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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte n. 1 del 2004 nella parte in cui individua direttamente le figure professionali dei servizi sociali e ne disciplina i titoli di accesso. In materia di professioni (competenza legislativa concorrente ex art. 117, co. 3, Cost.), l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti spetta allo Stato, non alle Regioni.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Piemonte sull’organizzazione del sistema integrato dei servizi sociali aveva elencato le figure professionali ammesse a operare in quel settore (assistenti sociali, educatori professionali, operatori socio-sanitari e altri) e aveva stabilito i titoli di studio idonei per esercitare la professione di educatore professionale. Il Presidente del Consiglio ha impugnato la norma sostenendo che l’individuazione delle figure professionali e la disciplina dei titoli abilitanti spettino allo Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 33 e 117, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 32, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1. La materia “professioni” è di competenza concorrente: allo Stato spetta determinare i principi fondamentali, alle Regioni la disciplina di dettaglio.

La decisione della Corte

La Corte accoglie integralmente il ricorso. L’individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti è riservata allo Stato per il suo carattere necessariamente unitario (principio fondamentale della materia). Il comma 1 viola questo principio individuando direttamente le categorie professionali; il comma 2 lo viola disciplinando i titoli di accesso alla professione di educatore professionale, anche se in parte coincidenti con quelli statali. L’assorbimento dell’ulteriore profilo (art. 33 Cost.) rende inutile esaminare la violazione delle norme sugli esami di Stato.

Il principio

Nella materia concorrente delle professioni, l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata allo Stato in quanto richiede un assetto unitario. Alle Regioni compete disciplinare solo gli aspetti con specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio opera come limite generale invalicabile dalla legge regionale.

Domande e risposte

Perché la materia “professioni” è di competenza concorrente?

L’art. 117, terzo comma, Cost. include le “professioni” tra le materie di legislazione concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali (es. titoli abilitanti, esami di Stato), le Regioni disciplinano i dettagli organizzativi e locali (es. albi regionali, registri).

La Regione non poteva limitarsi a “elencare” le figure già esistenti?

Secondo la Corte, il termine “individua” usato dalla norma regionale va oltre la mera ricognizione: attribuisce alla Regione il potere di determinare le categorie professionali, che invece compete allo Stato. Anche il semplice elenco, se costitutivo, viola il riparto di competenze.

Qual è la differenza tra educatore professionale nei servizi sociali e nei servizi sanitari?

La disciplina statale distingue le due figure: quella nei servizi sanitari è regolata dalla legge n. 251/2000 e dal d.m. 8 ottobre 1998, n. 520 (accesso con laurea abilitante); quella nei servizi sociali ha una stratificazione normativa più complessa. La norma regionale censurata tentava di ricapitolare entrambi i percorsi, ma invadendo la competenza statale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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