Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 45/2006 – Patente a punti e decurtazione per mancato uso cintura

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    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 126-bis del codice della strada sulla patente a punti. La decurtazione di cinque punti per il mancato uso della cintura di sicurezza non è sproporzionata né eccede i limiti della delega legislativa.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Sorgono, nel corso di un’opposizione a verbale della Polizia stradale per mancato uso della cintura di sicurezza, ha sollevato questione di legittimità sull’art. 126-bis del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e sulla relativa tabella, nella parte in cui prevedono la decurtazione di cinque punti dalla patente per tale infrazione. Il conducente opponente lamentava l’eccessiva severità della sanzione accessoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il rimettente censura l’art. 126-bis del codice della strada per violazione degli artt. 3 (irragionevolezza della sanzione, sproporzionata rispetto all’entità dell’infrazione) e 76 (eccesso di delega) della Costituzione. La legge delega n. 85/2001 non avrebbe autorizzato una sanzione così severa per un’infrazione che mette a rischio solo il conducente stesso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. La decurtazione di punti dalla patente rientra nella discrezionalità del legislatore delegato nella scelta delle sanzioni accessorie per le infrazioni stradali; l’entità della decurtazione non appare irragionevole tenuto conto della finalità educativa e preventiva del sistema della patente a punti.

    Il principio

    Il sistema della patente a punti e le relative sanzioni accessorie (decurtazione di punti) rientrano nella discrezionalità legislativa per la tutela della sicurezza stradale. Una decurtazione di cinque punti per il mancato uso della cintura di sicurezza non è manifestamente irragionevole, considerata la finalità di prevenzione degli incidenti stradali e la rilevanza del danno potenziale.

    Domande e risposte

    Come funziona la patente a punti in Italia?

    La patente a punti, introdotta nel 2003, assegna 20 punti al neo-patentato (30 dopo tre anni senza infrazioni). Ogni violazione del codice della strada comporta la decurtazione di un numero di punti variabile. Se si arriva a zero punti la patente è revocata. I punti si recuperano con corsi di guida o senza infrazioni nel tempo.

    Quanti punti si decurtano per il mancato uso della cintura?

    Secondo la tabella allegata all’art. 126-bis del codice della strada nella versione esaminata dalla Corte, il mancato uso della cintura di sicurezza comportava la decurtazione di cinque punti, oltre alla sanzione pecuniaria. La misura era analoga a quella prevista per altre infrazioni di media gravità.

    La questione di proporzionalità delle sanzioni stradali è stata riesaminata?

    Il sistema sanzionatorio del codice della strada è stato più volte modificato dal legislatore. La Corte ha costantemente riconosciuto un’ampia discrezionalità al legislatore nella determinazione delle sanzioni accessorie per le infrazioni stradali, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza.

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  • Corte cost. n. 44/2006 – Giudizio di ottemperanza del TAR su sentenza del giudice ordinario

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    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 37 della legge istitutiva dei TAR, nella parte in cui attribuisce al giudice amministrativo la competenza per il giudizio di ottemperanza anche rispetto alle sentenze del giudice ordinario aventi come parte una pubblica amministrazione. Il meccanismo è conforme alla Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il TAR Sicilia (sezione di Catania) era chiamato a giudicare sull’ottemperanza di una sentenza del Tribunale di Siracusa — sezione lavoro — che condannava il Comune di Rosolini a riassegnare a un dipendente le mansioni e a corrispondere differenze retributive. Il Comune, pur avendo perso in appello, non eseguiva la sentenza. Il TAR ha dubitato della propria competenza ex art. 37 della legge n. 1034/1971 in tale situazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il rimettente censurava l’art. 37 della legge n. 1034/1971 in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione. In sostanza: può essere il giudice amministrativo a coattivamente dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario? Il rimettente riteneva che ciò creasse incoerenze di sistema e violasse il diritto di difesa e il principio del giusto processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. L’attribuzione al giudice amministrativo della competenza per il giudizio di ottemperanza anche rispetto alle sentenze del giudice ordinario nei confronti della P.A. è una scelta legislativa razionale, funzionale a garantire l’esecuzione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali contro gli enti pubblici.

