Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 265/2006 – Telefonia mobile doppio titolo autorizzativo Veneto

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara illegittima la legge regionale del Veneto n. 8/2005 nella parte in cui prevedeva che per installare antenne di telefonia mobile fossero necessari sia l’autorizzazione prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche (art. 87 d.lgs. 259/2003) sia il permesso di costruire urbanistico. Il doppio titolo viola i principi fondamentali di semplificazione e celerità della materia.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva imposto agli operatori di telefonia mobile di ottenere, oltre all’autorizzazione prevista dall’art. 87 del Codice delle comunicazioni per la verifica della compatibilità igienico-sanitaria, anche il permesso di costruire per la conformità urbanistica. Il Governo aveva impugnato la norma regionale sostenendo che il doppio procedimento violasse i principi fondamentali statali in materia di comunicazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8. Parametro: art. 117, comma 3, Cost. (competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento della comunicazione; principi fondamentali di semplificazione e celerità). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La questione è fondata. Il procedimento unificato previsto dall’art. 87 del d.lgs. 259/2003 è esso stesso un principio fondamentale della materia. La legge regionale che aggiunge un secondo procedimento autonomo per il rilascio del permesso di costruire compromette le esigenze di tempestività e semplificazione, pur non privando gli enti locali del potere di verificare la compatibilità urbanistica (che si esercita all’interno del procedimento unificato).

    Il principio

    Le Regioni non possono istituire un secondo iter autorizzatorio autonomo per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, aggiuntivo rispetto al procedimento unificato statale, anche se lo scopo dichiarato è la verifica della conformità urbanistica: questo controllo si esercita già all’interno del procedimento unico nazionale.

    Domande e risposte

    Un Comune può negare l’installazione di un’antenna 5G per ragioni urbanistiche?

    Sì, ma deve farlo nell’ambito del procedimento unico dell’art. 87 del Codice delle comunicazioni: non può richiedere un separato permesso di costruire urbanistico, che allungherebbe i tempi oltre i limiti fissati dalla normativa statale.

    Le Regioni non hanno alcuna competenza in materia di antenne?

    Le Regioni hanno competenza concorrente in materia di ordinamento della comunicazione e governo del territorio, ma devono rispettare i principi fondamentali statali di semplificazione: possono dettare norme di dettaglio ma non derogare al procedimento unificato.

    Questa sentenza vale anche per le antenne di altre Regioni che avevano norme analoghe?

    Sì. La Corte richiama la sentenza n. 129/2006 con cui aveva già dichiarato illegittime norme regionali di contenuto analogo: il principio è generale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 264/2006 – Competenza tribunale guida in stato di ebbrezza

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Roma sulla modifica di competenza per il reato di guida in stato di ebbrezza, trasferita dal giudice di pace al tribunale dalla legge n. 214/2003. L’ordinanza di rimessione è totalmente carente della descrizione della fattispecie concreta e della motivazione sui parametri invocati.

    Di cosa si tratta

    Con il d.l. 151/2003 conv. nella legge 214/2003 la competenza per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, codice della strada) è stata trasferita dal giudice di pace al tribunale. Il Giudice di pace di Roma aveva sollevato questione di legittimità di tale spostamento di competenza, ritenendo violati il giudice naturale precostituito (art. 25, comma 1, Cost.) e il principio di irretroattività della legge penale (art. 25, comma 2, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 186, comma 2, d.lgs. 285/1992 (codice della strada) come modificato dal d.l. 151/2003 conv. l. 214/2003, nella parte in cui attribuisce la competenza al tribunale. Parametro: art. 25, commi 1 e 2, Cost. Giudice rimettente: Giudice di pace di Roma, ordinanza 13 gennaio 2005.

    La decisione della Corte

    La questione è manifestamente inammissibile. L’ordinanza è totalmente priva della descrizione della fattispecie concreta (mancano le modalità del reato, la data del fatto e la data di inizio dell’azione penale), non indica il problema interpretativo sulla portata retroattiva della riforma e non motiva sui parametri costituzionali invocati.

