Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 45/2005 – Inammissibilità referendum su procreazione assistita

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    La Corte dichiara inammissibile il referendum abrogativo dell’intera legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita. La legge, nella sua totalità, è “costituzionalmente necessaria”: la sua integrale abrogazione lascerebbe senza alcuna disciplina un ambito che la Costituzione impone di regolare.

    Di cosa si tratta

    Un gruppo di cittadini aveva promosso un referendum per abrogare per intero la legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita (PMA). L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione aveva dichiarato la richiesta conforme a legge. La Corte costituzionale doveva verificare se il quesito fosse ammissibile ai sensi dell’art. 75 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte era chiamata a pronunciarsi ai sensi dell’art. 2, primo comma, della l. cost. 11 marzo 1953, n. 1, sull’ammissibilità della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione totale della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”).

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il referendum. La legge 40/2004 costituisce attuazione di principi costituzionali che impongono allo Stato di tutelare la salute della donna, il diritto alla vita del concepito e la dignità della persona. La sua integrale abrogazione lascerebbe un vuoto normativo incompatibile con la Costituzione: si tratta di una “legge a contenuto costituzionalmente vincolato” che non può essere totalmente abrogata per via referendaria.

    Il principio

    Le leggi che costituiscono attuazione necessaria e non discrezionale di principi costituzionali – le cosiddette “leggi a contenuto costituzionalmente vincolato” o “costituzionalmente necessarie” – non sono suscettibili di abrogazione referendaria totale, perché la loro eliminazione creerebbe un vuoto normativo incompatibile con la Costituzione.

    Domande e risposte

    Cos’è una “legge a contenuto costituzionalmente vincolato”?

    È una legge che attua obblighi costituzionali tali da non poter essere lasciati senza alcuna disciplina. La Corte aveva già elaborato questa categoria sin dalla sentenza n. 16 del 1978 per escludere dal referendum abrogativo le leggi la cui abrogazione creerebbe un vuoto normativo incostituzionale.

    Si può fare un referendum su singole parti della legge 40/2004?

    La pronuncia riguardava solo il quesito dell’abrogazione totale della legge. Quesiti parziali avrebbero potuto in linea di principio essere ammissibili se non avessero lasciato anche loro un vuoto incompatibile con la Costituzione. Nella stessa tornata del 2005, altri quesiti parziali sulla l. 40/2004 furono invece dichiarati ammissibili (ma poi non raggiunsero il quorum).

    La legge 40/2004 è rimasta invariata dopo il referendum?

    Gli altri quattro referendum parziali del 2005 non raggiunsero il quorum del 50% + 1 degli aventi diritto. La l. 40/2004 è stata successivamente modificata dalla Corte stessa con altre sentenze (in particolare le nn. 151 del 2009, 162 del 2014, 96 del 2015), che ne hanno dichiarato parzialmente incostituzionali alcune limitazioni.

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  • Corte cost. n. 44/2005 – Ammissibilità conflitto Camera-Tribunale Messina su Vendola

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    La Camera dei deputati aveva sollevato conflitto di attribuzione contro il Tribunale di Messina per il modo in cui erano state gestite le udienze in un procedimento civile per diffamazione a carico del deputato Nicola Vendola. La Corte dichiara il conflitto ammissibile e dispone la notifica al Tribunale di Messina.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Messina, nell’ambito di un procedimento civile per risarcimento danni da diffamazione contro il deputato Nicola Vendola, aveva più volte rinviato le udienze e poi, senza pronunciarsi sull’eccezione di insindacabilità sollevata dalla difesa del deputato ai sensi della l. 140/2003, aveva direttamente rimesso la causa alla Corte costituzionale. La Camera contestava questo comportamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Camera dei deputati ha proposto conflitto di attribuzione contro il Tribunale di Messina in relazione a quattro provvedimenti: due rinvii di udienza, il trattenimento della causa in decisione e l’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 3 della l. 140/2003, sostenendo che tali atti menomassero le sue attribuzioni costituzionali sull’insindacabilità parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera. Sono soddisfatti sia il requisito soggettivo (la Camera è legittimata come organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere parlamentare) sia il requisito oggettivo (il conflitto verte su atti concretamente lesivi delle attribuzioni parlamentari). Dispone la notifica al Tribunale di Messina entro sessanta giorni.

    Il principio

    La Camera dei deputati è legittimata a proporre conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato quando un giudice, anziè di applicare la procedura prevista dalla l. 140/2003 per la valutazione dell’insindacabilità parlamentare, adotti comportamenti che possano ledere le prerogative del potere legislativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la legge 140/2003 sull’insindacabilità parlamentare?

    La l. 140/2003, attuativa dell’art. 68 Cost., stabilisce la procedura che il giudice deve seguire quando viene eccepita l’insindacabilità parlamentare: deve sospendere il giudizio e trasmettere gli atti alla Camera competente, che decide in via definitiva se l’atto è coperto dalla garanzia.

    Perché la Camera ha sollevato il conflitto contro il Tribunale di Messina?

    Perché il Tribunale aveva gestito la procedura in modo da ledere le prerogative della Camera: aveva rinviato le udienze senza seguire il procedimento previsto dalla l. 140/2003, poi aveva rimesso direttamente alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 3 della stessa legge.

    L’ammissibilità del conflitto significa che la Camera avrà ragione nel merito?

    No: la dichiarazione di ammissibilità è solo una valutazione preliminare sull’esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi del conflitto, rimanendo impregiudicata ogni decisione definitiva sul merito.

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  • Corte cost. n. 43/2005 – Secondo conflitto Cito, deposito tardivo e improcedibilità

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    Un secondo conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Taranto contro una delibera della Camera del 27 maggio 2003 sull’insindacabilità del deputato Cito viene dichiarato improcedibile per le stesse ragioni del n. 42/2005: deposito tardivo oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica.

    Di cosa si tratta

    In parallelo all’ordinanza n. 42/2005, il medesimo Tribunale di Taranto aveva proposto un secondo conflitto di attribuzione relativo a una diversa delibera della Camera dei deputati (del 27 maggio 2003), anch’essa riguardante l’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. delle opinioni espresse dall’on. Cito. Il ricorso aveva lo stesso vizio procedurale: deposito tardivo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Taranto ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 27 maggio 2003, con la quale era stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni del deputato Cito ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara improcedibile il giudizio per le stesse ragioni dell’ordinanza n. 42/2005: il ricorso era stato notificato il 17 agosto 2004 ma depositato il 14 settembre 2004, oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative. La sospensione feriale non si applica ai giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Il principio

    Il termine perentorio di venti giorni per il deposito nei giudizi per conflitto di attribuzione non è soggetto alla sospensione feriale. Questa regola si applica uniformemente a tutti i conflitti, indipendentemente dal merito delle questioni sollevate.

    Domande e risposte

    Perché ci sono due conflitti distinti (n. 42 e n. 43) sulla stessa persona?

    Perché le delibere parlamentari sull’insindacabilità erano due: una del 27 novembre 2002 (oggetto del n. 42) e una del 27 maggio 2003 (oggetto del n. 43), adottate in relazione a procedimenti penali diversi a carico dell’on. Cito.

    Il Tribunale poteva rimediare al tardivo deposito?

    No: il termine è perentorio, il che significa che la sua scadenza produce ipso iure l’improcedibilità, senza possibilità di sanatoria o rimessione in termini.

    Cosa succede dopo la dichiarazione di improcedibilità?

    Il giudice penale di Taranto dovrebbe proseguire il procedimento penale a carico dell’on. Cito, anche in presenza della delibera parlamentare di insindacabilità, a meno che non proponga un nuovo conflitto nel rispetto dei termini processuali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 42/2005 – Insindacabilità Cito e improcedibilità per tardività

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    Il Tribunale di Taranto aveva sollevato conflitto di attribuzione contro la delibera della Camera dei deputati del 27 novembre 2002 che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del deputato Giancarlo Cito. La Corte dichiara il giudizio improcedibile: il ricorso è stato depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Taranto stava giudicando il deputato Giancarlo Cito per diffamazione a seguito di dichiarazioni rese in un comizio trasmesso in televisione. La Camera aveva deliberato che quelle dichiarazioni fossero coperte dall’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale aveva contestato questa delibera, sollevando conflitto di attribuzioni, ma il ricorso e l’ordinanza di ammissibilità erano stati depositati in cancelleria oltre il termine di venti giorni dalla notifica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Taranto ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 27 novembre 2002, con la quale la Camera aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal deputato Cito ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara improcedibile il giudizio. Il ricorso e l’ordinanza di ammissibilità erano stati notificati il 17 agosto 2004 ma depositati in cancelleria solo il 14 settembre 2004, oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative. Tale termine non è soggetto alla sospensione feriale prevista dalla l. 742/1969.

    Il principio

    Il termine di venti giorni per il deposito del ricorso in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative della Corte, è perentorio e non è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali. Il suo mancato rispetto determina l’improcedibilità del giudizio.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    I parlamentari non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte ha chiarito nel tempo che questa garanzia copre anche le dichiarazioni extra moenia solo se vi è un nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    Perché il termine di 20 giorni per il deposito è così importante?

    È un termine perentorio stabilito dalle norme integrative della Corte: la sua inosservanza rende il ricorso irricevibile indipendentemente dal merito. La Corte applica in modo rigoroso queste regole processuali anche nei conflitti tra poteri dello Stato.

    La sospensione feriale dei termini si applica davanti alla Corte costituzionale?

    No: la Corte ha costantemente affermato che la sospensione feriale prevista dalla l. 742/1969 non si applica nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, inclusi i conflitti di attribuzione tra poteri.

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  • Corte cost. n. 41/2005 – Proroga sospensione sfratti e ius superveniens

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    Il Tribunale di Roma aveva sollevato questione di legittimità sulla proroga della sospensione delle esecuzioni per rilascio di immobili a favore di conduttori in categorie disagiate (art. 1, d.l. 147/2003). Nel frattempo è sopravvenuto il d.l. 240/2004 che ha introdotto nuove misure. La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

    Di cosa si tratta

    Da anni il legislatore prorogava periodicamente la sospensione delle esecuzioni per rilascio degli immobili locati nei confronti di conduttori appartenenti a categorie socialmente deboli (anziani, disabili, ecc.). Il Tribunale di Roma aveva impugnato l’ultima proroga (d.l. 147/2003) sostenendo che il meccanismo violasse l’art. 3, 24, 42 e 111 Cost., perché trattava in modo uguale situazioni diverse dei locatori esecutanti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità dell’art. 1 del d.l. 24 giugno 2003, n. 147 (convertito in l. 200/2003) e dell’art. 80, commi 20 e 22, della l. 388/2000, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma per un nuovo esame della rilevanza della questione. Nelle more del giudizio costituzionale era stato emanato il d.l. 240/2004 (convertito in l. 269/2004), che aveva introdotto nuove misure per i conduttori in categorie disagiate, modificando il quadro normativo di riferimento.

    Il principio

    Quando, dopo la rimessione della questione alla Corte costituzionale, sopravviene una normativa che modifica il quadro normativo rilevante, la Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo affinché verifichi se la questione mantenga rilevanza nel processo principale alla luce dello ius superveniens.

    Domande e risposte

    Cos’è la sospensione delle esecuzioni per rilascio degli immobili?

    È una misura di protezione sociale con cui il legislatore ritardava temporaneamente l’esecuzione forzata degli sfratti nei confronti di inquilini appartenenti a categorie vulnerabili (anziani, disabili, famiglie numerose, ecc.), dando loro più tempo per trovare un’altra sistemazione.

    Perché il Tribunale di Roma riteneva la misura incostituzionale?

    Sosteneva che la proroga trattasse in modo uguale tutti i locatori, indipendentemente dalla loro situazione economica: anche il locatore in difficoltà economica veniva costretto ad attendere, al pari di quello abbiente. Questa uniformità sarebbe irragionevole ex art. 3 Cost.

    Cosa significa “restituzione degli atti”?

    La Corte restituisce il fascicolo al giudice rimettente perché rivaluti la rilevanza della questione alla luce delle norme sopravvenute. Se il nuovo quadro normativo non cambia la situazione del processo, il giudice potrà sollevare nuovamente la questione.

