Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 346/2006 – Dichiarazione IVA ultratardiva e sanzioni

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    La Commissione tributaria regionale del Piemonte ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sulle sanzioni per la presentazione ultratardiva della dichiarazione IVA (oltre 30 giorni), equiparata all’omissione. La Corte le ha dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Una norma del DPR 633/1972 equipara la dichiarazione IVA presentata con ritardo superiore a 30 giorni all’omissione totale, assoggettandola alle medesime sanzioni proporzionali all’imposta dovuta. Un contribuente aveva versato l’imposta nei termini ma presentato la dichiarazione in ritardo. Il giudice rimettente dubitava che questa equiparazione fosse ragionevole e conforme a Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 37, sesto comma, DPR 633/1972, in combinato disposto con l’art. 43, primo comma, dello stesso DPR, e con l’art. 5, comma 1, d.lgs. 471/1997. Parametri: artt. 3, 97 e 77, primo comma, della Costituzione. Rimettente: Commissione tributaria regionale del Piemonte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili tutte le questioni. Primo motivo: il rimettente non aveva precisato se il ritardo fosse compreso tra 31 e 90 giorni oppure superiore a 90 giorni, circostanza essenziale poiché la normativa successiva aveva spostato la soglia dell’“ultratardività” a 90 giorni. Secondo motivo: il giudice non aveva motivato perché le sanzioni proporzionali fossero applicabili quando il contribuente aveva già versato per intero l’imposta nei termini.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale richiedono una motivazione adeguata sulla rilevanza nel giudizio principale: la mancata indicazione dell’entità del ritardo e del regime sanzionatorio applicabile si risolve in un difetto di motivazione che rende inammissibili le questioni.

    Domande e risposte

    Che cos’è la dichiarazione IVA “ultratardiva”?

    La normativa tributaria distingue la dichiarazione tardiva (entro un certo termine) da quella “ultratardiva”, che viene equiparata all’omissione. La soglia, originariamente fissata a 30 giorni, è stata successivamente portata a 90 giorni dalle norme vigenti al momento del deposito dell’ordinanza.

    Cosa succede se ho pagato l’imposta ma presentato la dichiarazione in ritardo?

    Il versamento dell’imposta nei termini non elimina la violazione formale della presentazione tardiva della dichiarazione. Tuttavia, la sanzione proporzionale all’“imposta dovuta” deve essere calcolata sull’imposta ancora dovuta al netto dei versamenti già effettuati, secondo la lettera dell’art. 5, comma 1, d.lgs. 471/1997.

    Per quali ragioni la Corte non ha deciso nel merito?

    Il giudice rimettente non aveva fornito due elementi essenziali: l’entità precisa del ritardo (rilevante per determinare quale regime normativo si applicasse) e la spiegazione del perché le sanzioni proporzionali fossero applicabili nonostante l’imposta fosse già stata integralmente pagata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 300/2006 – Responsabilità limitata Poste Italiane e diritto utenti

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa alla limitazione della responsabilità di Poste Italiane per i danni da ritardo nella consegna di pacchi, sollevata dal Giudice di pace di Barra. La questione non era rilevante nel giudizio principale per carenze motivazionali.

    Di cosa si tratta

    Un utente aveva subito un danno a causa del ritardo nella consegna di un pacco da parte di Poste Italiane S.p.A. La normativa postale (d.P.R. n. 156/1973 e Carta della qualità del servizio postale) limitava il risarcimento all’indennità prevista dalle norme, anche per il servizio Postacelere. Il Giudice di pace di Barra aveva ritenuto che tale limitazione, dopo la trasformazione delle Poste in società per azioni a scopo di lucro, fosse irragionevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Barra dubitava della compatibilità degli artt. 6, primo comma, 28, primo comma, 70 e 93, primo comma, del d.P.R. n. 156/1973 e della Carta della qualità del servizio postale con gli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui limitavano la responsabilità del gestore postale al pagamento di una semplice indennità in caso di ritardo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, rilevando che il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo, e in particolare non aveva chiarito quali fossero la domanda concreta dell’attore e il nesso tra la limitazione della responsabilità e l’esito del giudizio.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non indica adeguatamente quale norma è concretamente applicabile al giudizio principale e in che modo l’eventuale incostituzionalità influenzerebbe la decisione del caso.