    Il principio

    Perché il giudice rimettente possa sollevare questione di legittimità costituzionale, deve descrivere con precisione la fattispecie concreta sottoposta al suo esame: solo così la Corte può verificare la rilevanza della questione e la concreta applicabilità della norma censurata nel giudizio principale.

    Domande e risposte

    Chi è competente oggi a giudicare la guida in stato di ebbrezza?

    Dopo la legge 214/2003 la competenza è del tribunale, non più del giudice di pace, almeno per le ipotesi di maggiore gravità. La Corte non ha dichiarato illegittima tale scelta legislativa.

    La modifica di competenza si applica anche ai reati commessi prima della legge?

    La questione era controversa in giurisprudenza e il rimettente l’aveva sollevata, ma la Corte non l’ha esaminata nel merito a causa dei vizi dell’ordinanza di rimessione.

    Il trasferimento di competenza dal giudice di pace al tribunale viola il giudice naturale?

    La Corte non si è pronunciata nel merito. Il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, comma 1, Cost.) non esclude che il legislatore modifichi le regole di competenza con legge ordinaria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 239/2006 – Legge Friuli molestie lavoro: questione non fondata

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia sulla prevenzione delle molestie morali e psico-fisiche nei luoghi di lavoro (l.r. n. 7/2005), per analoghi motivi alla n. 238/2006 (Umbria). La Corte ha dichiarato la questione non fondata.

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione a statuto speciale, aveva approvato una legge per l’informazione, la prevenzione e la tutela dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche. Il Governo contestava la vaghezza della definizione di mobbing, la previsione di punti di ascolto gestiti da associazioni, e l’applicabilità della legge ai rapporti di lavoro pubblico statale presenti sul territorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (depositato 14 giugno 2005, r.ric. n. 67/2005) avverso la l.r. Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2005, n. 7, in riferimento agli artt. 4 e 5 della l.cost. n. 1/1963 (Statuto FVG), all’art. 117, secondo comma, lettere g) ed l), e terzo comma, e all’art. 118, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata, richiamando le medesime ragioni della sentenza n. 238/2006 (legge Umbria). Le Regioni — comprese quelle a statuto speciale — possono intervenire con misure promozionali per prevenire le molestie sul lavoro, senza per questo invadere la competenza statale in materia di ordinamento civile o di organizzazione della P.A.

    Il principio

    Anche le Regioni a statuto speciale possono adottare leggi promozionali anti-mobbing, nei limiti della competenza regionale in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, senza invadere la competenza esclusiva statale sull’ordinamento civile.

    Domande e risposte

    Il Friuli-Venezia Giulia, come Regione speciale, ha competenze più ampie?

    Sì, lo Statuto speciale riconosce al Friuli competenze legislative primarie in alcune materie; ma in materia di ‘ordinamento civile’ e ‘ordinamento della P.A. statale’, la competenza è comunque dello Stato.

    I punti di ascolto gestiti da associazioni sono legittimi?

    La Corte non li ha ritenuti illegittimi nell’ambito di una legge promozionale; il problema sorgerebbe se svolgessero funzioni proprie dell’autorità statale.

    Questa sentenza è identica alla n. 238/2006?

    Sostanzialmente sì: la Corte ha applicato lo stesso ragionamento. La differenza è che qui vi è anche il parametro dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 263/2006 – Riorganizzazione MiBAC delega legislativa

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal TAR Marche sulla legittimità del d.lgs. n. 3/2004 di riorganizzazione del Ministero per i beni culturali (MiBAC). L’associazione Italia Nostra, ricorrente davanti al TAR, aveva usato l’impugnazione di un atto amministrativo come veicolo per sollevare in via diretta una questione di legittimità costituzionale di una legge primaria.

    Di cosa si tratta

    Italia Nostra aveva impugnato davanti al TAR Marche la nomina del direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche, emanata in base al regolamento di organizzazione del MiBAC (d.P.R. 173/2004). Il TAR, per decidere sull’istanza cautelare, aveva sollevato questione di legittimità del d.lgs. 3/2004 che aveva delegificato l’organizzazione del Ministero, sostenendo che eccedesse i limiti della delega legislativa (l. 137/2002) e violasse i principi del titolo V Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 1, 4 e 5 del d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 3 (riorganizzazione MiBAC), per violazione degli artt. 70, 76, 77 comma 1, 5, 97, 117 e 118 Cost. Giudice rimettente: TAR Marche, ordinanza 15 ottobre 2004.

    La decisione della Corte

    La questione è manifestamente inammissibile. Il reale oggetto del giudizio davanti al TAR è la legittimità di un atto amministrativo (la nomina del direttore regionale); la questione di legittimità costituzionale della norma primaria era pretestuosa e strumentale, volta a ottenere in via indiretta un controllo di costituzionalità in via principale da parte di un soggetto privato, il che non è ammesso nel sistema italiano.

    Il principio

    Il ricorso al giudice amministrativo contro un atto applicativo non può essere utilizzato come veicolo per ottenere in via incidentale un giudizio di legittimità costituzionale sulla norma primaria quando l’impugnazione del provvedimento amministrativo è solo il pretesto per conseguire l’annullamento di quella norma, che è invece possibile solo in via d’azione da parte dei soggetti legittimati.

    Domande e risposte

    Un’associazione ambientalista può sollevare questione di legittimità costituzionale?

    Solo in via incidentale, durante un giudizio effettivamente pendente davanti al giudice rimettente e sempre che la norma impugnata sia effettivamente applicabile nel giudizio. Non è possibile usare l’impugnazione di un atto minore come pretesto per censurare una legge.

    Il d.lgs. 3/2004 sulla riorganizzazione del MiBAC era comunque legittimo?

    La Corte non si è pronunciata nel merito. La questione è stata dichiarata inammissibile per vizio di forma, non perché la censura fosse infondata.

    Cosa cambia nella tutela dei beni culturali dopo questa pronuncia?

    Nulla di diretto. La sentenza ha solo chiarito un profilo processuale: le associazioni possono partecipare a giudizi amministrativi come parti, ma non possono forzare il sistema per ottenere giudizi di costituzionalità sulle norme primarie al di fuori delle vie ordinarie.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 238/2006 – Legge Umbria anti-mobbing: questione non fondata

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Il Presidente del Consiglio aveva impugnato l’intera legge della Regione Umbria sulla tutela dal mobbing (l.r. n. 18/2005), sostenendo che invadesse la competenza statale in materia di ordinamento civile e organizzazione della P.A. La Corte ha dichiarato la questione non fondata.

    Di cosa si tratta

    Il mobbing è un fenomeno di molestie morali e psicologiche sistematiche sul posto di lavoro. La Regione Umbria aveva approvato una legge per prevenirlo e contrastarlo, istituendo strutture di ascolto, promuovendo progetti e prevedendo ispezioni nei luoghi di lavoro. Il Governo riteneva che la legge definisse il mobbing in modo vago, interferisse con i rapporti di lavoro pubblico statale e invadesse le competenze statali su ordinamento civile (art. 117, lett. l) e organizzazione della P.A. (lett. g).

    La questione di legittimità costituzionale

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (depositato 24 maggio 2005, r.ric. n. 65/2005) avverso l’intera l.r. Umbria 28 febbraio 2005, n. 18, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere g) ed l), e terzo comma, e all’art. 118, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Ha ribadito che le Regioni possono intervenire con propri atti normativi con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno del mobbing in tutti i suoi profili, a prevenirlo e limitarne le conseguenze, senza per ciò invadere la competenza statale in materia di ordinamento civile o di organizzazione della P.A.

    Il principio

    Le Regioni possono adottare leggi di prevenzione e contrasto del mobbing sul lavoro, anche con strutture di ascolto e supporto, purché si limitino a misure promozionali e di sostegno che non definiscano fattispecie di illecito civile né disciplinino i rapporti di lavoro in modo direttamente precettivo.

    Domande e risposte

    La definizione di ‘mobbing’ nella legge è vincolante?

    La Corte ha ritenuto che la definizione contenuta nella legge regionale sia descrittiva e non crei una fattispecie giuridica autonoma che supplisca al silenzio del legislatore statale.

    Le ispezioni nei luoghi di lavoro previste dalla legge sono legittime?

    La Corte non le ha ritenute illegittime nell’ambito di una legge promozionale regionale, purché non si sovrappongano alle ispezioni statali e non creino obblighi coercitivi propri.

    Le Regioni possono legiferare in materia di lavoro?

    Sì, in materia di ‘tutela e sicurezza del lavoro’ (legislazione concorrente); non possono invece dettare norme sull’‘ordinamento civile’ (contratti, responsabilità), riservato allo Stato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 237/2006 – Trento: apparecchi da gioco, competenza statale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento aveva disciplinato con propria legge il numero e le modalità di installazione degli apparecchi da gioco negli esercizi pubblici. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato le norme per invasione della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 della legge provinciale n. 3/2005.

    Di cosa si tratta

    Gli apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità (art. 110, commi 6 e 7, T.U.L.P.S.) possono essere installati negli esercizi pubblici. La Provincia di Trento, nel modificare la legge provinciale sugli esercizi di somministrazione, aveva previsto con regolamento il numero massimo di apparecchi installabili e le prescrizioni tecniche per l’installazione, estendendo le stesse regole alle sale giochi e ai punti raccolta scommesse. Il Governo riteneva che la disciplina di questi apparecchi rientrasse nella materia «ordine pubblico e sicurezza», di competenza esclusiva statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (depositato 18 maggio 2005, r.ric. n. 58/2005) avverso gli artt. 12 e 13 della l.p. Trento 11 marzo 2005, n. 3, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, e agli artt. 11 e 12 della l.cost. n. 5/1948 (Statuto Trentino-Alto Adige).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 della legge provinciale n. 3/2005. Ha stabilito che la disciplina del numero e delle modalità di installazione degli apparecchi da gioco risponde a esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, materia riservata alla potestà legislativa esclusiva statale. Lo Statuto speciale non attribuisce alla Provincia potestà in questo campo.

    Il principio

    La disciplina del numero e delle modalità di installazione degli apparecchi da gioco, anche quando inserita nel contesto della regolamentazione degli esercizi pubblici, rientra nella materia «ordine pubblico e sicurezza» di competenza esclusiva statale, sottratta alla potestà legislativa provinciale anche in presenza di statuto speciale di autonomia.

    Domande e risposte

    Perché gli apparecchi da gioco riguardano l’ordine pubblico?

    La loro diffusione incontrollata può favorire dipendenza dal gioco, infiltrazioni criminali e problemi di sicurezza; la disciplina nazionale uniforme mira a prevenire questi rischi.

    Lo Statuto speciale non protegge le competenze della Provincia di Trento?

    Lo Statuto speciale prevede la competenza provinciale sugli ‘esercizi pubblici’, ma la Corte ha stabilito che la materia in questione non è riducibile alla regolamentazione degli esercizi, bensì attiene all’ordine pubblico.

    Cosa cambia per i gestori di bar e sale giochi a Trento?

    Dovranno applicare la normativa statale (TULPS e regolamenti AAMS/ADM) anziçhé quella provinciale annullata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 236/2006 – Cartella esattoriale: termine notifica, restituzione atti

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva sollevato questione sull’art. 17 del d.P.R. n. 602/1973, contestando l’assenza di un termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale. Nel frattempo la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità dell’art. 25 dello stesso decreto e il legislatore aveva riscritto la disciplina: la Corte ha disposto la restituzione degli atti al giudice a quo.

