Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 21/2005 – Aliquote IRAP maggiorate banche e assicurazioni non fondate

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate da quattro Commissioni tributarie provinciali sull’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997, che in via transitoria fissava aliquote IRAP più elevate per banche, enti finanziari e assicurazioni. Le aliquote differenziate erano giustificate dalla diversa struttura della base imponibile di questi settori.

    Di cosa si tratta

    Le Commissioni tributarie provinciali di Milano, Bergamo, Cuneo e Genova avevano sollevato questione di legittimità costituzionale della norma transitoria dell’IRAP che prevedeva aliquote più alte per il settore bancario, finanziario e assicurativo rispetto all’aliquota ordinaria del 4,25%. Secondo le rimettenti, questa differenziazione violava i principi di uguaglianza e capacità contributiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Commissioni tributarie provinciali hanno sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3 e 53, primo comma, della Costituzione sull’art. 45, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 6, comma 17, lettera b), della legge n. 488/1999. La Commissione di Milano ha impugnato anche gli artt. 6 e 7 del medesimo decreto (basi imponibili per banche e assicurazioni), questione dichiarata inammissibile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sugli artt. 6 e 7 sollevata dalla Commissione di Milano per difetto di motivazione sulla rilevanza. Ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 45, comma 2: la differenziazione delle aliquote nelle fasi transitorie era giustificata dalla diversa modalità di calcolo del valore della produzione netta per banche, enti finanziari e assicurazioni, che aveva storicamente determinato un carico fiscale inferiore rispetto agli altri settori.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente prevedere aliquote differenziate per settori economici diversi in sede di introduzione di un nuovo tributo, purché la differenziazione risponda a ragioni obiettive legate alla struttura della base imponibile e non sia irragionevole. La fase transitoria può giustificare trattamenti differenziati per riequilibrare situazioni di vantaggio preesistenti.

    Domande e risposte

    Perché le aliquote IRAP erano più alte per banche e assicurazioni?

    Perché con l’introduzione dell’IRAP nel 1997 il settore bancario e assicurativo aveva beneficiato di una base imponibile più favorevole rispetto alle imprese ordinarie. Le aliquote transitorie più elevate compensavano questo vantaggio, riequilibrando il carico fiscale complessivo.

    Cosa si intende per «valore della produzione netta» ai fini IRAP?

    Il valore della produzione netta è la base imponibile IRAP, calcolata come differenza tra ricavi e costi di produzione, escludendo il costo del lavoro e gli oneri finanziari. Per banche e assicurazioni, il calcolo segue regole contabili diverse da quelle delle imprese industriali.

    La disciplina transitoria era a tempo determinato?

    Sì. L’art. 45, comma 2, prevedeva aliquote maggiorate per un periodo transitorio, destinato a esaurirsi con il graduale allineamento delle basi imponibili. La Corte ha ritenuto questo meccanismo compatibile con i principi costituzionali.

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  • Corte cost. n. 20/2005 – VIA antenne regione Marche ricorso tardivo inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Presidente del Consiglio contro la legge regionale Marche n. 7/2004 sulla valutazione di impatto ambientale delle antenne di radiocomunicazione, perché il ricorso è stato depositato oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge.

    Di cosa si tratta

    La Regione Marche aveva approvato una legge che assoggettava a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) anche l’installazione di antenne di radiocomunicazione con frequenze tra 100 KHz e 300 GHz. Il Governo aveva impugnato la legge ritenendo che essa violasse la competenza legislativa statale e il Codice delle comunicazioni elettroniche. Tuttavia il ricorso era stato depositato fuori termine.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3 e 6 della legge della Regione Marche 14 aprile 2004, n. 7, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. La Regione eccepiva la tardività del ricorso governativo. Le società telefoniche (Vodafone, Wind, TIM, RAI) erano intervenute nel giudizio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento delle società telefoniche (Vodafone Omnitel, Wind, RAI, TIM) e ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione per tardività del ricorso: il deposito era avvenuto oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale impugnata.

