Autore: Andrea Marton

  • Articolo 239 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 239 CCII – Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. In caso di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, per le azioni revocatorie relative agli atti del debitore, compiuti dopo la chiusura della procedura, i termini stabiliti dagli articoli 164, 166 e 167, sono computati dalla data della sentenza di riapertura.

    2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all’articolo 169, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura della procedura.

  • Art. 16 Antiriciclaggio – Procedure di mitigazione del rischio (1)

    Art. 16 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Procedure di mitigazione del rischio (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15. In caso di gruppi, la capogruppo adotta un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo secondo le modalitĂ  stabilite dalle autoritĂ  di vigilanza di settore nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a). (2) 2. Le autoritĂ  di vigilanza di settore ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e gli organismi di autoregolamentazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per: a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; b) l’introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell’attivitĂ , la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure. 2 bis. I soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate ai sensi del presente articolo non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall’offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. (3) 3. I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all’adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare. 4. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del presente articolo rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 4 bis. Se l’ordinamento di un paese terzo non consente alle succursali e alle societĂ  di un gruppo ivi stabilite di adeguarsi alle procedure di gruppo di cui al comma 1, la societĂ  capogruppo applica le misure previste dal regolamento delegato della Commissione europea di cui all’articolo 45, paragrafo 7, della direttiva. Laddove queste misure non siano idonee a ridurre il rischio di riciclaggio connesso all’operativitĂ  nel paese terzo, le autoritĂ  di vigilanza di settore intensificano i propri controlli sul gruppo e possono vietare al gruppo di instaurare rapporti d’affari o di effettuare operazioni per il tramite delle succursali e delle societĂ  stabilite nel paese terzo nonchè, se necessario, imporre al gruppo di cessare del tutto la propria operativitĂ  nel paese. (4) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 16 (Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili). – 1. I professionisti di cui all’articolo 12 osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attivitĂ  professionale in DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 16 bis-16 ter 38 forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi: a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilitĂ  di valore pari o superiore a 15.000 euro; b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con piĂš operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata; c) tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell’obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di societĂ , enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un’operazione di valore non determinabile; d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; e) quando vi sono dubbi sulla veridicitĂ  o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente. 2. I revisori contabili di cui all’articolo 13 osservano gli obblighi di adeguata verifica del cliente e di controllo dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attivitĂ  professionale in forma individuale, associata o societaria, nei casi indicati alle lettere c), d) ed e) del comma 1. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 9, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. (2) Periodo inserito dall’art. 1, comma 4, lett. a), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (3) Comma inserito dall’art. 12-bis, comma 1, lett. a), DL 10.8.2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.10.2023 n. 136. (4) Comma inserito dall’art. 1, comma 4, lett. b), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.

  • Art. 30 TUF – Offerta fuori sede

    Art. 30 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Offerta fuori sede

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l’attività.

    2. Non costituisce offerta fuori sede: a) l’offerta effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell’articolo 6, commi (( 2-quater, lettera d-bis) )) e 2-sexies; ((133)) b) l’offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonché ai collaboratori non subordinati dell’emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze; b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell’Unione europea, a condizione che siano effettuate dall’emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse ((da Sicav, da Sicaf e da società di partenariato)) . ((133))

    3. L’offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata: a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi previsti dall’articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis); b) ((dai gestori autorizzati, dalle società di gestione UE)) , dai GEFIA UE e non UE, limitatamente alle quote o azioni di Oicr. ((133))

    4. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico bancario, le Sgr ((autorizzate)) , le società di gestione UE, i GEFIA UE e non UE possono effettuare l’offerta fuori sede dei propri servizi e attività di investimento. Ove l’offerta abbia per oggetto servizi e attività prestati da altri intermediari, le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall’articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis). (73) ((133))

    5. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono procedere all’offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi e attivitĂ  d’investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca d’Italia. (73)

    6. L’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulria consegnati all’investitore. Ferma restando l’applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lettere c), c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a). La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede.

    7. L’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

    8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell’Unione Europea.

    9. Il presente articolo si applica anche ai depositi strutturati e ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari. (73) (78) (17)

  • Art. 43 SIC – Disposizioni generali

    Art. 43 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Disposizioni generali

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza; b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b); c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; e) adotta i provvedimenti necessari affinchè qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. (( e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi. ))

    2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all’articolo

    46. 3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva. ((Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.))

