Autore: Andrea Marton

  • Art. 40 SIC – Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

    Art. 40 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.

    2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL. ((

    2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma

    1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo. ))

  • Art. 15 Antiriciclaggio – Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati (1)

    Art. 15 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell’esercizio della loro attività. 2. I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all’area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti. 3. Le autorità di vigilanza di settore individuano, informandone il Comitato di sicurezza finanziaria, le categorie di soggetti obbligati, rispettivamente vigilati, per i quali le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione, in considerazione dell’irrilevanza del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell’attività svolta ovvero dell’offerta di prodotti e servizi che presentano caratteristiche di rischio tipizzate. 4. La valutazione di cui al comma 2 è documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), e degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell’esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 15 (Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria). – 1. Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all’articolo 11 osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale degli stessi ed, in particolare, nei seguenti casi: a) quando instaurano un rapporto continuativo; DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 16 37 b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata; c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente. 2. Gli intermediari, nell’ambito della loro autonomia organizzativa, possono individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni che appaiono frazionate. 3. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati alresì nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e le Poste Italiane S.p.A. agiscano da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro. 4. Gli agenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 27, comma 1, lett. h), DLgs. 13.8.2010 n. 141, come da ultimo modificato dal DLgs. 19.9.2012 n. 169, pubblicato in G.U. 2.10.2012 n. 230, in vigore dal 17.10.2012; – l’art. 8, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256.

  • Art. 26 TUF – Succursali e libera prestazione di servizi di Sim

    Art. 26 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Succursali e libera prestazione di servizi di Sim

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le Sim, ((previa comunicazione alla Banca d’Italia)) e in conformità a quanto previsto dal comma 4, possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell’Unione europea, nell’esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante. ((133))

    2. ((La Banca d’Italia)) procede, in conformità a quanto previsto dal comma 4, a comunicare all’autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1, a meno di avere motivi di dubitare dell’adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della Sim interessata. ((133))

    3. Le Sim, ((previa comunicazione alla Banca d’Italia)) e in conformità a quanto previsto dal comma 4, possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell’Unione europea in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l’impiego di agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica. ((La Banca d’Italia)) comunica all’autorità competente dello Stato membro ospitante l’impiego di agenti collegati in conformità a quanto previsto dal comma

    4. ((133))

    4. Le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perché le Sim possano prestare negli altri Stati UE i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante il diritto di stabilimento ovvero attraverso la libera prestazione di servizi ((sono disciplinate dalla Banca d’Italia)) , in conformità alle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE . ((133))

    5. Le Sim possono prestare negli altri Stati dell’UE le attività non ammesse al mutuo riconoscimento, ((previa autorizzazione della Banca d’Italia, sentita la Consob)) . ((133))

    6. Le Sim, possono operare in uno Stato non UE, anche senza stabilirvi succursali, ((previa autorizzazione della Banca d’Italia, sentita la Consob)) . ((133))

    7. Costituiscono in ogni caso condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 l’esistenza di apposite intese di collaborazione con le competenti autorità dello Stato ospitante.

    8. ((La Banca d’Italia, sentita la Consob)) , stabilisce con regolamento: ((133)) a) le procedure previste nel caso in cui non intenda procedere alla comunicazione di cui al comma 2, qualora vi siano motivi di dubitare dell’adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della Sim interessata; b) le condizioni e le procedure per il rilascio alle Sim dell’autorizzazione a prestare negli altri Stati dell’UE le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati non UE i propri servizi.)) (73)

  • Art. 39 SIC – Svolgimento dell’attività di medico competente

    Art. 39 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Svolgimento dell’attività di medico competente

    In vigore dal 15/05/2008

    1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

    2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro.

    2-bis. ((Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti delle strutture di cui al comma 2, lettera a).))

    3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.

    4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.

    5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

    6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

  • Art. 25 ter TUF – Prodotti di investimento assicurativo

    Art. 25 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Prodotti di investimento assicurativo

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , e dalla normativa europea direttamente applicabile. (78)

    2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis), i poteri di cui all’articolo 6, comma 2, sentito l’IVASS, nonché i poteri di cui all’articolo 6-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all’articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e 4, all’articolo 7, commi 1, 1-bis, 1-ter e

    3-bis. (78)

    2-bis. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo, il potere di cui all’articolo 6, comma 2, è esercitato dalla CONSOB, sentita l’IVASS, in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d’investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l’efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi, nonché il rispetto della normativa europea direttamente applicabile. (78)

    2-ter. La Consob e l’IVASS si accordano sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati. (78) ((

    2-quater. L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari esercita i poteri di cui all’articolo 31, comma 4, nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, iscritti nella sezione e) del registro unico degli intermediari assicurativi previsto dall’ articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi per conto dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa.

    2-quinquies. L’IVASS, l’Organismo per la registrazione degli intermediari di cui all’ articolo 108-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni. ))

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 .

