Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 9/2005 – ingresso straniero visto d’ingresso

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con l’ordinanza n. 9 del 2005 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sull’art. 4, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che rende ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno la condanna per determinati reati.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione di Brescia, con due ordinanze (15 maggio e 25 agosto 2003), ha dubitato della legittimità dell’art. 4, comma 3, del testo unico sull’immigrazione, come sostituito dall’art. 4, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, applicato con gli artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b). La norma pone come elemento ostativo all’ingresso e alla permanenza dello straniero la condanna (anche a seguito di patteggiamento) per determinati reati, senza una verifica in concreto della pericolosità sociale. Il TAR era investito di ricorsi contro il rifiuto del questore di rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro a cittadini extracomunitari con precedenti per reati in materia di stupefacenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La prima ordinanza invocava gli artt. 3 e 13 della Costituzione; nel complesso sono stati evocati gli artt. 2, 3, 4, 13, 16 e 29 e seguenti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza: l’oggetto dei giudizi davanti al TAR era il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, non un provvedimento di espulsione, mentre le censure si fondavano sulle conseguenze che i ricorrenti potrebbero subire in caso di una successiva espulsione, materia che non spetta al TAR ma al giudice ordinario. Decisa l’11 gennaio 2005, depositata il 14 gennaio 2005.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante nel giudizio in cui è sollevata: se il giudice non deve applicare la norma per decidere la causa, la questione è inammissibile.

    Domande e risposte

    Che cos’è una questione di legittimità costituzionale?

    La questione di legittimità costituzionale si pone quando un giudice, nel corso di un processo, ritiene che una norma di legge contrasti con la Costituzione. Il giudice sospende il processo e rimette la questione alla Corte Costituzionale, che decide se la norma è o meno conforme alla Carta fondamentale.

    Quale norma era oggetto del giudizio?

    L’art. 4, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall’art. 4, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, sulle condanne ostative all’ingresso e alla permanenza dello straniero.

    Qual è stato l’esito del giudizio?

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza nei giudizi davanti al TAR.

  • Corte cost. n. 8/2005 – spese giustizia gratuito patrocinio

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con ordinanza n. 8 del 2005, la Corte Costituzionale ha pronunciato inammissibilità manifesta sulla questione di legittimità costituzionale di dell’art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legisla.

    Di cosa si tratta

    Con questa ordinanza, la Corte Costituzionale ha esaminato la questione di legittimità costituzionale di dell’art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia). il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza emessa il 25 luglio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di dell’art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia). in riferimento all’art. 3, 24 e 36 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha pronunciato inammissibilità manifesta. dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.

    Il principio

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in quanto carente dei requisiti processuali necessari per l’esame nel merito.

    Domande e risposte

    Che cos’è una questione di legittimità costituzionale?

    La questione di legittimità costituzionale si pone quando un giudice, nel corso di un processo, ritiene che una norma di legge contrasti con la Costituzione. Il giudice sospende il processo e rimette la questione alla Corte Costituzionale, che decide se la norma è o meno conforme alla Carta fondamentale.

    Quale norma era oggetto del giudizio?

    La norma esaminata riguardava: dell’art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle.

    Qual è stato l’esito del giudizio?

    La Corte ha pronunciato inammissibilità manifesta.

  • Corte cost. n. 7/2005 – autotrasporto IVA albo nazionale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con la sentenza n. 7 del 2005 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, ultimo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, nella parte in cui prevede la nullità del contratto di autotrasporto in forma scritta per la mancata annotazione sulla copia dei dati di iscrizione all’albo e di autorizzazione del vettore.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Latina, con ordinanza del 17 dicembre 2003, giudicava l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una committente contro un vettore che chiedeva la differenza tra quanto dovuto in base alle «tariffe a forcella» e quanto pagato, per trasporti dal 1° aprile 1993 al gennaio 2000. Il giudice ha sollevato d’ufficio la questione sull’art. 26, ultimo comma, della legge n. 298 del 1974 (albo nazionale degli autotrasportatori), come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 (convertito nella legge 27 maggio 1993, n. 162), e sulla norma di interpretazione autentica dell’art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 334).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il parametro invocato è l’art. 3 della Costituzione: le norme creerebbero una irragionevole disparità di trattamento, quanto alla sanzione della nullità, tra chi stipula il contratto in forma orale e chi, pur regolarmente iscritto all’albo e autorizzato, sceglie la forma scritta ma omette sulla copia destinata al committente le annotazioni di legge.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità e fondata la questione. Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, ultimo comma, della legge n. 298 del 1974, nel testo modificato, in combinato disposto con l’art. 3 del d.l. n. 256 del 2001, nella parte in cui prevede, ove le parti abbiano scelto la forma scritta, la nullità del contratto di autotrasporto per la mancata annotazione sulla copia del contratto degli estremi dell’iscrizione all’albo e dell’autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi posseduti dal vettore. Decisa l’11 gennaio 2005, depositata il 14 gennaio 2005.