    Di cosa si tratta

    L’art. 17 del d.P.R. 602/1973 stabiliva un termine entro il quale le imposte dovevano essere iscritte a ruolo, ma non prevedeva che la cartella esattoriale dovesse essere notificata al contribuente entro quello stesso termine. Un contribuente aveva eccepito la tardività dell’azione fiscale. La Commissione tributaria di Napoli aveva chiesto alla Corte se questa lacuna fosse costituzionalmente legittima.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’art. 6 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli (ordinanza 31 marzo 2005, r.o. n. 4/2006), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede a pena di decadenza la notifica del ruolo al contribuente entro il termine ivi fissato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli. Nel frattempo: (1) la sentenza n. 280/2005 aveva dichiarato illegittimo l’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 per analoga lacuna; (2) il d.l. 106/2005 (conv. l. 156/2005) aveva abrogato l’art. 17 e riscritto complessivamente i termini per la notifica della cartella, con disciplina transitoria. Il giudice a quo deve ora rivalutare la rilevanza della questione.

    Il principio

    Quando, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, sopravvengono modifiche legislative che incidono sulla norma impugnata o su disposizioni connesse, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa significa ‘restituzione degli atti’?

    La Corte rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, senza decidere nel merito. Il giudice deve rivalutare se la questione sia ancora rilevante dopo le modifiche normative sopravvenute.

    La sentenza n. 280/2005 ha risolto il problema per i contribuenti?

    In parte: ha dichiarato illegittima la mancanza di un termine di decadenza per la notifica della cartella ai sensi dell’art. 25. Il legislatore è poi intervenuto con il d.l. 106/2005.

    Il contribuente nel caso concreto può ancora eccepire la tardività?

    Sì, ma il giudice dovrà applicare la nuova disciplina (art. 25 d.P.R. 602/1973 riscritto) e la disciplina transitoria, non più l’abrogato art. 17.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 262/2006 – Canone depurazione idrica senza servizio

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità sull’art. 14 della legge Galli (n. 36/1994) che obbliga l’utente a pagare il canone di depurazione anche in assenza di impianti attivi. L’ordinanza di rimessione del Giudice di pace di Gragnano è carente: non indica il periodo temporale cui si riferisce il canone contestato, dato essenziale per stabilire quale disciplina sia applicabile ratione temporis.

    Di cosa si tratta

    Un utente del servizio idrico aveva chiesto in giudizio di non dover pagare la quota tariffaria riferita alla depurazione delle acque reflue, perché la fognatura del suo Comune era priva di impianti centralizzati di depurazione. L’art. 14, comma 1, della legge n. 36/1994 (cosiddetta legge Galli) prevedeva espressamente che il canone fosse dovuto anche in questa ipotesi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36, nella formulazione originaria, nella parte in cui impone il canone di depurazione anche in assenza di servizio. Parametri: artt. 2, 3, 32, 53 e 97 Cost. Giudice rimettente: Giudice di pace di Gragnano, ordinanza 14 marzo 2005.

    La decisione della Corte

    La questione è manifestamente inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie. Il rimettente non ha indicato il periodo a cui si riferisce la quota di tariffa controversa, dato essenziale: la disciplina del canone di depurazione ha subito ripetute modifiche normative e il testo originario dell’art. 14, comma 1, era applicabile solo dal 3 ottobre 2000 al 27 agosto 2002.

    Il principio

    Un’ordinanza di rimessione è inammissibile quando omette la precisazione del periodo temporale cui si riferisce la fattispecie, tutte le volte in cui la disciplina normativa applicabile sia mutata nel tempo e la determinazione della norma vigente dipenda proprio dalla collocazione temporale del fatto.

    Domande e risposte

    Si può contestare il canone di depurazione se non vi sono impianti nel proprio Comune?

    La questione è tutt’ora controversa e dipende dalla disciplina applicabile nel periodo considerato. La Corte non ha deciso nel merito. Occorre verificare quale normativa era in vigore nel periodo coperto dalle fatture contestate.