    Il principio

    Il termine di sessanta giorni per il deposito del ricorso statale contro le leggi regionali (art. 127 Cost.) è perentorio e non suscettibile di proroga: il deposito tardivo rende il ricorso manifestamente inammissibile, indipendentemente dalla fondatezza delle censure nel merito.

    Domande e risposte

    Perché il termine per impugnare le leggi regionali è perentorio?

    Perché la certezza del diritto esige che le leggi regionali, una volta pubblicate, diventino stabili entro un tempo ragionevole. Il termine di sessanta giorni bilancia il controllo di costituzionalità governativo con la certezza giuridica per i destinatari della legge.

    Le società telefoniche potevano intervenire nel giudizio?

    No. Nel giudizio in via principale davanti alla Corte costituzionale possono intervenire solo lo Stato e le Regioni, non i soggetti privati. L’intervento delle società telefoniche era perciò inammissibile.

    La legge regionale Marche n. 7/2004 restava quindi in vigore?

    Sì, almeno per quanto concerne la questione sollevata con questo ricorso. La declaratoria di inammissibilità per tardività non è una pronuncia nel merito, quindi la legge regionale non fu annullata in questa sede.

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  • Corte cost. n. 19/2005 – Restituzione atti espulsione straniero Tribunale Asti

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    La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Asti, che aveva censurato l’art. 14, commi 5-bis, 5-ter e 5-quinquies, del Testo unico immigrazione in materia di trattenimento e sanzione penale dello straniero inottemperante. La sentenza n. 223/2004 aveva già dichiarato incostituzionale l’obbligo di arresto, rendendo necessaria la rivalutazione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Asti aveva sollevato, con tre ordinanze, questioni più articolate rispetto alle analoghe rimessioni di altri tribunali: impugnava non solo il comma 5-quinquies (arresto obbligatorio) ma anche i commi 5-bis (ordine di allontanamento) e 5-ter (reato di inottemperanza). La questione riguardava cittadini stranieri fermati dopo la scadenza del termine per lasciare l’Italia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Asti ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, censurand­o l’art. 14, commi 5-bis, 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, inseriti dall’art. 13 della legge n. 189/2002. Contestava sia la configurazione del reato di inottemperanza sia l’arresto obbligatorio.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i tre giudizi, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Asti. La sentenza n. 223/2004 aveva dichiarato incostituzionale il comma 5-quinquies nella parte sull’arresto obbligatorio; per i commi 5-bis e 5-ter censurati solo in motivazione, la valutazione della persistente rilevanza spettava al giudice rimettente.

    Il principio

    Quando la questione di legittimità investe più commi di una stessa disposizione e uno di essi viene dichiarato incostituzionale da una sentenza sopravvenuta, la Corte restituisce l’intero fascio di questioni al giudice a quo per valutare la rilevanza residua.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 14, comma 5-bis del Testo unico immigrazione?

    Il comma 5-bis prevedeva che lo straniero cui era stato notificato un provvedimento di espulsione, qualora non potesse essere immediatamente allontanato, ricevesse dal questore un ordine scritto di lasciare il territorio entro cinque giorni. L’inottemperanza costituiva reato ai sensi del comma 5-ter.

    Perché il Tribunale di Asti ha impugnato anche i commi 5-bis e 5-ter?

    Perché il giudice rimettente riteneva che l’intero meccanismo sanzionatorio fosse problematico: non solo l’arresto obbligatorio, ma anche la struttura del reato di inottemperanza e l’ordine di allontanamento come suo presupposto.

    La restituzione degli atti chiude il procedimento?

    No. Il Tribunale di Asti deve valutare se, alla luce della sentenza n. 223/2004, le questioni sui commi 5-bis e 5-ter conservino rilevanza, e in caso affirmativo può nuovamente rimettere la questione alla Corte o decidere nel merito il procedimento penale.

