Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 438/2006 – conflitto attribuzioni deposito tardivo irricevibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara irricevibile il ricorso per conflitto di attribuzioni promosso dal Tribunale di Roma contro la Camera dei deputati, perché l’atto introduttivo era stato depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Stefano Stefani era imputato di ingiuria nei confronti di un collega parlamentare. Il Tribunale aveva sollevato conflitto di attribuzioni dopo che la Camera aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost. L’atto era però stato depositato in ritardo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma aveva promosso conflitto di attribuzioni contro la Camera dei deputati in relazione alla delibera di insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost. delle opinioni del deputato Stefani nei confronti del collega Apolloni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso perché il deposito dell’atto introduttivo, avvenuto il 17 maggio 2006, era tardivo rispetto alla notifica del 3 marzo 2006 (oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative).

    Il principio

    Il termine di venti giorni per il deposito dell’atto introduttivo del conflitto di attribuzioni è perentorio: il deposito tardivo rende il ricorso irricevibile, indipendentemente dal merito della questione.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    È un giudizio davanti alla Corte costituzionale in cui un potere dello Stato contesta che un altro potere abbia leso o invaso le proprie attribuzioni costituzionali. In ambito parlamentare sorge spesso quando un giudice contesta una delibera di insindacabilità.

    Cosa prevede l’art. 68, comma 1, della Costituzione?

    I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera può deliberare che determinati fatti rientrano in tale insindacabilità.

    Perché il ricorso era irricevibile?

    Le norme integrative della Corte impongono il deposito entro venti giorni dalla notifica: un termine perentorio. Il Tribunale aveva notificato il 3 marzo 2006 ma depositato il 17 maggio 2006, ben oltre la scadenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 437/2006 – infedeltà patrimoniale soci esclusi reato

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 2634 c.c. (infedeltà patrimoniale), nella parte in cui esclude i soci dal novero dei soggetti attivi del reato. La scelta del legislatore di limitare la fattispecie agli amministratori è non irragionevole.

    Di cosa si tratta

    Il reato di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) punisce chi, avendo interessi in conflitto con la società, compie atti dispositivi che danneggiano il patrimonio sociale. Un GIP aveva sollevato la questione perché i soci che determinano in modo decisivo tali atti non sono punibili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì dubitava della legittimità dell’art. 2634 c.c. in riferimento all’art. 3 della Costituzione (uguaglianza), nella parte in cui esclude i soci dal novero dei soggetti attivi del reato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata: la scelta di limitare i soggetti attivi agli amministratori, direttori generali e liquidatori risponde a una logica di tipicità penale non irragionevole, e la diversità di posizione tra soci e organi gestori giustifica il diverso trattamento.

    Il principio

    Il legislatore può limitare i soggetti attivi di un reato societario agli organi di gestione senza violare il principio di uguaglianza, purché la distinzione risponda a una differenza di ruolo obiettivamente rilevante.

    Domande e risposte

    Chi può commettere il reato di infedeltà patrimoniale?

    Secondo l’art. 2634 c.c., solo gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti. I soci, anche se influenzano le decisioni, non rientrano tra i soggetti attivi.

    Perché il GIP aveva sollevato la questione di costituzionalità?

    Nel caso concreto, un socio di maggioranza aveva determinato un atto dispositivo dannoso per la società agendo insieme all’amministratore. Il GIP riteneva irragionevole che il socio non fosse punibile alla stessa stregua.

    Come ha risposto la Corte?

    La Corte ha ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore: amministratori e soci hanno ruoli diversi nella gestione, e la tipicità penale consente di circoscrivere la responsabilità a chi detiene il potere gestorio formale.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza — invocato per la disparità di trattamento tra soci e organi gestori
  • Corte cost. n. 436/2006 – tentativo obbligatorio di conciliazione lavoro

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 410-bis, comma 2, c.p.c., che regola il tentativo obbligatorio di conciliazione nel processo del lavoro. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza alla luce della sentenza n. 276/2000 della stessa Corte.

