Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 387/2006 – Limite responsabilità vettore marittimo e restituzione degli atti

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    La Corte ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Ancona sulla questione relativa all’art. 423 comma 1 del codice della navigazione (limite di responsabilità del vettore marittimo), affinché il giudice valuti la rilevanza alla luce dello ius superveniens (Convenzione di Atene ratificata nel 2003).

    Di cosa si tratta

    Un’autovettura era stata danneggiata durante un traghetto Civitavecchia-Olbia della società Tirrenia a causa delle cattive condizioni del mare e del mancato uso di rizze. La Corte d’appello dubitava che il massimale risarcitorio fissato dall’art. 423 cod. nav. (limite quantitativo per il trasporto marittimo di cose) fosse costituzionalmente adeguato rispetto al regime del trasporto terrestre.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 423 comma 1 del codice della navigazione (r.d. 30 marzo 1942 n. 327) nella parte in cui non prevede l’aggiornamento periodico del limite di responsabilità. Parametro: art. 3 Cost. in relazione all’art. 952 comma 1 stesso codice. Rimettente: Corte d’appello di Ancona, ordinanza del 29 marzo 2005.

    La decisione della Corte

    La Corte non decide nel merito: ordina la restituzione degli atti al rimettente perché si valuti se l’entrata in vigore di norme internazionali successive (Convenzione di Atene del 1974, ratificata dall’Italia con l. n. 157/2003) abbia modificato il quadro normativo rilevante, incidendo sulla non manifesta infondatezza o sulla rilevanza della questione.

    Il principio

    Quando nello ius superveniens intervengono norme che modificano la disciplina applicabile al caso sottoposto al giudice rimettente, la Corte restituisce gli atti affinché il giudice rivaluti la questione alla luce del nuovo quadro normativo prima che la Corte si pronunci nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa stabilisce l’art. 423 del codice della navigazione?

    Fissa un limite massimo al risarcimento dovuto dal vettore marittimo per la perdita o il danneggiamento di cose trasportate, calcolato in rapporto al peso della merce. Questo limite “monetariamente fisso” era diventato col tempo molto basso rispetto al valore reale delle merci.

    Cos’è la Convenzione di Atene e perché rileva?

    La Convenzione di Atene del 1974 disciplina la responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di passeggeri e dei loro bagagli. La ratifica italiana del 2003 aveva introdotto nuovi limiti di responsabilità, potenzialmente rilevanti per la questione sollevata dalla Corte d’appello.

    Cosa succede dopo la restituzione degli atti?

    Il giudice rimettente può: applicare la nuova disciplina e decidere il caso senza sollevare la questione; oppure, se ritiene che la questione sia ancora rilevante, sollevarla nuovamente davanti alla Corte con riferimento al quadro normativo aggiornato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 386/2006 – Trattenimento straniero e giustificato motivo nell’ordine del questore

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 14 commi 5-bis e 5-ter TU immigrazione (reato di trattenimento sul territorio dopo l’ordine del questore), sollevata dal Tribunale di Asti. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente valutato la rilevanza del “giustificato motivo” di inosservanza già previsto dalla norma.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Asti doveva giudicare un cittadino ceceno che non aveva ottemperato all’ordine del questore di lasciare l’Italia, adducendo assenza di documenti e denaro e la guerra in Cecenia. Il giudice dubitava della costituzionalità della norma che punisce penalmente il trattenimento, senza che la legge richieda la consapevolezza dell’illecito da parte dello straniero.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14 commi 5-bis e 5-ter d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 come mod. dalla l. n. 189/2002. Parametri: artt. 2, 3, 13, 25 comma 2 e 27 comma 3 Cost. Rimettente: Tribunale di Asti, ordinanza del 7 aprile 2003.

    La decisione della Corte

    La questione è manifestamente infondata: la norma già prevede che la condotta sia punita solo “senza giustificato motivo”, clausola che consente al giudice di valutare le circostanze concrete. Il rimettente non aveva considerato che tale clausola avrebbe potuto risolvere il caso di specie.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando il giudice rimettente omette di applicare un’interpretazione costituzionalmente orientata già possibile sulla base del testo della norma, senza la necessità di una declaratoria di incostituzionalità.