    Domande e risposte

    Le Poste Italiane rispondono dei danni da ritardo?

    Sì, ma nei limiti dell’indennità prevista dalla normativa postale. Il d.P.R. n. 156/1973 e la Carta del servizio postale stabilivano tetti al risarcimento, diversi da quelli del diritto comune.

    Perché la limitazione era contestata?

    Perché dopo la trasformazione delle Poste in S.p.A. a scopo di lucro, non sembrava più giustificato un regime di responsabilità privilegiato rispetto agli altri imprenditori commerciali, che rispondo dei loro inadempimenti con il diritto comune.

    Un utente come può ottenere un risarcimento da Poste Italiane?

    L’utente può presentare reclamo a Poste Italiane e, in caso di insoddisfazione, rivolgersi al Giudice di pace per i rimborsi di importo ridotto o al Tribunale per danni maggiori, nei limiti della normativa postale applicabile.

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  • Corte cost. n. 299/2006 – Ricongiunzione pensionistica dipendenti Regione Siciliana

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici per i dipendenti regionali siciliani, sollevate con 57 ordinanze dalla Corte dei conti, per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con 57 ordinanze aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 18, primo comma, della legge r. Siciliana n. 73/1979 e sull’art. 2, secondo comma, della legge r. Siciliana n. 114/1979. Tali norme imponevano ai dipendenti regionali l’applicazione dell’aliquota prevista dalla legge n. 29/1979 per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, ritenuta onerosa rispetto a quella applicata ad altre categorie.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice unico delle pensioni della Corte dei conti siciliana dubitava della compatibilità delle norme citate con gli artt. 3 e 81 Cost., nella parte in cui imponevano ai dipendenti regionali siciliani un’aliquota di ricongiunzione pensionistica più elevata rispetto ad altre categorie, con conseguente disparità di trattamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni, rilevando che le 57 ordinanze, pur formalmente motivate in modo identico, non chiarivano sufficientemente la rilevanza nei singoli giudizi, in quanto non indicavano la specifica fattispecie concreta di ciascun procedimento.

    Il principio

    La reiterazione di ordinanze identiche su questioni di legittimità costituzionale non sopperisce all’obbligo di motivazione sulla rilevanza nel singolo giudizio: ciascuna ordinanza deve indicare la fattispecie concreta del procedimento cui si riferisce.

    Domande e risposte

    Cosa è la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici?

    È l’istituto che consente di sommare, per il calcolo della pensione, i periodi lavorativi accumulati presso diversi enti previdenziali o regimi pensionistici. In base alla legge n. 29/1979, il lavoratore può riunire i vari spezzoni contributivi presso un’unica gestione, pagando un onere di ricongiunzione.

    Perché la norma regionale siciliana era contestata?

    Perché imponeva un’aliquota di ricongiunzione ritenuta eccessiva rispetto ad altre categorie di lavoratori, con una potenziale disparità di trattamento rispetto ai dipendenti di altri comparti.

    Come vengono gestiti i ricorsi pensionistici dei dipendenti regionali siciliani?

    Sono decisi dal Giudice unico delle pensioni della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, che esercita funzioni analoghe a quelle della Corte dei conti per i dipendenti statali.

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  • Corte cost. n. 298/2006 – Pensione anticipata dipendenti regionali siciliani

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa alla norma regionale siciliana sul pensionamento anticipato, sollevata dalla Corte dei conti, per difetto di motivazione sulla rilevanza. Era la seconda volta che la stessa questione veniva dichiarata inammissibile.

    Di cosa si tratta

    Un’insegnante negli istituti regionali d’arte siciliani aveva impugnato il diniego del collocamento in pensione anticipata, fondato sull’art. 39 della legge regionale siciliana n. 10/2000. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale. La medesima questione era già stata dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 252/2004, per lacunosa motivazione sulla rilevanza.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti dubitava della compatibilità dell’art. 39, comma 1, secondo periodo, e comma 2, della legge r. Siciliana n. 10/2000 con gli artt. 3 e 81, quarto comma, Cost., nella parte relativa alla sospensione dei pensionamenti di anzianità e alle deroghe ivi previste.

