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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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L’ordinanza n. 150/2006 ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 2 e 4, del d.l. n. 121/2002 sulle misure di sicurezza stradale, nella parte in cui consente al prefetto di individuare le strade in cui installare dispositivi di controllo a distanza della velocità.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Isernia aveva dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 2 e 4, del d.l. 20 giugno 2002, n. 121 (disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito dalla legge n. 168/2002, nella parte in cui attribuisce al prefetto il potere di individuare mediante decreto le strade su cui installare dispositivi autovelox per il rilevamento a distanza delle violazioni del codice della strada.

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 4, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, è stato impugnato dal Giudice di pace di Isernia in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 113 della Costituzione, nella parte in cui consente al prefetto di individuare strade o tratti di strade per l’installazione di autovelox.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione: il decreto prefettizio di individuazione delle strade è un atto impugnabile davanti al giudice ordinario (opposizione all’ordinanza-ingiunzione) e, in tale sede, il giudice può eventualmente disapplicare il provvedimento se illegittimo. Non vi è quindi violazione del diritto di difesa né del principio di uguaglianza.

Il principio

Il potere del prefetto di individuare le strade idonee all’installazione di autovelox non viola il diritto di difesa perché il provvedimento prefettizio è sindacabile dal giudice dell’opposizione, che può disapplicare l’atto illegittimo. La tutela giurisdizionale è quindi garantita, sia pure in via incidentale.

Domande e risposte

Quali poteri ha il prefetto in materia di autovelox?

L’art. 4 del d.l. n. 121/2002 consente al prefetto di individuare, con decreto, le strade o i tratti di strada in cui è possibile rilevare le violazioni del codice della strada con dispositivi di controllo a distanza, come gli autovelox, entro i limiti fissati dalla norma primaria.

Come può il cittadino contestare la scelta del prefetto?

Il cittadino può eccepire l’illegittimità del decreto prefettizio nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, chiedendo al giudice la disapplicazione del provvedimento qualora il prefetto abbia ecceduto i limiti segnati dall’art. 4, comma 2, del d.l. n. 121/2002.

Perché la questione sull’art. 3 Cost. era manifestamente infondata?

Perché le differenze applicative che possono derivare dall’uso di autovelox su strade diverse non integrano una discriminazione irragionevole: il potere del prefetto è vincolato ai criteri stabiliti dalla legge e soggetto al controllo giurisdizionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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