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L’ordinanza n. 149/2006 ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 86 del d.P.R. n. 602/1973 sulla riscossione delle imposte, nella parte in cui non indica il giudice competente sull’opposizione al fermo di beni mobili registrati e non prevede un termine di efficacia per tale misura.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Menfi aveva dubitato della legittimità dell’art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.lgs. n. 193/2001, che disciplina il fermo amministrativo di beni mobili registrati (tipicamente autoveicoli) come misura esecutiva per il recupero di crediti fiscali. Il rimettente lamentava la mancata indicazione del giudice competente per l’opposizione e l’assenza di un termine di efficacia.

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. q), del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, è stato impugnato dal Giudice di pace di Menfi in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sia per l’omessa indicazione del giudice competente per l’opposizione, sia per l’assenza di un termine di efficacia del fermo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili entrambe le questioni: la prima perché il giudice non aveva chiarito le ragioni per cui l’obbligo di indicare il giudice competente fosse riconducibile all’art. 24 Cost.; la seconda perché il rimettente non aveva indicato l’indefinito protrarsi del fermo come motivo di danno nel giudizio principale.

Il principio

Il giudice rimettente deve motivare specificamente il collegamento tra la norma impugnata e il parametro costituzionale invocato: non basta lamentare la mancanza di una previsione normativa senza spiegare perché tale lacuna incida sul diritto di difesa nel caso concreto sottoposto al giudizio.

Domande e risposte

Cos’è il fermo di beni mobili registrati in materia fiscale?

Il fermo amministrativo è una misura esecutiva disciplinata dall’art. 86 del d.P.R. n. 602/1973 che consente all’agente della riscossione di bloccare la circolazione di beni mobili registrati (come autoveicoli) del debitore fiscale fino al pagamento del debito.

Perché la prima questione era inammissibile?

Perché il Giudice di pace non aveva spiegato per quale ragione l’obbligo costituzionale di indicare il giudice competente per l’opposizione al fermo fosse riconducibile all’art. 24 Cost., né aveva precisato le difficoltà concrete che tale omissione creava.

Perché la seconda questione era inammissibile?

Perché il rimettente, pur lamentando l’indefinito protrarsi del fermo, non aveva indicato tra i motivi di illegittimità del fermo produttivi di danno nel giudizio principale quello della durata indefinita della misura.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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