Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 452/2006 – Insindacabilità parlamentare e vilipendio alla bandiera

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    La Corte accoglie il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Venezia: non spettava alla Camera dei deputati dichiarare insindacabili le frasi dette da Umberto Bossi nel settembre 1997 («Il tricolore lo metta al cesso, signora») come esercizio di funzioni parlamentari. Le espressioni, pronunciate extra moenia, non trovano corrispondenza in atti parlamentari personali del deputato. La delibera della Camera è annullata.

    Di cosa si tratta

    Nel settembre 1997 il deputato Umberto Bossi, a Venezia per un comizio, rivolgendosi a una cittadina che esponeva il tricolore disse: «Il tricolore lo metta al cesso, signora». Il Tribunale di Venezia lo processò per vilipendio alla bandiera (art. 292 c.p.). La Camera dei deputati, con delibera dell’11 gennaio 2000, dichiarò che le dichiarazioni erano espressione delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., bloccando il processo. Il Tribunale sollevò conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Venezia contro la delibera della Camera dei deputati dell’11 gennaio 2000. Parametro: art. 68, primo comma, Cost. (prerogativa di insindacabilità parlamentare). Il Tribunale sosteneva che le dichiarazioni di Bossi, rese extra moenia senza nesso funzionale con propri atti parlamentari tipici, non potessero essere coperte dalla garanzia.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il conflitto e annulla la delibera parlamentare. Il nesso funzionale richiesto dall’art. 68, primo comma, Cost. deve essere verificato con riferimento agli atti parlamentari personali dello stesso deputato, non di altri componenti del gruppo. Gli atti di parlamentari della Lega Nord sulla questione della bandiera non coprono le dichiarazioni personali di Bossi; la «insindacabilità di gruppo» non esiste nel nostro ordinamento costituzionale.

    Il principio

    La prerogativa di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. tutela l’istituzione parlamentare ma opera sul piano personale: le dichiarazioni rese extra moenia sono coperte solo se sostanzialmente riproduttive di opinioni espresse personalmente dallo stesso parlamentare mediante atti tipici della funzione. Gli atti di altri parlamentari del medesimo gruppo non producono effetti giuridici sulla responsabilità personale dell’interessato.

    Domande e risposte

    Quando una dichiarazione extra moenia di un parlamentare è insindacabile?

    Solo quando riproduce sostanzialmente opinioni espresse dallo stesso parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni, attraverso atti parlamentari tipici (interrogazioni, interventi in aula, proposte di legge). Non è sufficiente una semplice comunanza di argomento con quanto detto da altri colleghi.

    L’insindacabilità parlamentare è un privilegio personale del deputato?

    No. La Corte ribadisce che l’art. 68 Cost. tutela l’istituzione parlamentare nel suo complesso, non i singoli parlamentari. Non esiste però una «insindacabilità di gruppo»: l’atto di un parlamentare non copre automaticamente gli altri iscritti allo stesso gruppo.

    Cosa accade quando la Corte accoglie un conflitto di attribuzione contro una delibera parlamentare?

    La Corte dichiara che il potere contestato non spettava alla Camera e annulla la delibera di insindacabilità. Il processo penale può quindi riprendere davanti all’autorità giudiziaria, che tornerà a valutare liberamente i fatti.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni; autorizzazioni a procedere
  • Corte cost. n. 451/2006 – Fondo edilizia canone speciale e autonomia regionale

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    La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dalla Regione Emilia-Romagna contro l’art. 3, commi da 108 a 115, della legge finanziaria 2004, che istituisce un Fondo per l’edilizia a canone speciale. Il Fondo costituisce un «intervento speciale» ai sensi dell’art. 119, quinto comma, Cost., legittimamente diretto a comuni ad alta tensione abitativa e compatibile con l’autonomia regionale.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2004 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture un Fondo per l’edilizia a canone speciale, destinato a finanziare la costruzione e il recupero di alloggi nei comuni ad alta tensione abitativa da locare a soggetti con reddito intermedio — troppo alto per l’edilizia residenziale pubblica ordinaria, ma troppo basso per sostenere i canoni di mercato. La Regione Emilia-Romagna impugna le disposizioni ritenendo che invadano la sua competenza concorrente in materia di governo del territorio e violino l’art. 119 Cost. sul federalismo fiscale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna censura i commi da 108 a 115 dell’art. 3 della legge n. 350/2003 per violazione degli artt. 117, terzo e sesto comma, e 119 della Costituzione. In particolare contesta: la creazione di un fondo statale senza collaborazione regionale (commi 108-110); l’attribuzione al Ministro di poteri regolamentari discrezionali in materia fiscale (comma 111); le disposizioni puntuali su convenzioni, requisiti di reddito, dimensione alloggi e durata delle locazioni (commi 112-115). Rimettente: Regione Emilia-Romagna con ricorso in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione non fondata. Il Fondo rientra nella categoria degli «interventi speciali» dell’art. 119, quinto comma, Cost.: è diretto a determinati comuni (quelli ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE sentite le Regioni), persegue finalità di solidarietà sociale e di effettivo esercizio del diritto all’abitazione, e coinvolge adeguatamente le Regioni — alle quali spetta la predisposizione dei programmi abitativi e che partecipano all’individuazione dei comuni beneficiari. La mancata attivazione del decreto interministeriale ex comma 111 non determina cessazione della materia del contendere, giacché le norme sono ancora vigenti.

    Il principio

    Gli interventi speciali previsti dall’art. 119, quinto comma, Cost. possono essere disposti anche in materie di competenza concorrente, purché siano diretti a determinati enti territoriali per finalità perequative o di garanzia dei diritti della persona, e assicurino alle Regioni un adeguato spazio di intervento nell’attuazione. L’autonomia regionale non è lesa ove la norma statale non escluda le Regioni dalla programmazione e dal riparto dei fondi nel proprio territorio.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli «interventi speciali» dell’art. 119, quinto comma, Cost.?

    Sono stanziamenti aggiuntivi che lo Stato può destinare a specifici Comuni, Province, Città metropolitane o Regioni per promuovere sviluppo economico, coesione sociale, rimozione di squilibri o per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, al di là del normale finanziamento delle funzioni ordinarie.

    La Regione può impugnare una legge statale anche se mai attuata?

    Sì. Finché la legge è vigente, lo Stato conserva l’autorizzazione ad attivarla in qualsiasi momento. La mancata attuazione non fa venire meno l’interesse della Regione a ottenere una pronuncia nel merito, a meno che la norma non sia stata abrogata.

    Quando uno Stato può istituire un fondo in materia di competenza regionale concorrente?

    Quando il fondo configura un intervento speciale ai sensi dell’art. 119, quinto comma, Cost. — cioè è finalizzato a scopi eccedenti il normale esercizio delle funzioni, diretto a enti determinati e garantisce un coinvolgimento regionale nell’attuazione coerente con la competenza concorrente.

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  • Corte cost. n. 450/2006 – Valle d’Aosta stazioni radioelettriche localizzazione illegittima

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    La Corte dichiara in parte illegittima la legge della Regione Valle d’Aosta sulla disciplina delle stazioni radioelettriche, nella parte in cui introduceva limiti di localizzazione e procedure incompatibili con la legislazione statale sulle telecomunicazioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Valle d’Aosta aveva adottato una legge organica sull’installazione e localizzazione di stazioni radioelettriche. Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni in quanto invasive della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento della comunicazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale Valle d’Aosta n. 25/2005 (e in particolare gli artt. 5, 6 comma 4, 14 comma 1, 15) in riferimento all’art. 117 Cost. e allo Statuto speciale Valle d’Aosta.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimi gli artt. 6, comma 4, e 15 della legge regionale: il primo introduceva un divieto di localizzazione incompatibile con la disciplina statale; il secondo stabiliva una procedura non conforme alla normativa statale sulle telecomunicazioni. Ha invece dichiarato inammissibile la questione sulla legge nella sua interezza.

    Il principio

    Le regioni, anche a statuto speciale, non possono introdurre limiti di localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione o procedure autorizzatorie che si discostino dalla normativa statale di settore: l’ordinamento della comunicazione è riservato alla competenza esclusiva statale.

    Domande e risposte

    Perché la Valle d’Aosta aveva adottato una legge sulle stazioni radioelettriche?

    Per disciplinare urbanisticamente l’installazione degli impianti di telecomunicazione nel proprio territorio, esercitando la propria competenza in materia di urbanistica (art. 2, lettera g, Statuto speciale Valle d’Aosta).

    Quali articoli sono stati dichiarati illegittimi?

    L’art. 6, comma 4, che introduceva un divieto di localizzazione degli impianti incompatibile con la normativa statale sulle telecomunicazioni, e l’art. 15, che stabiliva una procedura autorizzatoria difforme da quella prevista dalla legge statale.

    Cosa possono fare le regioni in materia di antenne e impianti di telecomunicazione?

    Le regioni possono disciplinare gli aspetti urbanistici (localizzazione, inserimento paesaggistico) entro i limiti statali, ma non possono imporre divieti di localizzazione o procedure autorizzatorie che contraddicano la normativa statale sulle telecomunicazioni.

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  • Corte cost. n. 449/2006 – sanità Bolzano dirigente tecnico-assistenziale selezione illegittima

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    La Corte dichiara in parte illegittima la norma della Provincia autonoma di Bolzano che consentiva l’accesso alla selezione per dirigente tecnico-assistenziale sanitario anche a chi aveva frequentato corsi privati non equipollenti alla laurea, violando i principi fondamentali statali in materia di professioni sanitarie.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva modificato la propria legge sul Servizio sanitario provinciale consentendo l’accesso a selezioni per incarichi dirigenziali anche a soggetti in possesso di attestati di corsi in tecniche manageriali, senza la laurea richiesta dalla normativa statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 17 e 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10/2005 in riferimento all’art. 117, comma 3, Cost. e all’art. 9, comma 1, n. 10, dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 12-bis, comma 6, della l.p. n. 7/2001 (come sostituito dall’art. 9, comma 1, l.p. n. 9/2006), nella parte in cui consente l’accesso alla selezione anche a chi ha frequentato corsi privati non riconosciuti: tale previsione viola i principi fondamentali statali in materia di professioni e sanità.

    Il principio

    Le Province autonome non possono abbassare i requisiti di accesso ai ruoli dirigenziali nel Servizio sanitario rispetto agli standard nazionali: la definizione dei titoli necessari per accedere alle selezioni rientra nei principi fondamentali statali in materia di professioni e tutela della salute.

    Domande e risposte

    Perché la Provincia di Bolzano aveva introdotto questa norma?

    Per far fronte a difficoltà di reperimento di personale dirigenziale con i requisiti standard. La norma consentiva a chi aveva frequentato corsi privati in tecniche manageriali sanitarie di accedere alle selezioni, allargando la platea dei candidati.

    Qual è la competenza provinciale in materia di sanità?

    La Provincia di Bolzano ha competenza legislativa concorrente in materia di sanità (art. 9, n. 10, Statuto Trentino-Alto Adige), ma deve rispettare i principi fondamentali statali. Per le professioni sanitarie, i requisiti di accesso rientrano in tali principi.

    Cosa deve avere chi vuole diventare dirigente tecnico-assistenziale nel SSN?

    In base alla normativa statale, sono necessari titoli di studio abilitanti riconosciuti dallo Stato (lauree o diplomi equipollenti). Non è sufficiente un attestato di corso privato in tecniche organizzative, anche se con esame finale.

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  • Corte cost. n. 448/2006 – farmacie comunali Sicilia conferimento cooperative illegittimo

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    La Corte dichiara illegittima la norma della Regione Siciliana che consentiva il conferimento in gestione delle farmacie comunali a cooperative di farmacisti, in contrasto con la legislazione statale sui pubblici servizi farmaceutici.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana aveva introdotto una norma che permetteva ai Comuni di affidare la gestione delle farmacie comunali a cooperative di farmacisti. Il TAR per la Sicilia aveva sollevato la questione su ricorso di farmacisti privati che contestavano la norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Sicilia dubitava della legittimità dell’art. 32 della legge della Regione Siciliana n. 4/2003 in riferimento all’art. 17 dello Statuto della Regione siciliana, agli artt. 3, 32, 41, 97 e 117, commi 1 e 3, Cost., nonché all’art. 10 della l.cost. n. 3/2001.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32 della legge regionale: la norma introduce un sistema di gestione delle farmacie comunali incompatibile con la legislazione statale di settore, violando i principi fondamentali della materia.

    Il principio

    Le regioni non possono introdurre modelli di gestione delle farmacie comunali in contrasto con la disciplina statale di riferimento: la materia è soggetta a principi fondamentali statali che vincolano anche il legislatore regionale siciliano.

    Domande e risposte

    Chi gestisce le farmacie comunali?

    Le farmacie di proprietà del Comune possono essere gestite direttamente dal Comune, tramite aziende speciali o società di capitali con partecipazione maggioritaria pubblica, oppure cedute in gestione secondo le modalità previste dalla legge statale.

    Cosa prevedeva la norma siciliana illegittima?

    L’art. 32 della l.r. Siciliana n. 4/2003 consentiva ai Comuni di conferire la gestione delle farmacie comunali a cooperative di farmacisti: un modello non previsto dalla legislazione statale di riferimento.

    Perché la norma era incostituzionale?

    La disciplina delle farmacie comunali rientra nella materia della tutela della salute, soggetta a competenza legislativa concorrente con il vincolo dei principi fondamentali statali. La norma siciliana introduceva un modello incompatibile con tali principi.

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  • Corte cost. n. 447/2006 – appalti Provincia Bolzano revisione prezzi illegittima

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    La Corte dichiara illegittima la norma della Provincia autonoma di Bolzano che introduceva la revisione dei prezzi negli appalti pubblici mediante il recepimento dell’art. 1664 c.c., violando una norma fondamentale di riforma economico-sociale della legislazione statale.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva modificato la propria legge sui lavori pubblici introducendo l’istituto della revisione prezzi. Il Governo aveva impugnato la norma provinciale sostenendo che violasse i principi fondamentali della legislazione statale di settore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 8/2005 in riferimento all’art. 8 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972) e all’art. 117, comma 2, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma provinciale: l’introduzione della revisione prezzi mediante rinvio all’art. 1664 c.c. viola una norma fondamentale di riforma economico-sociale posta dalla disciplina statale sugli appalti pubblici.

    Il principio

    Anche le Province autonome devono rispettare le norme fondamentali di riforma economico-sociale della legislazione statale: la disciplina della revisione dei prezzi negli appalti pubblici rientra in tale categoria, e una norma provinciale che la reintroduca difformemente è illegittima.

    Domande e risposte

    Cos’è la revisione prezzi negli appalti pubblici?

    È il meccanismo che consente di adeguare il corrispettivo dell’appalto durante l’esecuzione per tenere conto di variazioni nei costi. La legislazione statale sugli appalti ha limitato e poi eliminato questo istituto; la norma provinciale lo reintroduceva.

    Perché la Provincia di Bolzano non poteva reintrodurre la revisione prezzi?

    Pur avendo competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici, la Provincia deve rispettare i principi fondamentali di riforma economico-sociale statali. L’esclusione della revisione prezzi è uno di questi principi.

    Cosa sono le “norme fondamentali di riforma economico-sociale”?

    Sono norme statali che, per la loro rilevanza sistematica e il loro contenuto riformatore, vincolano anche i legislatori delle autonomie speciali. La Corte le usa come limite all’autonomia legislativa delle Province e Regioni a statuto speciale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative — applicato anche tramite lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige
  • Corte cost. n. 446/2006 – conflitto attribuzioni Cicchitto insindacabilità ammissibile

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dal GIP del Tribunale di Roma contro la Camera dei deputati, relativamente alla delibera di insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Fabrizio Cicchitto nei confronti del magistrato Maria Clementina Forleo.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Fabrizio Cicchitto era imputato di diffamazione per dichiarazioni rese all’agenzia ANSA nei confronti del magistrato Forleo, a seguito del medesimo provvedimento giudiziario che aveva originato anche l’imputazione Gasparri. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Roma ha promosso conflitto di attribuzioni contro la Camera dei deputati in relazione alla delibera che dichiarava insindacabili le dichiarazioni del deputato Cicchitto nei confronti del magistrato Forleo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato il conflitto ammissibile in fase preliminare, con le medesime motivazioni dell’ordinanza n. 445/2006: sussistono entrambi i requisiti soggettivo e oggettivo, con ogni decisione nel merito rinviata al giudizio nel contraddittorio.

    Il principio

    La verifica di ammissibilità del conflitto di attribuzioni è distinta dal giudizio nel merito: la Corte si limita ad accertare la legittimazione del ricorrente e l’idoneità dell’atto a invadere le sue attribuzioni, senza anticipare la soluzione della controversia.

    Domande e risposte

    Qual è il legame tra le ordinanze n. 445 e n. 446 del 2006?

    Entrambe riguardano conflitti di attribuzioni promossi dal GIP di Roma contro la Camera dei deputati per delibere di insindacabilità di dichiarazioni rese nei confronti del magistrato Forleo. Gli imputati sono diversi (Gasparri e Cicchitto) ma il contesto è il medesimo.

    Chi è Fabrizio Cicchitto nel contesto di questa vicenda?

    All’epoca deputato, era imputato di diffamazione per dichiarazioni che definivano il provvedimento del magistrato Forleo come un “colpo durissimo alla lotta al terrorismo” e pregiudizievole per la sicurezza nazionale.

    Il giudizio nel merito è già definito da questa ordinanza?

    No. L’ordinanza si limita alla fase di ammissibilità. La Corte rinvia al giudizio nel contraddittorio tra le parti per decidere se la delibera di insindacabilità abbia effettivamente leso le attribuzioni del potere giudiziario.

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  • Corte cost. n. 445/2006 – conflitto attribuzioni Gasparri insindacabilità ammissibile

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dal GIP del Tribunale di Roma contro la Camera dei deputati, relativamente alla delibera di insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Maurizio Gasparri nei confronti del magistrato Maria Clementina Forleo.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Maurizio Gasparri era imputato di diffamazione per dichiarazioni rese alle agenzie di stampa nei confronti del magistrato Forleo, che aveva emesso un controverso provvedimento. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Roma ha promosso conflitto di attribuzioni contro la Camera dei deputati in relazione alla delibera che dichiarava insindacabili le dichiarazioni del deputato Gasparri nei confronti del magistrato Forleo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato il conflitto ammissibile in fase preliminare: sussistono i requisiti soggettivo (il GIP è legittimato) e oggettivo (la delibera è idonea a invadere le attribuzioni dell’autorità giudiziaria), con ogni decisione nel merito rinviata al giudizio nel contraddittorio.

    Il principio

    In fase di ammissibilità del conflitto tra poteri, la Corte verifica soltanto i requisiti soggettivo e oggettivo, senza pregiudicare la decisione nel merito: è sufficiente che il ricorrente sia un potere dello Stato e che l’atto contestato sia astrattamente idoneo a invadere le sue attribuzioni.

    Domande e risposte

    Chi è Maurizio Gasparri nel contesto di questa pronuncia?

    All’epoca deputato e Ministro delle comunicazioni, era imputato di diffamazione per dichiarazioni rese contro il magistrato Forleo, che aveva emesso un provvedimento su un caso di terrorismo internazionale ritenuto controverso dalla politica.

    Cosa significa “ammissibilità” del conflitto di attribuzioni?

    È la fase preliminare in cui la Corte verifica soltanto che il ricorrente sia un potere dello Stato e che l’atto contestato possa astrattamente lederne le attribuzioni. Non si entra ancora nel merito della questione.

    Quali sono i requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto?

