Autore: Andrea Marton

  • Articolo 10 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 10 CCII – Comunicazioni telematiche

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche nei confronti di soggetti titolari di domicilio digitale risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INIPEC), dall’indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA) ovvero dall’indice nazionale dei domicili digitali (INAD).

    2. I creditori e i titolari di diritti sui beni, anche aventi sede o residenza all’estero, diversi da quelli indicati al comma 1, indicano agli organi di cui al comma 1 l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni. 2 bis. Il debitore, se persona fisica, nonchè gli amministratori o i liquidatori della società o dell’ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, devono indicare agli organi di cui al comma 1 l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni.

    3. In caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico.

    4. Per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla relativa chiusura, gli organi di cui al comma 1 sono tenuti a conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti.

    5. Ai fini della validità ed efficacia delle predette comunicazioni, alla posta elettronica certificata è equiparato il servizio di recapito certificato ai sensi dell’articolo 1, comma 1-ter, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    6. […]

  • Articolo 114.10 del T.U.B.

    Articolo 114.10 del T.U.B.

    Art. 114.10 T.U.B. Informativa ai debitori ceduti.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. In caso di acquisto di crediti in sofferenza, il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l’intermediario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 106 nominato dall’acquirente di crediti in sofferenza per svolgere l’attivita’ di gestione di crediti in sofferenza ai sensi dell’articolo 114.3, comma 2, da’ notizia individualmente al debitore ceduto dell’avvenuta cessione mediante supporto cartaceo o altro supporto durevole dopo la cessione e in ogni caso prima dell’avvio di azioni di recupero del credito successive alla cessione.

    2. L’informativa di cui al comma 1 e’ effettuata anche ogniqualvolta sia richiesta dal debitore ceduto.

    3. La Banca d’Italia stabilisce il contenuto e le modalita’ della informativa di cui al presente articolo e delle successive comunicazioni con il debitore.

    4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 114.2, il presente articolo si applica anche alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate da banche, intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 e da organismi di investimento collettivo del risparmio, nonche’ a quelle effettuate nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130. L’informativa e’ effettuata rispettivamente dalla banca acquirente, dall’intermediario finanziario acquirente, dal gestore come definito all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

    5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la Banca d’Italia, al fine di assicurare la trasparenza nei confronti del debitore ceduto, puo’ identificare ulteriori casi in cui il debitore ceduto e’ destinatario di una informativa sulla cessione di un credito o di un contratto, disciplinando modalita’ e contenuti della comunicazione.

    6. L’informativa di cui al presente articolo e’ effettuata ferme restando le disposizioni dell’articolo 58, per le cessioni soggette all’applicazione dello stesso, nonche’ le disposizioni previste dal codice civile e da leggi speciali, in materia di efficacia della cessione del contratto e di efficacia della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto e dei terzi.”

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  • Art. 18 Codice Civile: Responsabilità degli amministratori

    Art. 18 Codice Civile: Responsabilità degli amministratori

    Art. 18 c.c. Responsabilità degli amministratori.

    In vigore

    Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

  • Articolo 9 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 9 CCII – Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente.

    2. Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nei procedimenti disciplinati dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio.

  • Art. 36 bis T.U.IVA: Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti

    Art. 36 bis T.U.IVA: Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti

    Art. 36 bis T.U.IVA – Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti.

    In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all’ufficio e’ dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell’art. 10, tranne quelle indicate al primo comma, numeri 11), 18) e 19), e al terzo comma dello stesso articolo, fermi restando l’obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l’obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l’obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente. Nell’ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non e’ ammesso a detrarre dall’imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, compilando l’elenco dei fornitori, ancorche’ non abbia effettuato operazioni imponibili. La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti deve essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell’attivita’ ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in corso.”

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  • Articolo 8 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 8 CCII – Durata massima delle misure protettive

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all’articolo 18.

  • Articolo 114.11 del T.U.B.

    Articolo 114.11 del T.U.B.

    Art. 114.11 T.U.B. Vigilanza.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. I gestori di crediti in sofferenza inviano alla Banca d’Italia, con le modalita’ e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche’ ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalita’ e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia.

    2. La Banca d’Italia puo’ chiedere informazioni al personale dei gestori di crediti in sofferenza, anche per il tramite di questi ultimi.

    3. La Banca d’Italia puo’ chiedere, per il tramite dei gestori di crediti in sofferenza, agli acquirenti di crediti in sofferenza e ai debitori ceduti le informazioni utili all’esercizio della vigilanza ai sensi del presente capo e del titolo VI.

    4. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali i gestori di crediti in sofferenza abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.

    5. La Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale sui gestori di crediti in sofferenza aventi a oggetto: il governo societario, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile, e i controlli interni.