    Il principio

    La sanzione della nullità non può colpire il solo contratto scritto per un’omissione formale dei dati di iscrizione e autorizzazione, quando analoga sanzione non è prevista per il contratto concluso oralmente.

    Domande e risposte

    Che cos’è una questione di legittimità costituzionale?

    La questione di legittimità costituzionale si pone quando un giudice, nel corso di un processo, ritiene che una norma di legge contrasti con la Costituzione. Il giudice sospende il processo e rimette la questione alla Corte Costituzionale, che decide se la norma è o meno conforme alla Carta fondamentale.

    Quale norma era oggetto del giudizio?

    L’art. 26, ultimo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dal d.l. n. 82 del 1993, in combinato disposto con l’art. 3 del d.l. n. 256 del 2001.

    Qual è stato l’esito del giudizio?

    La Corte ha accolto la questione e dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte indicata sopra.

  • Corte cost. n. 6/2005 – autonomia finanziaria enti locali

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con ordinanza n. 6 del 2005, la Corte Costituzionale ha pronunciato cessata materia del contendere sulla questione di legittimità costituzionale di dell’art. 4, comma 167, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plur.

    Di cosa si tratta

    Con questa ordinanza, la Corte Costituzionale ha esaminato la questione di legittimità costituzionale di dell’art. 4, comma 167, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di dell’art. 4, comma 167, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004). in riferimento all’art. 118 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha pronunciato cessata materia del contendere.

    Il principio

    La Corte ha esaminato la questione e pronunciato la propria decisione in conformità ai parametri costituzionali invocati.

    Domande e risposte

    Che cos’è una questione di legittimità costituzionale?

    La questione di legittimità costituzionale si pone quando un giudice, nel corso di un processo, ritiene che una norma di legge contrasti con la Costituzione. Il giudice sospende il processo e rimette la questione alla Corte Costituzionale, che decide se la norma è o meno conforme alla Carta fondamentale.

    Quale norma era oggetto del giudizio?

    La norma esaminata riguardava: dell’art. 4, comma 167, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bil.

    Qual è stato l’esito del giudizio?

    La Corte ha pronunciato cessata materia del contendere.

  • Corte cost. n. 5/2005 – conflitto poteri immunità parlamentare

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con l’ordinanza n. 5 del 2005 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, nei confronti della Camera dei deputati.

    Di cosa si tratta

    Davanti al Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, era in corso un giudizio civile per diffamazione promosso da Vittorio Feltri e da un’altra persona contro il deputato Umberto Bossi, per un’intervista pubblicata su «La Padania» il 16 febbraio 2002. Con delibera del 4 febbraio 2004 la Camera dei deputati ha dichiarato che le opinioni espresse dal deputato rientrano nell’esercizio delle funzioni parlamentari e sono insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    Il conflitto

    Il Tribunale, con ordinanza del 13 luglio 2004 (ricorso depositato il 26 luglio 2004, n. 270 del registro ammissibilità conflitti), lamenta che la delibera menomi le proprie attribuzioni, ricordando che la Corte ha più volte escluso il nesso funzionale tra le dichiarazioni rese in interviste e le funzioni parlamentari.

    La decisione della Corte

    La Corte, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha riconosciuto la sussistenza del requisito soggettivo (il Tribunale e la Camera sono entrambi legittimati) e di quello oggettivo (il Tribunale denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzioni) e ha dichiarato il conflitto ammissibile, con i termini di notifica e deposito previsti per il giudizio successivo. Decisa il 10 gennaio 2005, depositata l’11 gennaio 2005.