    Domande e risposte

    Cosa significa “senza giustificato motivo” nell’art. 14 TU immigrazione?

    Quella clausola esonera da responsabilità penale lo straniero che, pur non avendo ottemperato all’ordine di allontanamento, dimostra di non aver potuto farlo per cause indipendenti dalla propria volontà, come mancanza di documenti, impossibilità di ottenere un visto di ritorno o situazioni di pericolo nel paese di origine.

    Il reato di “inottemperanza all’ordine del questore” è poi rimasto nell’ordinamento?

    La disciplina del TU immigrazione è stata più volte modificata. La Corte costituzionale si è poi occupata nuovamente di norme analoghe in altre pronunce, rilevando in alcune ipotesi profili di incostituzionalità diversi da quelli sollevati in questo caso.

    La situazione in Cecenia poteva costituire “giustificato motivo”?

    In astratto sì, ma la valutazione spettava al giudice di merito sulla base delle prove concrete. La Corte ha ribadito che il rimettente avrebbe dovuto analizzare quella clausola prima di dubitare della costituzionalità della norma.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 385/2006 – Contratti marittimi isole minori siciliane e cessazione della materia

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere nel ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana contro la delibera legislativa dell’ARS sui contratti di collegamento marittimo con le isole minori. La delibera era stata promulgata senza la norma contestata, eliminando la controversia.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato aveva impugnato in via preventiva la delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana del 25 ottobre 2005 recante norme sui contratti per i collegamenti marittimi con le isole minori siciliane, ritenendo alcune disposizioni invasive della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: delibera legislativa ARS 25 ottobre 2005 (ddl n. 1053) “Norme sui contratti relativi ai collegamenti marittimi con le isole minori”. Parametri: art. 117 comma 2 lett. l) Cost. e artt. 14 e 17 dello Statuto regionale siciliano. Ricorrente: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere: la legge regionale è stata promulgata senza le disposizioni contestate dal Commissario. Venuto meno l’oggetto del ricorso, il processo si estingue.

    Il principio

    Quando l’atto impugnato viene eliminato o modificato prima della decisione della Corte in modo da soddisfare le ragioni del ricorrente, viene meno l’interesse a una pronuncia nel merito e la Corte dichiara cessata la materia del contendere.

    Domande e risposte

    Cos’è il controllo preventivo del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana?

    È un istituto specifico dello statuto speciale siciliano: il Commissario può impugnare le delibere legislative prima della promulgazione se le ritiene incostituzionali. Se la Regione non cede, la delibera viene promulgata e il conflitto prosegue davanti alla Corte.

    Cosa succede se la Regione rimuove le norme contestate prima della sentenza?

    Come in questo caso, la Corte chiude il processo dichiarando cessata la materia del contendere: non c’è più una norma da annullare, quindi non ha senso pronunciarsi nel merito.

    I collegamenti marittimi con le isole minori rientrano nella competenza statale o regionale?

    Rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale” (art. 117 comma 2 lett. l) Cost.) per gli aspetti contrattuali, mentre la gestione del servizio può spettare alla Regione.

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  • Corte cost. n. 384/2006 – Modifica dell’imputazione e diritto di difesa del contumace

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 423 comma 1 c.p.p.: la norma non obbliga a notificare all’imputato contumace il verbale di udienza che recepisce la modifica dell’imputazione da parte del PM. La Corte ritiene che le garanzie di difesa siano già assicurate dagli istituti del rito.