    6. La Banca d’Italia puo’:

    a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti dei gestori di crediti in sofferenza per esaminare la situazione degli stessi;

    b) ordinare la convocazione degli organi collegiali dei gestori di crediti in sofferenza, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni;

    c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali dei gestori di crediti in sofferenza quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

    d) adottare per le materie indicate al comma 5, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli gestori di crediti in sofferenza riguardanti anche: la restrizione delle attivita’ o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria; le procedure per la gestione dei rapporti con i debitori.

    7. La Banca d’Italia puo’ altresi’ convocare gli amministratori, i sindaci o i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.

    8. La Banca d’Italia puo’ effettuare ispezioni presso i gestori di crediti in sofferenza o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali e chiedere a essi l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d’Italia notifica all’autorita’ competente dello Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza e dello Stato in cui e’ stato concesso il credito, se diverse, l’intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest’ultimi nei confronti di gestori di crediti in sofferenza o dei soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali. La Banca d’Italia richiede la collaborazione delle autorita’ competenti dello Stato ospitante ovvero richiede alle autorita’ competenti dei medesimi Stati di effettuare tali accertamenti. Queste ultime possono specificare, caso per caso, le modalita’ con cui ottemperare alla richiesta di collaborazione.

    9. Le autorita’ competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca d’Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali o i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali, che operano nel territorio della Repubblica. Le medesime autorita’ richiedono altresi’ la collaborazione della Banca d’Italia, che puo’ specificare, caso per caso, le modalita’ con cui ottemperare alla richiesta, comunicando senza indugio gli esiti degli accertamenti. Se le autorita’ competenti dello Stato di origine lo richiedono, la Banca d’Italia puo’ procedere direttamente agli accertamenti. Gli esiti degli accertamenti sono comunicati senza indugio all’autorita’ competente dello Stato di origine.

    10. La Banca d’Italia esercita i controlli sulle attivita’ svolte nel territorio della Repubblica dai gestori di crediti dell’Unione europea e sui soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali, con le modalita’ da essa stabilite per le finalita’ previste dal presente capo e dal titolo VI. Su questi soggetti, la Banca d’Italia, d’iniziativa, puo’ effettuare verifiche, ispezioni e indagini, anche informative, sulle attivita’ di gestione di crediti svolte nel territorio della Repubblica. I risultati dei controlli sono comunicati senza indugio all’autorita’ competente dello Stato di origine.

    11. Quando risulta la violazione, da parte di gestori di crediti dell’Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 114.9, degli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente capo, la Banca d’Italia ne da’ comunicazione all’autorita’ dello Stato di origine affinche’ quest’ultima adotti i provvedimenti necessari a porre termine alle irregolarita’. Restano fermi i poteri della Banca d’Italia ai sensi del titolo VI.

    12. In caso di continuazione della violazione, quando mancano o risultano inadeguati i provvedimenti, anche sanzionatori, dell’autorita’ dello Stato di origine, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi collettivi dei debitori, la Banca d’Italia puo’ adottare nei confronti dei gestori di crediti dell’Unione europea le misure necessarie, comprese l’imposizione del divieto di intraprendere ulteriori attivita’ di gestione di crediti in sofferenza, dandone comunicazione all’autorita’ dello Stato di origine. Il divieto di intraprendere ulteriori attivita’ di gestione di crediti in sofferenza cessa di avere effetto quando le autorita’ dello Stato di origine abbiano adottato provvedimenti adeguati, ovvero il gestore di crediti dell’Unione europea abbia intrapreso le azioni necessarie per porre rimedio alla violazione.

    13. Nell’esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d’Italia osserva criteri di proporzionalita’, avuto riguardo anche alla complessita’ operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonche’ alla natura specifica dell’attivita’ svolta.”

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  • Articolo 7 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 7 CCII – Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di insolvenza

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41.

    2. Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che: a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile; b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati; c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.

    3. Ferme le ipotesi di cui agli articoli 73 e 83, in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed è accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all’apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall’articolo 49, comma 2.

  • Articolo 6 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 6 CCII – Prededucibilita’ dei crediti

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili: a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell’esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati; c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonchè del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 47; d) i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento.

    2. La prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure.

  • Articolo 114.12 del T.U.B.

    Articolo 114.12 del T.U.B.

    Art. 114.12 T.U.B. Scambio di informazioni e cooperazione.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 7, la Banca d’Italia, nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, coopera, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita’ competenti degli Stati membri per agevolare le rispettive funzioni e garantire l’applicazione coordinata dell’azione di vigilanza, anche al fine di evitare duplicazioni nell’applicazione di sanzioni o misure correttive. In particolare, la Banca d’Italia informa le autorita’ competenti dello Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza e dello Stato in cui e’ stato concesso il credito, se diverse:

    a) su richiesta o ove ritenuto opportuno, dell’esito delle valutazioni in merito all’adeguatezza delle strutture organizzative o delle procedure per la tutela dei debitori ceduti;

    b) delle sanzioni amministrative e delle misure adottate ai sensi del presente capo e del titolo VI.”

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