    Di cosa si tratta

    L’art. 410-bis c.p.c. prevede che, se la commissione di conciliazione fissa l’udienza oltre sessanta giorni dalla richiesta, il tentativo si considera comunque espletato. Un lavoratore che aveva già avviato il procedimento senza attendere la comparizione si trovava a dover giustificare la mancanza del tentativo davanti al giudice.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Treviso ha sollevato la questione di legittimità dell’art. 410-bis, comma 2, c.p.c., in riferimento all’art. 111, comma 2, della Costituzione (giusto processo), nella parte in cui il tentativo si considera espletato pur senza effettiva comparizione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile: il giudice rimettente aveva richiamato la sentenza n. 276/2000 che già aveva ritenuto legittima la norma, senza spiegare perché la situazione concreta imponesse un diverso esame.

    Il principio

    Il rimettente che invoca un precedente favorevole alla norma impugnata deve motivare puntualmente le ragioni per cui la questione dovrebbe comunque essere riesaminata; in mancanza, la questione è inammissibile.

    Domande e risposte

    Cos’è il tentativo obbligatorio di conciliazione nel lavoro?

    È un passaggio preliminare obbligatorio prima di ricorrere al giudice per controversie di lavoro: le parti devono cercare un accordo davanti a una commissione; solo se il tentativo fallisce (o se scadono i sessanta giorni), si può procedere in giudizio.

    Cosa succede se la commissione fissa l’udienza oltre sessanta giorni?

    Secondo l’art. 410-bis c.p.c., trascorsi inutilmente i sessanta giorni dalla richiesta, il tentativo si considera automaticamente espletato, e il lavoratore può introdurre il ricorso senza attendere oltre.

    Perché la Corte ha dichiarato inammissibile la questione?

    Il giudice rimettente aveva già richiamato la sentenza n. 276/2000, che aveva ritenuto legittima la norma. Non aveva però spiegato perché quella pronuncia non fosse sufficiente: la questione era perciò priva di adeguata motivazione.

    Norme collegate

    • Art. 111 della Costituzione — giusto processo — il rimettente aveva invocato il principio della ragionevole durata e del contraddittorio
  • Corte cost. n. 375/2006 – Contributi regionali PMI e procedura a sportello ordine cronologico

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sul criterio dell’ordine cronologico di presentazione delle domande per l’accesso ai contributi regionali alle PMI nella procedura valutativa a sportello. Gli inconvenienti pratici legati alla velocità dello sportello non derivano dal testo della legge ma dalle modalità di attuazione, e non possono fondare una questione di legittimità costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Una società lombarda di progettazione di macchinari (Meccano System s.r.l.) era stata esclusa da un contributo regionale per la diffusione dell’innovazione tecnologica nelle PMI perché le risorse erano esaurite. Il TAR Lombardia dubitava della ragionevolezza del criterio di assegnazione dei contributi in base all’ordine di presentazione delle domande allo sportello, ritenendo che tale meccanismo favorisse chi si presentava pochi minuti prima degli altri, dipendendo da fattori casuali (velocità dell’operatore, fila allo sportello, sede scelta).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lombardia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 123/1998 e dell’art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombardia n. 1/2000, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva la precedenza cronologica di presentazione delle domande come criterio di selezione in caso di risorse insufficienti.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Gli inconvenienti descritti dal TAR (velocità dell’operatore, scelta della sede, fila allo sportello) non derivano direttamente dalla formulazione della norma, ma costituiscono “evenienze strettamente connesse alle modalità di fatto della loro attuazione”. Gli inconvenienti fattuali e gli abusi applicativi non possono fondare una questione di legittimità costituzionale: la norma, in sé, non è irragionevole.

    Il principio

    Gli inconvenienti fattuali e gli abusi applicativi di una norma non possono fondare una questione di legittimità costituzionale. Il sindacato di ragionevolezza della Corte riguarda il testo normativo, non le disfunzioni che possono verificarsi nella sua attuazione pratica: queste ultime appartengono alla sfera dei giudici di merito.

    Domande e risposte

    Che cosa è la procedura valutativa a sportello?

