Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 180/2006 – detrazioni IRPEF

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    La questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, in riferimento agli artt. 111 Cost., è dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Con ordinanza n. 180 del 2006, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale di art. 13. La decisione riguarda il controllo di conformità alla Costituzione di disposizioni legislative portate all’esame della Consulta.

    La questione di legittimità costituzionale

    È impugnato art. 13, in riferimento agli artt. 111 Cost..

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale di art. 13 in riferimento a artt. 111 Cost. viene dichiarata inammissibile dalla Corte.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte con ordinanza n. 180/2006?

    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di art. 13.

    Qual è la norma oggetto del giudizio?

    La norma sottoposta al giudizio è art. 13, censurata in riferimento a artt. 111 Cost..

    Questa decisione ha effetti diretti sui cittadini?

    Le decisioni della Corte Costituzionale, quando dichiarano l’illegittimità di una norma, hanno effetti erga omnes: la norma cessa di applicarsi. Quando invece la questione è dichiarata inammissibile, la norma rimane in vigore.

  • Corte cost. n. 179/2006 – pensioni

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    La questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, in riferimento agli artt. 3 Cost., artt. 97 Cost. sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, è dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Con ordinanza n. 179 del 2006, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale di art. 7 promossa dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria. La decisione riguarda il controllo di conformità alla Costituzione di disposizioni legislative portate all’esame della Consulta.

    La questione di legittimità costituzionale

    È impugnato art. 7, in riferimento agli artt. 3 Cost., artt. 97 Cost., su ordinanza di rimessione del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale di art. 7 in riferimento a artt. 3 Cost., artt. 97 Cost. viene dichiarata inammissibile dalla Corte.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte con ordinanza n. 179/2006?

    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di art. 7.

    Qual è la norma oggetto del giudizio?

    La norma sottoposta al giudizio è art. 7, censurata in riferimento a artt. 3 Cost., artt. 97 Cost..

    Questa decisione ha effetti diretti sui cittadini?

    Le decisioni della Corte Costituzionale, quando dichiarano l’illegittimità di una norma, hanno effetti erga omnes: la norma cessa di applicarsi. Quando invece la questione è dichiarata inammissibile, la norma rimane in vigore.

  • Corte cost. n. 178/2006 – pensioni pubbliche

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    La questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, in riferimento agli artt. 3 Cost., è dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Con ordinanza n. 178 del 2006, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale di art. 38. La decisione riguarda il controllo di conformità alla Costituzione di disposizioni legislative portate all’esame della Consulta.

    La questione di legittimità costituzionale

    È impugnato art. 38, in riferimento agli artt. 3 Cost..

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale di art. 38 in riferimento a artt. 3 Cost. viene dichiarata inammissibile dalla Corte.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte con ordinanza n. 178/2006?

    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di art. 38.

    Qual è la norma oggetto del giudizio?

    La norma sottoposta al giudizio è art. 38, censurata in riferimento a artt. 3 Cost..

    Questa decisione ha effetti diretti sui cittadini?

    Le decisioni della Corte Costituzionale, quando dichiarano l’illegittimità di una norma, hanno effetti erga omnes: la norma cessa di applicarsi. Quando invece la questione è dichiarata inammissibile, la norma rimane in vigore.

  • Corte cost. n. 177/2006 – tributi locali

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    La questione di legittimità costituzionale dell’degli artt. 112, 113 e 114 del d, in riferimento agli parametri costituzionali sollevata dal Altomonte Luciano, è dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Con ordinanza n. 177 del 2006, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale di degli artt. 112, 113 e 114 del d promossa dal Altomonte Luciano. La decisione riguarda il controllo di conformità alla Costituzione di disposizioni legislative portate all’esame della Consulta.

    La questione di legittimità costituzionale

    È impugnato degli artt. 112, 113 e 114 del d, su ordinanza di rimessione del Altomonte Luciano.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale di degli artt. 112, 113 e 114 del d in riferimento a i parametri costituzionali invocati viene dichiarata inammissibile dalla Corte.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte con ordinanza n. 177/2006?