    Di cosa si tratta

    Nell’udienza preliminare di un processo per usura, dopo la dichiarazione di contumacia degli imputati, il PM aveva modificato l’imputazione aggiungendo un’aggravante. Il GIP di Milano dubitava che la mancata notifica del verbale all’imputato contumace violasse il diritto di difesa, impedendo l’accesso ai riti alternativi (patteggiamento, rito abbreviato).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 423 comma 1 c.p.p. “nella parte in cui non prevede” l’obbligo di notifica del verbale con la modifica dell’imputazione all’imputato contumace. Parametri: artt. 3 e 24 comma 2 Cost. Rimettente: GIP del Tribunale di Milano, ordinanza del 22 dicembre 2003.

    La decisione della Corte

    La questione è non fondata: le garanzie dell’imputato contumace sono assicurate da altri strumenti processuali (avviso di conclusione delle indagini, diritto alla restituzione nel termine). Non è costituzionalmente necessario prevedere una notifica automatica del verbale dell’udienza preliminare.

    Il principio

    Il legislatore ha un ampio margine di discrezionalità nel configurare le modalità di esercizio del diritto di difesa nel processo penale, purché non le svuoti nel loro nucleo essenziale. La mancata previsione di una singola forma di comunicazione non determina automaticamente l’incostituzionalità.

    Domande e risposte

    Cosa significa che l’imputato è “contumace”?

    È l’imputato regolarmente citato che non si presenta all’udienza. A differenza dell’assente (introdotto dalla riforma del 2014), il contumace non si è volontariamente sottratto al processo ma la sua mancata comparizione non ha giustificazioni documentate.

    Come può l’imputato contumace sapere delle modifiche all’imputazione?

    Secondo la Corte, può essere informato dal difensore nominato d’ufficio o di fiducia; inoltre, la modifica doveva basarsi su atti già presenti nel fascicolo e conoscibili dalla difesa.

    Quando è stata poi riformata la disciplina della contumacia?

    Con la l. n. 67/2014, l’istituto della contumacia è stato abolito e sostituito con quello dell’“assenza”, con nuove garanzie per l’imputato che non compare, tra cui la sospensione del processo se non è certa la conoscenza del procedimento.

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  • Corte cost. n. 383/2006 – Insindacabilità parlamentare Berlusconi-Veltroni e tardività del ricorso

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione della Corte d’appello di Roma contro la delibera della Camera sull’insindacabilità ex art. 68 Cost. delle dichiarazioni dell’on. Berlusconi a Radio 1 del novembre 1999 contro i deputati Veltroni e Folena. Il ricorso era stato presentato ben oltre un anno dopo la delibera parlamentare contestata.

    Di cosa si tratta

    Nel 1999 Silvio Berlusconi, all’epoca in opposizione, aveva definito i deputati Veltroni e Folena “complici e in collusione con magistrati” in una trasmissione radiofonica. Condannato in primo grado per diffamazione, in appello la Camera ne aveva deliberato l’insindacabilità. La Corte d’appello di Roma aveva impugnato tale delibera, ma solo dopo oltre un anno.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: Corte d’appello di Roma (I sezione civile) contro la Camera dei deputati in relazione alla delibera del 9 luglio 2003 (doc. IV-quater n. 50) sull’insindacabilità dell’on. Berlusconi ex art. 68 comma 1 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara il conflitto inammissibile perché proposto tardivamente: il ricorso è stato depositato il 10 dicembre 2004, oltre un anno dopo la delibera del 9 luglio 2003. Il termine ragionevole è ampiamente decorso, determinando la tardività dell’impugnazione.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione nei confronti di un atto parlamentare deve essere proposto entro un termine ragionevole dalla conoscenza dell’atto. Il decorso di oltre un anno senza valida giustificazione determina l’inammissibilità del ricorso per tardività.

    Domande e risposte

    Le dichiarazioni di Berlusconi contro Veltroni e Folena erano realmente esercizio di funzioni parlamentari?

    La Corte non si è pronunciata nel merito: l’inammissibilità per tardività ha impedito ogni valutazione sul contenuto della delibera. La questione se quelle dichiarazioni avessero nesso funzionale con il mandato parlamentare è rimasta irrisolta da parte della Corte.

    Qual è il termine per proporre conflitto di attribuzione?