    La procedura a sportello (o “prima viene, prima è servito”) assegna i contributi nell’ordine di arrivo delle domande, senza valutazione comparativa tra i progetti. Chi presenta per primo la domanda e soddisfa i requisiti minimi ottiene il contributo, fino ad esaurimento delle risorse. Si contrappone alla procedura a graduatoria, che confronta i progetti su criteri qualitativi.

    Perché la casualità del meccanismo non lo rende incostituzionale?

    La Corte ha affermato che un sistema basato su criteri oggettivi (ordine cronologico) è di per sé non irragionevole. La degenerazione pratica dovuta alla “velocità dell’operatore” è un vizio attuativo, non normativo: spetta all’amministrazione (non alla Corte) correggerlo con idonee misure organizzative.

    Il criterio cronologico è tuttora usato per i contributi alle imprese?

    Il criterio a sportello con ordine cronologico è ancora diffuso (es. click day per certi incentivi nazionali), pur con correttivi tecnici (sportello telematico, timestamp) che mitigano i problemi di casualità evidenziati dal TAR. La prassi ha evoluto il meccanismo anche grazie a critiche come quella del caso in esame.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza, parametro per la casualità del meccanismo di assegnazione dei contributi
  • Corte cost. n. 374/2006 – Sanzioni obbligo cintura di sicurezza e liberta personale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’obbligo di indossare la cintura di sicurezza e le relative sanzioni previste dall’art. 172 del Codice della strada. L’inammissibilità deriva dalla mancanza di motivazione sulla rilevanza: il giudice di pace rimettente non aveva chiarito se la sanzione fosse applicabile al caso concreto, in cui l’opponente contestava solo un errore di targa nel verbale.

    Di cosa si tratta

    Un giudice di pace di Manduria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 172 del Codice della strada, che sanziona il mancato uso della cintura con la perdita di cinque punti dalla patente e, in caso di reiterazione, con la sospensione per quindici giorni. L’opponente nel giudizio a quo contestava unicamente l’erronea indicazione della targa del veicolo nel verbale, non il fatto di non aver indossato la cintura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Manduria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 172 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), come modificato dal d.l. n. 151/2003 conv. legge n. 214/2003, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, sostenendo che l’obbligo della cintura comprimesse i diritti inviolabili e la libertà personale del guidatore.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione era priva di qualsiasi motivazione sulla rilevanza della questione: il giudice non aveva spiegato se la norma sanzionatoria sull’obbligo della cintura fosse applicabile al caso concreto, nel quale l’unica contestazione riguardava l’errore di targa. Per costante giurisprudenza, la mancanza di motivazione sulla rilevanza rende la questione manifestamente inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza priva di motivazione sulla rilevanza, o con insufficiente descrizione della fattispecie concreta, è manifestamente inammissibile. Il giudice rimettente deve dimostrare che la norma impugnata è applicabile al caso sottoposto al suo esame e che la decisione ne dipende.

    Domande e risposte

    L’obbligo della cintura di sicurezza è stato contestato nel merito?

    No. La Corte non si è pronunciata nel merito dell’obbligo della cintura. La questione è stata dichiarata inammissibile per vizio di procedura (mancata motivazione sulla rilevanza), non perché la Corte abbia ritenuto l’obbligo sicuramente costituzionale o incostituzionale.

    Quali argomenti aveva addotto il giudice rimettente contro l’obbligo della cintura?

    Il giudice aveva sostenuto che l’obbligo: comprimesse i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost.); violasse l’uguaglianza perché alcune categorie ne erano esentate (art. 3 Cost.); costituisse una limitazione della libertà personale (art. 13 Cost.); violasse il rispetto della persona umana (art. 32 Cost.). La Corte non ha esaminato nessuno di questi argomenti per difetto di rilevanza.

    Che cosa è la “motivazione sulla rilevanza”?

    Il giudice rimettente deve dimostrare che la norma impugnata deve essere applicata nel processo a quo e che la sua eventuale incostituzionalità cambierebbe l’esito del giudizio. Se la norma non entra in gioco nel caso concreto, la questione è irrilevante e quindi inammissibile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 373/2006 – Insindacabilità parlamentare Jannuzzi articolo su Andreotti

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte annulla la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal senatore Raffaele Jannuzzi in un articolo pubblicato su “Panorama”, relativo al processo d’appello Andreotti a Palermo. Un articolo giornalistico firmato da un parlamentare non rientra nelle funzioni parlamentari e non può godere dell’immunità ex art. 68 Cost. in assenza di nesso funzionale con atti parlamentari specifici.