    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di degli artt. 112, 113 e 114 del d.

    Qual è la norma oggetto del giudizio?

    La norma sottoposta al giudizio è degli artt. 112, 113 e 114 del d, censurata in riferimento a parametri costituzionali.

    Questa decisione ha effetti diretti sui cittadini?

    Le decisioni della Corte Costituzionale, quando dichiarano l’illegittimità di una norma, hanno effetti erga omnes: la norma cessa di applicarsi. Quando invece la questione è dichiarata inammissibile, la norma rimane in vigore.

  • Corte cost. n. 176/2006 – rapporto di lavoro

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    La questione di legittimità costituzionale dell’art. 116 del d, in riferimento agli artt. 36 Cost., artt. 3 Cost., artt. 36 Cost. sollevata dal Tribunale di Lecce sullistanza proposta da Bellini Massimo, è dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Con ordinanza n. 176 del 2006, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale di art. 116 del d promossa dal Tribunale di Lecce sullistanza proposta da Bellini Massimo. La decisione riguarda il controllo di conformità alla Costituzione di disposizioni legislative portate all’esame della Consulta.

    La questione di legittimità costituzionale

    È impugnato art. 116 del d, in riferimento agli artt. 36 Cost., artt. 3 Cost., artt. 36 Cost., su ordinanza di rimessione del Tribunale di Lecce sullistanza proposta da Bellini Massimo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale di art. 116 del d in riferimento a artt. 36 Cost., artt. 3 Cost., artt. 36 Cost. viene dichiarata inammissibile dalla Corte.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte con ordinanza n. 176/2006?

    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di art. 116 del d.

    Qual è la norma oggetto del giudizio?

    La norma sottoposta al giudizio è art. 116 del d, censurata in riferimento a artt. 36 Cost., artt. 3 Cost., artt. 36 Cost..

    Questa decisione ha effetti diretti sui cittadini?

    Le decisioni della Corte Costituzionale, quando dichiarano l’illegittimità di una norma, hanno effetti erga omnes: la norma cessa di applicarsi. Quando invece la questione è dichiarata inammissibile, la norma rimane in vigore.

  • Corte cost. n. 175/2006 – autonomia regionale

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    La questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 della legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, in riferimento agli artt. 116 Cost., artt. 116 Cost., artt. 123 Cost., è dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Con sentenza n. 175 del 2006, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale di art. 15 della legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005. La decisione riguarda il controllo di conformità alla Costituzione di disposizioni legislative portate all’esame della Consulta.

    La questione di legittimità costituzionale

    È impugnato art. 15 della legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, in riferimento agli artt. 116 Cost., artt. 116 Cost., artt. 123 Cost..

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale di art. 15 della legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005 in riferimento a artt. 116 Cost., artt. 116 Cost., artt. 123 Cost. viene dichiarata inammissibile dalla Corte.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte con sentenza n. 175/2006?

    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di art. 15 della legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005.

    Qual è la norma oggetto del giudizio?

    La norma sottoposta al giudizio è art. 15 della legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, censurata in riferimento a artt. 116 Cost., artt. 116 Cost., artt. 123 Cost..

    Questa decisione ha effetti diretti sui cittadini?

    Le decisioni della Corte Costituzionale, quando dichiarano l’illegittimità di una norma, hanno effetti erga omnes: la norma cessa di applicarsi. Quando invece la questione è dichiarata inammissibile, la norma rimane in vigore.

  • Corte cost. n. 174/2006 – tributi locali

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    La questione di legittimità costituzionale dell’art. 146, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., artt. 3 e 36 Cost., artt. 36 Cost., artt. 36 Cost. sollevata dal Tribunale di Palermo, è dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Con sentenza n. 174 del 2006, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale di art. 146 promossa dal Tribunale di Palermo. La decisione riguarda il controllo di conformità alla Costituzione di disposizioni legislative portate all’esame della Consulta.