    Il principio

    La competenza del TAR nel giudizio di ottemperanza — anche per sentenze del giudice ordinario — non viola la Costituzione: rappresenta un meccanismo processuale specifico per assicurare che le pubbliche amministrazioni rispettino i provvedimenti giurisdizionali, senza che ciò contrasti con i principi del giusto processo e del diritto di difesa.

    Domande e risposte

    Cos’è il giudizio di ottemperanza?

    Il giudizio di ottemperanza è il procedimento attraverso cui il creditore di una pubblica amministrazione inadempiente può chiedere al giudice di imporre coattivamente l’adempimento. Per le sentenze emesse nei confronti di enti pubblici, la competenza spetta al giudice amministrativo anche se la sentenza originaria è del giudice ordinario.

    Perché il Comune non eseguiva la sentenza?

    La mancata esecuzione delle sentenze da parte degli enti pubblici è un fenomeno purtroppo non infrequente nella realtà italiana, dovuto talvolta a difficoltà organizzative, talvolta a resistenze burocratiche. Il giudizio di ottemperanza è lo strumento con cui il dipendente può ottenere l’esecuzione coattiva, eventualmente con la nomina di un commissario ad acta.

    Cosa è un commissario ad acta?

    Il commissario ad acta è un soggetto nominato dal giudice dell’ottemperanza che si sostituisce all’amministrazione inadempiente nel compimento degli atti necessari all’esecuzione della sentenza. È una forma di esecuzione in forma specifica propria del processo amministrativo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 43/2006 – Ricorso al Prefetto per violazioni stradali e delega legislativa

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’attribuzione al Prefetto — invece che al Presidente della Giunta regionale — del potere di emettere ordinanza sui ricorsi per violazioni del codice della strada. Il rimettente non aveva motivato adeguatamente la rilevanza nel giudizio a quo.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Taranto era chiamato a decidere su un’opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Taranto per violazioni del codice della strada. Il rimettente ha dubitato della legittimità dell’art. 4, comma 1-quinquies, del d.l. n. 151/2003 (modifiche al codice della strada), che attribuisce al Prefetto il potere di emettere ordinanza sui ricorsi amministrativi avverso le sanzioni stradali, anziché al Presidente della Giunta regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il rimettente censurava la norma in riferimento all’art. 76 della Costituzione (delega legislativa) e alla legge delega n. 85/2001, che prevedeva il conferimento di funzioni alle Regioni. Attribuire al Prefetto — organo statale — una funzione che la delega avrebbe invece assegnato alle Regioni avrebbe ecceduto i limiti della delega stessa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il giudice rimettente non aveva spiegato perché l’eventuale illegittimità della norma che attribuisce la competenza al Prefetto avrebbe inciso sull’esito del giudizio di opposizione pendente davanti a lui.

    Il principio

    La questione di ripartizione di competenze tra organi statali e regionali va sollevata da un giudice che stia applicando la norma di competenza e il cui giudizio dipenda dall’esito della questione. La mera applicazione di una norma non basta: occorre spiegare perché la diversa attribuzione della competenza cambierebbe l’esito del giudizio concreto.

    Domande e risposte

    Che cos’è il ricorso al Prefetto per violazioni del codice della strada?

    Chi riceve una multa per violazione del codice della strada può presentare ricorso amministrativo al Prefetto (oggi denominato Prefetto-UTG) entro 60 giorni dalla contestazione, oppure direttamente al Giudice di pace. Il Prefetto decide in via amministrativa; contro la sua ordinanza è poi possibile l’opposizione giudiziaria.

    Cosa prevede l’art. 76 della Costituzione?

    L’art. 76 Cost. consente al Parlamento di delegare al Governo l’esercizio della funzione legislativa, ma fissa limiti precisi: la delega deve indicare i principi e criteri direttivi, l’oggetto e il tempo. Il Governo non può eccedere i limiti della delega, pena l’illegittimità costituzionale del decreto legislativo adottato.