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  • Corte cost. n. 40/2005 – Estinzione per rinuncia su lavori pubblici regionali

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    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge regionale del Veneto n. 27/2003 sui lavori pubblici regionali e le zone sismiche. Prima della decisione, la Regione Veneto ha abrogato la normativa impugnata con l.r. 13/2004, e l’Avvocatura dello Stato ha rinunciato al ricorso. La Corte dichiara estinto il processo.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 27, disciplinava i lavori pubblici di interesse regionale e le costruzioni in zone sismiche, prevedendo che la normativa statale si applicasse solo in via sussidiaria rispetto alla legge regionale e che il semplice deposito del progetto edilizio sostituisse l’autorizzazione sismica prevista dalla legge statale. Il Governo ne aveva chiesto l’annullamento costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio ha impugnato gli artt. 1, commi 1 e 2, e 66, commi 3 e 7, della l.r. Veneto 27/2003 in relazione all’art. 117 della Costituzione, per violazione del riparto di competenze in materia di governo del territorio e di sicurezza sismica.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. La Regione Veneto aveva abrogato la norma impugnata con la successiva l.r. 13/2004; l’Avvocatura dello Stato aveva di conseguenza rinunciato al ricorso, con accettazione della difesa regionale. Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative, la rinuncia seguita da accettazione determina l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, seguita dall’accettazione della parte resistente, determina l’estinzione del processo, anche quando la norma impugnata è stata nel frattempo abrogata.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 117 Cost. in materia di governo del territorio?

    Il governo del territorio è materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.): lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni la disciplina di dettaglio. La normativa sismica rientra in questa materia.

    Perché il Governo aveva impugnato la legge veneta?

    Perché la legge regionale aveva dichiarato che la disciplina statale sui lavori pubblici si applicasse solo in via residuale, e aveva sostituito l’autorizzazione sismica prevista dalla l. 64/1974 con il semplice deposito del progetto edilizio al comune.

    L’estinzione significa che la legge regionale era costituzionalmente legittima?

    No: il processo si è estinto per ragioni processuali (rinuncia e accettazione), senza che la Corte si sia pronunciata sulla legittimità nel merito. La normativa regionale era peraltro già stata abrogata dalla stessa Regione.

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  • Corte cost. n. 39/2005 – Pari opportunità nei concorsi pubblici

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    Il Consiglio di Stato dubitava della legittimità costituzionale di una norma del pubblico impiego (art. 61, comma 1, lett. a, d.lgs. 29/1993) in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. sull’accesso alle cariche pubbliche. La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: nel frattempo l’art. 51 era stato modificato dalla legge costituzionale 1/2003 sulle pari opportunità.

    Di cosa si tratta

    Il Consiglio di Stato, chiamato a giudicare sull’esito di un concorso per il posto di direttore del museo del Comune di Bassano del Grappa, aveva sollevato dubbi di costituzionalità su una norma del d.lgs. 29/1993 (pubblico impiego) relativa all’accesso alle funzioni pubbliche, in relazione al principio di pari opportunità tra uomini e donne.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 61, comma 1, lett. a), del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’art. 43 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione. Nelle more del giudizio costituzionale, l’art. 51 Cost. era stato modificato dalla legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, che ha aggiunto l’obbligo per la Repubblica di promuovere “con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”. Il giudice a quo avrebbe dovuto riesaminare la questione alla luce del mutato parametro costituzionale.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio di costituzionalità, il parametro costituzionale evocato viene modificato da una legge costituzionale sopravvenuta, la questione diventa inammissibile: il giudice rimettente deve rivalutare se la norma impugnata contrasti con il parametro nel suo nuovo testo.

    Domande e risposte

    Cosa ha cambiato la legge costituzionale 1/2003 all’art. 51 Cost.?

    Ha aggiunto che la Repubblica “promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini” nell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Questo ha dato copertura costituzionale esplicita alle misure di azione positiva a favore delle donne nelle carriere pubbliche.

    Cosa si intende per manifesta inammissibilità di una questione di legittimità?

    È una formula con cui la Corte, in camera di consiglio (senza udienza pubblica), rigetta la questione per vizi processuali o per difetto dei presupposti senza entrare nel merito. Nel caso specifico, il vizio era la mancata considerazione dello ius superveniens costituzionale.

    Cosa è successo dopo la restituzione degli atti?