    Perché il periodo temporale è così rilevante?

    La disciplina del canone di depurazione è cambiata più volte: dal 2000 al 2002 era in vigore il testo originario dell’art. 14 l. 36/1994; prima e dopo si applicavano norme diverse. Un ricorso o un’eccezione devono fare riferimento alla disciplina corretta.

    La norma che obbliga al pagamento nonostante l’assenza di servizio è costituzionalmente legittima?

    La Corte non si è pronunciata nel merito. I proventi del canone, per legge, confluiscono in un fondo vincolato destinato esclusivamente alla realizzazione degli impianti di depurazione mancanti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 261/2006 – Archiviazione PM contabile Corte dei conti

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Sezione giurisdizionale Abruzzo della Corte dei conti sull’obbligo di motivazione e comunicazione dell’archiviazione del procuratore regionale contabile: la norma censurata non è applicabile nel giudizio a quo perché l’archiviazione è già stata emessa e il giudizio è già instaurato con l’atto di citazione.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un giudizio di responsabilità amministrativa, la Corte dei conti sezione Abruzzo aveva ordinato al procuratore regionale di esibire un provvedimento di archiviazione emesso in una precedente istruttoria che riguardava gli stessi fatti ma altri soggetti. Il procuratore aveva reclamato sostenendo che l’archiviazione fosse un atto interno non esibibile. Il giudice aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 5, comma 1, del d.l. 453/1993 conv. in l. 19/1994 (testo sost. l. 639/1996).

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, conv. l. 19/1994, testo sostituito dalla l. 639/1996, nella parte in cui non prescrive l’obbligo di motivazione, comunicazione e deposito dell’atto di archiviazione. Parametri: artt. 3, 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost. Giudice rimettente: Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ordinanza 28 giugno 2004.

    La decisione della Corte

    La questione è manifestamente inammissibile per irrilevanza. La norma sull’archiviazione disciplina una fase pre-processuale; una volta emessa la citazione e instaurato il giudizio, le questioni relative all’esibizione di documenti sono rette dalle norme processuali del giudizio contabile (artt. 14 e 26 del regolamento r.d. 1038/1933 e art. 210 c.p.c.), non dalla norma impugnata.

    Il principio

    L’archiviazione del procuratore regionale contabile è un atto pre-processuale che chiude l’istruttoria senza formare giudicato; una volta instaurato il giudizio di responsabilità il giudice può comunque ordinare l’esibizione di atti istruttori precedenti in base alle norme processuali ordinarie, senza necessità di intervenire sulla disciplina dell’archiviazione.

    Domande e risposte

    Il giudice contabile può comunque acquisire un atto di archiviazione?

    Sì. La Corte chiarisce che il giudice può ordinare l’esibizione dell’atto di archiviazione in base alle norme processuali del giudizio contabile, indipendentemente dal quesito costituzionale sull’obbligo di motivazione.

    L’archiviazione da parte del procuratore contabile preclude una successiva azione sugli stessi fatti?

    No. L’archiviazione non forma giudicato: il procuratore può esercitare nuovamente l’azione su fatti già archiviati, e il giudice può chiamare in causa i concorrenti non originariamente citati.

    Perché la questione era irrilevante?

    Perché il giudizio era già instaurato: la norma impugnata riguarda la fase delle indagini, non quella processuale. La questione avrebbe dovuto essere sollevata prima dell’emissione dell’atto di citazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 260/2006 – Insindacabilità parlamentare Camera Mancuso Caselli

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte accoglie il conflitto di attribuzione promosso dal GUP del Tribunale di Roma contro la delibera della Camera dei deputati del 2001 che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni dell’on. Filippo Mancuso nei confronti del Procuratore di Palermo Giancarlo Caselli. Mancano i presupposti del nesso funzionale.