    La decisione della Corte

    La Corte ha nuovamente dichiarato manifestamente inammissibile la questione, rilevando che il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della norma impugnata nel giudizio a quo, non essendo chiaro se la ricorrente rientrasse nel campo di applicazione della deroga contestata.

    Il principio

    La reiterazione della questione già dichiarata inammissibile non sana il vizio originario se il giudice rimettente non fornisce, nella nuova ordinanza, una motivazione adeguata sulla rilevanza che superi le carenze già rilevate dalla Corte.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 39 della legge r. Siciliana n. 10/2000?

    Sospende le norme sui pensionamenti di anzianità, con alcune deroghe a favore di dipendenti che abbiano maturato determinati requisiti di anzianità previsti da leggi regionali anteriori.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile una seconda volta?

    Perché il giudice rimettente non aveva chiarito se la ricorrente rientrasse nel campo di applicazione delle norme derogative, rendendo incerta la rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Cosa fa la Corte dei conti nella Regione Siciliana?

    La sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana decide le controversie in materia pensionistica dei dipendenti regionali, con le stesse funzioni che la Corte dei conti ha a livello statale per i dipendenti pubblici nazionali.

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  • Corte cost. n. 297/2006 – Concorso insegnanti religione e requisito servizio continuativo

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    La Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa al primo concorso riservato agli insegnanti di religione cattolica con almeno quattro anni di servizio continuativo. Il requisito del quadriennio continuativo è legittimo e non lede il principio di uguaglianza né il diritto al lavoro.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 186/2003 sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica prevedeva che il primo concorso per l’accesso in ruolo fosse riservato a chi avesse prestato servizio continuativo per almeno quattro anni negli ultimi dieci. Due docenti precari con servizi non continuativi erano stati esclusi dal concorso e avevano impugnato il bando davanti al TAR Puglia-Lecce, che aveva sollevato la questione di legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR della Puglia, sezione staccata di Lecce, dubitava della compatibilità dell’art. 5, comma 1, della legge n. 186/2003 con gli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost., nella parte in cui richiedeva il requisito del servizio continuativo quadriennale per partecipare al primo concorso di stabilizzazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Il legislatore, nel disciplinare il primo concorso di accesso in ruolo per una categoria di lavoratori precari, ha la facoltà di individuare criteri ragionevoli per selezionare i candidati più stabili e sperimentati; il requisito del quadriennio continuativo non è irragionevole né discriminatorio rispetto ai lavoratori con servizi analoghi ma non continuativi.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente stabilire requisiti di accesso differenziati per i concorsi riservati a categorie di precari, purché le differenze di trattamento siano giustificate da criteri ragionevoli collegati alle finalità del concorso.

    Domande e risposte

    Gli insegnanti di religione cattolica hanno uno stato giuridico speciale?

    Sì. La legge n. 186/2003 ha riconosciuto loro uno specifico stato giuridico nell’ambito del pubblico impiego scolastico, prevedendo tra l’altro un particolare percorso di stabilizzazione tramite concorso.

    Il requisito della continuità del servizio può essere discriminatorio?

    La Corte ha ritenuto di no, nel contesto del primo concorso di stabilizzazione. La scelta del legislatore di privilegiare chi aveva prestato servizio continuativo era giustificata dall’obiettivo di stabilizzare i docenti con il profilo lavorativo più stabile.

    Chi era escluso dal concorso?

    I docenti che avevano prestato servizio per almeno quattro anni complessivi negli ultimi dieci, ma non in modo continuativo: erano cioè stati incaricati e poi non rinnovati, con interruzioni nel servizio.

