Autore: Andrea Marton

  • Articolo 241 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 241 CCII – Esame della proposta e comunicazione ai creditori

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l’articolo 10, comma 3.

    2. Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest’ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, tutte le proposte sono sottoposte all’approvazione dei creditori, salvo che il curatore e il comitato dei creditori, congiuntamente, ne individuino una o più maggiormente convenienti. […]

    3. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui ai commi 1 e 2, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all’articolo 240, comma 2, lettere a) e b), tenendo conto della relazione giurata di cui al comma 4, dello stesso articolo.

  • Art. 32 quater TUF – (Riserva di attività)

    Art. 32 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Riserva di attività)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. L’esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservato alle Sgr, ((alle Sicav in gestione interna, alle Sicaf in gestione interna e alle società di partenariato in gestione interna, nonché)) alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano, secondo le disposizioni del presente titolo. ((133))

    1-bis. ((I GEFIA sotto soglia registrati esercitano in via professionale il servizio di gestione collettiva del risparmio esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste dal capo I-ter del presente titolo.)) ((133))

    2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) alle istituzioni sovranazionali, quali la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti, le istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo e le banche sviluppo bilaterali, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, e le altre istituzioni sovranazionali e organizzazioni internazionali analoghe, quando tali istituzioni o organizzazioni gestiscono FIA per finalità di interesse pubblico; b) alle Banche centrali nazionali; c) agli Stati, agli enti pubblici territoriali e agli altri enti che gestiscono fondi destinati al finanziamento dei regimi di sicurezza sociale e dei sistemi pensionistici; d) alle società di partecipazione finanziaria, intese come società che detengono partecipazioni in una o più imprese, con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all’aumento del valore nel lungo termine delle stesse, attraverso l’esercizio del controllo, dell’influenza notevole o dei diritti derivanti da partecipazioni e che: 1) operano per proprio conto e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione europea; oppure 2) non sono costituite con lo scopo principale di generare utili per i propri investitori mediante disinvestimenti delle partecipazioni nelle società controllate, sottoposte a influenza notevole o partecipate, come comprovato dal loro bilancio e da altri documenti societari; e) ai regimi di partecipazione dei lavoratori all’impresa o ai regimi di risparmio dei lavoratori; f) alle società di cartolarizzazione dei crediti; g) alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 .

    3. La Banca d’Italia, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea.

  • Art. 14 D.Lgs. 346/1990 – Beni immobili e diritti reali immobiliari

    Art. 14 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Beni immobili e diritti reali immobiliari

    In vigore dal 01/01/1991

    1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell’attivo ereditario, è determinata assumendo: a) per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione; b) per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata; c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell’art. 17 sulla base di annualità pari all’importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d’interesse secondo i criteri ivi previsti (1); d) per il diritto dell’enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l’affrancazione; per il diritto del concedente la somma dovuta per l’affrancazione. Note: (1) Le parole “secondo i criteri ivi previsti” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. o), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

  • Art. 19 Accertamento – Scritture contabili degli esercenti arti e

    Art. 19 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Scritture contabili degli esercenti arti e