    La legge non fissa un termine perentorio esplicito, ma la Corte ha costantemente ritenuto che il conflitto vada proposto “in tempo ragionevole” dalla conoscenza dell’atto lesivo, al fine di garantire certezza nei rapporti tra i poteri.

    La Camera aveva competenza a deliberare sull’insindacabilità per dichiarazioni extra-parlamentari?

    La questione è controversa: l’art. 68 comma 1 Cost. copre le opinioni espresse “nell’esercizio delle funzioni”, e la Camera ha talora esteso tale copertura anche a dichiarazioni rese fuori dall’aula, purché connesse all’attività politica del deputato.

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  • Corte cost. n. 382/2006 – Conflitto di attribuzioni Valle d’Aosta e fondi trasporto pubblico

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Valle d’Aosta contro un decreto ministeriale sui fondi per il contratto degli autoferrotranviari. L’oggetto del conflitto — una singola “premessa” del decreto — non costituisce un atto idoneo a determinare una menomazione della sfera di attribuzioni regionali.

    Di cosa si tratta

    Il decreto del Ministero delle infrastrutture del 24 giugno 2004 disciplinava le modalità di erogazione dei fondi statali per il contratto collettivo del trasporto pubblico locale. La Valle d’Aosta contestava una “premessa” del decreto che, a suo avviso, negava implicitamente il diritto della Regione di ricevere finanziamenti diretti, scavalcando il principio di leale collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: Regione Valle d’Aosta contro il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 giugno 2004 prot. n. 578 (Segr) L.1.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il conflitto: la Regione impugnava solo una “premessa” del decreto — una clausola motivazionale, non un dispositivo prescrittivo — che di per sé non è idonea a ledere competenze costituzionalmente garantite. Mancava l’oggetto tipico del conflitto di attribuzione.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni è ammissibile solo se l’atto impugnato produce una menomazione effettiva delle attribuzioni costituzionali della parte ricorrente: un semplice “frammento” motivazionale di un atto non intacca di per sé la sfera regionale.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni?

    È lo strumento con cui lo Stato o una Regione contesta davanti alla Corte che l’altro soggetto abbia invaso la sua sfera di competenze costituzionali. È distinto dal ricorso in via principale, che riguarda le leggi.

    Perché impugnare solo la “premessa” di un decreto non basta?

    Perché le premesse di un atto amministrativo illustrano le motivazioni ma non creano obblighi o divieti. Solo il dispositivo dell’atto può ledere le attribuzioni di una Regione in modo diretto e attuale.

    La Valle d’Aosta aveva un regime speciale per i trasferimenti statali?

    Sì: come Regione a statuto speciale, la Valle d’Aosta ha un regime finanziario particolare. Il decreto contestato faceva leva su questo regime per escluderla dalle procedure ordinarie di finanziamento degli autoferrotranviari.

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  • Corte cost. n. 381/2006 – Testimone assistito e regola di corroborazione per chi è già prosciolto

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 197-bis commi 3 e 6 c.p.p. nella parte in cui impone l’assistenza del difensore e l’applicazione dell’art. 192 comma 3 c.p.p. (regola di corroborazione) anche per le dichiarazioni di persone già assolte con formula piena (art. 530 comma 1 c.p.p.). Tali soggetti non hanno più interesse a mentire e non richiedono le stesse garanzie del coimputato.

    Di cosa si tratta

    L’art. 197-bis c.p.p. disciplina il c.d. testimone “assistito”: i coimputati o già imputati nel medesimo reato o in reato connesso che depongono come testimoni nel processo. La norma prevedeva che, in ogni caso, queste persone dovessero avvalersi di un difensore e che le loro dichiarazioni valessero come indizi (non come prova piena), salvo riscontri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 197-bis commi 3 e 6 c.p.p. Parametro: art. 3 comma 1 Cost. (irragionevole parità di trattamento tra categorie diverse di soggetti). Rimettente: Tribunale di Fermo, ordinanza del 17 novembre 2004.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme “nella parte in cui” estendono l’assistenza del difensore e la regola di corroborazione anche ai soggetti prosciolti con sentenza irrevocabile ex art. 530 comma 1 c.p.p.: costoro non hanno più alcun interesse al silenzio né al mendacio, e assoggettarli allo stesso regime dei coimputati ancora esposti a rischi penali è irragionevole.

    Il principio

    Il trattamento uniforme di soggetti in posizione sostanzialmente diversa — coimputati con procedimento pendente e imputati già prosciolti definitivamente — viola il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. quando quella differenza incide sull’attendibilità e sull’affidamento che si può riporre nelle loro dichiarazioni.

    Domande e risposte

    Chi è il “testimone assistito” nel processo penale?

    È la persona che ha rivestito o riveste la qualità di imputato in un reato connesso o collegato a quello per cui si procede. Viene sentita come testimone ma ha diritto all’assistenza di un difensore perché le sue risposte potrebbero danneggiarlo in altri procedimenti.

    Cosa cambia concretamente dopo questa sentenza?

    Chi è stato prosciolto con formula piena (es. “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”) può essere sentito come testimone ordinario: le sue dichiarazioni valgono come prova piena senza bisogno di riscontri, e non ha diritto all’assistenza del difensore in quella veste.

    Perché la regola di corroborazione è così importante?

    L’art. 192 comma 3 c.p.p. stabilisce che le dichiarazioni dei coimputati non bastano da sole a fondare una condanna: occorrono riscontri esterni che ne confermino l’attendibilità. È una garanzia fondamentale contro condanne basate solo su accuse reciproche.

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  • Corte cost. n. 380/2006 – Sublocazione immobile abitativo e motivazione della rimessione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 18 comma 2 l. n. 392/1978 (equo canone: facoltà del conduttore di sublocare). L’ordinanza del Pretore di Firenze risale al 1996 e, per effetto della riforma del giudice unico (d.lgs. n. 51/1998), era pervenuta alla Corte tramite il Tribunale di Firenze con notevole ritardo e senza idonea motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il Pretore di Firenze aveva sollevato nel 1996 la questione di legittimità dell’art. 18 comma 2 della legge sull’equo canone, che limita la facoltà del conduttore di sublocare un immobile adibito ad uso abitativo, ritenendo la norma potenzialmente contraria al principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 18 comma 2 l. 27 luglio 1978 n. 392. Parametro: art. 3 comma 1 Cost. Rimettente: Pretore di Firenze (ordinanza del 26 agosto 1996), poi trasmessa dal Tribunale di Firenze.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: l’ordinanza di rimessione non motiva adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio a quo, né illustra in che termini la norma si ponga in contrasto con l’art. 3 Cost.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza è un filtro processuale che impedisce alla Corte di pronunciarsi su questioni sollevate in modo generico o assertivo.

    Domande e risposte

    Cosa stabilisce l’art. 18 comma 2 della legge sull’equo canone?

    Quella disposizione disciplinava la sublocazione parziale dell’immobile adibito ad uso abitativo, prevedendo il consenso del locatore. Era parte di un sistema normativo (l. n. 392/1978) oggi in larga parte superato dalla l. n. 431/1998 sul mercato delle locazioni.

    Perché la questione era così datata (1996)?

    A causa della soppressione della pretura per effetto del d.lgs. n. 51/1998, il fascicolo era passato al Tribunale di Firenze, che lo aveva poi trasmesso alla Corte dopo anni di giacenza.

    La norma sull’equo canone è ancora applicabile?