    Di cosa si tratta

    Nel 1997 il deputato Mancuso aveva rilasciato un’intervista radiofonica in cui paragonava il procuratore Caselli al mafioso Giovanni Brusca, affermando che parte della magistratura palermitana era “criminale”. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità ritenendo le dichiarazioni connesse alla “polemica politica sui rapporti tra potere legislativo e potere giudiziario”. Il GUP del Tribunale di Roma aveva proposto conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Parametro: art. 68, comma 1, Cost. Giudice ricorrente: GUP del Tribunale di Roma, ordinanza-ricorso 7 novembre 2001 (reg. confl. n. 21/2003).

    La decisione della Corte

    Il ricorso è fondato. Non sussiste il nesso funzionale tra le dichiarazioni offensive del deputato Mancuso e un atto parlamentare tipico. Gli atti parlamentari invocati dalla Camera riguardano la Procura di Milano, non quella di Palermo; l’intervento del febbraio 1997 in Commissione riguardava un episodio specifico e minore del tutto incomparabile con l’accusa di criminalità mafiosa rivolta al Procuratore. La delibera non spettava alla Camera.

    Il principio

    L’equiparazione di un magistrato a un mafioso durante un’intervista radiofonica non è coperta dall’insindacabilità parlamentare anche se il parlamentare aveva in passato sollevato critiche generiche all’operato di alcune Procure: occorre sostanziale identità di contenuto, non mera generica comunanza di argomenti.

    Domande e risposte

    Perché il contesto della “polemica politica sulla magistratura” non basta a coprire le dichiarazioni?

    Perché la Corte richiede un raccordo preciso tra l’atto parlamentare e la dichiarazione esterna: non basta che entrambi trattino di magistratura in genere, occorre che la dichiarazione sia la sostanziale riproduzione di un’opinione già espressa specificamente nelle sedi istituzionali.

    Atti parlamentari successivi alle dichiarazioni possono fondare il nesso funzionale?

    No. La Corte ribadisce costante giurisprudenza: solo gli atti parlamentari del medesimo parlamentare, anteriori o contemporanei alle dichiarazioni, sono rilevanti per la verifica del nesso funzionale.

    Cosa accade dopo che la Corte annulla la delibera camerale?

    Il procedimento penale per diffamazione aggravata riprende il suo corso davanti al GUP del Tribunale di Roma, che può esaminare il merito dell’imputazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 235/2006 – Finanziamenti handicap: conflitto regioni inammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Le Regioni Veneto e Valle d’Aosta avevano promosso conflitto di attribuzione contro la Direttiva del Ministero del lavoro del 23 settembre 2003, che disciplinava i criteri per il finanziamento di progetti sperimentali per persone con handicap (art. 41-ter l. 104/1992). La Corte ha dichiarato i conflitti inammissibili per difetto di interesse.

    Di cosa si tratta

    L’art. 41-ter della legge 104/1992 prevede che il Ministero, con proprio decreto e d’intesa con la Conferenza unificata, definisca i criteri per i progetti sperimentali a favore di persone con handicap. Il Ministero aveva invece adottato una direttiva (atto più informale), senza il decreto d’intesa. Le Regioni ricorrenti contestavano la violazione del principio di leale collaborazione e del riparto di competenze (Titolo V riformato).

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitti di attribuzione promossi dalle Regioni Veneto e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (notificati 12 gennaio 2004, r.c. nn. 1 e 2/2004) contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla Direttiva del Ministro del lavoro 23 settembre 2003, n. 3. Parametri: artt. 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato i conflitti inammissibili per difetto di interesse. La Direttiva era stata emanata in attuazione di un’intesa raggiunta con le Regioni nella Conferenza unificata (seduta del 15 aprile 2003): la stessa intesa aveva approvato la proposta governativa di attribuire al Ministero i fondi per i progetti sperimentali. Le Regioni mancavano dunque dell’interesse a impugnare un atto su cui avevano già espresso consenso.

    Il principio

    Non sussiste l’interesse delle Regioni a promuovere conflitto di attribuzione avverso un atto statale quando le stesse Regioni, attraverso la Conferenza unificata, abbiano già espresso consenso all’adozione di quell’atto.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra ‘decreto’ e ‘direttiva’ ministeriale?