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  • Corte cost. n. 18/2005 – Arresto straniero inottemperante restituzione atti Milano

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    La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Milano dopo che la sentenza n. 223/2004 aveva dichiarato incostituzionale l’obbligo di arresto dello straniero che non abbandonava il territorio dopo l’ordine del questore. Il Tribunale di Milano aveva sollevato la stessa questione con numerose ordinanze nel 2003.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano aveva sollevato con molteplici ordinanze la questione di legittimità costituzionale dell’obbligo di arresto dello straniero inottemperante previsto dalla legge Bossi-Fini. Prima che la Corte si pronunciasse su queste ordinanze, era intervenuta la sentenza n. 223/2004 che aveva già dichiarato incostituzionale quella norma. La presente ordinanza prende atto di questa situazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano aveva impugnato l’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge n. 189/2002, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione. La norma rendeva obbligatorio l’arresto dello straniero inottemperante all’ordine di allontanamento.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i numerosi giudizi, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Milano. Poiché la sentenza n. 223/2004 aveva dichiarato incostituzionale la norma impugnata nella parte relativa all’arresto obbligatorio, i procedimenti pendenti dovevano tornare al giudice rimettente per la verifica della persistente rilevanza.

    Il principio

    La sopravvenuta incostituzionalità della norma censurata rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, i quali devono accertare se i processi sottostanti possano proseguire o debbano chiudersi alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Quante ordinanze aveva sollevato il Tribunale di Milano?

    Il Tribunale di Milano aveva sollevato numerose ordinanze nel 2003, da marzo a dicembre, nell’ambito di diversi procedimenti penali a carico di cittadini stranieri. Tutte vertevano sulla stessa norma e vengono trattate unitariamente dalla Corte.

    La dichiarazione di incostituzionalità si applica retroattivamente?

    Sì: le sentenze di incostituzionalità hanno efficacia retroattiva, nel senso che la norma dichiarata incostituzionale non può essere applicata ai fatti anteriori alla sentenza, salvo i rapporti già esauriti. Questo è il motivo per cui i procedimenti penali in corso devono essere rivalutati.

    Cos’è lo ius superveniens in questo contesto?

    Lo ius superveniens è la norma o la sentenza sopravvenuta dopo la rimessione degli atti alla Corte. In questo caso è la sentenza n. 223/2004 che, eliminando la norma impugnata, toglie il presupposto alle questioni sollevate dal Tribunale di Milano.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 17/2005 – Restituzione atti su arresto straniero inottemperante

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    La Corte restituisce gli atti ai Tribunali di Saluzzo, Siena, Torre Annunziata, Trieste e Venezia dopo che la sentenza n. 223/2004 aveva dichiarato incostituzionale l’arresto obbligatorio dello straniero inottemperante all’ordine del questore. I giudizi sollevati da questi tribunali perdevano il presupposto normativo.

    Di cosa si tratta

    Più tribunali di diverse città avevano separatamente sollevato questioni di costituzionalità contro la stessa norma del Testo unico immigrazione che rendeva obbligatorio l’arresto dello straniero trovato ancora in Italia dopo la scadenza dell’ordine di allontanamento. La Corte aveva nel frattempo già dichiarato incostituzionale quella disposizione con la sentenza n. 223/2004.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le ordinanze di rimessione dei Tribunali di Saluzzo, del GIP di Saluzzo, dei Tribunali di Siena, Torre Annunziata, Trieste e Venezia impugnavano l’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall’art. 13 della legge n. 189/2002, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Saluzzo, al GIP del Tribunale di Saluzzo, al Tribunale di Siena, al Tribunale di Torre Annunziata, al Tribunale di Trieste e al Tribunale di Venezia. La norma censurata era già stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 223/2004.

    Il principio

    La sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma impugnata, pronunciata prima che la Corte si pronunci su questioni identiche sollevate da altri giudici, impone la restituzione degli atti ai rimettenti per la valutazione della persistente rilevanza.

    Domande e risposte

    Questa ordinanza è identica alla n. 16/2005?

    Nella sostanza sì: stessa norma impugnata, stesso ius superveniens. Cambia solo il tribunale rimettente: qui si tratta di Saluzzo, Siena, Torre Annunziata, Trieste e Venezia anzi­ché Arezzo.

    Perché ci sono tante ordinanze sulla stessa norma?

    La legge Bossi-Fini del 2002 aveva introdotto l’obbligo di arresto con molte perplessità nella magistratura. Decine di tribunali in tutta Italia avevano sollevato questioni analoghe in parallelo, prima che la Corte decidesse il punto con la sentenza n. 223/2004.

    Qual è la conseguenza pratica per i procedimenti penali?

    I giudici rimettenti devono rivedere i singoli procedimenti alla luce della declaratoria di incostituzionalità già avvenuta, valutando se i reati contestati siano venuti meno e quale sia il destino processuale degli imputati stranieri.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 16/2005 – Arresto obbligatorio immigrato irregolare incostituzionale

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    La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Arezzo dopo che la sentenza n. 223 del 2004 aveva già dichiarato incostituzionale l’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui rendeva obbligatorio l’arresto dello straniero che non lasciava il territorio. I giudizi promossi dal Tribunale di Arezzo perdevano così il presupposto normativo su cui si fondavano.

    Di cosa si tratta

    Diversi tribunali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale contro la norma del Testo unico sull’immigrazione che prevedeva l’arresto obbligatorio dello straniero trovato nel territorio nazionale dopo la scadenza del termine per la partenza volontaria. Prima che la Corte si pronunciasse su questi rinvii, la sentenza n. 223/2004 aveva già dichiarato quella disposizione incostituzionale. Il Tribunale di Arezzo aveva sollevato la questione con più ordinanze tra il 2003 e il 2004.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le ordinanze di rimessione del Tribunale di Arezzo impugnavano l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall’art. 13 della legge n. 189/2002, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui rendeva obbligatorio l’arresto dell’autore del reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento del questore.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Arezzo. La Corte ha rilevato che la norma censurata era già stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 223 del 2004, sicché i giudizi dovevano essere restituiti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza alla luce dello ius superveniens.

    Il principio

    Quando, successivamente all’ordinanza di rimessione, sopravviene una pronuncia di incostituzionalità della norma censurata, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché valuti se la questione conservi rilevanza nel giudizio principale.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché la norma impugnata era già stata eliminata dall’ordinamento con la sentenza n. 223/2004, pronunciata prima della definizione di questi giudizi. La restituzione degli atti serve a far valutare al giudice se il processo penale sottostante possa comunque proseguire.

    Cosa prevedeva l’art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998?

    Stabiliva che per il reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento (art. 14, comma 5-ter) fosse obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto. La Corte aveva ritenuto questo automatismo incompatibile con la Costituzione.

    Cosa succede dopo la restituzione degli atti?

    Il Tribunale di Arezzo doveva verificare se, caduta la norma incriminatrice nella parte dichiarata incostituzionale, i procedimenti penali in corso potessero ancora procedere o dovessero essere archiviati o definiti con formula diversa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 15/2005 – trattenimento straniero termine massimo

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    Con l’ordinanza n. 15 del 2005 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici che avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico sull’immigrazione), nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto in flagranza del reato di cui al comma 5-ter.

    Di cosa si tratta

    La disposizione censurata, inserita dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede l’arresto obbligatorio dell’autore del reato contravvenzionale di cui all’art. 14, comma 5-ter, dello stesso decreto legislativo, nel testo precedente alle modifiche del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (convertito nella legge 12 novembre 2004, n. 271). I giudici rimettenti procedevano all’udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri arrestati in flagranza di quel reato, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciarlo, come stabilito dal provvedimento del questore ai sensi del comma 5-bis.

    La questione di legittimità costituzionale

    Hanno sollevato la questione il Tribunale di Asti, il Tribunale di Castrovillari e il Giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Busto Arsizio, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione (anche congiuntamente evocati); il GIP del Tribunale di Ascoli Piceno ha invocato anche l’art. 97.