    In vigore dal 1/1/1974

    DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 20 17 professioni (1) Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f), dell’art. 13 (2), devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell’esercizio dell’arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione: a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l’ammontare della ritenuta d’acconto subita; b) le generalità, il comune di residenza anagrafica e l’indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento; c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso. (3) Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b) e c), le spese inerenti all’esercizio dell’arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Deve esservi inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione. […] (4) […] (5) […] (6) […] (7) Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalità per la tenuta meccanografica del registro. Note: (1) Si veda l’art. 14 , DPR 7.12.2001 n. 435, pubblicato in G.U.17.12.2001 n. 292. (2) Si veda l’art. 3, commi 1 e 2, DPR 9.12.1996 n. 695, pubblicato in G.U. 6.2.1997 n. 30, con riguardo rispettivamente: – alla possibilità che i registri tenuti ai fini dell’Iva sostituiscano il registro di cui al presente comma; – alla possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria; un regime di contabilità ordinaria era già disciplinato dal quarto comma del presente articolo, abrogato dall’art. 3, comma 3, del decreto medesimo. (3) Si veda l’art. 4, DPR 9.12.1996 n. 695, pubblicato in G.U. 6.2.1997 n. 30, secondo cui le spese per prestazioni di lavoro dipendente, deducibili nella determinazione del reddito degli esercenti arti e professioni che si avvalgono del regime contabile di cui all’art. 3, comma 2, del decreto medesimo, possono essere annotate nelle scritture contabili previste dal presente art. 19, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro; al riguardo si veda anche l’art. 7 del decreto medesimo, secondo cui i riferimenti alle disposizioni abrogate negli articoli precedenti, contenute in ogni altro testo normativo, si intendono come fatti ai rispettivi articoli del medesimo decreto. (4) Comma abrogato dall’art. 32, comma 3, DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133. Testo precedente: “I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.“. (5) Comma abrogato dall’art. 32, comma 3, DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133. Testo precedente: “I compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonchè mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.“. (6) Comma abrogato dall’art. 3, comma 3, DPR 9.12.1996 n. 695, pubblicato in G.U. 6.2.1997 n. 30. Testo precedente: “Il contribuente può tenere registri distinti per gli incassi e per i pagamenti, nel qual caso tali registri, se contengono tutti i dati richiesti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e sono tenuti con le modalità ivi previste, sostituiscono a tutti gli effetti quelli prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”. (7) Comma abrogato dall’art. 3, comma 3, DPR 9.12.1996 n. 695, pubblicato in G.U. 6.2.1997 n. 30. Testo precedente: “I contribuenti indicati nel primo comma che nel periodo di imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire sono soggetti a regime di contabilità ordinaria per il periodo di imposta successivo e devono tenere: a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all’esercizio dell’arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorché estranei all’esercizio dell’arte o professione nonché gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette; b) i registri obbligatori ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalità di cui all’articolo 16, primo, secondo e terzo comma; d) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalità di cui all’articolo 21, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti dell’esercente l’arte o la professione, attività lavorativa non di lavoro dipendente.“.

  • Art. 47 SIC – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

    Art. 47 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma

    6. 2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

    3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo

    48. 4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

    5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

    6. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del ((Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) di concerto con il ((Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

    7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

    8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

  • Art. 26 TUE – Dichiarazione di inagibilita’

    Art. 26 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Dichiarazione di inagibilità

    In vigore dal 30/06/2003

    luglio 1934, n. 1265, art. 222) 1. La presentazione della segnalazione certificata (1) di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Note: (1) Le parole “La presentazione della segnalazione certificata” sono state sostituite alle precedenti “Il rilascio del certificato” dall’art. 3, comma 1, lett. k), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. TITOLO IV – VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ URBANISTICO EDILIZIA, RESPONSABILITA’ E SANZIONI CAPO I – VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ URBANISTICO-EDILIZIA E RESPONSABILITA’

  • Art. 32 bis TUF – (Tutela degli interessi collettivi degli investitori)

    Art. 32 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Tutela degli interessi collettivi degli investitori)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Le associazioni dei consumatori inserite nell’elenco di cui all’ articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, connessi alla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, nelle forme previste dagli articoli 139 e 140 del predetto decreto legislativo. ))

  • Auto aziendali e deducibilità dei costi: esempi pratici sull’art. 164 TUIR

    In sintesi

    • L’art. 164 TUIR limita la deduzione dei costi di alcuni veicoli.
    • Il trattamento cambia per uso esclusivo, promiscuo, agenti e rappresentanti.
    • Auto, leasing, noleggio, carburante e manutenzioni vanno gestiti insieme.
    • IVA e imposte dirette non coincidono sempre.
    • La policy auto riduce contestazioni.

    Prima degli esempi: l’auto aziendale non è un costo qualunque

    L’art. 164 TUIR disciplina i limiti di deduzione di spese e componenti negativi relativi a mezzi di trasporto a motore usati in impresa, arte o professione. È una norma molto pratica per società, professionisti e agenti.

    La prima domanda è l’uso del veicolo: strumentale, promiscuo, assegnato a dipendente, agente o usato dall’amministratore. La seconda è il tipo di costo: acquisto, leasing, noleggio, carburante, manutenzione, assicurazione.

    La terza è il coordinamento con IVA e fringe benefit. Un’auto può avere una regola per deduzione del costo, una per detrazione IVA e una per tassazione del benefit al dipendente o amministratore.

    Scheda auto aziendale

    • intestatario;
    • utilizzatore;
    • tipo uso;
    • contratto acquisto/leasing;
    • policy e fringe benefit.

    Caso 1: auto dell’amministratore

    Scenario. La SRL compra un’auto usata anche per spostamenti personali dell’amministratore.

    Come si legge in pratica. Serve distinguere uso aziendale, benefit e limiti fiscali. Senza assegnazione scritta, il costo è più esposto.

    Documenti

    • fattura auto;
    • delibera o lettera;
    • policy uso;
    • carburante;
    • trattamento benefit.

    Caso 2: agente di commercio

    Scenario. Un agente usa l’auto quasi esclusivamente per visitare clienti.

