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L’ordinanza n. 148/2006 ha dichiarato la manifesta inammissibilità e la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 347/2001, in materia di addizionale all’IRAP per la spesa sanitaria dell’anno 2002.

Di cosa si tratta

La Commissione tributaria provinciale di Pesaro aveva sollevato, con tre distinte ordinanze, questioni sulla legittimità dell’art. 4, comma 3-bis, del d.l. 18 settembre 2001, n. 347 (interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), che consentiva alle Regioni di aumentare le addizionali IRAP per finanziare la spesa sanitaria, derogando ai termini ordinari. I rimettenti lamentavano la violazione del principio di uguaglianza e del riparto di competenze.

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è stato impugnato dalla Commissione tributaria provinciale di Pesaro (r.o. 447, 448 e 449/2005) in riferimento al principio di uguaglianza e ad altri parametri costituzionali, relativamente all’addizionale all’IRAP per la spesa sanitaria regionale del 2002.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità di alcune questioni e la manifesta infondatezza delle restanti, confermando che le questioni non prospettavano profili nuovi rispetto a quelli già valutati nella sentenza n. 2 del 2006.

Il principio

Le questioni relative all’addizionale all’IRAP per la spesa sanitaria che non prospettano profili nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte devono essere dichiarate manifestamente infondate, confermando il precedente orientamento giurisprudenziale.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la norma impugnata?

L’art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 347/2001 consentiva alle Regioni di aumentare l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRAP, in deroga ai termini ordinari previsti dal d.lgs. n. 446/1997, per far fronte alle esigenze di spesa sanitaria dell’anno 2002.

Perché alcune questioni erano inammissibili e altre infondate?

Le questioni inammissibili presentavano carenze motivazionali; quelle dichiarate infondate non prospettavano profili nuovi rispetto a quanto già deciso dalla Corte nella sentenza n. 2 del 2006 sulla medesima norma.

Qual era il precedente della sentenza n. 2/2006?

La Corte aveva già esaminato la compatibilità con la Costituzione della norma sulle addizionali IRAP per la spesa sanitaria, respingendo le censure: le nuove questioni, non portando argomenti nuovi, dovevano subire la stessa sorte.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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