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In un conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione Toscana, la Corte sospende cautelarmente l’esecuzione del decreto ministeriale che aveva confermato lo stesso commissario straordinario già annullato in precedenza per il Parco nazionale dell’arcipelago toscano. La mancanza di effettive trattative per raggiungere l’intesa con la Regione, richiesta dalla legge, integra il fumus boni iuris; la perdurante operatività del commissario illegittimo costituisce il periculum in mora.
Di cosa si tratta
La Regione Toscana ha proposto conflitto di attribuzioni contro il Ministero dell’ambiente, che aveva confermato come commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale dell’arcipelago toscano la stessa persona la cui precedente nomina era già stata annullata dalla Corte (sentt. nn. 21/2006 e 27/2004). La nomina del commissario, secondo la legge n. 394 del 1991, richiede l’intesa con il Presidente della Regione nel cui territorio ricade il Parco. La Regione ha anche chiesto la sospensione cautelare dell’atto impugnato.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzioni tra enti: la Regione Toscana ha impugnato il decreto del Ministro dell’ambiente del 24 novembre 2005 (DEC/DPN 2399), sostenendo che la conferma del commissario senza le previste trattative per l’intesa violi gli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione e il principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni.
La decisione della Corte
La Corte, in camera di consiglio, sospende l’esecuzione del decreto ministeriale ai sensi dell’art. 40 della legge n. 87 del 1953, rilevando: (a) fumus boni iuris — assenza di reiterate ed effettive trattative per l’intesa e riconferma dello stesso commissario già annullato; (b) periculum in mora — la perdurante operatività di un commissario il cui incarico risulta in patente illegittimità. Il processo di merito continua.
Il principio
La sospensione cautelare in un conflitto di attribuzioni richiede sia il fumus boni iuris (apparenza del diritto) sia il periculum in mora. Il fumus sussiste quando il Governo ripete la nomina di un commissario già dichiarato illegittimo senza avviare effettive trattative per l’intesa con la Regione imposta dalla legge.
Domande e risposte
Che cos’è un conflitto di attribuzioni tra enti?
Il conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni sorge quando uno dei due sostiene che l’altro abbia invaso le proprie competenze costituzionalmente garantite. La Corte costituzionale è competente a risolverlo ai sensi degli artt. 134 e 137 Cost.
Perché era necessaria l’intesa con la Regione Toscana?
L’art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette) prevede che la nomina del commissario straordinario dell’ente parco avvenga previa intesa con il Presidente della Regione interessata, a tutela delle competenze regionali in materia di governo del territorio, ambiente e turismo.
Cosa succede dopo la sospensione?
La sospensione ha effetto cautelare e temporaneo: il processo di merito sul conflitto di attribuzioni prosegue e la Corte deciderà definitivamente se il decreto ministeriale abbia leso le competenze regionali costituzionalmente garantite.
Norme collegate
- Art. 5 della Costituzione — Autonomia delle Regioni, richiamata come parametro nel conflitto
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative Stato-Regioni
- Art. 118 della Costituzione — Allocazione delle funzioni amministrative
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.