    Come si legge in pratica. Gli agenti possono avere regole specifiche più favorevoli. Serve provare ruolo e uso nell’attività.

    Prove

    • mandato agenzia;
    • visite clienti;
    • km;
    • fatture costi;
    • contratto leasing.

    Caso 3: professionista con auto personale

    Scenario. Un consulente deduce costi auto per trasferte dai clienti.

    Come si legge in pratica. Va applicato il regime corretto e documentare l’uso professionale. Spese personali non diventano deducibili per semplice annotazione.

    Controlli

    • agenda clienti;
    • fatture carburante;
    • manutenzioni;
    • uso promiscuo;
    • limite applicato.

    Quando chiedere una verifica

    Per aziende e professionisti con veicoli: verifica costi auto, IVA e benefit.

    Norme e fonti collegate

    Art. 164 TUIR, art. 19-bis1 IVA, art. 51 TUIR.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    L’auto aziendale è deducibile al 100%?

    Non sempre. Dipende da uso e categoria.

    IVA e deduzione seguono le stesse regole?

    No, vanno verificate separatamente.

    Serve una policy auto?

    Sì, soprattutto per uso promiscuo.

    Gli agenti hanno regole diverse?

    Possono avere un trattamento specifico.

  • Art. 46 SIC – Prevenzione incendi

    Art. 46 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Prevenzione incendi

    In vigore dal 15/05/2008

    1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.

    2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.

    3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: a) i criteri diretti atti ad individuare: 1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 2) misure precauzionali di esercizio; 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 4) criteri per la gestione delle emergenze; b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

    4. Fino all’adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo

    1998. 5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell’ articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , con decreto del Ministro dell’interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l’effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l’espletamento della attività di assistenza.

    6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l’attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 . Restano ferme le rispettive competenze di cui all’articolo

    13. 7. Le maggiori risorse derivanti dall’espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Note all’art. 46: – Per il testo del citato decreto legislativo n. 139, del 2006, si veda nota all’art.

    14. – Il testo del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1998, n. 81, supplemento ordinario. – Il testo dell’art. 14, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 139 del 2006 , è il seguente: «Art. 14 (Competenza e attivita). ( Articoli 22 e 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570 ; art. 2, legge 26 luglio 1965, n. 966 ; art. 14, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ; articoli 1 , 6 e 8, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 ). –

    1. (Omissis).

    2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare: a) (omissis); b) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, apparecchiature e simili;». – Il testo degli articoli 1, 2 e 13 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006 , è il seguente: « Art. 1 (Struttura e funzioni). ( Articoli 1 , 3 e 9, legge 13 maggio 1961, n. 469 ; art. 11, legge 24 febbraio 1992, n. 225 ; art. 14, comma 3, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ). –

    1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: «Dipartimento», per mezzo della quale il Ministero dell’interno assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo.

    2. Il Corpo nazionale è componente fondamentale del servizio di protezione civile ai sensi dell’ art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 .». «Art. 2 (Organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale). ( Articoli 10 , 11 , 12, legge 13 maggio 1961, n. 469 ; art. 4, comma 4 e art. 15, comma 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ). –

    1. L’organizzazione a livello centrale del Corpo nazionale si articola in direzioni centrali e in uffici del Dipartimento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e successive modificazioni, dall’ art. 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , e dall’ art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 .

    2. Le strutture periferiche del Corpo nazionale si articolano nei seguenti uffici: a) direzioni regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di livello dirigenziale generale, istituite per lo svolgimento in ambito regionale delle funzioni di cui all’art. 1; b) comandi provinciali, di livello dirigenziale non generale, istituiti per l’espletamento in ambito provinciale delle funzioni di cui all’art. 1; c) distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi provinciali; d) reparti e nuclei speciali, per particolari attività operative che richiedano l’impiego di personale specificamente preparato, nonché l’ausilio di mezzi speciali o di animali.

    3. Con regolamento emanato ai sensi dell’ art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono determinate l’organizzazione e la disciplina degli uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 2, lettera a). Con decreto del Ministro dell’interno di natura non regolamentare sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale con l’indicazione dei relativi compiti e gli uffici di cui al comma 2, lettera c) e lettera d).

    4. Fino all’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.». «Art. 13 (Definizione ed ambito di esplicazione). ( Articoli 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469 ; art. 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239 ; articoli 1 , 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 ). –

    1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l’insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.

    2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall’esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell’energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.».

  • Art. 32 TUF – (Promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di inve…

    Art. 32 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.

    2. La Consob, sentita la Banca d’Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità ai principi stabiliti ((negli articoli 30 e 30-bis)) e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190 , la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari.