Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 135 del 2006, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8-septies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, concernente il contributo per la siccità alle aziende agricole olivicole.
Norma impugnata
Art. 8-septies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nella parte in cui — modificando la denominazione del contributo per la siccità da “di lire” a “fino a lire” — avrebbe attribuito all’amministrazione un potere discrezionale nella quantificazione del contributo dovuto alle aziende agricole olivicole danneggiate dalla siccità.
Parametro costituzionale
Artt. 3, 24, 101, 102 e 104 della Costituzione: principio di eguaglianza, diritto di difesa, soggezione del giudice soltanto alla legge, esercizio della funzione giurisdizionale e indipendenza della magistratura — sotto il profilo della norma interpretativa retroattiva che incide su controversie pendenti.
Giudice rimettente
Tribunale di Brindisi.
Esito
La Corte ha dichiarato la questione non fondata: la modifica introdotta dall’art. 8-septies non costituisce norma di interpretazione autentica retroattiva né viola i parametri evocati, trattandosi di intervento legislativo che chiarisce la portata della disciplina senza incidere irragionevolmente su situazioni già definite o su procedimenti giurisdizionali in corso in modo tale da ledere i diritti delle parti.
Principio espresso
Non ogni modifica legislativa che interviene su una disciplina oggetto di controversie pendenti costituisce norma di interpretazione autentica retroattiva lesiva dei parametri costituzionali: è necessario che l’intervento alteri in modo irragionevole l’esito del giudizio o violi il principio di parità delle armi, requisiti che nel caso di specie la Corte ha escluso.
Norme collegate
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