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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione relativa al combinato disposto delle norme sulla notifica tributaria e sulla riscossione, che – secondo il rimettente – non consentirebbe al contribuente di conoscere tempestivamente l’atto impositivo e di impugnarlo efficacemente.

Di cosa si tratta

La Commissione tributaria provinciale di Genova aveva dubitato della legittimità costituzionale delle norme che disciplinano la notifica della cartella esattoriale e degli atti di riscossione delle imposte sul reddito, nella parte in cui il sistema consente che la notifica si perfezioni anche quando il contribuente non venga informato tempestivamente dell’atto.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, e 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lett. c) ed e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza: il sistema di notifica degli atti tributari, pur con le sue peculiarità, rispetta le garanzie costituzionali del diritto di difesa; il legislatore ha discrezionalità nel disciplinare le modalità di notifica, purché siano previsti meccanismi che consentano al destinatario di venire a conoscenza dell’atto e di impugnarlo; i rimedi processuali esistenti sono sufficienti.

Il principio

Il sistema di notifica degli atti tributari è compatibile con il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e con il giusto processo (art. 111 Cost.) purché l’ordinamento preveda rimedi adeguati che consentano al contribuente di impugnare l’atto anche in caso di mancata conoscenza effettiva; la disciplina vigente soddisfa tale requisito.

Domande e risposte

Come funziona la notifica della cartella esattoriale?

La cartella esattoriale può essere notificata in vari modi: a mani proprie, a persona di famiglia o convivente, o tramite messo notificatore; se il destinatario è assente, si applica la procedura di deposito in casa comunale; i termini per l’impugnazione decorrono dalla data di notifica.

Cosa succede se il contribuente non viene informato della cartella?

Il contribuente può impugnare la cartella anche dopo la scadenza dei termini ordinari se dimostra di non averne avuto effettiva conoscenza; può altresì chiedere la rimessione in termini o far valere la nullità della notifica in sede giurisdizionale.

Qual è il termine per impugnare una cartella esattoriale?

In via generale 60 giorni dalla notifica per il ricorso alla Commissione tributaria provinciale (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado); termini diversi si applicano in base al tipo di tributo e alla natura dell’atto.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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