    La questione di legittimità costituzionale

    È impugnato art. 146, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., artt. 3 e 36 Cost., artt. 36 Cost., artt. 36 Cost., su ordinanza di rimessione del Tribunale di Palermo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale di art. 146 in riferimento a artt. 3 e 36 Cost., artt. 3 e 36 Cost., artt. 36 Cost., artt. 36 Cost. viene dichiarata inammissibile dalla Corte.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte con sentenza n. 174/2006?

    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di art. 146.

    Qual è la norma oggetto del giudizio?

    La norma sottoposta al giudizio è art. 146, censurata in riferimento a artt. 3 e 36 Cost., artt. 3 e 36 Cost., artt. 36 Cost., artt. 36 Cost..

    Questa decisione ha effetti diretti sui cittadini?

    Le decisioni della Corte Costituzionale, quando dichiarano l’illegittimità di una norma, hanno effetti erga omnes: la norma cessa di applicarsi. Quando invece la questione è dichiarata inammissibile, la norma rimane in vigore.

  • Corte cost. n. 173/2006 – espropriazione

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    La questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, in riferimento agli parametri costituzionali, è dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Con sentenza n. 173 del 2006, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale di art. 4. La decisione riguarda il controllo di conformità alla Costituzione di disposizioni legislative portate all’esame della Consulta.

    La questione di legittimità costituzionale

    È impugnato art. 4.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale di art. 4 in riferimento a i parametri costituzionali invocati viene dichiarata inammissibile dalla Corte.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte con sentenza n. 173/2006?

    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di art. 4.

    Qual è la norma oggetto del giudizio?

    La norma sottoposta al giudizio è art. 4, censurata in riferimento a parametri costituzionali.

    Questa decisione ha effetti diretti sui cittadini?

    Le decisioni della Corte Costituzionale, quando dichiarano l’illegittimità di una norma, hanno effetti erga omnes: la norma cessa di applicarsi. Quando invece la questione è dichiarata inammissibile, la norma rimane in vigore.

  • Corte cost. n. 172/2006 – diritto societario

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    La questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, in riferimento agli parametri costituzionali sollevata dal Tribunale ordinario di Parma nei procedimenti civili vertenti, è dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Con sentenza n. 172 del 2006, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale di art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003 promossa dal Tribunale ordinario di Parma nei procedimenti civili vertenti. La decisione riguarda il controllo di conformità alla Costituzione di disposizioni legislative portate all’esame della Consulta.

    La questione di legittimità costituzionale

    È impugnato art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, su ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Parma nei procedimenti civili vertenti.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale di art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003 in riferimento a i parametri costituzionali invocati viene dichiarata inammissibile dalla Corte.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte con sentenza n. 172/2006?

    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003.

    Qual è la norma oggetto del giudizio?

    La norma sottoposta al giudizio è art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, censurata in riferimento a parametri costituzionali.

    Questa decisione ha effetti diretti sui cittadini?

    Le decisioni della Corte Costituzionale, quando dichiarano l’illegittimità di una norma, hanno effetti erga omnes: la norma cessa di applicarsi. Quando invece la questione è dichiarata inammissibile, la norma rimane in vigore.

  • Corte cost. n. 171/2006 – autonomia regionale

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    La questione di legittimità costituzionale dell’degli artt. 3,, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., artt. 9 e 97 Cost., artt. 3, 9 e 97 Cost., è dichiarata cessata materia del contendere dalla Corte Costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Con ordinanza n. 171 del 2006, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale di degli artt. 3,. La decisione riguarda il controllo di conformità alla Costituzione di disposizioni legislative portate all’esame della Consulta.

    La questione di legittimità costituzionale

    È impugnato degli artt. 3,, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., artt. 9 e 97 Cost., artt. 3, 9 e 97 Cost..