    Di cosa si tratta

    La dottoressa Anna Maria Leone, magistrato con funzioni di sostituto procuratore generale a Palermo che sosteneva l’accusa nel processo d’appello Andreotti, aveva citato in giudizio il senatore Raffaele Jannuzzi per risarcimento dei danni da un articolo pubblicato su “Panorama” nel 2002 con il titolo “Pressione bassa ed udienze infinite”. Il Senato aveva deliberato che l’articolo costituiva un’opinione parlamentare insindacabile. Il Tribunale di Milano aveva sollevato conflitto di attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano, sezione I civile, ha promosso conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato avverso la delibera del Senato del 23 luglio 2003 che attribuiva carattere parlamentare insindacabile alle dichiarazioni contenute nell’articolo giornalistico firmato dal senatore Jannuzzi, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che non spettava al Senato deliberare l’insindacabilità e annulla la delibera. Un articolo pubblicato su una rivista settimanale, per quanto firmato da un parlamentare, non costituisce un atto parlamentare tipico né una dichiarazione resa nell’esercizio delle funzioni. Mancava il nesso funzionale necessario per applicare l’immunità ex art. 68, primo comma, Cost. Il fatto che l’articolo trattasse di un processo giudiziario di rilievo politico non era sufficiente a conferirgli natura parlamentare.

    Il principio

    L’immunità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. non si estende agli articoli giornalistici firmati da parlamentari, nemmeno quando riguardino vicende di interesse politico o processuale di rilievo pubblico, se mancano del nesso funzionale con specifici atti compiuti nell’esercizio del mandato parlamentare.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra la n. 371 e la n. 373/2006?

    Entrambe le sentenze riguardano conflitti di attribuzione sull’art. 68 Cost. La n. 371 riguarda dichiarazioni rese in un’intervista (De Corato), la n. 373 un articolo giornalistico firmato (Jannuzzi). In entrambi i casi la Corte annulla la delibera del Senato per mancanza del nesso funzionale.

    Perché il fatto che l’articolo tratti di un processo giudiziario rilevante non basta per l’immunità?

    L’art. 68 Cost. non protegge il parlamentare in ragione dell’interesse pubblico del tema trattato, bensì in ragione della natura parlamentare dell’atto. Un articolo su un giornale resta un atto extraparlamentare, indipendentemente dal suo contenuto politico o processuale.

    Il processo civile per diffamazione può ora procedere?

    Sì. Annullata la delibera di insindacabilità, il Tribunale di Milano può giudicare la responsabilità civile del senatore Jannuzzi per le dichiarazioni contenute nell’articolo, applicando le norme ordinarie sulla diffamazione a mezzo stampa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 372/2006 – Tabulati telefonici acquisizione indagini penali e riservatezza

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte esamina la compatibilità dell’art. 132 del Codice della privacy (d.lgs. n. 196/2003) con la Costituzione: dichiara inammissibile la questione per chi lamentava la violazione degli artt. 2, 13, 14, 32 e altri, e non fondata quella in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. La norma che richiedeva un provvedimento giudiziale per acquisire i tabulati telefonici ai fini delle indagini non violava i principi del giusto processo né l’uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Diversi GIP (nei Tribunali di Pavia, Cuneo, Palmi e Roma) avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 132 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), nella versione introdotta dal d.l. n. 354/2003, che imponeva al pubblico ministero di ottenere un preventivo provvedimento del giudice per acquisire i dati del traffico telefonico ai fini di indagini penali. I GIP ritenevano che la norma, creando un doppio passaggio autorizzativo, complicasse le indagini e non fosse conforme ai principi costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Più GIP avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 132 del d.lgs. n. 196/2003, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 32, 97, 101, 104, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui richiedeva un provvedimento giudiziale preventivo per l’acquisizione dei tabulati telefonici nel corso delle indagini preliminari.