    La decisione della Corte

    Dopo le ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 223 del 2004 la Corte aveva già dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto. Con l’ordinanza n. 15, decisa l’11 gennaio 2005 e depositata il 14 gennaio 2005, la Corte ha riunito i giudizi e ordinato la restituzione degli atti a: GIP del Tribunale di Ascoli Piceno, GIP del Tribunale di Busto Arsizio, Tribunale di Asti e Tribunale di Castrovillari.

    Il principio

    Quando la norma censurata è stata già dichiarata illegittima nella parte contestata, la Corte non decide nel merito le nuove questioni e restituisce gli atti ai giudici rimettenti.

    Domande e risposte

    Che cos’è una questione di legittimità costituzionale?

    La questione di legittimità costituzionale si pone quando un giudice, nel corso di un processo, ritiene che una norma di legge contrasti con la Costituzione. Il giudice sospende il processo e rimette la questione alla Corte Costituzionale, che decide se la norma è o meno conforme alla Carta fondamentale.

    Quale norma era oggetto del giudizio?

    L’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico sull’immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevedeva l’arresto obbligatorio per il reato di cui al comma 5-ter.

    Qual è stato l’esito del giudizio?

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, perché la norma era già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 223 del 2004.

  • Corte cost. n. 14/2005 – trattenimento straniero proroga misure

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    Con l’ordinanza n. 14 del 2005 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici che avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico sull’immigrazione), nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto in flagranza del reato di cui al comma 5-ter.

    Di cosa si tratta

    La disposizione censurata, inserita dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede l’arresto obbligatorio dell’autore del reato contravvenzionale di cui all’art. 14, comma 5-ter, dello stesso decreto legislativo, nel testo precedente alle modifiche del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (convertito nella legge 12 novembre 2004, n. 271). I giudici rimettenti procedevano all’udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri arrestati in flagranza di quel reato, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciarlo, come stabilito dal provvedimento del questore ai sensi del comma 5-bis.

    La questione di legittimità costituzionale

    Hanno sollevato la questione il Tribunale di Prato, il Tribunale di Reggio Emilia e il Tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione (anche congiuntamente evocati).

    La decisione della Corte

    Dopo le ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 223 del 2004 la Corte aveva già dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto. Con l’ordinanza n. 14, decisa l’11 gennaio 2005 e depositata il 14 gennaio 2005, la Corte ha riunito i giudizi e ordinato la restituzione degli atti a: Tribunale di Prato, Tribunale di Reggio Emilia e Tribunale di Roma.

    Il principio

    Quando la norma censurata è stata già dichiarata illegittima nella parte contestata, la Corte non decide nel merito le nuove questioni e restituisce gli atti ai giudici rimettenti.

    Domande e risposte

    Che cos’è una questione di legittimità costituzionale?

    La questione di legittimità costituzionale si pone quando un giudice, nel corso di un processo, ritiene che una norma di legge contrasti con la Costituzione. Il giudice sospende il processo e rimette la questione alla Corte Costituzionale, che decide se la norma è o meno conforme alla Carta fondamentale.

    Quale norma era oggetto del giudizio?

    L’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico sull’immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevedeva l’arresto obbligatorio per il reato di cui al comma 5-ter.

    Qual è stato l’esito del giudizio?

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, perché la norma era già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 223 del 2004.

  • Corte cost. n. 13/2005 – trattenimento straniero centri identificazione

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    Con l’ordinanza n. 13 del 2005 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici che avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico sull’immigrazione), nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto in flagranza del reato di cui al comma 5-ter.

    Di cosa si tratta

    La disposizione censurata, inserita dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede l’arresto obbligatorio dell’autore del reato contravvenzionale di cui all’art. 14, comma 5-ter, dello stesso decreto legislativo, nel testo precedente alle modifiche del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (convertito nella legge 12 novembre 2004, n. 271). I giudici rimettenti procedevano all’udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri arrestati in flagranza di quel reato, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciarlo, come stabilito dal provvedimento del questore ai sensi del comma 5-bis.