    La l. n. 392/1978 è stata in gran parte abrogata dalla l. n. 431/1998, che ha liberalizzato il mercato delle locazioni abitative. Le disposizioni residue si applicano solo a fattispecie specifiche.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 379/2006 – Ordini professionali commercialisti e rinuncia al ricorso regionale

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    La Corte dichiara estinto il processo nel ricorso in via principale della Regione Toscana contro la disciplina statale sugli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (d.lgs. n. 139/2005). La Regione aveva rinunciato al ricorso e il Governo aveva accettato la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana aveva impugnato davanti alla Corte le norme del d.lgs. n. 139/2005 che disciplinano l’organizzazione territoriale dell’Ordine dei commercialisti, ritenendo violata la competenza legislativa regionale concorrente in materia di professioni (artt. 117 e 118 Cost.). Il ricorso è stato poi abbandonato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 6 comma 2, 7 e 8 del d.lgs. 28 giugno 2005 n. 139. Parametri: artt. 117, 118 Cost. e principio di leale collaborazione. Ricorrente: Regione Toscana in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo a seguito di rinuncia al ricorso da parte della Regione Toscana, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri. La rinuncia pone fine al giudizio senza alcuna pronuncia nel merito.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, se accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo davanti alla Corte costituzionale senza pronuncia sul merito della questione.

    Domande e risposte

    Perché la Regione può rinunciare al ricorso davanti alla Corte costituzionale?

    Il giudizio in via principale è promosso volontariamente dalla Regione (o dallo Stato), che ha facoltà di rinuncia come in qualsiasi altro processo. La rinuncia estingue il giudizio se accettata dall’altra parte.

    Cosa ne è stato della disciplina contestata sugli Ordini professionali?

    Le norme del d.lgs. n. 139/2005 sull’organizzazione degli Ordini territoriali dei commercialisti sono rimaste in vigore, senza che la Corte si pronunciasse sulla loro costituzionalità.

    La materia delle professioni è di competenza statale o regionale?

    L’art. 117 Cost. prevede la competenza legislativa concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni legiferano nel dettaglio. L’organizzazione degli Ordini nazionali rientra in via prevalente nella competenza statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 378/2006 – Insindacabilità parlamentare e conflitto di attribuzioni (Taormina-Garofano)

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal GIP di Milano contro la delibera della Camera dei deputati che aveva riconosciuto l’insindacabilità parlamentare (art. 68 Cost.) di dichiarazioni dell’on. Taormina nei confronti del Col. Garofano nel processo di Cogne. La questione entra nella fase di merito.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Carlo Taormina, difensore nel processo per l’omicidio di Cogne, aveva rilasciato dichiarazioni ritenute diffamatorie nei confronti del Col. Garofano (RIS dei Carabinieri). La Camera dei deputati aveva votato l’insindacabilità ex art. 68 Cost., ma il GIP di Milano riteneva che le dichiarazioni non avessero nesso con la funzione parlamentare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: GIP del Tribunale di Milano contro la Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 25 luglio 2005 (doc. IV-quater n. 117) sull’insindacabilità dell’on. Taormina ai sensi dell’art. 68 comma 1 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto: sussistono entrambi i requisiti (legittimazione soggettiva di entrambi i poteri e oggetto del conflitto idoneo), e dispone la notifica del ricorso alla Camera dei deputati affinché si costituisca per la fase di merito.

    Il principio

    Un GIP che procede per diffamazione è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione quando la Camera dei deputati delibera l’insindacabilità di un proprio membro, poiché tale delibera incide sull’esercizio della funzione giurisdizionale del giudice.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il conflitto è “ammissibile” in questa fase?

    Significa che la Corte ha riconosciuto l’esistenza dei presupposti formali del conflitto, ma non ha ancora deciso chi aveva ragione nel merito: quella decisione viene in una successiva udienza.

    Cosa è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

    È l’immunità che protegge i parlamentari per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Serve a garantire la libertà di mandato, ma non copre atti privi di nesso con la funzione.

    Qual era il legame con il processo di Cogne?