    Il decreto è un atto normativo formale con procedimento codificato; la direttiva è un atto di indirizzo meno vincolante. La legge 104/1992 richiedeva il decreto d’intesa, non una semplice direttiva.

    Perché l’intesa in Conferenza unificata fa venir meno l’interesse?

    Perché le Regioni avevano già accettato la proposta nella sede istituzionale prevista: non possono poi impugnarla dinanzi alla Corte, perché mancherebbe un’effettiva lesione delle loro attribuzioni.

    Il Ministero avrebbe dovuto usare il decreto invece della direttiva?

    Formalmente sì, secondo la legge 104/1992. Ma poiché l’intesa era stata raggiunta, la Corte non ha valutato nel merito la questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 259/2006 – Compensazione atecnica crediti datore lavoro

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Palermo che chiedeva di estendere i limiti di impignorabilità del quinto alle operazioni di “compensazione atecnica” tra credito retributivo del lavoratore e credito risarcitorio del datore di lavoro originante dallo stesso rapporto di lavoro. La questione è incentrata su un “diritto vivente” di fonte giurisprudenziale che il rimettente impugna chiedendone una rivisione.

    Di cosa si tratta

    Il Banco di Sicilia aveva trattenuto dal TFR e dalle spettanze di un dipendente licenziato per appropriazione indebita l’intera somma da questi sottratta, senza rispettare il limite del quinto. La giurisprudenza di legittimità ammette questa “compensazione atecnica” (conguaglio dare-avere) tra crediti nascenti dallo stesso rapporto di lavoro senza i limiti dell’art. 545 c.p.c. Il Tribunale di Palermo chiedeva di estendere quei limiti anche a tale operazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 1246, comma 1, n. 3 c.c. e 545, comma 4, c.p.c., nel significato attribuito dalla giurisprudenza dominante (diritto vivente), nella parte in cui non prevedono che la compensazione tra crediti datoriali e crediti retributivi del lavoratore nascenti dallo stesso rapporto operi nei limiti di un quinto. Parametri: art. 3, comma 1, e art. 36 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Palermo, ordinanza 27 aprile 2004.

    La decisione della Corte

    La questione è inammissibile. La Corte rileva che il rimettente non censura una norma di legge in sé, ma l’interpretazione di essa consolidata nella giurisprudenza di legittimità, e che vi sono possibili interpretazioni alternative costituzionalmente conformi. La questione si risolve in una richiesta di revisione del “diritto vivente” giurisprudenziale che esula dal sindacato di legittimità della Corte.

    Il principio

    La Corte costituzionale non può essere chiamata a censurare direttamente un orientamento giurisprudenziale consolidato (diritto vivente) quando esistano interpretazioni alternative delle norme di legge coerenti con la Costituzione: spetta ai giudici ordinari, in prima battuta, adottare un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma.

    Domande e risposte

    Il datore di lavoro può trattenere integralmente le somme dovute al lavoratore per compensare un suo credito risarcitorio?

    Secondo il diritto vivente giurisprudenziale del 2006, sì, se il credito risarcitorio nasce dallo stesso rapporto di lavoro (“compensazione atecnica”). La Corte non si è pronunciata nel merito su tale regola perché ha dichiarato la questione inammissibile.

    Esiste un limite di tutela del lavoratore in questi casi?

    I limiti di un quinto previsti dall’art. 545 c.p.c. si applicano certamente alla compensazione tecnica e al pignoramento. Sulla compensazione atecnica la questione era controversa in giurisprudenza e la Corte non l’ha risolta con questa sentenza.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il rimettente non individuava una norma di legge in contrasto con la Costituzione, ma chiedeva alla Corte di sanzionare un orientamento giurisprudenziale. La Corte non ha poteri di nomofilachia; questo spetta alla Cassazione a Sezioni Unite.

    Norme collegate