Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 130 del 2006, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2045 del codice civile, nella parte in cui prevede l’indennizzo a favore del terzo danneggiato dallo stato di necessità anche quando il danno sia stato causato per evitare un pericolo a un animale.
Norma impugnata
Art. 2045 del codice civile (stato di necessità), nella parte in cui, secondo l’interpretazione del giudice rimettente, impone al soggetto che ha agito in stato di necessità per scongiurare un danno a un animale di corrispondere un indennizzo al terzo che ha subito il pregiudizio.
Parametro costituzionale
Art. 3 della Costituzione: principio di eguaglianza e ragionevolezza, sotto il profilo dell’irragionevole equiparazione della tutela dell’animale a quella della persona umana.
Giudice rimettente
Tribunale di Cosenza.
Esito
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata: l’art. 2045 c.c. si applica a qualsiasi ipotesi di stato di necessità e l’estensione della tutela agli animali non è irragionevole, essendo coerente con l’evoluzione dell’ordinamento in materia di protezione degli animali. La norma bilancia ragionevolmente l’esigenza di chi agisce in necessità con il diritto del terzo danneggiato a ricevere un indennizzo.
Principio espresso
Non è irragionevole che l’art. 2045 c.c. si applichi anche quando lo stato di necessità sia determinato dall’esigenza di evitare un danno a un animale: la protezione degli animali rientra tra i valori tutelati dall’ordinamento e la disciplina dell’indennizzo del terzo danneggiato è una ragionevole soluzione di equilibrio tra interessi contrapposti.
Norme collegate
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.