    La questione di legittimità costituzionale

    Hanno sollevato la questione il Tribunale di Modena (artt. 3 e 13 della Costituzione), mentre questioni analoghe sono state sollevate dal Tribunale di Napoli, dal Tribunale di Pisa e dal GIP del Tribunale di Pisa (anche in riferimento all’art. 97), dal GIP del Tribunale di Prato (anche art. 2) e dal Tribunale di Padova (anche artt. 2, 97 e 111, secondo comma), in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, con i parametri aggiuntivi indicati sopra.

    La decisione della Corte

    Dopo le ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 223 del 2004 la Corte aveva già dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto. Con l’ordinanza n. 13, decisa l’11 gennaio 2005 e depositata il 14 gennaio 2005, la Corte ha riunito i giudizi e ordinato la restituzione degli atti a: Tribunale di Modena, Tribunale di Napoli, Tribunale di Padova, Tribunale di Pisa, GIP del Tribunale di Pisa e GIP del Tribunale di Prato.

    Il principio

    Quando la norma censurata è stata già dichiarata illegittima nella parte contestata, la Corte non decide nel merito le nuove questioni e restituisce gli atti ai giudici rimettenti.

    Domande e risposte

    Che cos’è una questione di legittimità costituzionale?

    La questione di legittimità costituzionale si pone quando un giudice, nel corso di un processo, ritiene che una norma di legge contrasti con la Costituzione. Il giudice sospende il processo e rimette la questione alla Corte Costituzionale, che decide se la norma è o meno conforme alla Carta fondamentale.

    Quale norma era oggetto del giudizio?

    L’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico sull’immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevedeva l’arresto obbligatorio per il reato di cui al comma 5-ter.

    Qual è stato l’esito del giudizio?

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, perché la norma era già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 223 del 2004.

  • Corte cost. n. 12/2005 – trattenimento straniero proroga

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con l’ordinanza n. 12 del 2005 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici che avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico sull’immigrazione), nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto in flagranza del reato di cui al comma 5-ter.

    Di cosa si tratta

    La disposizione censurata, inserita dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede l’arresto obbligatorio dell’autore del reato contravvenzionale di cui all’art. 14, comma 5-ter, dello stesso decreto legislativo, nel testo precedente alle modifiche del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (convertito nella legge 12 novembre 2004, n. 271). I giudici rimettenti procedevano all’udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri arrestati in flagranza di quel reato, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciarlo, come stabilito dal provvedimento del questore ai sensi del comma 5-bis.

    La questione di legittimità costituzionale

    Hanno sollevato la questione il Tribunale di Firenze, il Tribunale di Gorizia e il Tribunale di Lucca, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, 27 e 97 della Costituzione (variamente evocati).

    La decisione della Corte

    Dopo le ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 223 del 2004 la Corte aveva già dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto. Con l’ordinanza n. 12, decisa l’11 gennaio 2005 e depositata il 14 gennaio 2005, la Corte ha riunito i giudizi e ordinato la restituzione degli atti a: Tribunale di Firenze, Tribunale di Gorizia e Tribunale di Lucca.

    Il principio

    Quando la norma censurata è stata già dichiarata illegittima nella parte contestata, la Corte non decide nel merito le nuove questioni e restituisce gli atti ai giudici rimettenti.

    Domande e risposte

    Che cos’è una questione di legittimità costituzionale?

    La questione di legittimità costituzionale si pone quando un giudice, nel corso di un processo, ritiene che una norma di legge contrasti con la Costituzione. Il giudice sospende il processo e rimette la questione alla Corte Costituzionale, che decide se la norma è o meno conforme alla Carta fondamentale.

    Quale norma era oggetto del giudizio?

    L’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico sull’immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevedeva l’arresto obbligatorio per il reato di cui al comma 5-ter.

    Qual è stato l’esito del giudizio?

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, perché la norma era già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 223 del 2004.

  • Corte cost. n. 11/2005 – trattenimento straniero centri identificazione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con l’ordinanza n. 11 del 2005 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici che avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico sull’immigrazione), nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto in flagranza del reato di cui al comma 5-ter.