    La decisione della Corte

    Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe. Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006. Annibale MARINI, Presidente Luigi MAZZELLA, Redattore Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2006. #post-content {background:white; color:black;} #content a { color: #0e10a1; text-…

    Il principio

    La Corte dichiara la questione cessata materia del contendere: Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe. Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006. Annibale MARINI, Presidente Luigi MAZZELLA, Redattore Depositata in Cancelleria …

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte con ordinanza n. 171/2006?

    La Corte Costituzionale ha dichiarato cessata materia del contendere la questione di legittimità costituzionale di degli artt. 3,.

    Qual è la norma oggetto del giudizio?

    La norma sottoposta al giudizio è degli artt. 3,, censurata in riferimento a artt. 3 e 97 Cost., artt. 9 e 97 Cost., artt. 3, 9 e 97 Cost..

    Questa decisione ha effetti diretti sui cittadini?

    Le decisioni della Corte Costituzionale, quando dichiarano l’illegittimità di una norma, hanno effetti erga omnes: la norma cessa di applicarsi. Quando invece la questione è dichiarata cessata materia del contendere, la norma rimane in vigore.

  • Corte cost. n. 170/2006 – tributi locali

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    La questione di legittimità costituzionale dell’art. 609- octies del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., artt. 27 Cost., artt. 3 Cost., artt. 3 e 27 Cost., artt. 3 Cost. sollevata dal Tribunale di Milano, è dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Con ordinanza n. 170 del 2006, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale di art. 609- octies del codice penale promossa dal Tribunale di Milano. La decisione riguarda il controllo di conformità alla Costituzione di disposizioni legislative portate all’esame della Consulta.

    La questione di legittimità costituzionale

    È impugnato art. 609- octies del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., artt. 27 Cost., artt. 3 Cost., artt. 3 e 27 Cost., artt. 3 Cost., su ordinanza di rimessione del Tribunale di Milano.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale di art. 609- octies del codice penale in riferimento a artt. 3 e 27 Cost., artt. 27 Cost., artt. 3 Cost., artt. 3 e 27 Cost., artt. 3 Cost. viene dichiarata inammissibile dalla Corte.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte con ordinanza n. 170/2006?

    La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di art. 609- octies del codice penale.

    Qual è la norma oggetto del giudizio?

    La norma sottoposta al giudizio è art. 609- octies del codice penale, censurata in riferimento a artt. 3 e 27 Cost., artt. 27 Cost., artt. 3 Cost., artt. 3 e 27 Cost., artt. 3 Cost..

    Questa decisione ha effetti diretti sui cittadini?

    Le decisioni della Corte Costituzionale, quando dichiarano l’illegittimità di una norma, hanno effetti erga omnes: la norma cessa di applicarsi. Quando invece la questione è dichiarata inammissibile, la norma rimane in vigore.

  • Corte cost. n. 169/2006 – pensioni

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La questione di legittimità costituzionale dell’art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, in riferimento agli parametri costituzionali sollevata dal Giudice di pace di Rotondella, è dichiarata non fondata dalla Corte Costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Con ordinanza n. 169 del 2006, la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale di art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992 promossa dal Giudice di pace di Rotondella. La decisione riguarda il controllo di conformità alla Costituzione di disposizioni legislative portate all’esame della Consulta.

    La questione di legittimità costituzionale

    È impugnato art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, su ordinanza di rimessione del Giudice di pace di Rotondella.

    La decisione della Corte

    per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimit costituzionale dellart. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dallart. 3, comma 12, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, in legge 1 agosto 2003, n….

    Il principio

    La Corte dichiara la questione non fondata: per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimit costituzionale dellart. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dallart. 3, comma 12, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche…

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte con ordinanza n. 169/2006?

    La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992.

    Qual è la norma oggetto del giudizio?

    La norma sottoposta al giudizio è art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, censurata in riferimento a parametri costituzionali.

    Questa decisione ha effetti diretti sui cittadini?

    Le decisioni della Corte Costituzionale, quando dichiarano l’illegittimità di una norma, hanno effetti erga omnes: la norma cessa di applicarsi. Quando invece la questione è dichiarata non fondata, la norma rimane in vigore.