    Il requisito soggettivo richiede che il ricorrente sia un potere dello Stato (qui: il GIP). Quello oggettivo richiede che l’atto impugnato (la delibera di insindacabilità) sia idoneo a invadere o menomarne le attribuzioni costituzionali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 444/2006 – espulsione straniero partner donna in stato di gravidanza

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 19, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione), che non prevede il divieto di espulsione per lo straniero legato affettivamente (ma non sposato) a una donna in stato di gravidanza.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino extracomunitario era stato espulso dal Prefetto di Genova. Il Giudice di pace riteneva che l’espulsione fosse sproporzionata perché il soggetto era legato affettivamente a una donna in stato di gravidanza, anche se non erano sposati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Genova dubitava, in riferimento agli artt. 2, 30, 31 e 32 della Costituzione, della legittimità dell’art. 19, comma 2, lettera d), d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui non esclude l’espulsione nei confronti del partner (non coniuge) di donna in stato di gravidanza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata: la norma già prevede il divieto per il marito convivente della gestante, ma il legislatore ha la discrezionalità di non estenderlo a relazioni meramente affettive non formalizzate, senza per ciò violare i diritti fondamentali invocati.

    Il principio

    La discrezionalità del legislatore nel definire i casi di divieto di espulsione dello straniero è ampia; la mancata estensione del divieto al partner non coniuge della gestante non è irragionevole, potendo il giudice valutare le circostanze nel singolo caso.

    Domande e risposte

    Quando è vietata l’espulsione di uno straniero per ragioni familiari?

    L’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 vieta l’espulsione, tra gli altri casi, del marito convivente della donna in stato di gravidanza o nel primo anno di vita del figlio. Il divieto non si estende automaticamente al partner non sposato.

    Perché il giudice rimettente riteneva illegittima l’esclusione del partner non coniuge?

    Riteneva che i diritti della famiglia (artt. 29-31 Cost.) e i diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost.) imponessero di tutelare anche le relazioni affettive stabili, non solo quelle formalizzate nel matrimonio.

    Come ha risposto la Corte?

    La Corte ha ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore di limitare il divieto al coniuge convivente. I giudici comuni possono comunque valutare la proporzionalità del provvedimento di espulsione nel caso concreto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 443/2006 – sospensione pena revoca misura alternativa beneficio

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla sospensione condizionale dell’esecuzione della pena (l. n. 207/2003) in combinato con l’art. 58-quater ord. pen. Il rimettente aveva erroneamente qualificato il beneficio goduto dal condannato.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari aveva negato la sospensione condizionale della pena a un condannato a cui era stata revocata la misura dell’affidamento in prova. Il condannato sosteneva di non aver mai beneficiato di una misura alternativa vera e propria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari dubitava, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, della Costituzione, della legittimità del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, l. n. 207/2003 e dell’art. 58-quater l. n. 354/1975, nella parte in cui non escludeva il beneficio per chi aveva subito la revoca di una misura alternativa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile: il giudice rimettente si era basato su una ricostruzione fattuale errata del caso concreto, qualificando come misura alternativa un regime che non lo era, rendendo la questione irrilevante.

    Il principio

    La questione di legittimità è inammissibile quando il presupposto di fatto dal quale muove il rimettente è erroneo e la questione risulta quindi irrilevante nel giudizio principale.

    Domande e risposte

    Cos’è la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena (l. n. 207/2003)?

    È un istituto che consente di sospendere l’esecuzione di pene detentive brevi (entro due anni) in attesa che il condannato acceda a una misura alternativa. Serve a evitare l’ingresso in carcere quando si prevede che verranno concesse misure alternative.

    Cosa prevede l’art. 58-quater dell’ordinamento penitenziario?

    L’art. 58-quater ord. pen. (l. n. 354/1975) elenca le condizioni ostative alla concessione di benefici penitenziari, tra cui la revoca di misure alternative. Costituisce uno dei presupposti negativi per il beneficio della sospensione.

    Perché la questione era inammissibile?