    Esiste oggi ancora la figura del ricorso al Prefetto?

    Sì. Ai sensi dell’art. 203 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), è tuttora possibile presentare ricorso al Prefetto del capoluogo della provincia in cui è stato commesso il reato entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della multa.

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  • Corte cost. n. 42/2006 – Rete distributiva carburanti e dati dei Vigili del fuoco

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    La Corte ha dichiarato non fondata la questione sulla norma pugliese che imponeva ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco di trasmettere dati sulla rete distributiva dei carburanti alla Regione. La disposizione non viola la competenza esclusiva statale sull’ordinamento degli organi statali.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia ha adottato la legge n. 23/2004 per la razionalizzazione e il ammodernamento della rete distributiva dei carburanti. L’art. 19, comma 2, prevedeva che i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco trasmettessero alla Regione i dati relativi alle informazioni sulla rete distributiva, al fine di monitorare il processo di razionalizzazione. Il Presidente del Consiglio ha impugnato la norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorrente sosteneva che la norma regionale, imponendo obblighi informativi ai Comandi provinciali dei VVF (organi statali), violasse l’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, che riserva allo Stato la disciplina dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La norma pugliese si limita a prevedere la trasmissione di dati informativi, non disciplina l’organizzazione interna dei Comandi dei Vigili del fuoco né incide sulle loro funzioni istituzionali. Si tratta di una collaborazione informativa funzionale alla programmazione regionale del settore carburanti.

    Il principio

    Una legge regionale che prevede la trasmissione di dati da parte di organi statali alla Regione, funzionale all’esercizio di competenze regionali, non viola la competenza esclusiva statale sull’organizzazione amministrativa dello Stato, purché non alteri le funzioni e l’organizzazione interna dell’organo statale.

    Domande e risposte

    Perché i VVF hanno dati sulla rete distributiva dei carburanti?

    I Comandi provinciali dei Vigili del fuoco effettuano ispezioni e rilasciano certificati di prevenzione incendi per i distributori di carburante. Nel corso di queste attività raccolgono dati sulle caratteristiche tecniche e sulla distribuzione geografica degli impianti.

    Cosa può fare la Regione con questi dati?

    La Regione Puglia utilizzava i dati per monitorare l’evoluzione del processo di razionalizzazione della rete (riduzione degli impianti obsoleti) e per promuovere studi sulle problematiche strutturali del settore carburanti, materia di competenza regionale residuale.

    Qual è il limite della competenza regionale sugli organi statali?

    Le Regioni non possono imporre obblighi organizzativi o funzionali agli organi statali, né distoglierli dai loro compiti istituzionali. Possono invece ricevere dati e informazioni da tali organi nell’ambito di rapporti di collaborazione istituzionale, purché ciò non alteri l’organizzazione statale.

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  • Corte cost. n. 41/2006 – Incompetenza territoriale nel litisconsorzio necessario

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale il combinato disposto degli artt. 38 e 102 c.p.c., nella parte in cui — in caso di litisconsorzio necessario — consentiva di ritenere improduttiva l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile sollevata da uno solo dei convenuti. Una parte non poteva essere distolta dal suo giudice naturale per il solo accordo degli altri litisconsorti.

    Di cosa si tratta

    In un giudizio con più convenuti necessari (litisconsorzio passivo necessario), uno solo dei convenuti aveva eccepito l’incompetenza per territorio. Il “diritto vivente” (giurisprudenza consolidata) riteneva che tale eccezione fosse improduttiva di effetti se non sollevata da tutti i litisconsorti: bastava che gli altri convenuti non la sollevassero per radicare la competenza davanti a un giudice altrimenti incompetente. Il Tribunale di Napoli ha ritenuto che ciò violasse gli artt. 24 e 25 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 38 (incompetenza) e 102 (litisconsorzio necessario) c.p.c., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non consentiva di accogliere l’eccezione di incompetenza per territorio proposta solo da uno dei convenuti, violando gli artt. 24 e 25 della Costituzione (diritto di difesa e giudice naturale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione, dichiarando l’illegittimità del combinato disposto nella parte indicata. Il convenuto che eccepisce correttamente l’incompetenza territoriale derogabile non può subire le conseguenze del silenzio degli altri litisconsorti, che di fatto “scelgono” un giudice incompetente per il primo.