    La decisione della Corte

    La Corte: dichiara inammissibile la questione del GIP del Tribunale di Roma in relazione agli artt. 2, 13, 14, 32, 42, 101, 104, 112 Cost. (mancanza di autonoma motivazione); dichiara non fondata la questione in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. (il doppio controllo giudiziale non viola il giusto processo né l’uguaglianza); ordina la restituzione degli atti ai GIP di Pavia, Cuneo e Palmi per rivalutare la rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

    Il principio

    Il requisito del preventivo provvedimento giudiziale per l’acquisizione dei tabulati telefonici nelle indagini penali non viola gli artt. 3, 24 e 111 Cost. Il bilanciamento tra riservatezza delle comunicazioni e esigenze investigative rientra nella discrezionalità del legislatore; la garanzia del giudice tutela un diritto fondamentale e non pregiudica l’effettività della difesa.

    Domande e risposte

    Che cosa sono i tabulati telefonici e perché la loro acquisizione è regolamentata?

    I tabulati (o dati di traffico) registrano i numeri chiamati, la durata e l’orario delle comunicazioni, senza riportarne il contenuto. Pur non rivelando ciò che viene detto, consentono di ricostruire i movimenti e le relazioni di una persona, incidendo sulla riservatezza garantita dagli artt. 14 e 15 Cost.

    Perché è necessario un provvedimento giudiziale e non basta la richiesta del PM?

    Il legislatore del 2003 aveva scelto di subordinare l’acquisizione dei tabulati a un controllo giurisdizionale preventivo, come garanzia aggiuntiva per la riservatezza. La Corte ha ritenuto questa scelta non irragionevole: il doppio filtro (PM + giudice) non lede i diritti processuali delle parti e non viola il principio di buon andamento.

    Com’è cambiata la disciplina dei tabulati telefonici dopo questa sentenza?

    Il quadro normativo è mutato nel tempo (recepimento direttive UE sulla data retention, sentenze CGUE). Attualmente la disciplina sull’acquisizione dei tabulati è contenuta negli artt. 132 e 132-bis del d.lgs. n. 196/2003 e nell’art. 267 c.p.p., con regole differenziate per gravità del reato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 370/2006 – Consiglio delle autonomie locali Provincia di Trento

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara non fondata la questione sulla legge della Provincia autonoma di Trento che istituisce il Consiglio delle autonomie locali, ritenendo che la normativa provinciale rispettasse le competenze dello Statuto speciale e l’art. 123 Cost. La cessazione della materia del contendere su un punto è dichiarata per effetto di una modifica legislativa intervenuta in corso di giudizio.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva istituito con la legge provinciale n. 7/2005 il Consiglio delle autonomie locali (CAL), organo di consultazione tra la Provincia e gli enti locali. Il Governo aveva impugnato diverse disposizioni della legge, sostenendo che la Provincia avesse ecceduto le proprie competenze statutarie e violato l’art. 123 Cost. e le norme dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge della Provincia autonoma di Trento n. 7/2005 in riferimento all’art. 123 Cost. e all’art. 10 della legge cost. n. 3/2001, nonché alcune disposizioni specifiche per violazione degli artt. 8, 9, 26, 47 e 60 del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere su un articolo modificato nelle more del processo; dichiara non fondate le questioni rimanenti, ritenendo che la disciplina provinciale del CAL fosse compatibile con lo Statuto speciale e con l’art. 123 Cost. Le Province autonome, in quanto dotate di autonomia rafforzata, possono disciplinare il CAL nel rispetto delle norme costituzionali e statutarie.

    Il principio

    Le Province autonome di Trento e Bolzano, in virtù del loro statuto speciale rafforzato dalla clausola di maggior favore ex art. 10 della legge cost. n. 3/2001, possono istituire e disciplinare il Consiglio delle autonomie locali in modo coerente con le norme statutarie, senza che ciò violi l’art. 123 Cost. né le altre disposizioni dello Statuto speciale.

    Domande e risposte

    Che cos’è il Consiglio delle autonomie locali?

    Il CAL è l’organo di raccordo tra la Regione (o Provincia autonoma) e gli enti locali (Comuni, Province), previsto dall’art. 123, ultimo comma, Cost. Ha funzioni consultive: viene sentito su provvedimenti che incidono sulle autonomie locali e può esprimere pareri preventivi.