    Il giudice a quo aveva qualificato come “misura alternativa” un regime che, alla luce dei fatti, non aveva tale natura. Poiché la questione presupponeva questo dato fattuale errato, risultava irrilevante nel caso concreto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 442/2006 – revisori contabili cancellazione registro requisiti

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile e parzialmente infondata la questione sulle norme che regolano la cancellazione dal registro dei revisori contabili. La questione relativa al regolamento è improcedibile, mentre quella legislativa è infondata.

    Di cosa si tratta

    Un revisore contabile era stato cancellato dal registro perché non in possesso del requisito del diploma di laurea richiesto dal d.lgs. n. 88/1992. Il TAR Lombardia aveva sollevato questione di legittimità del combinato disposto di una norma regolamentare e di una norma legislativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lombardia dubitava, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità del combinato disposto dell’art. 40, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 99/1998 e dell’art. 8, comma 1, lettera c), n. 1, del d.lgs. n. 88/1992 in materia di revisori contabili.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile per la parte relativa alla norma regolamentare (su cui la Corte non ha giurisdizione) e manifestamente infondata per la parte legislativa: il requisito del diploma di laurea per i revisori è ragionevole e non viola l’uguaglianza.

    Il principio

    La Corte costituzionale non ha giurisdizione sugli atti regolamentari; per la parte legislativa, il requisito di un titolo di studio qualificato per esercitare la professione di revisore contabile non è irragionevole.

    Domande e risposte

    Chi può iscriversi al registro dei revisori contabili?

    Il d.lgs. n. 88/1992, attuando la direttiva 84/253/CEE, richiede tra i requisiti il diploma di laurea in materie economico-giuridiche. Chi non possiede questo titolo non può essere iscritto o deve essere cancellato.

    Perché la Corte non può giudicare le norme regolamentari?

    L’art. 134 Cost. attribuisce alla Corte il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge. I regolamenti (come un d.P.R. di natura regolamentare) esulano da tale competenza.

    È ragionevole richiedere la laurea per fare il revisore contabile?

    Sì, secondo la Corte. Il requisito del diploma di laurea risponde alla necessità di garantire competenze tecniche adeguate a chi esercita una funzione di controllo contabile su società. Non è quindi irragionevole.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 441/2006 – caccia Lombardia guardie venatorie volontarie illegittima

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    La Corte dichiara illegittima la norma della Regione Lombardia che consentiva alla Regione di disciplinare autonomamente la formazione e l’abilitazione delle guardie venatorie volontarie, materia che rientra nella competenza esclusiva statale in tema di ordine pubblico e sicurezza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lombardia aveva introdotto una disciplina autonoma per la formazione, l’abilitazione e l’equipaggiamento delle guardie volontarie addette alla vigilanza venatoria. Il TAR della Lombardia aveva sollevato la questione nel corso di un ricorso del WWF.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lombardia dubitava della legittimità dell’art. 26, comma 5, della l.r. Lombardia n. 26/1993 (come sostituito dalla l.r. n. 19/2002) in riferimento agli artt. 97 e 117, commi 2, lettere l) e s), e 3, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma: la disciplina regionale delle guardie venatorie volontarie invade la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, comma 2, lettera h, Cost.), nonché in materia di armi e munizioni.

    Il principio

    La formazione e l’abilitazione delle guardie venatorie volontarie, in quanto incide sull’ordine pubblico e sulla sicurezza, rientra nella competenza esclusiva dello Stato: le regioni non possono disciplinarla autonomamente.

    Domande e risposte

    Chi sono le guardie venatorie volontarie?

    Sono soggetti privati nominati dalle regioni con compiti di vigilanza sull’attività di caccia. Possono portare armi nell’esercizio delle funzioni e vengono formati secondo standard che incidono sull’ordine pubblico.

    Perché la norma lombarda era incostituzionale?

    La legge regionale disciplinava autonomamente la formazione e l’abilitazione di questi soggetti, ma la materia rientra nella competenza esclusiva statale (ordine pubblico e sicurezza, armi), che non ammette deroghe regionali.

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    La Regione Lombardia non può stabilire requisiti autonomi per le guardie venatorie volontarie in materia di formazione, armamento e abilitazione: deve applicare la normativa statale.

    Norme collegate

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