    Il principio

    In caso di litisconsorzio necessario passivo, l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta anche da uno solo dei convenuti deve essere esaminata nel merito: il diritto al giudice naturale precostituito per legge è un diritto individuale che non può essere compresso dal comportamento processuale degli altri litisconsorti.

    Domande e risposte

    Cos’è il litisconsorzio necessario?

    Si ha litisconsorzio necessario quando la controversia deve essere decisa nei confronti di più soggetti contemporaneamente, perché il rapporto giuridico è inscindibile. Ad esempio, l’impugnazione di un contratto stipulato da più parti deve coinvolgere tutti i contraenti.

    Cosa è la competenza territoriale derogabile?

    La competenza territoriale indica qual è il foro geograficamente competente (es. il luogo di residenza del convenuto). “Derogabile” significa che le parti possono, entro certi limiti, scegliere un foro diverso da quello legale. L’eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve essere sollevata nella comparsa di risposta a pena di decadenza.

    Come ha cambiato la prassi questa sentenza?

    Dopo questa pronuncia, in caso di litisconsorzio necessario il giudice deve esaminare e, se fondata, accogliere l’eccezione di incompetenza sollevata anche da uno solo dei convenuti, indipendentemente dall’atteggiamento degli altri. Il processo viene rimesso al giudice competente ex art. 38 c.p.c.

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  • Corte cost. n. 40/2006 – Discipline bionaturali e competenza statale sulle professioni sanitarie

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione Liguria n. 18/2004 sulle discipline bionaturali per il benessere (es. shiatsu, riflessologia, tecniche bioenergetiche). La Regione non può regolare autonomamente le professioni sanitarie non convenzionali: spetta allo Stato individuarle e disciplinarle.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva adottato una legge organica per disciplinare le cosiddette “discipline bionaturali per il benessere” (massaggio ayurvedico, shiatsu, riflessologia plantare, tecniche bioenergetiche, ecc.), definendone i requisiti di formazione, i corsi abilitanti e le condizioni di esercizio. Il Presidente del Consiglio ha impugnato l’intera legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorrente sosteneva che la legge ligure violasse l’art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di “professioni”, che è materia di potestà concorrente: le Regioni possono solo legiferare nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato. La Corte aveva già affermato nella sentenza n. 353/2003 che le professioni sanitarie non convenzionali sono di competenza statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge regionale, nonché in via consequenziale degli artt. 4, 5, 8, 12 e 13. In pratica l’intera legge ligure è stata travolta: la Regione si era sostituita allo Stato nell’individuare e regolare profili professionali in ambito sanitario.

    Il principio

    L’individuazione e la regolamentazione dei profili e degli ordinamenti didattici delle professioni sanitarie non convenzionali spetta allo Stato, che deve stabilire i principi fondamentali in materia di “professioni” (materia concorrente). Una legge regionale che si sostituisce integralmente a questa disciplina statale è incostituzionale.

    Domande e risposte

    Le discipline bionaturali sono considerate professioni sanitarie?

    Sono figure di confine: non sono professioni sanitarie riconosciute (come fisioterapista o osteopata), ma operano in un ambito contiguo al benessere fisico. La mancata regolazione statale organica ha creato un vuoto normativo che le Regioni hanno cercato di colmare, ma la Corte ha stabilito che spetta allo Stato farlo.

    Perché la materia “professioni” è di competenza concorrente?

    L’art. 117, terzo comma, Cost. include le “professioni” tra le materie di legislazione concorrente. Ciò significa che lo Stato fissa i principi fondamentali (es. requisiti di formazione, albi) e le Regioni possono legiferare nei dettagli applicativi, ma non creare ex novo intere categorie professionali.