    4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivitĂ  in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

  • Art. 29 ter TUF – Banche di paesi terzi

    Art. 29 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Banche di paesi terzi

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Nel caso in cui sia previsto lo svolgimento di servizi o attivitĂ  di investimento, con o senza servizi accessori, lo stabilimento in Italia di succursali da parte di banche di paesi terzi è autorizzato dalla Banca d’Italia, sentita la Consob, al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 28, comma

    1. Resta ferma l’applicazione degli articoli 13 ((e 14-bis)) del T.U. bancario. ((133))

    2. L’autorizzazione è negata se non risulta garantita la capacità della succursale della banca di paesi terzi di rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del presente decreto o contenuti in atti dell’Unione europea direttamente applicabili.

    3. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma (( 2-quater, lettera d-bis) )) , e comma 2-sexies, lettera b), esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica. ((133))

    4. La Banca d’Italia, sentita la Consob, può disciplinare le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attivitĂ  di cui ai commi 1, 6 e

    6-bis. 5. Alla prestazione in Italia di servizi e attivitĂ  di investimento, con o senza servizi accessori, in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma (( 2-quater, lettera d-bis) )) , e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto da parte di banche di paesi terzi si applicano le disposizioni del Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014 . Con riguardo a queste banche, la Consob e la Banca d’Italia, secondo le rispettive attribuzioni, sono le autoritĂ  nazionali competenti ai sensi dell’articolo 46, paragrafi 6-bis e 6-ter, del medesimo regolamento. ((133))

    6. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e attivitĂ  di investimento, con o senza servizi accessori, a controparti qualificate o a clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma (( 2-quater, lettera d-bis) )) , e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto anche senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in mancanza di una decisione della Commissione europea a norma dell’ articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 , oppure ove tale decisione non sia piĂš vigente, semprechè ricorrano le condizioni previste dall’articolo 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e), e venga presentato un programma concernente l’attivitĂ  che si intende svolgere nel territorio della Repubblica. L’autorizzazione è rilasciata dalla Banca d’Italia, sentita la Consob. ((133))

    6-bis. Il comma 6 si applica anche in presenza di una decisione della Commissione europea a norma dell’ articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 , limitatamente ai servizi e alle attivitĂ  di investimento in essa non inclusi.

    7. La Banca d’Italia, sentita la Consob, può indicare, in via generale, i servizi e le attivitĂ  che le banche di paesi terzi, ai sensi dei commi 6 e 6-bis, non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali. (73)

  • Art. 24 TUE – Agibilita’

    Art. 24 D.P.R. 380/2001 (TUE) – AgibilitĂ 

    In vigore dal 30/06/2003

    1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubritĂ , risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale (2) valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonchè la conformitĂ  dell’opera al progetto presentato e la sua agibilitĂ  sono attestati mediante segnalazione certificata. 2. Ai fini dell’agibilitĂ , entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attivitĂ , o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464. 4. Ai fini dell’agibilitĂ , la segnalazione certificata può riguardare anche: a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purchè funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonchè collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; b) singole unitĂ  immobiliari, purchè siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilitĂ  parziale. 5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione: a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1; b) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori; c) dichiarazione di conformitĂ  delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilitĂ  e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonchè all’articolo 82; d) gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale; e) dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformitĂ  degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubritĂ , risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi; e-bis) attestazione di ‘edificio predisposto alla banda ultra largĂ , rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3. (3) 5 bis. Nelle more della definizione dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell’acquisizione dell’assenso da parte dell’amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformitĂ  del progetto alle norme igienicosanitarie nelle seguenti ipotesi: a) locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri; b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone. (4) DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 25 37 5 ter. L’asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell’adattabilitĂ , in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie; b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilitĂ  di un’adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari. (4) 5 quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente. (4) 6. L’utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l’articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le CittĂ  metropolitane, nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalitĂ  di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate. 7 bis. La segnalazione certificata può altresĂŹ essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilitĂ  che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attivitĂ  culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. (5) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. i), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. Testo precedente: “Art. 24 [Certificato di agibilitĂ  (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come modificato dall’art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)]. – 1. Il certificato di agibilitĂ  attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubritĂ , risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. 2. Il certificato di agibilitĂ  viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attivitĂ  ola denuncia di inizio attivitĂ , o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilitĂ . La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. 4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilitĂ  deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformitĂ  alle disposizioni dell’articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni. 4-bis. Il certificato di agibilitĂ  può essere richiesto anche: a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purchè funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonchè collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; b) per singole unitĂ  immobiliari, purchè siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilitĂ  parziale.” Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 17, comma 1, lett. o), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164; – il Comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264; – l’art. 30, comma 1, lett. g), DL 21.6.2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 98.. (2) Le parole “e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale” sono state inserite dall’art. 4, comma 1, lett. a), DLgs. 8.11.2021 n. 207, pubblicato in G.U. 9.12.2021 n. 292, S.O. n. 43. (3) Lettera inserita dall’art. 4, comma 1, lett. b), DLgs. 8.11.2021 n. 207, pubblicato in G.U. 9.12.2021 n. 292, S.O. n. 43. (4) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c-bis), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (5) Comma inserito dall’art. 10, comma 1, lett. n), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120.