    Di cosa si tratta

    La disposizione censurata, inserita dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede l’arresto obbligatorio dell’autore del reato contravvenzionale di cui all’art. 14, comma 5-ter, dello stesso decreto legislativo, nel testo precedente alle modifiche del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (convertito nella legge 12 novembre 2004, n. 271). I giudici rimettenti procedevano all’udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri arrestati in flagranza di quel reato, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciarlo, come stabilito dal provvedimento del questore ai sensi del comma 5-bis.

    La questione di legittimità costituzionale

    Hanno sollevato la questione il Tribunale di Bologna e il Tribunale di Como (artt. 3 e 13 della Costituzione), mentre il Tribunale di Acqui Terme ha invocato gli artt. 3, 13 e 97 (quest’ultimo solo in motivazione), in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione (anche congiuntamente evocati).

    La decisione della Corte

    Dopo le ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 223 del 2004 la Corte aveva già dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto. Con l’ordinanza n. 11, decisa l’11 gennaio 2005 e depositata il 14 gennaio 2005, la Corte ha riunito i giudizi e ordinato la restituzione degli atti a: Tribunale di Acqui Terme, Tribunale di Bologna e Tribunale di Como.

    Il principio

    Quando la norma censurata è stata già dichiarata illegittima nella parte contestata, la Corte non decide nel merito le nuove questioni e restituisce gli atti ai giudici rimettenti.

    Domande e risposte

    Che cos’è una questione di legittimità costituzionale?

    La questione di legittimità costituzionale si pone quando un giudice, nel corso di un processo, ritiene che una norma di legge contrasti con la Costituzione. Il giudice sospende il processo e rimette la questione alla Corte Costituzionale, che decide se la norma è o meno conforme alla Carta fondamentale.

    Quale norma era oggetto del giudizio?

    L’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico sull’immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevedeva l’arresto obbligatorio per il reato di cui al comma 5-ter.

    Qual è stato l’esito del giudizio?

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, perché la norma era già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 223 del 2004.

  • Corte cost. n. 10/2005 – conflitto poteri immunità parlamentare

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con l’ordinanza n. 10 del 2005 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Milano, settima sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano aveva un procedimento penale per diffamazione a carico del deputato Vittorio Sgarbi, per frasi pronunciate in una trasmissione televisiva nei confronti dell’avvocato Giuseppe Lucibello. Con delibera del 4 febbraio 2004 la Camera dei deputati ha dichiarato che quei fatti riguardano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, e quindi insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    Il conflitto

    Il Tribunale sostiene che l’art. 68, primo comma, della Costituzione non si applichi ai fatti di causa e che la delibera sia viziata, perché menomerebbe le sue attribuzioni di giudice. Il ricorso è stato depositato il 10 agosto 2004 (iscritto al n. 271 del registro ammissibilità conflitti).

    La decisione della Corte

    In questa fase la Corte decide, senza contraddittorio, solo se esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87). Ritenuti sussistenti il requisito soggettivo (sia il Tribunale sia la Camera sono legittimati a essere parti) e quello oggettivo (il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni), ha dichiarato il conflitto ammissibile. Ha disposto che il ricorrente notifichi atto e ordinanza alla Camera entro sessanta giorni dalla comunicazione e li depositi entro i successivi venti giorni. Decisa l’11 gennaio 2005, depositata il 14 gennaio 2005.

    Il principio

    L’ammissibilità non decide chi abbia ragione: resta impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche sull’ammissibilità, nel giudizio che segue.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Si ha quando un potere dello Stato ritiene che un altro abbia invaso o menomato le proprie attribuzioni costituzionali. Nella fase preliminare la Corte, senza contraddittorio, verifica soltanto se esistono i requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto (art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87); la decisione sul merito è rimandata.

    Quale norma costituzionale era in gioco?

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione, che garantisce ai membri del Parlamento di non poter essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

    Qual è stato l’esito del giudizio?

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha fissato i termini per la notifica alla Camera dei deputati.

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