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  • Corte cost. n. 296/2006 – Referendum comunali e voto cittadini residenti all’estero

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    La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dai delegati di alcuni comuni veneti che contestavano il computo dei voti dei cittadini residenti all’estero nei referendum comunali per l’aggregazione a diversa regione. I ricorrenti non erano titolari del potere rivendicato.

    Di cosa si tratta

    Alcuni comuni del Veneto avevano indetto o stavano per indire referendum per il distacco dalla Regione Veneto e l’aggregazione a diversa regione. Delegati dei comuni contestavano la normativa che, a loro avviso, permetteva il voto dei cittadini italiani residenti all’estero e iscritti nelle liste di quei comuni, ritenendo che ciò alterasse l’esito dei referendum stessi.

    La questione di legittimità costituzionale

    I ricorrenti contestavano l’art. 45 della legge n. 352/1970, la legge n. 459/2001 sul voto degli italiani all’estero, e varie altre disposizioni elettorali, sostenendo che il loro combinato disposto alterasse illegittimamente il procedimento referendario comunale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, rilevando che i ricorrenti – delegati supplenti dei comuni – non erano titolari del potere che assumevano leso. Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato richiede che il ricorrente sia un potere dello Stato, non un semplice rappresentante di una pubblica amministrazione.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è riservato ai soggetti che siano titolari di attribuzioni costituzionalmente garantite; i delegati comunali che agiscono in qualità di rappresentanti di enti locali non hanno legittimazione a proporlo.

    Domande e risposte

    Come funziona il referendum per il distacco da una regione?

    L’art. 132 Cost. prevede che le popolazioni interessate si esprimano mediante referendum per il distacco da una regione e l’aggregazione a un’altra. La procedura è disciplinata dalla legge n. 352/1970.

    I cittadini italiani residenti all’estero possono votare ai referendum comunali?

    La questione era proprio al centro del conflitto. La legge n. 459/2001 disciplina il voto per corrispondenza degli italiani all’estero; l’applicabilità ai referendum comunali è controversa e non è stata definita nel merito da questa ordinanza.

    Chi può proporre un conflitto di attribuzione?

    Solo i soggetti che siano poteri dello Stato con attribuzioni costituzionalmente garantite: organi costituzionali, poteri giurisdizionali. I comuni e i loro delegati, pur essendo enti autonomi, non hanno questa legittimazione nel conflitto tra poteri statali.

  • Corte cost. n. 295/2006 – Conflitto attribuzione improcedibile per termine scaduto

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    La Corte ha dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Genova contro il Senato in merito all’insindacabilità del sen. Taviani, in quanto non era stato rispettato il termine perentorio fissato nell’ordinanza di ammissibilità n. 341 del 2004.

    Di cosa si tratta

    Nell’ambito del procedimento civile per diffamazione promosso da Massimo Riva contro il sen. Paolo Emilio Taviani, la Corte d’appello di Genova aveva sollevato nel 2003 conflitto di attribuzione contro il Senato della Repubblica, contestando la delibera del 14 maggio 1998 con cui erano state dichiarate insindacabili le dichiarazioni del senatore su «il caso Gladio, De Benedetti, Scalfari e il miliardario della Sinistra indipendente Riva contro Cossiga». La Corte aveva dichiarato ammissibile il conflitto nel 2004 (ord. n. 341), fissando un termine perentorio per la prosecuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Genova contestava la delibera del Senato del 14 maggio 1998, relativa all’insindacabilità delle opinioni espresse dal sen. Taviani ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., sostenendo che le dichiarazioni non fossero connesse all’esercizio del mandato parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato improcedibile il conflitto, avendo la Corte d’appello omesso di notificare l’atto introduttivo al Senato nel termine perentorio fissato nell’ordinanza di ammissibilità del 2004. La scadenza del termine ha determinato l’improcedibilità del giudizio.

    Il principio

    Il termine fissato dalla Corte nell’ordinanza di ammissibilità per la notifica dell’atto introduttivo alla parte resistente ha natura perentoria: il suo mancato rispetto comporta l’improcedibilità del conflitto di attribuzione.

    Domande e risposte

    Cosa è il termine perentorio nel conflitto di attribuzione?