    Che cosa è la “clausa di maggior favore” per le autonomie speciali?

    L’art. 10 della legge cost. n. 3/2001 stabilisce che le Regioni a Statuto speciale possono adottare le disposizioni del Titolo V riformato che siano più favorevoli all’autonomia rispetto alle norme del loro statuto. Questo permette alle Province autonome di fruire delle competenze più ampie previste dalla riforma del 2001.

    Perché su un punto si dichiara la cessazione della materia del contendere?

    Durante il giudizio la Provincia aveva modificato l’art. 8, comma 1, lettera c), della legge n. 7/2005, eliminando la norma contestata. La Corte non aveva più materia su cui pronunciarsi in relazione a quella specifica disposizione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 371/2006 – Insindacabilità parlamentare De Corato diffamazione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte annulla la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del senatore Riccardo De Corato, contenute in un’intervista a un quotidiano, oggetto di un giudizio civile per diffamazione. Le opinioni espresse in un’intervista alla stampa non rientrano nelle funzioni parlamentari, non potendo fruire dell’immunità ex art. 68, primo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Walter Ganapini aveva citato in giudizio il senatore Riccardo De Corato per il risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, in relazione a dichiarazioni rilasciate in un’intervista pubblicata su “La Repubblica”. Il Senato della Repubblica, con delibera del 31 gennaio 2001, aveva dichiarato che le dichiarazioni costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, applicando l’insindacabilità prevista dall’art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale di Milano aveva sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano ha promosso conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, contestando la delibera del Senato che aveva attribuito la qualità di opinione parlamentare alle dichiarazioni rese in un’intervista a un quotidiano, prive di nesso funzionale con atti parlamentari.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che non spettava al Senato deliberare l’insindacabilità e annulla la delibera. Le dichiarazioni rese da un parlamentare in un’intervista giornalistica non presentano il necessario “nesso funzionale” con l’esercizio delle funzioni parlamentari: non si tratta di atti compiuti in sede parlamentare né di opinioni riconducibili all’esercizio del mandato. L’immunità ex art. 68 Cost. non può essere estesa a dichiarazioni rese al di fuori del Parlamento e prive di collegamento funzionale con l’attività parlamentare.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. si applica solo alle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari in senso stretto. Le dichiarazioni rilasciate da un parlamentare alla stampa, pur se relative a temi politici, non fruiscono dell’immunità se mancano di un nesso funzionale con specifici atti parlamentari.

    Domande e risposte

    Che cosa protegge l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di un’immunità funzionale, a tutela dell’autonomia del Parlamento, non di un’esenzione personale dal diritto comune.

    Che cos’è il “nesso funzionale” richiesto dalla Corte?

    Il nesso funzionale è il collegamento necessario tra le dichiarazioni rese fuori sede (es. a un giornalista) e un atto parlamentare tipico (interrogazione, interpellanza, discorso in aula). Se le dichiarazioni extraparlamentari corrispondono sostanzialmente a quanto detto o votato in Parlamento, il nesso funzionale sussiste. In caso contrario, l’immunità non si applica.

    Quali conseguenze ha l’annullamento della delibera?

    Una volta annullata la delibera di insindacabilità, il processo civile per diffamazione riprende il suo corso normalmente. Il Tribunale di Milano può procedere alla valutazione del merito della responsabilità del senatore per le dichiarazioni rese all’intervistatore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 369/2006 – Diagnosi preimpianto embrione procreazione assistita

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 13 della legge n. 40/2004 che vieta la diagnosi preimpianto degli embrioni nella procreazione medicalmente assistita. L’inammissibilità è determinata dal fatto che il giudice rimettente non aveva attivato il contraddittorio con tutte le parti necessarie prima di sollevare la questione.