    Il principio

    La pronuncia è solo preliminare: dice che il conflitto può essere esaminato, non se la Camera abbia ragione sull’insindacabilità.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Si ha quando un potere dello Stato ritiene che un altro abbia invaso o menomato le proprie attribuzioni costituzionali. Nella fase preliminare la Corte, senza contraddittorio, verifica soltanto se esistono i requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto (art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87); la decisione sul merito è rimandata.

    Quale norma costituzionale era in gioco?

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione, sull’insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni.

    Qual è stato l’esito del giudizio?

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto.

  • Corte cost. n. 4/2005 – conflitto attribuzioni regioni bilancio

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con l’ordinanza n. 4 del 2005 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Liguria contro il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria, con ricorso notificato il 1° febbraio 2003, aveva sollevato conflitto di attribuzione in relazione al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 novembre 2002 (limitazione agli impegni e all’emissione dei titoli di pagamento per le Amministrazioni centrali dello Stato e riduzione delle spese di funzionamento per gli enti pubblici non territoriali), adottato in base al decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194.

    Il conflitto

    La Regione lamentava la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo, senza esaminare il merito. Decisa il 10 gennaio 2005, depositata l’11 gennaio 2005.

    Il principio

    Il processo costituzionale può chiudersi senza una decisione sul merito se il ricorrente rinuncia e la controparte accetta.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra Stato e Regione?

    È il giudizio con cui lo Stato o una Regione sostiene che un atto dell’altro abbia invaso le proprie competenze costituzionali.

    Quale atto era contestato?

    Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 novembre 2002 sulla limitazione degli impegni e dei titoli di pagamento.

    Qual è stato l’esito del giudizio?

    La Corte ha dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.

  • Corte cost. n. 3/2005 – legalizzazione lavoratori stranieri

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con ordinanza n. 3 del 2005, la Corte Costituzionale ha pronunciato inammissibilità manifesta sulla questione di legittimità costituzionale di dell’art. 2 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irr.

    Di cosa si tratta

    Con questa ordinanza, la Corte Costituzionale ha esaminato la questione di legittimità costituzionale di dell’art. 2 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di dell’art. 2 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari). in riferimento all’art. 2, 3 e 35, 2 e 35, 2, 3 e 35 della Costituzione. La questione è stata promossa da: 16 ottobre 2002 dal Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta,.

    La decisione della Corte

    La Corte ha pronunciato inammissibilità manifesta.

    Il principio

    il giudice a quo non dà espressamente atto neppure della qualità di lavoratrice subordinata rivestita dalla straniera, imputata del reato di cui all’art.

    Domande e risposte

    Che cos’è una questione di legittimità costituzionale?

    La questione di legittimità costituzionale si pone quando un giudice, nel corso di un processo, ritiene che una norma di legge contrasti con la Costituzione. Il giudice sospende il processo e rimette la questione alla Corte Costituzionale, che decide se la norma è o meno conforme alla Carta fondamentale.

    Quale norma era oggetto del giudizio?

    La norma esaminata riguardava: dell’art. 2 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizza.

    Qual è stato l’esito del giudizio?

    La Corte ha pronunciato inammissibilità manifesta.

  • Corte cost. n. 2/2005 – elezioni enti locali TUEL

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con ordinanza n. 2 del 2005, la Corte Costituzionale ha pronunciato ordinanza di restituzione degli atti sulla questione di legittimità costituzionale di dell’art. 7 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), recante modifiche a.

    Di cosa si tratta

    Con questa ordinanza, la Corte Costituzionale ha esaminato la questione di legittimità costituzionale di dell’art. 7 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), recante modifiche al testo degli artt. 58, comma 1, lettera b ), e 59, comma 6, del decreto legisla. la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento all’art.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di dell’art. 7 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), recante modifiche al testo degli artt. 58, comma 1, lettera b ), e 59, comma 6, del decreto legisla. La questione è stata promossa da: 17 aprile 2004 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti da G. B..

    La decisione della Corte

    La Corte ha pronunciato ordinanza di restituzione degli atti.

    Il principio

    La Corte ha esaminato la questione e pronunciato la propria decisione in conformità ai parametri costituzionali invocati.