    È il termine entro il quale il ricorrente deve compiere specifici atti processuali (di norma la notifica alla parte resistente) pena l’improcedibilità del giudizio. Il termine è fissato dalla Corte nell’ordinanza di ammissibilità.

    L’improcedibilità impedisce un nuovo ricorso?

    In linea di principio no, ma nel caso specifico la Corte aveva già dichiarato inammissibile il secondo ricorso (ord. n. 294/2006), per cui non era possibile riproporre il conflitto.

    Cosa rimane del giudizio civile di Genova?

    Con la dichiarazione di improcedibilità, il procedimento civile per diffamazione rimasto in corso presso la Corte d’appello di Genova deve proseguire senza che il giudice sia vincolato dalla delibera di insindacabilità del Senato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 294/2006 – Conflitto attribuzione insindacabilità senatoriale inammissibile

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    La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Genova contro il Senato riguardo alla delibera di insindacabilità del sen. Taviani, in quanto era già pendente in merito un precedente conflitto dichiarato ammissibile.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Genova aveva già in precedenza sollevato conflitto di attribuzione contro il Senato della Repubblica in merito alla delibera del 14 maggio 1998, con cui l’Assemblea aveva dichiarato insindacabili alcune dichiarazioni rese dal sen. Paolo Emilio Taviani contro Massimo Riva. Quel conflitto era stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 341 del 2004. La Corte d’appello aveva tuttavia depositato un secondo ricorso nel 2006, per cautela processuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il nuovo ricorso riguardava la delibera del Senato del 14 maggio 1998 che dichiarava insindacabili le opinioni del sen. Taviani ex art. 68, primo comma, Cost. La ricorrente subordinava il proprio interesse al nuovo ricorso all’eventualità che la Corte dichiarasse improcedibile il precedente conflitto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il secondo ricorso era proposto dalla stessa parte, per lo stesso oggetto e contro la stessa controparte del primo; la sua ammissione avrebbe creato una duplicazione di giudizi incompatibile con l’ordinamento processuale.

    Il principio

    Non è ammissibile un secondo ricorso per conflitto di attribuzione proposto dagli stessi soggetti, sullo stesso oggetto, prima della definizione del primo. La pendenza del conflitto precedente esclude la proponibilità di un nuovo ricorso identico.

    Domande e risposte

    Quando è stato deciso il primo conflitto relativo a sen. Taviani?

    Il merito del primo conflitto è stato deciso dalla Corte con l’ordinanza n. 295 del 2006, che ha dichiarato improcedibile il conflitto per mancato rispetto del termine perentorio fissato nell’ordinanza di ammissibilità.

    Cosa accade se il primo conflitto è dichiarato improcedibile?

    Come si è poi verificato con l’ord. n. 295/2006, l’improcedibilità del primo conflitto non fa rivivere il secondo, già dichiarato inammissibile.

    Perché la Corte d’appello aveva proposto un secondo ricorso?

    Per cautelarsi dall’eventuale improcedibilità del primo, non essendo sicura che il termine perentorio per la sua prosecuzione fosse stato rispettato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 293/2006 – Insindacabilità parlamentare e dichiarazioni su magistrato

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    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal GUP del Tribunale di Roma contro la Camera dei deputati, in relazione alla delibera di insindacabilità delle dichiarazioni rese dall’on. Alberto Di Luca sulla sentenza del giudice Forleo in materia di terrorismo.

    Di cosa si tratta

    Il GUP del Tribunale di Roma era investito di un procedimento penale per diffamazione aggravata a mezzo stampa a carico dell’on. Alberto Di Luca, per dichiarazioni rese su comunicati ANSA riguardanti la sentenza con cui il GUP di Milano Clementina Forleo aveva assolto alcuni imputati di associazione con finalità di terrorismo internazionale e aveva negato l’espulsione di un imputato. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Roma ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, contestando la delibera del 22 novembre 2005 con cui era stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni del deputato Di Luca. Il parametro costituzionale era l’art. 68, primo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto nella fase preliminare (art. 37, l. n. 87/1953), disponendo la notifica alla Camera dei deputati e il prosieguo del giudizio nel merito. L’ordinanza non decide nel merito, ma apre la fase di merito del conflitto.

