Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 58/2005 – Danno non patrimoniale art. 2059 c.c. soglia di risarcibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 del codice civile (danno non patrimoniale), sollevata dal Tribunale di Ancona sez. di Jesi, in quanto la questione non aveva sufficiente autonomia rispetto al già formato diritto vivente in materia.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, nel corso di un giudizio civile per risarcimento del danno all’immagine e alla vita di relazione intentato dal sindaco di Jesi contro un ufficiale dei carabinieri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 del codice civile nella parte in cui preclude il risarcimento del danno non patrimoniale quando il fatto non corrisponde a una fattispecie astratta di reato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice remittente lamentava la violazione degli artt. 2, 3, 24, 28 e 97, primo comma, della Costituzione: l’art. 2059 c.c. non consentirebbe il risarcimento del danno non patrimoniale per fatto colposo grave della pubblica amministrazione che non configuri reato, anche quando il danno sia realmente subito.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, rilevando che la Corte stessa, con la sentenza n. 233/2003, aveva già fornito un’interpretazione dell’art. 2059 c.c. costituzionalmente orientata che consentiva una lettura più ampia della risarcibilità del danno non patrimoniale; il remittente non aveva tenuto conto di tale orientamento.

    Il principio

    Il giudice remittente deve previamente sperimentare un’interpretazione costituzionalmente conforme della norma impugnata prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale; la mancata considerazione del diritto vivente formatosi a seguito di precedenti sentenze della Corte rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 2059 del codice civile?

    L’art. 2059 c.c. stabilisce che il danno non patrimoniale (come il danno morale) deve essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge; storicamente questo significava solo quando il fatto costituiva reato, ma la Corte cost. n. 233/2003 e la Cassazione hanno ampliato tale interpretazione.

    Qual era la portata della sentenza Corte cost. n. 233/2003 richiamata?

    La sentenza n. 233/2003 ha dichiarato che l’art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme alla Costituzione, consente il risarcimento del danno non patrimoniale anche per la lesione di diritti costituzionalmente protetti, non solo quando il fatto è astrattamente previsto come reato.

    Cosa significa «diritto vivente» nel sistema costituzionale italiano?

    Il diritto vivente è l’interpretazione che di una norma danno costantemente i giudici, in particolare la Cassazione; il giudice remittente deve confrontarsi con tale interpretazione prima di sollevare questione di legittimità costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 57/2005 – Giudizio abbreviato difensore imputato irreperibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parte delle questioni manifestamente inammissibili e parte manifestamente infondate in merito all’art. 438 del codice di procedura penale (giudizio abbreviato): il difensore di un imputato irreperibile senza procura speciale non può richiedere il rito abbreviato, e questa limitazione non è irragionevole.

    Di cosa si tratta

    Il GUP del Tribunale di Milano e il Tribunale di Pistoia (con cinque ordinanze) hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 438, commi 3 e 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono al difensore dell’imputato irreperibile privo di procura speciale di chiedere il giudizio abbreviato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP di Milano lamentava la violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione (ragionevolezza, diritto di difesa, giusto processo): il difensore di un imputato irreperibile non può beneficiare dello sconto di pena del giudizio abbreviato se non ha procura speciale, con possibile danno per l’imputato. Il Tribunale di Pistoia sollevava questioni analoghe sugli artt. 3 e 24 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dal Tribunale di Pistoia (per insufficiente motivazione sulla rilevanza) e la manifesta infondatezza della questione sollevata dal GUP di Milano sull’art. 438, comma 3, ritenendo ragionevole richiedere la procura speciale per un atto dispositivo del rito.

    Il principio

    La richiesta di giudizio abbreviato è un atto dispositivo del rito penale che incide sulla posizione processuale dell’imputato; è costituzionalmente legittimo richiedere che tale atto sia compiuto personalmente dall’imputato o da un difensore munito di procura speciale, anche nel caso di imputato irreperibile.

    Domande e risposte

    Cos’è il giudizio abbreviato?

    Il giudizio abbreviato è un rito alternativo penale in cui l’imputato rinuncia al dibattimento e accetta che il giudice decida allo stato degli atti; in cambio ottiene, in caso di condanna, una riduzione della pena di un terzo (art. 442 c.p.p.).

    Cosa è la procura speciale nel processo penale?

    La procura speciale è il mandato con cui l’imputato conferisce espressamente al difensore il potere di compiere un determinato atto processuale che la legge riserva alla volontà personale dell’imputato.