    Domande e risposte

    Che cos’è una questione di legittimità costituzionale?

    La questione di legittimità costituzionale si pone quando un giudice, nel corso di un processo, ritiene che una norma di legge contrasti con la Costituzione. Il giudice sospende il processo e rimette la questione alla Corte Costituzionale, che decide se la norma è o meno conforme alla Carta fondamentale.

    Quale norma era oggetto del giudizio?

    La norma esaminata riguardava: dell’art. 7 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali).

    Qual è stato l’esito del giudizio?

    La Corte ha pronunciato ordinanza di restituzione degli atti.

  • Corte cost. n. 1/2005 – infortuni sul lavoro INAIL

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con l’ordinanza n. 1 del 2005 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sull’infortunio in itinere con interruzione del percorso.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Trento, con ordinanza del 29 aprile 2003, giudicava la causa dei superstiti di un lavoratore deceduto nel percorso dal luogo di lavoro a casa, interrotto solo da una breve sosta, contro l’INAIL. La norma censurata, aggiunta dall’art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, esclude dall’assicurazione gli infortuni in itinere in caso di interruzioni o deviazioni non necessitate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice riteneva che la norma, escludendo la tutela per ogni interruzione non necessitata, violasse gli artt. 3, primo comma, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione (quest’ultimo per il criterio di delega, che imponeva di recepire i principi giurisprudenziali consolidati).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. Il rimettente parte da un presupposto interpretativo errato, equiparando in modo assoluto la breve sosta all’interruzione: secondo la giurisprudenza, che il legislatore delegato doveva recepire, una breve sosta che non altera le condizioni di rischio dell’assicurato non integra l’«interruzione» rilevante, e la deroga alla regola generale di indennizzabilità va letta in modo restrittivo. Decisa il 10 gennaio 2005, depositata l’11 gennaio 2005.

    Il principio

    La norma sull’infortunio in itinere va interpretata in armonia con la giurisprudenza: la breve sosta che non muta il rischio non fa perdere la tutela INAIL.

    Domande e risposte

    Che cos’è una questione di legittimità costituzionale?

    La questione di legittimità costituzionale si pone quando un giudice, nel corso di un processo, ritiene che una norma di legge contrasti con la Costituzione. Il giudice sospende il processo e rimette la questione alla Corte Costituzionale, che decide se la norma è o meno conforme alla Carta fondamentale.

    Quale norma era oggetto del giudizio?

    L’art. 2, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), aggiunto dall’art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.

    Qual è stato l’esito del giudizio?

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, indicando l’interpretazione adeguatrice della norma.

  • Corte cost. n. 463/2006 – Edilizia residenziale pubblica vincoli di cessione e rimborso comune

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 23, comma 2, l. n. 179/1992 (edilizia residenziale pubblica), che ha abrogato i vincoli temporali per la cessione di alloggi PEEP. Il Tribunale di Modena non ha fornito alcuna motivazione sulla non manifesta infondatezza, limitandosi a recepire le eccezioni di una parte: difetto che rende la questione inammissibile.

    Di cosa si tratta

    La proprietaria di un appartamento edificato su suolo concesso in diritto di proprietà dal Comune di Vignola (area PEEP ai sensi delle leggi n. 167/1962 e n. 865/1971) aveva alienato l’immobile e il Comune le chiedeva la differenza tra il valore di mercato dell’area e il prezzo della convenzione urbanistica. La legge n. 179/1992, abrogando i commi 15-19 dell’art. 35 l. n. 865/1971, aveva eliminato i vincoli temporali che imponevano questo versamento. Il Tribunale di Modena, su eccezione del Comune, dubitava della legittimità di tale abrogazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità dell’art. 23, comma 2, l. 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica), in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. Il Comune di Vignola sosteneva che l’abrogazione dei vincoli di cessione violasse il principio di eguaglianza e la funzione sociale della proprietà. Rimettente: Tribunale di Modena con ordinanza del 26 gennaio 2006.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. L’ordinanza di rimessione è del tutto priva di motivazione sulla non manifesta infondatezza: il Tribunale si è limitato a «dar atto» dell’eccezione del convenuto Comune, senza elaborare autonomamente le ragioni del dubbio di costituzionalità. Il giudice deve rendere esplicite con motivazione autosufficiente le ragioni che lo inducono a dubitare della legittimità della norma.