    Lo Stato ha poi regolato queste discipline?

    Nonostante numerosi tentativi legislativi, lo Stato non ha ancora adottato una legge organica sulle professioni sanitarie non convenzionali. Il vuoto normativo persiste, con conseguenze sulla tutela degli utenti e sulla certezza giuridica degli operatori del settore.

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  • Corte cost. n. 39/2006 – Condono edilizio in zona vincolata e interpretazione autentica in Sicilia

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale una norma regionale siciliana che, interpretando autenticamente la disciplina del condono edilizio, escludeva la necessità del nulla osta dell’autorità preposta al vincolo per le costruzioni abusive in zone vincolate. La norma privava di tutela un bene costituzionalmente protetto.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana aveva introdotto con l’art. 17, comma 11, della legge n. 4/2003 una norma di interpretazione autentica dell’art. 23, comma 10, della legge regionale n. 37/1985, che regola il condono edilizio in Sicilia. La norma interpretativa stabiliva che il nulla osta dell’autorità preposta alla gestione del vincolo non fosse necessario per la sanatoria delle opere abusive realizzate in zone sottoposte a vincolo paesaggistico o ambientale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR della Sicilia (Palermo, sez. II) ha sollevato la questione con due ordinanze (n. 768 e n. 827 del registro 2004), dubitando della legittimità della norma interpretativa in riferimento all’art. 117 della Costituzione. La norma contrastava con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente, materia di competenza concorrente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto le questioni, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 11, della legge regionale siciliana n. 4/2003. Consentire la sanatoria di opere abusive in zone vincolate senza il nulla osta preventivo dell’autorità di tutela viola i principi fondamentali statali in materia ambientale e paesaggistica.

    Il principio

    Le Regioni non possono, nemmeno attraverso norme di interpretazione autentica, escludere il nulla osta dell’autorità preposta al vincolo come condizione necessaria per la sanatoria di abusi edilizi in zone protette. Tale garanzia è espressione di un principio fondamentale statale in materia di tutela del paesaggio, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per “interpretazione autentica”?

    Una norma di interpretazione autentica è una legge con cui il legislatore chiarisce il significato di una norma precedente, con efficacia retroattiva: la “chiarificazione” si applica anche ai rapporti già sorti. La Corte ha più volte scrutinato queste norme per verificarne la ragionevolezza e il rispetto dei diritti quesiti.

    Perché il nulla osta è essenziale per il condono in zona vincolata?

    Il vincolo paesaggistico o ambientale impone una valutazione caso per caso della compatibilità dell’opera con i valori tutelati. Il nulla osta dell’autorità preposta (Soprintendenza o ente gestore) è la sede in cui si effettua questa valutazione: la sua eliminazione trasformerebbe il condono in una sanatoria automatica incompatibile con la tutela costituzionale del paesaggio.

    Questa sentenza vale solo per la Sicilia?

    La pronuncia riguarda direttamente la Regione Siciliana (statuto speciale), ma il principio è generale: nessuna Regione può derogare ai principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela del paesaggio, materia di competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost.

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  • Corte cost. n. 38/2006 – Pensione di reversibilità e conviventi a carico

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’esclusione dalla pensione di reversibilità dei figli nati da precedente matrimonio del coniuge superstite e dei nipoti conviventi a carico del pensionato. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza nel giudizio a quo.

    Di cosa si tratta

    La Corte dei conti — sezione giurisdizionale per la Puglia — ha sollevato questione di legittimità sull’art. 17, comma 3, della legge n. 274/1991 e sull’art. 7, primo comma, della legge n. 1646/1962 (disciplina delle casse pensioni degli istituti di previdenza). Le norme non includevano tra i beneficiari della pensione di reversibilità i figli nati da precedente matrimonio del coniuge superstite conviventi, né i nipoti ex fratre del pensionato conviventi a suo carico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il rimettente contestava le norme in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. L’esclusione di queste categorie di conviventi a carico dalla reversibilità avrebbe creato una disparità di trattamento irragionevole rispetto ad altri superstiti e avrebbe leso il diritto alla previdenza sociale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il rimettente non aveva chiarito in modo sufficiente quale fosse la situazione concreta del giudizio a quo, né aveva illustrato adeguatamente perché l’eventuale illegittimità delle norme avrebbe inciso sull’esito della controversia pendente davanti alla Corte dei conti.

