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Di cosa si tratta
La Regione Umbria aveva disciplinato con la l.r. n. 8/2004 la raccolta e la commercializzazione dei tartufi. Il Governo impugnò alcune disposizioni ritenendole in conflitto con i principi fondamentali statali in materia di valorizzazione dei beni ambientali e della tutela dell’ambiente.
La questione di legittimità costituzionale
La materia «valorizzazione dei beni ambientali» rientra nella competenza legislativa concorrente (art. 117, co. 3, Cost.): la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato. La questione era se le norme regionali rispettassero tali principi.
La decisione della Corte
L’art. 2, lett. b) e c), della l.r. n. 8/2004 è dichiarato illegittimo perché fissa requisiti di abilitazione alla raccolta dei tartufi difformi rispetto alla legge statale n. 752/1985, violando i principi fondamentali. L’art. 4 (modalità di raccolta) è dichiarato non fondato: la Regione poteva introdurre discipline più restrittive a tutela dell’ambiente.
Il principio
In materia di valorizzazione dei beni ambientali (competenza concorrente), la Regione può dettare norme più restrittive di quelle statali a tutela dell’ambiente, ma non può derogare ai principi fondamentali statali sui requisiti soggettivi degli operatori.
Domande e risposte
Cos’è la competenza legislativa concorrente?
Nella competenza concorrente (art. 117, co. 3, Cost.) lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni dettano la disciplina di dettaglio nei limiti di tali principi.
La Regione può essere più restrittiva dello Stato in materia ambientale?
Sì: la Corte ritiene legittimo che la Regione introduca misure di tutela più severe, purché non si ponga in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale.
Norme collegate
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