attribuzioni riguardava la delibera della Camera dei deputati che aveva ritenuto insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le affermazioni rese dal deputato Paolone in un comizio elettorale. Il Tribunale di Catania sosteneva l’assenza del nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato rispetto del termine perentorio. La comunicazione dell’ordinanza di ammissibilità era avvenuta il 17 luglio 2003, ma la notificazione alla Camera era stata eseguita solo il 15 ottobre 2003, oltre la scadenza dei sessanta giorni. Il termine è perentorio e non soggetto a sospensione feriale nei giudizi davanti alla Corte.

    Il principio

    Nei giudizi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, il termine di sessanta giorni per la notificazione del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità alla controparte è perentorio. La sospensione feriale dei termini processuali non si applica ai giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Disciplinato dall’art. 134 della Costituzione e dagli artt. 37 ss. della legge n. 87/1953, è il rimedio con cui un potere dello Stato (ad es. l’autorità giudiziaria) contesta che un altro potere (ad es. il Parlamento) abbia invaso la propria sfera di competenza costituzionale.

    Perché il termine è perentorio?

    La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui vi è un’esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi e non rimessi alle parti confliggenti (sentenza n. 116/2003).

    La sospensione feriale vale anche per la Corte?

    No. La legge n. 742/1969 sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non è applicabile ai giudizi davanti alla Corte costituzionale, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della stessa Corte (sentenze n. 88/2005, n. 35/1999, n. 233/1993).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 303/2006 – IVA e contributo forense compenso divorzio

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata da un arbitro di Venezia sull’obbligo di IVA e contributo previdenziale forense sui compensi dell’avvocato in giudizi di divorzio. L’arbitro non aveva sanato la lacuna motivazionale sulla propria competenza già rilevata dalla Corte con ordinanza n. 298/2005.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un arbitrato rituale a Venezia, una cliente aveva chiesto la restituzione delle somme pagate al proprio avvocato a titolo di IVA e contributo previdenziale forense (2%) sui compensi per l’assistenza in un giudizio di divorzio, invocando l’esenzione fiscale prevista dall’art. 19 della legge n. 74/1987. L’arbitro aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che imponevano tali oneri.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’arbitro di Venezia ha sollevato questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, censurando l’art. 19 della legge n. 74/1987, l’art. 11 della legge n. 576/1980 (Cassa forense), e gli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 633/1972 (IVA), nella parte in cui assoggettano ad IVA e contributo previdenziale i compensi degli avvocati nei giudizi di divorzio e consentono la rivalsa sul cliente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. L’arbitro non aveva posto rimedio al difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla propria competenza a sollevare questione incidentale, già segnalato con ordinanza n. 298/2005. Il nuovo art. 819 c.p.c., che avrebbe potuto fondare la competenza arbitrale a conoscere questioni tributarie, non era applicabile al procedimento in corso, instaurato prima del 2 marzo 2006.

    Il principio

    L’arbitro, anche rituale, non è un giudice in senso tecnico ai fini della questione incidentale di legittimità costituzionale, salvo che abbia competenza a definire definitivamente la controversia nelle sue componenti. La mera reiterazione della questione senza sanare i vizi già rilevati dalla Corte è causa di inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 19 della legge n. 74/1987?

    La norma dispone l’esenzione da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio. L’arbitro rimettente riteneva che tale esenzione dovesse coprire anche l’IVA e il contributo previdenziale forense.

    Perché la questione era stata già dichiarata inammissibile nel 2005?

    Con ordinanza n. 298/2005, la Corte aveva già rilevato che l’arbitro non aveva adeguatamente motivato la propria competenza a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale, chiedendogli di fornire chiarimenti. La risposta dell’arbitro (lodo parziale del 23 settembre 2005) non era stata ritenuta sufficiente.

    La questione sostanziale è mai stata risolta?

    La Corte non ha mai esaminato il merito. La questione relativa all’assoggettamento ad IVA e contributo previdenziale dei compensi forensi nei giudizi di divorzio resta aperta sul piano interpretativo, anche se la prassi prevalente è nel senso dell’obbligo tributario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 302/2006 – Indennità giudiziaria maternità magistrati

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 3, primo comma, della legge n. 27/1981, che escludeva l’indennità giudiziaria durante l’astensione obbligatoria per maternità dei magistrati. La norma era già stata modificata dalla legge finanziaria 2005, ma il TAR rimettente non ne aveva tenuto conto.

    Di cosa si tratta

    Un magistrato ordinario aveva chiesto il riconoscimento del diritto all’indennità giudiziaria durante i periodi di congedo obbligatorio per maternità goduti nel 1998 e 1999. Il TAR della Lombardia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, rilevando che il personale amministrativo delle cancellerie percepiva tale indennità anche in maternità in virtù di contratti collettivi, mentre i magistrati ne erano esclusi per legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR della Lombardia ha sollevato questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, censurando l’art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), nella parte in cui escludeva l’indennità giudiziaria durante l’astensione obbligatoria per maternità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per sopravvenuta modifica normativa. L’art. 1, comma 325, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) aveva già eliminato l’esclusione dell’indennità durante la maternità. Il TAR non aveva motivato la persistente rilevanza della questione nel giudizio principale dopo tale modifica.

    Il principio

    Quando la norma censurata è stata modificata in senso favorevole al ricorrente dopo l’emanazione dell’ordinanza di rimessione, il giudice è tenuto a motivare la persistente rilevanza della questione. L’omissione di tale motivazione rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la legge n. 27/1981?

    La legge disciplina le provvidenze economiche per il personale di magistratura, tra cui l’indennità giudiziaria (ora denominata indennità speciale). In origine escludeva tale beneficio per i periodi di astensione per vari motivi, tra cui la maternità obbligatoria.

    Quando è intervenuta la modifica?

    La legge finanziaria 2005 (l. n. 311/2004, art. 1, comma 325) ha eliminato l’astensione obbligatoria per maternità dall’elenco dei periodi per cui l’indennità non spettava, equiparando così la posizione dei magistrati a quella del personale amministrativo.

    Perché la questione era comunque inammissibile?

    Perché il TAR, nel sollevare la questione, non aveva verificato se la norma applicabile al giudizio principale fosse ancora quella originaria o quella novellata, né aveva spiegato perché la modifica non risolvesse la controversia in corso.

    Norme collegate

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