    Il principio

    In materia previdenziale, le questioni di estensione dei benefici ai conviventi a carico richiedono che il rimettente illustri con precisione il rapporto di convivenza e di dipendenza economica esistente nel caso concreto, nonché la norma che individua i soggetti aventi diritto, per evitare la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza.

    Domande e risposte

    Che cos’è la pensione di reversibilità?

    La pensione di reversibilità è la prestazione previdenziale riconosciuta ai superstiti del pensionato o dell’assicurato deceduto: coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle inabili a carico. L’entità dipende dalla pensione del defunto e si riduce al crescere del numero dei beneficiari.

    Perché i figli del coniuge da matrimonio precedente non erano inclusi?

    Le leggi speciali sulle casse pensioni degli istituti di previdenza elencavano tassativamente i beneficiari della reversibilità, senza includere i figli nati da altro matrimonio del coniuge superstite, anche se conviventi e a carico del pensionato defunto. La questione era se tale esclusione fosse irragionevole.

    Come si tutela oggi questo tipo di situazione?

    La giurisprudenza costituzionale ha nel tempo ampliato i beneficiari della reversibilità in situazioni analoghe (v. sent. n. 180/1999 sui nipoti). Oggi, per le pensioni INPS, le regole sono disciplinate dall’art. 13 del R.D. n. 636/1939, come interpretato evolutivamente.

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  • Corte cost. n. 37/2006 – Insindacabilità parlamentare e diffamazione a mezzo stampa

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    La Corte ha dichiarato in parte inammissibile e in parte manifestamente infondata la questione sull’art. 3 della legge n. 140/2003 sull’insindacabilità delle opinioni dei parlamentari. Il Tribunale di Messina aveva sollevato la questione nel contesto di un giudizio civile per diffamazione promosso da un editore nei confronti di un parlamentare.

    Di cosa si tratta

    La società editrice del quotidiano La Gazzetta del Sud ha convenuto in giudizio il parlamentare Nicola Vendola per diffamazione a mezzo di un dossier distribuito durante una conferenza stampa. Vendola ha eccepito l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68 Cost. e della legge n. 140/2003, dopo che la Camera aveva deliberato che i fatti rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Il Tribunale di Messina ha sollevato questione di legittimità sull’art. 3 della predetta legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 3, comma 7, della legge n. 140/2003 prevede che, in caso di deliberazione parlamentare di insindacabilità, il giudice ordinario debba sospendere il processo e sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte. Il rimettente censurava tale meccanismo in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 111 della Costituzione, ritenendolo lesivo dell’autonomia del giudice e del diritto di difesa del danneggiato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 3, comma 7, per difetto di rilevanza, e manifestamente infondata quella sull’art. 3 nella parte residua. Il meccanismo del conflitto di attribuzioni previsto dalla legge n. 140/2003 non è incostituzionale perché garantisce il sindacato della Corte stessa sulla delimitazione tra sfera parlamentare e giurisdizione ordinaria.

    Il principio

    La previsione per cui il giudice ordinario, di fronte a una deliberazione parlamentare di insindacabilità, debba sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale non viola i diritti di difesa né l’autonomia della giurisdizione: al contrario, rimette alla Corte il controllo sull’estensione del privilegio dell’art. 68 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa garantisce l’art. 68 della Costituzione?

    L’art. 68 Cost. prevede che i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa “insindacabilità” si estende anche alle dichiarazioni rese fuori dal Parlamento se connesse all’esercizio del mandato.

    Cosa prevede la legge n. 140/2003?