    Il giudice rimettente avrebbe dovuto riesaminare la questione verificando se la norma del d.lgs. 29/1993 fosse compatibile con il nuovo art. 51 Cost. come modificato nel 2003, eventualmente sollevando una nuova questione con parametro aggiornato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 38/2005 – Insindacabilità parlamentare e diffamazione magistrati

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    Il GIP del Tribunale di Roma aveva sollevato conflitto di attribuzioni contro le delibere di Camera e Senato che avevano dichiarato insindacabili le opinioni di alcuni parlamentari (tra cui Follini, Fini, Pisanu, Maiolo e Pera) su dichiarazioni ritenute diffamatorie nei confronti del procuratore Caselli e di altri magistrati di Palermo. La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

    Di cosa si tratta

    Nel 1999 i magistrati della Procura di Palermo (tra i quali il Procuratore Caselli) avevano querelato per diffamazione alcuni parlamentari che, nel contesto della richiesta di autorizzazione a procedere contro il deputato Dell’Utri, avevano reso dichiarazioni ritenute offensive. Camera e Senato avevano successivamente deliberato che quelle dichiarazioni fossero coperte dall’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. Il GIP del Tribunale di Roma aveva sollevato conflitto di attribuzioni contro queste delibere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Roma ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sostenendo che le delibere di Camera e Senato – che avevano dichiarato insindacabili le opinioni dei parlamentari – menomassero ingiustificatamente le attribuzioni dell’autorità giudiziaria, riconoscendo l’insindacabilità in assenza del necessario nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni. Il ricorso non soddisfaceva i requisiti formali e procedurali necessari per la sua ammissibilità.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presuppone il rispetto rigoroso dei requisiti formali stabiliti dalla legge e dalle norme integrative della Corte. L’inosservanza di tali requisiti comporta l’inammissibilità del ricorso, indipendentemente dal merito delle questioni sollevate.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia è chiamata insindacabilità parlamentare e copre non solo gli atti tipici del mandato ma anche le dichiarazioni extra moenia purché vi sia un nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    Cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È il rimedio costituzionale con cui un potere dello Stato (nel caso: l’autorità giudiziaria) contesta che un atto di un altro potere (nel caso: le delibere parlamentari sull’insindacabilità) abbia menomato le proprie attribuzioni costituzionali.

    Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?

    La Corte ha ritenuto che il ricorso non rispettasse i requisiti procedurali per la sua ammissibilità, senza entrare nel merito della questione se le dichiarazioni dei parlamentari fossero o meno coperte dall’insindacabilità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 37/2005 – Riduzione organico collaboratori scolastici

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    La Regione Emilia-Romagna impugnava l’art. 35 della legge finanziaria 2003 (l. 289/2002) che imponeva una riduzione del 6% del personale collaboratore scolastico nel triennio 2003-2005. Alcune questioni sono inammissibili, le restanti non fondate.

    Di cosa si tratta

    L’art. 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rubricato “Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica”, prevedeva, tra l’altro, che il Ministro dell’istruzione fissasse criteri per ridurre del 6% la dotazione organica dei collaboratori scolastici nel triennio 2003-2005, indipendentemente dal numero degli studenti. La Regione sosteneva che tale riduzione violasse le competenze regionali in materia di istruzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l’intero art. 35 della l. 289/2002 in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., e i commi 1 e 2 anche in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte: 1) dichiara inammissibili le questioni relative ai commi da 3 a 9 per difetto di motivazione sulla rilevanza; 2) dichiara inammissibili le questioni sui commi 1 e 2 in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. per le stesse ragioni; 3) dichiara non fondate le questioni sui commi 1 e 2 in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., ritenendo che la fissazione dei criteri per la dotazione organica del personale scolastico rientri tra i principi fondamentali statali in materia di istruzione.

    Il principio

    La determinazione dei criteri per la dotazione organica del personale delle scuole statali è un principio fondamentale della materia “istruzione” di competenza statale, anche quando si traduce in una riduzione dell’organico. Le Regioni non possono contestare tale competenza statale nel sistema di istruzione pubblica nazionale.

    Domande e risposte

    I collaboratori scolastici dipendono dallo Stato o dalle Regioni?

    Il personale ATA (Ausiliario, Tecnico e Amministrativo) delle scuole statali, inclusi i collaboratori scolastici, dipende dallo Stato attraverso il Ministero dell’istruzione. Per questo la Corte ha ritenuto che la fissazione dei criteri per il loro organico rientri nelle competenze statali.