    Di cosa si tratta

    Una coppia ammessa alla procedura di PMA (procreazione medicalmente assistita), portatrice di una malattia genetica, aveva chiesto al Tribunale di Cagliari di riconoscere il diritto alla diagnosi genetica preimpianto degli embrioni prima del loro trasferimento nell’utero, per accertare se fossero affetti dalla medesima malattia. La legge n. 40/2004 vietava la diagnosi preimpianto a scopo di selezione degli embrioni. I ricorrenti sostenevano che il divieto li costringeva ad affrontare gravidanze destinate all’interruzione, con grave danno alla salute della donna.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Cagliari aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consentiva la diagnosi preimpianto per accertare malattie genetiche trasmissibili, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Nel giudizio si erano costituiti soggetti terzi (“Comitato per la tutela del concepito”) che non erano stati previamente evocati in contraddittorio dal giudice rimettente. L’ordinanza di rimessione era stata emessa senza garantire il pieno contraddittorio, in violazione delle regole procedurali che presidiano il giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve garantire il pieno contraddittorio tra le parti prima di sollevare la questione. L’inammissibilità consegue quando il procedimento a quo non ha assicurato il rispetto delle regole del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede l’art. 13 della legge n. 40/2004 sul divieto di diagnosi preimpianto?

    L’art. 13 della legge n. 40/2004 vietava la sperimentazione sugli embrioni umani e, per estensione, la diagnosi genetica preimpianto a scopo di selezione. Il divieto era interpretato come assoluto dall’amministrazione sanitaria, anche nei confronti di coppie portatrici di malattie genetiche gravi.

    Perché il caso è stato dichiarato inammissibile senza esame nel merito?

    La Corte ha privilegiato la correttezza procedurale: il giudice non aveva garantito il contraddittorio a soggetti che poi si erano costituiti davanti alla Corte stessa. La questione, pur di grande rilievo, non poteva essere decisa in presenza di questo vizio processuale.

    Come è evoluta la questione della diagnosi preimpianto dopo il 2006?

    Con la sentenza n. 96/2015 la Corte ha dichiarato incostituzionale il divieto di diagnosi preimpianto per le coppie portatrici di malattie genetiche trasmissibili gravi, riconoscendo il diritto alla diagnosi anche a coppie fertili portatrici di tali patologie.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 368/2006 – Ricongiungimento familiare straniero entrambi i genitori

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sul ricongiungimento familiare dello straniero con entrambi i genitori, anche quando solo uno superi i sessantacinque anni. Il legislatore può ragionevolmente condizionare il ricongiungimento con i genitori anziani all’assenza di altri figli in grado di sostentarli, bilanciando l’affetto familiare con le esigenze di regolazione dei flussi migratori.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino extracomunitario residente in Italia aveva chiesto il ricongiungimento con entrambi i genitori: il padre, ultrasessantacinquenne, e la madre, più giovane. La legge (art. 29, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 286/1998, come mod. dalla legge n. 189/2002) consentiva il ricongiungimento con i genitori anziani solo in assenza di altri figli nel paese di origine. Il richiedente aveva fratelli, ma inabili per gravi motivi di salute a provvedere al sostentamento dei genitori.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lecce aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, nella parte in cui non consentiva il ricongiungimento con entrambi i genitori quando uno solo fosse ultrasessantacinquenne e gli altri figli fossero impossibilitati al sostentamento per gravi motivi di salute, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 29 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Richiamando la propria sentenza n. 224/2005, ribadisce che l’inviolabilità del diritto all’unità familiare trova la sua tutela più intensa per la famiglia nucleare (coniuge e figli minorenni). Per il ricongiungimento tra genitori e figli adulti il legislatore può bilanciare ragionevolmente “l’interesse all’affetto” con altri interessi meritevoli di tutela, inclusa la regolazione dei flussi migratori. La situazione di chi ha fratelli inabili non era comparabile a quella di chi ne è privo, giustificando un regime differenziato.

    Il principio

    Il diritto all’unità familiare garantisce la massima tutela per la famiglia nucleare; per il ricongiungimento tra figli maggiorenni e genitori, il legislatore dispone di ampia discrezionalità nel bilanciare valori in gioco, inclusa la solidarietà familiare soddisfatta anche mediante modalità diverse dalla convivenza, senza che ciò violi gli artt. 2, 3, 10 e 29 Cost.

    Domande e risposte

    In quali casi la legge consente il ricongiungimento con i genitori anziani?