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 .

    5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 .

    6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 . (73)

  • Articolo 236 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 236 CCII – Effetti della chiusura

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 234, con la chiusura cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti alla procedura mede- sima.

    2. Le azioni esperite dal curatore per l’esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 234.

    3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 278 e seguenti.

    4. Il decreto, anche emesso ai sensi dell’articolo 246, comma 2-bis, secondo periodo o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all’articolo 634 del codice di procedura civile.

    5. Nelle ipotesi previste dall’articolo 234, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.

  • Art. 25 quater TUF – (Obbligazioni bancarie e altri strumenti di debito)

    Art. 25 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Obbligazioni bancarie e altri strumenti di debito)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Sono nulli i contratti sottoscritti dai clienti al dettaglio relativi alla prestazione dei servizi di investimento che hanno per oggetto strumenti di cui all’articolo 12-ter del Testo Unico bancario emessi dai soggetti indicati all’ articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , dalle Sim indicate all’articolo 55-bis, comma 1, o da banche o imprese di investimento dell’Unione Europea o da società del gruppo di cui queste fanno parte, quando gli strumenti hanno un valore nominale unitario inferiore a quello stabilito dal medesimo articolo 12-ter del Testo Unico bancario e sono stati emessi dopo la data di entrata in vigore di quest’ultimo.

    2. La previsione del comma 1 si applica anche con riguardo ai contratti sottoscritti dai clienti al dettaglio relativi alla prestazione dei servizi di investimento che hanno per oggetto strumenti di cui all’articolo 12-ter del Testo Unico bancario emessi da soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che, se avessero sede legale in Italia, sarebbero qualificabili come soggetti indicati all’ articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , ovvero come Sim indicate all’articolo 55-bis, comma

    1. 3. La nullità prevista dal presente articolo può essere fatta valere solo dal cliente e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Si applica il comma 6 dell’articolo

    23. ))

  • Art. 23 ter TUE – Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante

    Art. 23 ter D.P.R. 380/2001 (TUE) – Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Ai fini del presente articolo, il mutamento della destinazione d’uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l’esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all’articolo 6. (2) Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorchè non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purchè tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale. 1 bis. Il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. (3) 1 ter. Sono, altresì, sempre ammessi il mutamento di destinazione d’uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. (3) 1 quater. Per le singole unità immobiliari, il mutamento di destinazione d’uso di cui al comma 1- ter è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, inclusa la finalizzazione del mutamento alla forma di utilizzo dell’unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell’immobile. Nei casi di cui al comma 1-ter, il mutamento di destinazione d’uso non è assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dalle disposizioni di legge regionale, nè al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, ove previsto, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria. Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d’uso è disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni dei commi da 1-ter a 1-quinquies si applicano anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate. (3) 1 quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d’uso è soggetto al DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 23 quater 35 rilascio dei seguenti titoli: a) nei casi di cui al primo periodo del comma 1, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) nei restanti casi, il titolo richiesto per l’esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione d’uso, fermo restando che, per i mutamenti accompagnati dall’esecuzione di opere riconducibili all’articolo 6-bis, si procede ai sensi della lettera a) . (3) 2. La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis. (4) 3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le regioni medesime di prevedere livelli ulteriori di semplificazione. (5) Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso di un intero immobile (6) all’interno della stessa categoria funzionale è consentito subordinatamente al rilascio dei titoli di cui al comma 1-quinquies (7). Note: (1) Articolo inserito dall’art. 17, comma 1, lett. n), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (2) Periodo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 01), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (3) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (4) Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. m), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. Testo precedente: “La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.“. (5) Periodo sostituito ai precedenti primo e secondo periodo dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2.1), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. Testo precedente: “Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo.“ (6) Le parole “di un intero immobile” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2.2), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (7) Le parole “consentito subordinatamente al rilascio dei titoli di cui al comma 1-quinquies” sono state sostituite alle precedenti “sempre consentito” dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2.2), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105.

  • Art. 38 SIC – Titoli e requisiti del medico competente

    Art. 38 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Titoli e requisiti del medico competente

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all’ articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 ; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

    2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività.

    3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 , e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

    4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. ((4-bis. Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell’anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti di cui al comma 4))

  • Art. 25 bis TUF – Depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti…

    Art. 25 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Gli articoli 21, 23 e 24-bis si applicano all’offerta e alla consulenza aventi ad oggetto depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche. Rimane fermo quanto stabilito ai sensi dell’ articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30 . ((2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 5, comma 3, la Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle banche non autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti degli Stati membri di origine, i poteri di cui all’articolo 6, commi 2, 2-bis e 2-quater; all’articolo 6-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; all’articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e 4; all’articolo 7, ad eccezione dei commi 2, 2-bis e 3; all’articolo 7-bis, fermi restando i poteri della Banca d’Italia previsti dal medesimo articolo. I poteri previsti dall’articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2, non si applicano ai depositi strutturati.))