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Con l’ordinanza n. 9 del 2005 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sull’art. 4, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che rende ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno la condanna per determinati reati.
Di cosa si tratta
Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione di Brescia, con due ordinanze (15 maggio e 25 agosto 2003), ha dubitato della legittimità dell’art. 4, comma 3, del testo unico sull’immigrazione, come sostituito dall’art. 4, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, applicato con gli artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b). La norma pone come elemento ostativo all’ingresso e alla permanenza dello straniero la condanna (anche a seguito di patteggiamento) per determinati reati, senza una verifica in concreto della pericolosità sociale. Il TAR era investito di ricorsi contro il rifiuto del questore di rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro a cittadini extracomunitari con precedenti per reati in materia di stupefacenti.
La questione di legittimità costituzionale
La prima ordinanza invocava gli artt. 3 e 13 della Costituzione; nel complesso sono stati evocati gli artt. 2, 3, 4, 13, 16 e 29 e seguenti.
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i giudizi e dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza: l’oggetto dei giudizi davanti al TAR era il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, non un provvedimento di espulsione, mentre le censure si fondavano sulle conseguenze che i ricorrenti potrebbero subire in caso di una successiva espulsione, materia che non spetta al TAR ma al giudice ordinario. Decisa l’11 gennaio 2005, depositata il 14 gennaio 2005.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante nel giudizio in cui è sollevata: se il giudice non deve applicare la norma per decidere la causa, la questione è inammissibile.
Domande e risposte
Che cos’è una questione di legittimità costituzionale?
La questione di legittimità costituzionale si pone quando un giudice, nel corso di un processo, ritiene che una norma di legge contrasti con la Costituzione. Il giudice sospende il processo e rimette la questione alla Corte Costituzionale, che decide se la norma è o meno conforme alla Carta fondamentale.
Quale norma era oggetto del giudizio?
L’art. 4, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall’art. 4, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, sulle condanne ostative all’ingresso e alla permanenza dello straniero.
Qual è stato l’esito del giudizio?
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza nei giudizi davanti al TAR.