    Il d.lgs. n. 286/1998 consente il ricongiungimento con i genitori a carico, ultrasessantacinquenni, che non abbiano altri figli nel paese di origine o che abbiano figli nell’impossibilità di provvedere al loro sostentamento. La Corte ha ribadito la ragionevolezza di questo requisito.

    Perché la presenza di fratelli inabili non basta ad aprire il diritto al ricongiungimento?

    Secondo la Corte, la situazione di chi ha fratelli — anche se inabili — è oggettivamente diversa da quella di chi non ne ha. Il legislatore non era tenuto a trattarle allo stesso modo: si tratta di situazioni diverse che giustificano una disciplina differente ai sensi dell’art. 3 Cost.

    Che cosa garantisce l’art. 29 Cost. in materia di famiglia?

    L’art. 29 Cost. riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. La Corte ha precisato che tale tutela, nella sua massima intensità, riguarda la famiglia nucleare (coniuge e figli minorenni), mentre per i rapporti intergenerazionali tra adulti il bilanciamento con altri interessi è consentito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 367/2006 – Riscatto studi Accademia di Belle Arti ai fini pensionistici

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara non fondata la questione sulla mancata previsione del riscatto dei periodi di studio presso l’Accademia di Belle Arti per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il legislatore aveva ragionevolmente limitato il riscatto ai soli corsi universitari propedeutici all’attività lavorativa, e l’Accademia non era equiparabile all’università ai fini previdenziali.

    Di cosa si tratta

    Un lavoratore dipendente, iscritto all’INPS (Fondo pensioni lavoratori dipendenti), aveva chiesto di riscattare ai fini pensionistici gli anni di studio presso l’Accademia di Belle Arti. La legge consentiva il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata degli studi universitari o equiparati, ma il TAR rimettente dubitava che escludere gli studi accademici — propedeutici all’attività lavorativa svolta — fosse costituzionalmente legittimo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Padova aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2-novies del d.l. n. 30/1974, conv. legge n. 114/1974, come modificato dal d.l. n. 694/1982, e dell’art. 2 del d.lgs. n. 184/1997, nella parte in cui non prevedevano la facoltà di riscattare i periodi di studio presso l’Accademia di Belle Arti, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. L’Accademia di Belle Arti, pur avendo un livello di istruzione elevato, non era, all’epoca dei fatti, giuridicamente equiparata all’università (tale equiparazione è stata introdotta dalla riforma successiva del sistema AFAM). La scelta legislativa di limitare il riscatto ai corsi universitari in senso stretto era frutto della discrezionalità del legislatore in materia previdenziale, non manifestamente irragionevole.

    Il principio

    In materia previdenziale, la discrezionalità del legislatore nel definire i presupposti del riscatto dei periodi di studio è ampia. L’esclusione di corsi non universitari in senso stretto, pur se propedeutici all’attività lavorativa, non è manifestamente irragionevole finché il sistema formativo non ne abbia sancito l’equiparazione formale all’istruzione universitaria.

    Domande e risposte

    Che cosa è il riscatto ai fini pensionistici?

    Il riscatto è l’istituto che consente al lavoratore di “comprare”, versando una somma all’INPS, anni di contribuzione corrispondenti a periodi in cui non ha lavorato (es. studi universitari, corsi di dottorato, anni di laurea non coperti da contributi). Questi periodi riscattati vengono computati per maturare il diritto alla pensione e per calcolarne l’importo.

    Quando l’Accademia di Belle Arti è stata equiparata all’università?

    Con la legge n. 508/1999 e i successivi decreti attuativi il sistema AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) è stato riformato e le Accademie di Belle Arti sono state equiparate alle università, con conseguente estensione anche del regime del riscatto previdenziale.

    Perché viene citato l’art. 53 Cost. in una questione previdenziale?

    Il rimettente riteneva che escludere il riscatto per chi aveva svolto studi altrettanto impegnativi (ma non universitari) creasse una disparità contributiva in violazione del principio di capacità contributiva. La Corte ha respinto la censura perché il riscatto non è una prestazione tributaria ma una facoltà previdenziale.

    Norme collegate

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.