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Di cosa si tratta
La legge PAT n. 4/2005 dettava una disciplina organica sulla cooperazione internazionale della Provincia, istituendo un apposito fondo e prevedendo accordi con enti e governi stranieri. Il Governo impugnò gli artt. 3, 4, 5 e 7 sostenendo che invadevano la competenza esclusiva statale in materia di politica estera.
La questione di legittimità costituzionale
La questione verteva sull’art. 117, co. 2, lett. a), Cost., che riserva allo Stato la «politica estera e rapporti internazionali dello Stato». La PAT sosteneva di agire nell’ambito dello Statuto speciale e dell’art. 117, co. 9, Cost. (partecipazione regionale all’attuazione di accordi internazionali).
La decisione della Corte
La Corte accoglie il ricorso statale. Le norme impugnate non si limitano ad attuare accordi internazionali già conclusi dallo Stato, ma disciplinano autonomamente la cooperazione con soggetti esteri, istituendo fondi e prevedendo accordi propri: attività riservate alla potestà esclusiva dello Stato. L’art. 6 (non impugnato) è dichiarato illegittimo in via conseguenziale.
Il principio
Le Regioni e le Province Autonome non possono disciplinare autonomamente relazioni con soggetti esteri al di là dell’attuazione di accordi internazionali conclusi dallo Stato: la cooperazione internazionale è materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, co. 2, lett. a), Cost.
Domande e risposte
Perché la cooperazione internazionale è riservata allo Stato?
Perché l’art. 117, co. 2, lett. a), Cost. attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali, che richiede unitarietà di indirizzo.
Le Regioni non possono avere alcun ruolo internazionale?
Possono partecipare all’attuazione di accordi internazionali già conclusi dallo Stato (art. 117, co. 9, Cost.) e stipulare accordi con enti territoriali esteri con l’autorizzazione del Governo.
Norme collegate
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