    Il principio

    La motivazione dell’ordinanza di rimessione sulla non manifesta infondatezza deve essere autosufficiente: il giudice non può limitarsi a rinviare alle eccezioni di una parte, ma deve elaborare e spiegare in proprio le ragioni del dubbio di costituzionalità.

    Domande e risposte

    Cosa sono i vincoli di cessione negli alloggi PEEP?

    I Piani per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP) prevedono la concessione di aree comunali per la costruzione di abitazioni popolari. L’art. 35 l. n. 865/1971 imponeva vincoli temporali alla rivendita degli alloggi: prima di alienare liberamente l’immobile, il proprietario doveva versare al Comune la differenza tra il valore di mercato dell’area e il corrispettivo pagato nella convenzione.

    Cosa ha cambiato la legge n. 179/1992?

    L’art. 23, comma 2, l. n. 179/1992 ha abrogato i commi 15-19 dell’art. 35 l. n. 865/1971, eliminando i vincoli temporali alla cessione e il connesso obbligo di versamento al Comune. Il Tribunale di Modena interpretava l’abrogazione come operante ex nunc, con effetti anche sui contratti già in vigore.

    Quando un giudice può sollevare questione di legittimità su eccezione di una parte?

    Il giudice può recepire l’eccezione di incostituzionalità sollevata da una parte, ma deve fare propria l’argomentazione e svilupparla con motivazione autonoma. Non è sufficiente un mero «rinvio» all’eccezione della parte: la motivazione deve essere autosufficiente e illustrare in modo esplicito le ragioni del dubbio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 462/2006 – Codice della strada termini opposizione verbale per residenti estero

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 203, comma 1, CDS (irrilevante: disciplina il ricorso al prefetto, non al giudice) e manifestamente infondata quella sull’art. 204-bis, comma 1, CDS (termine di sessanta giorni per l’opposizione giudiziaria). Il termine non è irragionevole: coincide con quello già previsto per i residenti all’estero dall’art. 205 CDS, e la diversa disciplina per le notifiche (art. 201) non crea disparità comparabili.

    Di cosa si tratta

    Una società con sede all’estero (Free Shop s.a.) aveva ricevuto un verbale per violazione del limite di velocità (art. 142, comma 8, CDS). Aveva proposto opposizione oltre il termine ordinario di trenta giorni previsto dall’art. 204-bis CDS, sostenendo che per i residenti all’estero il termine dovesse essere raddoppiato. Il Giudice di pace di Fano aveva sollevato questione di legittimità per mancato adeguamento del termine.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità degli artt. 203, comma 1, e 204-bis, comma 1, d.lgs. n. 285/1992 (CDS), nella parte in cui non prevedono termini più lunghi per l’opposizione del residente all’estero, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. Rimettente: Giudice di pace di Fano.

    La decisione della Corte

    Sulla questione dell’art. 203, comma 1, CDS: manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. Tale norma disciplina il ricorso al prefetto, non l’opposizione giudiziaria; nel giudizio a quo la parte aveva proposto opposizione in via giudiziaria, quindi l’art. 203 non era applicabile. Sulla questione dell’art. 204-bis, comma 1: manifesta infondatezza. Il termine di sessanta giorni è già quello previsto per i residenti all’estero dall’art. 205 CDS (per l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione), quindi non vi è disparità. Le regole per la notificazione dell’atto (art. 201 CDS) e quelle per l’impugnazione non sono comparabili.

    Il principio

    La determinazione dei termini processuali rientra nella discrezionalità del legislatore, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza intrinseca o per disparità di trattamento tra situazioni realmente comparabili. I termini per gli adempimenti procedimentali dell’amministrazione e quelli per i ricorsi del privato non sono situazioni omogenee.

    Domande e risposte

    Qual è il termine per opporsi a un verbale del Codice della strada davanti al giudice?

    L’art. 204-bis, comma 1, CDS prevede sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale per proporre opposizione davanti al Giudice di pace. Per i residenti all’estero il termine era già di sessanta giorni anche per l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione (art. 205 CDS).

    Qual è la differenza tra il ricorso al prefetto e l’opposizione al Giudice di pace?

