Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 129 del 2006, ha dichiarato parzialmente illegittima la legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005 sul governo del territorio, nella parte relativa agli appalti per opere di urbanizzazione e alla disciplina degli impianti di telecomunicazioni.

Norma impugnata

Legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare: art. 9, comma 12, e art. 11, comma 3, nella parte in cui disciplinano l’affidamento dei lavori di urbanizzazione senza richiedere il rispetto delle procedure di evidenza pubblica; art. 27 nella parte relativa all’installazione di impianti di telecomunicazioni.

Parametro costituzionale

Art. 117, commi 1 e 3, della Costituzione: vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario (direttive appalti) e legislazione concorrente in materia di governo del territorio e ordinamento delle comunicazioni.

Parte ricorrente

Governo della Repubblica, in via principale.

Esito

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 12, e 11, comma 3, nella parte in cui consentono l’affidamento diretto dei lavori di urbanizzazione in violazione delle direttive comunitarie sugli appalti pubblici; e dell’art. 27 nella parte incompatibile con la normativa statale sulle infrastrutture di telecomunicazioni. Ha dichiarato non fondate le restanti censure.

Principio espresso

La legislazione regionale in materia di governo del territorio non può derogare agli obblighi comunitari in materia di appalti pubblici, che costituiscono vincolo derivante dall’ordinamento UE ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost.; parimenti, la disciplina regionale degli impianti di telecomunicazioni deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale di settore.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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