  • Art. 13 D.Lgs. 346/1990 – Beni culturali

    Art. 13 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Beni culturali

    In vigore dal 01/01/1991

    1. I beni di cui all’articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono esclusi dall’attivo ereditario se sono stati sottoposti alla tutela ivi prevista (1) anteriormente all’apertura della successione e sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione. 2. L’erede o legatario deve presentare l’inventario dei beni di cui al comma 1 che ritiene non debbano essere compresi nell’attivo ereditario, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero della cultura, il quale dichiara per ogni singolo bene tutelato l’assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. La dichiarazione è presentata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (2) in allegato alla dichiarazione della successione o, se non vi sono altri beni ereditari, nel termine stabilito per questa. 3. Contro il rifiuto della dichiarazione è ammesso ricorso al Ministero della cultura, ai sensi dell’articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (3); la decisione di accoglimento del ricorso deve essere presentata in copia, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (4) competente, che provvede al rimborso dell’eventuale maggiore imposta pagata. 4. L’alienazione in tutto o in parte dei beni di cui al comma 1 prima che sia decorso un quinquennio dall’apertura della successione, la loro tentata esportazione non autorizzata, il mutamento di destinazione degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento degli obblighi prescritti per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato determinano l’inclusione dei beni nell’attivo ereditario. L’amministrazione dei beni culturali e ambientali ne dĂ  immediata comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (4) competente; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all’art. 27, comma 3 o comma 4. 5. Per i territori della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli adempimenti di cui al presente articolo provvedono gli organi rispettivamente competenti. Note: (1) Le parole “I beni di cui all’articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono esclusi dall’attivo ereditario se sono stati sottoposti alla tutela ivi prevista” sono state sostituite alle precedenti “I beni culturali di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e all’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono esclusi dall’attivo ereditario se sono stati sottoposti al vincolo ivi previsto” dall’art. 1, comma 1, lett. n), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonchĂŠ alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Le parole “del Ministero della cultura, il quale dichiara per ogni singolo bene tutelato l’assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. La dichiarazione è presentata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “del Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale attesta per ogni singolo bene l’esistenza del vincolo e l’assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. L’attestazione deve essere presentata all’ufficio del registro” dall’art. 1, comma 1, lett. n), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonchĂŠ alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (3) Le parole “Contro il rifiuto della dichiarazione è ammesso ricorso al Ministero della cultura, ai sensi dell’articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” sono state sostituite alle precedenti “Contro il rifiuto dell’attestazione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro, il quale decide sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali” dall’art. 1, comma 1, lett. n), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonchĂŠ alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Le parole “ufficio dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “ufficio del registro” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonchĂŠ alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. SEZIONE II – Valore dei beni e dei diritti

  • Art. 29 bis TUF – (Banche dell’Unione europea)

    Art. 29 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Banche dell’Unione europea)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Le banche dell’Unione europea possono prestare servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, nell’esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica. Lo stabilimento di succursali è disciplinato dall’articolo 15 del T.U. bancario. La prestazione di servizi di investimento mediante agenti collegati è preceduta da una comunicazione alla Consob, in conformità alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione indicate all’articolo 27, comma

    1. 2. Le banche dell’Unione europea possono prestare servizi e attivitĂ  di investimento, con o senza servizi accessori, nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del T.U. bancario, anche avvalendosi di agenti collegati stabiliti nello Stato membro d’origine, i quali non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano. La prestazione di servizi di investimento mediante agenti collegati è preceduta da una comunicazione alla Consob, in conformitĂ  alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione indicate all’articolo 27, comma 1.)) ((73))

  • Articolo 238 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 238 CCII – Concorso dei vecchi e nuovi creditori

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.

    2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del capo III del presente titolo.

  • Art. 42 SIC – Provvedimenti in caso di inidoneitĂ  alla mansione specifica

    Art. 42 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Provvedimenti in caso di inidoneitĂ  alla mansione specifica

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 , in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. ))

    2. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106 )) .