Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 133 del 2006, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), nella parte in cui istituisce il fondo per le energie rinnovabili senza prevedere la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Norma impugnata
Art. 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), nella parte in cui, istituendo un fondo per il finanziamento di interventi in materia di energie rinnovabili e risparmio energetico, non prevedeva la previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
Parametro costituzionale
Art. 117, comma 3, della Costituzione: potestà legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.
Parte ricorrente
Regione Friuli-Venezia Giulia, in via principale.
Esito
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale: la norma è incostituzionale nella parte in cui non prevede che l’istituzione del fondo e la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse avvengano previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, trattandosi di materia di legislazione concorrente in cui lo Stato deve rispettare il principio di leale collaborazione.
Principio espresso
In materia di energia, che rientra nella potestà legislativa concorrente ex art. 117, comma 3, Cost., la legge statale che istituisce fondi per interventi che incidono sulle competenze regionali deve prevedere la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, quale espressione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.
Norme collegate
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