Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 134 del 2006, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui prevede un semplice parere invece della previa intesa della Conferenza Stato-Regioni per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria.

Norma impugnata

Art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), nella parte in cui prevede che l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) avvenga previo parere (anziché previa intesa) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Parametro costituzionale

Art. 117 della Costituzione e statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento: potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e principio di leale collaborazione.

Parti ricorrenti

Regione Friuli-Venezia Giulia e Provincia autonoma di Trento, in via principale.

Esito

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale: la previsione del semplice parere anziché dell’intesa viola il principio di leale collaborazione, poiché la determinazione dei LEA incide sulle competenze regionali concorrenti in materia di tutela della salute e richiede pertanto una forma di coinvolgimento delle Regioni più intensa del mero parere consultivo.

Principio espresso

Quando la legislazione statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, comma 2, lett. m, Cost.) incide sulle competenze legislative regionali concorrenti in materia di tutela della salute, la leale collaborazione impone che le Regioni siano coinvolte attraverso lo strumento dell’intesa e non del mero parere.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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