    Perché la Regione aveva impugnato questa norma?

    Perché la riduzione dell’organico dei collaboratori scolastici incide sul funzionamento degli edifici scolastici e quindi, indirettamente, sull’erogazione del servizio scolastico in ambito regionale. La Regione riteneva di avere voce in capitolo nella materia dell’istruzione dopo la riforma costituzionale del 2001.

    Cos’è un principio fondamentale in materia di istruzione?

    In una materia di competenza concorrente, lo Stato può fissare solo i “principi fondamentali” (art. 117, terzo comma, Cost.). La Corte ha ritenuto che la determinazione dei criteri generali per la dotazione organica del personale scolastico rientri in tale categoria, data la dimensione nazionale del sistema scolastico statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 36/2005 – Finanziamento SSN e decadenza direttori ASL

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    La Regione Emilia-Romagna impugnava le norme della finanziaria 2003 e 2004 che condizionavano l’adeguamento del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale all’introduzione della decadenza automatica dei direttori generali ASL in caso di disavanzo. Alcune questioni sono dichiarate inammissibili, altre non fondate.

    Di cosa si tratta

    Le leggi finanziarie 2003 e 2004 subordinavano l’accesso delle Regioni all’adeguamento del finanziamento del SSN all’adozione di provvedimenti regionali che prevedessero: la decadenza automatica dei direttori generali delle aziende sanitarie in caso di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico, e lo svolgimento delle prestazioni diagnostiche solo da parte di medici specialisti. La Regione riteneva queste condizioni incostituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l’art. 52, comma 4, lett. c) e d), comma 19 e comma 21, della l. 289/2002 e l’art. 3, comma 32, della l. 350/2003, in riferimento agli artt. 4, 41, 51, 97, 117 e 119, comma quarto, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibili alcune questioni (comma 21, art. 117 e 119; lett. d) per artt. 4, 51 e 97); dichiara non fondate le questioni relative all’art. 52, comma 4, lett. c), e all’art. 3, comma 32 della l. 350/2003 in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. Le questioni sull’art. 52, comma 19, vengono riservate a separate pronunce.

    Il principio

    Il legislatore statale può legittimamente condizionare il finanziamento aggiuntivo del SSN all’adozione di misure di responsabilizzazione gestionale delle aziende sanitarie regionali, purché tali condizioni siano coerenti con le finalità di coordinamento della finanza pubblica e non ledano irragionevolmente l’autonomia organizzativa regionale.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per decadenza automatica del direttore generale ASL?

    La norma prevedeva che, in caso di mancato pareggio di bilancio dell’azienda sanitaria o ospedaliera, il direttore generale decadesse automaticamente dall’incarico. La Regione riteneva questa previsione lesiva dell’autonomia organizzativa regionale nella sanità.

    Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Le questioni sono inammissibili quando il giudice rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza o la non manifesta infondatezza, oppure quando il parametro evocato non è pertinente alla fattispecie concreta. Nel caso specifico, alcune censure erano contraddittorie o non sufficientemente argomentate.

    Il condizionamento del finanziamento SSN viola l’autonomia regionale?

    La Corte ha ritenuto di no, per le questioni decise nel merito: il coordinamento della finanza pubblica consente allo Stato di porre condizioni all’erogazione di risorse aggiuntive, purché esse siano ragionevoli e funzionali al riequilibrio dei conti pubblici.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 35/2005 – Codificazione uniforme dei conti pubblici regionali

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    Le Regioni Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna impugnavano l’art. 28 della legge finanziaria 2003 (l. 289/2002), che attribuiva al Ministero dell’economia il potere di imporre criteri uniformi di codificazione contabile a tutte le pubbliche amministrazioni. La Corte dichiara la questione non fondata.