    Il principio

    La dichiarazione di ammissibilità del conflitto di attribuzione in sede di esame preliminare è possibile quando il ricorso prospetta una questione non manifestamente infondata né inammissibile, senza che ciò implichi anticipazione del giudizio nel merito sull’insindacabilità.

    Domande e risposte

    Cosa sono le dichiarazioni rese su comunicati ANSA?

    Sono comunicati stampa diffusi dall’agenzia ANSA, riportanti dichiarazioni di soggetti pubblici come i parlamentari. La questione è se tali dichiarazioni, rese fuori dall’aula parlamentare, possano rientrare nell’insindacabilità ex art. 68 Cost.

    La fase di ammissibilità del conflitto è pubblica?

    No. La Corte decide sull’ammissibilità in camera di consiglio, senza udienza pubblica, verificando i requisiti formali e la non manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso.

    Quando si completa il giudizio sul conflitto?

    Il conflitto di attribuzione si conclude con la decisione nel merito, adottata dopo la fase di ammissibilità e la costituzione della parte resistente, in un’udienza pubblica o in camera di consiglio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 292/2006 – Sanzioni del codice della strada e accesso alla giustizia

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili alcune questioni sul codice della strada relative all’opposizione alle sanzioni pecuniarie, e manifestamente infondata quella sul pagamento rateale. Le norme impugnate non violano il diritto alla difesa né il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Due donne in difficoltà economica avevano proposto opposizione avverso cartelle esattoriali per sanzioni stradali, sostenendo di non aver potuto pagare le contravvenzioni nei termini per motivi economici. Il Giudice di pace di Forlì aveva sollevato questioni di legittimità sugli artt. 202, 204 e 204-bis del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), riguardanti i termini di pagamento e le modalità di opposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Forlì dubitava della conformità degli artt. 202, comma 1, 204, comma 1, e 204-bis, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 285/1992 con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consentivano la rateizzazione della sanzione e limitavano le modalità di opposizione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa agli artt. 202, comma 1, e 204, comma 1 (per inadeguata motivazione del rimettente), e manifestamente infondata quella relativa all’art. 204-bis, commi 7 e 8, ritenendo che le norme sul ricorso al prefetto e al giudice di pace non ledessero il diritto di difesa né creassero disparità irragionevoli.

    Il principio

    La disciplina delle modalità di opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie rientra nella discrezionalità del legislatore; le questioni sollevate senza adeguata motivazione sulla rilevanza nel giudizio principale sono manifestamente inammissibili, mentre quelle riguardanti le procedure di ricorso, se ragionevoli, non violano gli artt. 3 e 24 Cost.

    Domande e risposte

    Come si fa opposizione a una multa stradale?

    Il codice della strada prevede due percorsi: ricorso al Prefetto entro 60 giorni, o ricorso diretto al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica della sanzione.

    Chi non può pagare una multa per motivi economici ha tutele?

    La normativa del 2006 non prevedeva la rateizzazione automatica delle sanzioni stradali. La Corte ha ritenuto questo aspetto di competenza discrezionale del legislatore.

    Cosa è il pagamento in misura ridotta?

    È la facoltà di pagare la sanzione minima prevista per l’infrazione entro un termine ridotto (di solito 5 giorni), con uno sconto rispetto all’importo ordinario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 291/2006 – Associazioni promozione sociale e statuto regionale Veneto

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    La Corte ha restituito gli atti al TAR Veneto per la rivalutazione della questione relativa all’iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel registro regionale, in quanto nel frattempo era stato adottato il nuovo statuto della Regione Veneto, modificando il quadro normativo di riferimento.

