Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 132 del 2006, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 della legge della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 7 del 2004, nella parte in cui delega alle Province autonome di Trento e di Bolzano funzioni in materia di personale degli enti locali in violazione dello statuto speciale.

Norma impugnata

Art. 55 della legge della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 3 maggio 2004, n. 7, nella parte in cui delega alle Province autonome di Trento e di Bolzano l’esercizio di funzioni regionali in materia di personale degli enti locali, senza rispettare le procedure previste dallo statuto speciale approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Parametro costituzionale

Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in relazione ai limiti e alle procedure per la delega di funzioni regionali alle Province autonome.

Parte ricorrente

Governo della Repubblica, in via principale.

Esito

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 censurato: la Regione Trentino-Alto Adige non può trasferire alle Province autonome funzioni regionali in materia di personale degli enti locali con legge ordinaria, dovendo rispettare le procedure e i limiti fissati dallo statuto speciale, che costituisce norma di rango superiore.

Principio espresso

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nell’esercizio della propria potestà legislativa, non può derogare alle disposizioni dello statuto speciale che disciplinano le modalità e i limiti del trasferimento di funzioni alle Province autonome: lo statuto speciale, in quanto fonte di rango costituzionale, vincola anche il legislatore regionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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