    La legge n. 140/2003 disciplina le procedure per l’attuazione dell’art. 68 Cost. Quando una Camera delibera l’insindacabilità di un parlamentare, il giudice civile o penale che sta trattando il caso deve sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale, che decide in via definitiva se i fatti rientrassero nell’esercizio delle funzioni.

    Cosa succede se la Corte dà ragione al Parlamento nel conflitto di attribuzioni?

    Se la Corte ritiene che la deliberazione parlamentare sia legittima — cioè che i fatti costituissero esercizio di funzioni parlamentari — il giudice deve dichiarare non luogo a procedere o cessata materia del contendere nel processo in corso.

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  • Corte cost. n. 36/2006 – Restituzione atti per ius superveniens su sanzioni lavoro irregolare

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    La Corte ha disposto la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie rimettenti (Avellino e Torino) affinché rivalutino la rilevanza della questione alla luce delle modifiche legislative sopravvenute. La norma impugnata (art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002) era stata modificata successivamente alla proposizione della questione.

    Di cosa si tratta

    Le Commissioni tributarie provinciali di Avellino (quattro ordinanze) e di Torino hanno sollevato questione di legittimità sull’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002 in materia di emersione del lavoro irregolare, censurando la competenza delle Commissioni tributarie su controversie di natura non tributaria. Nel frattempo è intervenuto uno ius superveniens che ha modificato la norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le ordinanze di rimessione contestavano l’attribuzione alle Commissioni tributarie della competenza a decidere le opposizioni avverso le sanzioni per lavoro irregolare, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. La questione era analoga a quelle esaminate nelle ordinanze n. 34 e n. 35/2006.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. Dopo le ordinanze di rimessione era intervenuta una modifica legislativa della norma impugnata: i rimettenti devono rivalutare se la questione mantenga rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce del nuovo quadro normativo.

    Il principio

    Quando tra l’ordinanza di rimessione e la decisione della Corte interviene un mutamento della norma impugnata (ius superveniens), la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché valuti se la questione originaria conservi la sua rilevanza nel giudizio a quo alla luce della nuova disciplina.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per ius superveniens?

    Con questa espressione latina si indica una norma giuridica nuova che entra in vigore dopo che il giudice ha sollevato la questione di legittimità. Se la nuova norma disciplina la stessa materia in modo diverso, la Corte verifica se la questione originaria abbia ancora senso.

    Perché la restituzione degli atti e non una pronuncia nel merito?

    La Corte non può decidere nel merito su una norma che potrebbe essere già cambiata in modo tale da rendere irrilevante la questione. Il giudice rimettente è nella posizione migliore per valutare se la modifica legislativa incida sul giudizio pendente.

    Questa ordinanza è collegata alle n. 34 e n. 35/2006?

    Sì. Tutte e tre riguardano la stessa norma del d.l. n. 12/2002 sulle sanzioni per lavoro irregolare e la competenza delle Commissioni tributarie, ma con rimettenti diversi e con soluzioni processuali differenti (inammissibilità per le prime due, restituzione atti per questa).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 35/2006 – Competenza tributaria su sanzioni lavoro irregolare

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002 sulla competenza delle Commissioni tributarie per le sanzioni da lavoro irregolare. I rimettenti non avevano motivato sufficientemente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.

    Di cosa si tratta

    Le Commissioni tributarie provinciali di Alessandria e di Imperia hanno sollevato questioni di legittimità sull’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002, che attribuisce alle Commissioni tributarie la competenza a decidere le opposizioni avverso le sanzioni per impiego di lavoratori non iscritti nelle scritture obbligatorie. I rimettenti ritenevano irragionevole tale attribuzione di competenza a un giudice speciale per controversie di natura non tributaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002, in relazione all’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario), veniva censurato per contrasto con l’art. 3 Cost. (irragionevolezza) e con l’art. 102, secondo comma, e la VI disposizione transitoria Cost. (divieto di istituire nuovi giudici speciali). La questione riguardava se le controversie su sanzioni per lavoro irregolare fossero di natura tributaria o meno.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza. Le ordinanze di rimessione non spiegavano adeguatamente perché la questione fosse determinante per la definizione del giudizio pendente.