    L’on. Taormina era avvocato difensore nel processo per l’omicidio di Samuele Lorenzi; le sue dichiarazioni riguardavano l’operato del RIS nelle indagini. Il punto controverso era se il ruolo di difensore potesse essere ricondotto alla funzione parlamentare.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 377/2006 – Notifica ordinanza di rimessione nel giudizio incidentale

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2190 c.c. (iscrizione d’ufficio nel registro imprese) per vizio del contraddittorio: l’ordinanza di rimessione del Tribunale di Milano non risulta notificata alle parti del procedimento, come richiesto dalla legge n. 87/1953.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice del registro delle imprese di Milano aveva dubitato della costituzionalità dell’art. 2190 c.c., che attribuisce al giudice il potere di ordinare con decreto l’iscrizione obbligatoria non effettuata dall’imprenditore, sostenendo che la procedura potesse ledere il diritto di difesa e il giusto processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 2190 del codice civile. Parametri: artt. 3, 24 e 111 Cost. Rimettente: Giudice del registro delle imprese del Tribunale di Milano, ordinanza del 26 aprile 2005.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di notifica: in un giudizio incidentale, l’ordinanza di rimessione deve essere notificata alle parti del processo a quo; tale formalità non risulta adempiuta, impedendo la corretta instaurazione del giudizio davanti alla Corte.

    Il principio

    Il difetto di notifica dell’ordinanza di rimessione alle parti della causa principale determina la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto è un presupposto processuale inderogabile della sua proponibilità.

    Domande e risposte

    Perché la notifica alle parti è così importante nel giudizio incidentale di costituzionalità?

    Perché consente a tutte le parti del processo a quo di partecipare al giudizio davanti alla Corte costituzionale ed esercitare il proprio diritto di difesa, come stabilisce l’art. 23 l. n. 87/1953.

    Cosa accade al processo principale dopo questa decisione?

    Il giudice rimettente riceve gli atti e può sollevare nuovamente la questione in modo rituale, provvedendo stavolta alle necessarie notifiche.

    L’art. 2190 c.c. è stato dichiarato incostituzionale?

    No: la Corte non ha esaminato la questione nel merito. La dichiarazione di inammissibilità non dice nulla sulla costituzionalità della norma.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 376/2006 – Sanzioni codice della strada e requisiti di ammissibilità

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Giudice di pace di Scicli sulle sanzioni accessorie per guida senza casco (art. 171 cod. strada) e sulla confisca del veicolo (art. 213). Le ordinanze di rimessione non illustrano la rilevanza nei singoli procedimenti né descrivono le fattispecie concrete, difettando del minimo di motivazione richiesto.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Scicli aveva dubitato della legittimità costituzionale delle norme del codice della strada che prevedono sanzioni severe per la guida senza casco protettivo e la confisca del veicolo, invocando i principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e tutela della proprietà privata (art. 42 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 171 commi 2 e 3, e 213 comma 2-sexies del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada), quest’ultimo introdotto dall’art. 5-bis d.l. n. 115/2005 conv. l. n. 168/2005. Parametri: artt. 3 e 42 Cost. Rimettente: Giudice di pace di Scicli, con sei ordinanze (2005-2006).

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità: le ordinanze si limitano a ipotizzare la violazione senza descrivere le fattispecie concrete sottoposte all’esame del giudice, rendendo impossibile verificare la rilevanza della questione.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non illustra in modo sufficiente né la rilevanza né la non manifesta infondatezza, omettendo la descrizione della fattispecie concreta dedotta in giudizio.

    Domande e risposte

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non decisa nel merito?

    Perché il giudice rimettente non aveva spiegato in che modo le norme contestate dovessero essere applicate nei processi pendenti, mancando così il presupposto della rilevanza che consente alla Corte di esaminare la questione nel merito.

    Le sanzioni del codice della strada per guida senza casco sono state confermate?

    La Corte non si è pronunciata sulla loro costituzionalità: il rigetto per inammissibilità non equivale a una dichiarazione di legittimità delle norme.

    Cosa deve fare un giudice per sollevare validamente una questione di legittimità costituzionale?

    Deve descrivere il fatto concreto della causa, spiegare perché la norma è applicabile (rilevanza) e indicare i motivi per cui ritiene la norma costituzionalmente dubbia (non manifesta infondatezza).

    Norme collegate