    Di cosa si tratta

    L’art. 28 della legge 27 novembre 2002, n. 289, obbligava tutte le amministrazioni pubbliche a codificare con criteri uniformi incassi, pagamenti e dati di competenza economica, al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle regole europee sul patto di stabilità (art. 104 del Trattato CE). Il Ministero dell’economia poteva fissare modalità e tempi di attuazione con proprio decreto. Le Regioni ritenevano compromessa la loro autonomia finanziaria e organizzativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna hanno impugnato l’art. 28 della l. 289/2002 in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117, 118, 119 Cost. e all’art. 10 della l. cost. 3/2001 (riforma Titolo V). La Regione Emilia-Romagna contestava anche i commi 5 e 6 per violazione del principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. L’obbligo di codificazione uniforme è strumentale al rispetto degli obblighi europei di finanza pubblica: si tratta di un coordinamento finanziario rientrante nella competenza concorrente tra Stato e Regioni, esercitato con modalità non irragionevoli né lesive dell’autonomia regionale.

    Il principio

    Lo Stato può imporre alle pubbliche amministrazioni regionali criteri uniformi di codificazione contabile, qualora ciò sia necessario per garantire il rispetto degli obblighi europei sul patto di stabilità. Tale misura rientra nel coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. e non lede l’autonomia finanziaria regionale.

    Domande e risposte

    Che cos’è il patto di stabilità europeo e come impatta sulle Regioni?

    Il patto di stabilità (art. 104 del Trattato CE) fissa vincoli di deficit e debito per gli Stati membri. Per rispettarli, anche le amministrazioni regionali devono fornire dati contabili comparabili: da qui l’esigenza di codificazione uniforme imposta dallo Stato.

    L’autonomia finanziaria regionale non ostava a questo obbligo?

    La Corte ha ritenuto che la codificazione uniforme non comprima l’autonomia finanziaria delle Regioni, essendo limitata alle modalità di rilevazione contabile e non alla gestione delle risorse finanziarie regionali in sé.

    Cosa si intende per coordinamento della finanza pubblica?

    È una materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) attraverso la quale lo Stato può fissare principi generali per garantire l’equilibrio complessivo dei conti pubblici, nel rispetto degli obblighi europei.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 34/2005 – Istruzione e formazione professionale regionale

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    Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava diverse disposizioni della legge Emilia-Romagna n. 12/2003 sull’istruzione e la formazione professionale per violazione delle competenze statali. La Corte costituzionale dichiara non fondate tutte le questioni.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale dell’Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12, disciplinava il sistema regionale dell’istruzione e della formazione professionale, prevedendo tra l’altro centri di servizio e consulenza per le scuole autonome, l’integrazione tra istruzione formale e non formale, e norme sulla continuità didattica. Il Governo aveva impugnato più articoli sostenendo che la Regione avesse superato le proprie competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio ha impugnato gli artt. 7, comma 5; 9, comma 3; 17; 26, comma 2; 41 e 44, comma 1, lett. c), della l.r. Emilia-Romagna n. 12/2003, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lett. n), e terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali statali in materia di istruzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate tutte le questioni. Le disposizioni regionali impugnate non eccedono la competenza concorrente in materia di istruzione e formazione professionale: la Regione può legiferare nelle materie di propria competenza concorrente, purché rispetti i principi fondamentali statali, che nel caso in esame non risultano violati.

    Il principio

    Nella materia concorrente dell’istruzione e della formazione professionale, la legge regionale può disciplinare i processi educativi non formali, l’integrazione tra politiche scolastiche e sociali e la consulenza alle istituzioni scolastiche autonome, senza per questo violare le competenze statali sui principi fondamentali dell’istruzione.

    Domande e risposte

    Cosa distingue la competenza statale da quella regionale in materia di istruzione?

    Allo Stato spetta dettare i principi fondamentali (ad es. struttura del sistema scolastico, requisiti dei titoli di studio), mentre alle Regioni spetta la regolamentazione di dettaglio e l’adattamento alle esigenze locali, specialmente nella formazione professionale.

    La formazione professionale è materia diversa dall’istruzione?

    Sì: la formazione professionale è di competenza residuale regionale (art. 117, quarto comma, Cost.), mentre l’istruzione è di competenza concorrente. La legge regionale n. 12/2003 riguardava entrambi gli ambiti, ma senza travalicare i rispettivi confini.

    Cosa sono i centri di servizio e consulenza previsti dalla legge regionale?

    Strutture regionali di supporto alle scuole autonome, che offrono servizi di consulenza didattica e organizzativa. La Corte ha ritenuto che rientrassero nelle competenze regionali di supporto al sistema educativo.

    Norme collegate

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