    Il principio

    Il rimettente ha l’onere di illustrare con chiarezza la rilevanza della questione nel giudizio a quo. La sola affermazione che la norma è applicabile nel processo non è sufficiente: occorre spiegare perché la sua eventuale incostituzionalità inciderebbe sull’esito del giudizio.

    Domande e risposte

    Le Commissioni tributarie sono giudici speciali?

    Sì, le Commissioni tributarie sono giudici speciali nel senso costituzionale del termine. La Costituzione (art. 102, VI disp. trans.) vieta l’istituzione di nuovi giudici speciali dopo il 1948, ma consente di mantenere quelli esistenti come le Commissioni tributarie.

    Qual è la differenza tra questa ordinanza e la n. 34/2006?

    L’ord. n. 34 riguardava i commi 3 e 5 dell’art. 3 del d.l. 12/2002 con riferimento agli artt. 24, 25 e 102 Cost. Questa ord. n. 35 riguarda solo il comma 3 ma con riferimento all’art. 3 Cost. e alla VI disposizione transitoria, con rimettenti diversi (CTP Alessandria e Imperia).

    Cosa succede alle sanzioni per lavoro in nero dal punto di vista processuale?

    La competenza sulle sanzioni per lavoro irregolare è stata nel tempo oggetto di modifiche legislative. Oggi, in linea generale, l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione amministrativa è devoluta al giudice ordinario (Tribunale) ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 34/2006 – Sanzioni per lavoro irregolare e giudice naturale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 3, commi 3 e 5, del d.l. n. 12/2002 in materia di emersione del lavoro irregolare. I rimettenti non avevano adeguatamente motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza, e avevano indicato in modo erroneo il numero dell’articolo impugnato.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 12/2002 prevedeva sanzioni amministrative per i datori di lavoro che impiegavano lavoratori “in nero” (non risultanti dalle scritture obbligatorie). Le Commissioni tributarie provinciali di Caltanissetta e di Firenze, chiamate a decidere su opposizioni avverso tali sanzioni, hanno dubitato della legittimità delle norme sanzionatorie.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le ordinanze di rimessione impugnavano l’art. 3, commi 3 e 5, del d.l. n. 12/2002 (convertito dalla legge n. 73/2002), in riferimento agli artt. 24, 25 e 102 della Costituzione. I rimettenti lamentavano che le norme attribuissero alle Commissioni tributarie la competenza su controversie di natura non tributaria (sanzioni per lavoro irregolare), violando le garanzie del giudice naturale e del giusto processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni. Le ordinanze di rimessione contenevano un errore materiale nell’indicazione della norma impugnata (citavano l’art. 1 invece dell’art. 3) e non fornivano motivazione sufficiente sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve identificare con precisione la norma impugnata e motivare adeguatamente sia la rilevanza della questione nel giudizio a quo sia la non manifesta infondatezza. Un’indicazione erronea della norma e una motivazione insufficiente comportano la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Perché le Commissioni tributarie erano chiamate a giudicare sanzioni per lavoro nero?

    Il d.l. n. 12/2002 aveva attribuito la cognizione delle opposizioni avverso le sanzioni per lavoro irregolare alle Commissioni tributarie, in analogia con le sanzioni fiscali. Questo ha sollevato dubbi sulla compatibilità con l’art. 102 Cost. che riserva alla magistratura ordinaria le controversie di diritto comune.

    Cosa prevede l’art. 25 della Costituzione?

    L’art. 25 garantisce il principio del giudice naturale precostituito per legge: nessuno può essere distolto dal giudice naturale stabilito dalla legge. Il rimettente sosteneva che assegnare controversie non tributarie alle Commissioni tributarie violasse questa garanzia.

    Qual era la sanzione prevista per il lavoro irregolare?

    Il d.l. n. 12/2002 prevedeva una sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare.

    Norme collegate