Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 123 del 2006, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 200 e 201 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), concernente la notifica del verbale al coobbligato in solido.
Norma impugnata
Artt. 200 e 201 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), nella parte relativa alle modalità di notifica del verbale di contestazione al proprietario del veicolo quale coobbligato solidale con il trasgressore.
Parametro costituzionale
Artt. 3 e 24 della Costituzione: principio di eguaglianza e diritto di difesa.
Giudice rimettente
Giudice di pace di Palermo.
Esito
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e della rilevanza nel giudizio a quo: l’ordinanza di rimessione non forniva elementi sufficienti per valutare la non manifesta infondatezza della questione né descriveva adeguatamente il caso sottoposto al giudice rimettente.
Principio espresso
L’ordinanza di rimessione deve descrivere con sufficiente precisione la fattispecie concreta e illustrare in modo non apodittico le ragioni per cui la norma censurata sarebbe applicabile nel giudizio a quo e risulterebbe non manifestamente infondata; la carenza motivazionale su questi profili determina la manifesta inammissibilità della questione.
Norme collegate
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