    Di cosa si tratta

    L’Associazione italiana sclerosi multipla (AISM-ONLUS) era stata esclusa dall’iscrizione nel registro regionale veneto delle associazioni di promozione sociale, nonostante fosse già iscritta nel registro nazionale. Il TAR Veneto aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 43, comma 3, della legge regionale veneta n. 27/2001, che disciplinava i requisiti di iscrizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Veneto dubitava della compatibilità dell’art. 43, comma 3, della l.r. Veneto n. 27/2001 con l’art. 8 dello statuto regionale del Veneto (l. 22 maggio 1971, n. 340) e con gli artt. 121, secondo comma, e 123, primo comma, della Costituzione, in relazione alle modalità di iscrizione delle associazioni al registro regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al TAR Veneto. Nel corso del giudizio era entrato in vigore il nuovo statuto della Regione Veneto, approvato con legge regionale 17 aprile 2012. La questione deve essere rivalutata alla luce del nuovo assetto statutario.

    Il principio

    L’adozione di un nuovo statuto regionale nel corso del giudizio costituzionale costituisce ius superveniens rilevante che impone la restituzione degli atti al giudice rimettente per la rivalutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

    Domande e risposte

    Le associazioni di promozione sociale devono iscriversi sia al registro nazionale sia a quelli regionali?

    Sì, la legge n. 383/2000 prevede un sistema di registri a più livelli. L’iscrizione al registro nazionale non garantisce automaticamente quella ai registri regionali, che possono avere requisiti propri.

    Qual è il ruolo dello statuto regionale nei rapporti tra Regione e associazioni?

    Lo statuto regionale disciplina le modalità con cui la Regione esercita le sue competenze, incluse quelle in materia di associazionismo e terzo settore.

    Cosa succede quando cambia lo statuto regionale durante un giudizio costituzionale?

    La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente, che deve valutare se il nuovo statuto modifichi i presupposti della questione di legittimità sollevata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 290/2006 – Indennità giudiziaria e astensione per maternità

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    La Corte ha dichiarato in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondata la questione relativa alla sospensione dell’indennità giudiziaria durante l’astensione obbligatoria per maternità, sollevata dal TAR Sicilia. La legge finanziaria 2005 aveva nel frattempo modificato la norma impugnata.

    Di cosa si tratta

    Una magistrata aveva impugnato il provvedimento con cui le era stato recuperato il corrispettivo dell’indennità giudiziaria percepita durante l’astensione obbligatoria per maternità. Il TAR della Sicilia, sezione di Catania, dubitava della compatibilità dell’art. 3 della legge n. 27/1981 con una serie di parametri costituzionali riguardanti la parità di trattamento, la tutela della maternità e la giusta retribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Sicilia, sezione di Catania, sollevava questione in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 30, 37, 97, 104 e 108 Cost. (per la sospensione dell’indennità durante la maternità) e in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 Cost. (per l’esclusione della pensionabilità dell’indennità e la sua mancata computabilità nella tredicesima e nel TFR).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile il profilo relativo alla pensionabilità e alla computabilità (per difetto di motivazione sulla rilevanza), e manifestamente infondata la questione relativa alla sospensione durante la maternità, osservando che la legge finanziaria 2005 (art. 1, comma 325, l. n. 311/2004) aveva già eliminato la sospensione con decorrenza dal 1° gennaio 2005, rendendo non irragionevole la disciplina transitoria previgente.

    Il principio

    La disciplina transitoria di una norma modificata in senso favorevole ai lavoratori non è automaticamente incostituzionale solo perché non retroagisce: occorre valutare la ragionevolezza del regime differenziato per il periodo anteriore alla modifica.

    Domande e risposte

    L’indennità giudiziaria viene ora corrisposta durante la maternità?

    Sì. Dal 1° gennaio 2005, per effetto dell’art. 1, comma 325, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), l’astensione obbligatoria per maternità non comporta più la sospensione dell’indennità giudiziaria.

    Chi era interessata dalla norma previgente?

    Le magistrate che avevano goduto del periodo di astensione obbligatoria per maternità prima del 1° gennaio 2005, con riferimento alle quali si applicava la disciplina che prevedeva la sospensione.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità» in questo contesto?

    La Corte non entra nel merito della questione perché il giudice rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza del profilo relativo alla pensionabilità nel giudizio in cui si trovava a decidere.

    Norme collegate

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