    Sono due rimedi alternativi contro il verbale di accertamento: il ricorso al prefetto (art. 203 CDS) è un ricorso amministrativo che porta all’ordinanza-ingiunzione, impugnabile poi davanti al giudice; l’opposizione al Giudice di pace (art. 204-bis CDS) è un ricorso direttamente giurisdizionale. Chi sceglie l’uno esclude l’altro.

    Perché la Corte ha distinto tra termine per le notifiche della PA e termine per i ricorsi del privato?

    L’art. 201 CDS accorda alla PA più tempo per notificare il verbale al residente all’estero: è un termine per l’adempimento interno al procedimento amministrativo. Il termine per il ricorso del privato è invece quello per l’impugnazione dell’atto. Le due situazioni non sono omogenee e non sono comparabili ai fini del giudizio di ragionevolezza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 461/2006 – Imposta di registro rimborso affitto azienda risoluzione anticipata

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 17, comma 3, d.P.R. n. 131/1986 (TUR), sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Ferrara. Il rimettente sosteneva che la norma discriminasse tra locazione di immobili urbani (per cui è previsto il rimborso dell’imposta di registro in caso di risoluzione anticipata) e affitto di azienda (per cui non è previsto), senza però motivare sull’asserita omogeneità delle due fattispecie.

    Di cosa si tratta

    Una s.r.l. aveva stipulato un contratto di affitto di azienda di sei anni, pagando l’imposta di registro sull’intero corrispettivo. Dopo la risoluzione anticipata, aveva chiesto il rimborso per le annualità successive. L’art. 17, comma 3, d.P.R. n. 131/1986 prevede il diritto al rimborso per la risoluzione anticipata dei contratti di locazione di immobili urbani, ma non per quella dei contratti di affitto di azienda. Il giudice rimettente riteneva le due situazioni comparabili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità dell’art. 17, comma 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell’imposta di registro), nella parte in cui non prevede il rimborso dell’imposta di registro per la risoluzione anticipata di contratti pluriennali di affitto di azienda, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost. Rimettente: Commissione tributaria provinciale di Ferrara.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza. Quanto agli artt. 53 e 97 Cost., il rimettente si limita alla mera enunciazione senza argomenti. Quanto all’art. 3 Cost., non spiega perché le due fattispecie (locazione di immobili urbani e affitto di azienda) siano comparabili, dato che il legislatore ha disciplinato la prima con una normativa derogatoria speciale — motivata dalle esigenze sociali della locazione abitativa — e le ha riservato il pagamento annuale dell’imposta come regime ordinario, con facoltà di opzione per il pagamento in unica soluzione.

    Il principio

    Nel giudizio di legittimità costituzionale per disparità di trattamento, il rimettente deve motivare l’omogeneità delle situazioni poste a confronto. Non basta affermare che due fattispecie si «somigliano»: occorre argomentare perché la diversa disciplina legislativa sia irragionevole.

    Domande e risposte

    Come si calcola l’imposta di registro per i contratti di locazione immobiliare pluriennali?

    Per le locazioni di immobili urbani l’imposta è dovuta annualmente sul canone di ciascun anno. Il contribuente può optare per il pagamento in unica soluzione sull’intero corrispettivo contrattuale, con una riduzione pari alla metà del tasso d’interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità. In caso di risoluzione anticipata, l’art. 17, comma 3, d.P.R. n. 131/1986 prevede il rimborso per le annualità successive.

    L’affitto di azienda ha un regime dell’imposta di registro diverso dalla locazione immobiliare?

    Sì. Per l’affitto di azienda l’imposta di registro è dovuta sull’intero corrispettivo contrattuale e non annualmente come per le locazioni di immobili urbani. La norma speciale che prevede il diritto al rimborso in caso di risoluzione anticipata si applica solo alle locazioni immobiliari, in ragione della loro specifica ratio sociale.

    Cosa si intende per «carente motivazione sulla non manifesta infondatezza»?

    Il giudice rimettente deve indicare non solo che la norma potrebbe essere incostituzionale, ma fornire argomentazioni concrete che supportino il dubbio. La semplice affermazione di contrasto con parametri costituzionali senza sviluppare le ragioni non supera il vaglio di ammissibilità.

    Norme collegate

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.