    Perché l’imputato irreperibile è svantaggiato rispetto al rito abbreviato?

    Se l’imputato è irreperibile non può conferire la procura speciale al difensore né manifestare personalmente la volontà di accedere al rito abbreviato; ciò può comportare, in caso di condanna, l’applicazione della pena piena invece di quella ridotta di un terzo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 56/2005 – Conflitto attribuzioni Senato insindacabilità parlamentare

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Ancona contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili ai sensi dell’art. 68 Cost. le opinioni del senatore Cortelloni, oggetto di un processo civile per risarcimento danni intentato da tre magistrati.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Ancona, nel corso di un processo civile promosso da tre magistrati del Tribunale di Modena (Pagliani, Milelli, Pasquariello) contro il senatore Augusto Cortelloni per dichiarazioni rilasciate in un’intervista, ha proposto conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato avverso la delibera del Senato del 26 novembre 2003 che aveva dichiarato le opinioni del senatore coperte dall’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto riguardava l’art. 68, primo comma, della Costituzione sull’insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. Il Tribunale di Ancona sosteneva che le dichiarazioni del senatore, rese in un’intervista giornalistica dopo una sentenza penale, non rientrassero nell’esercizio delle funzioni parlamentari e che la delibera del Senato fosse erronea.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953, disponendo che il ricorso venisse notificato al Senato entro sessanta giorni. La decisione nel merito del conflitto è rinviata a una pronuncia successiva.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è ammissibile quando un potere (nella specie il Senato) adotta un atto (delibera di insindacabilità) che il potere ricorrente (il tribunale) ritiene invasivo delle proprie attribuzioni costituzionali; il giudizio di ammissibilità è distinto dal merito del conflitto.

    Domande e risposte

    Cosa è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

    L’art. 68, comma 1, Cost. stabilisce che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera o il Senato deliberano se un determinato atto sia coperto da questa garanzia.

    Quando il tribunale può sollevare conflitto di attribuzioni contro una delibera parlamentare?

    Il tribunale può proporre conflitto quando ritiene che la delibera di insindacabilità sia stata adottata per atti o dichiarazioni non riconducibili all’esercizio delle funzioni parlamentari, menomando così la sua attribuzione di giudicare nella controversia civile o penale.

    Come si conclude un conflitto di attribuzioni?

    Dopo la fase di ammissibilità, la Corte decide nel merito se la delibera parlamentare sia corretta. Se accoglie il conflitto, annulla la delibera di insindacabilità e il processo civile o penale può riprendere.

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  • Corte cost. n. 86/2005 – Citazione a giudizio e avviso delle condotte riparatorie nel rito Gdp

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Giudice di pace di Vibo Valentia. La censura riguardava la mancata previsione, nella citazione a giudizio davanti al giudice di pace, dell’avviso della facoltà di estinguere il reato mediante condotte riparatorie.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 274/2000 prevede che davanti al giudice di pace il reato possa estinguersi se l’imputato ripara il danno e ne elimina le conseguenze (art. 35). Questa facoltà deve essere esercitata — o almeno richiesta — prima dell’udienza di comparizione. Il Giudice di pace di Vibo Valentia contestava che la citazione non informasse l’imputato di questa possibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Vibo Valentia ha sollevato (con due ordinanze identiche) questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la citazione indichi la facoltà di estinguere il reato con condotte riparatorie ai sensi dell’art. 35.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, riunendo i due giudizi. Le questioni presentavano carenze argomentative che ne impedivano l’esame nel merito.

    Il principio

    L’inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza può colpire anche questioni sollevate in più giudizi paralleli: la riunione dei giudizi e la dichiarazione congiunta non sanano il vizio originario.

    Domande e risposte

    Cosa sono le «condotte riparatorie» nel rito del giudice di pace?

    Sono comportamenti con cui l’imputato ripara il danno arrecato dall’illecito e ne elimina le conseguenze (restituisce l’oggetto sottratto, risarcisce il danno, si scusa ecc.). Se il giudice le ritiene adeguate, può dichiarare estinto il reato: è un istituto di giustizia riparativa tipico del rito davanti al giudice di pace.

    Quando devono essere effettuate le condotte riparatorie?

    Di regola, prima dell’udienza di comparizione (art. 35, c. 1). Se l’imputato non ha avuto il tempo di provvedervi, può chiedere la sospensione del processo per un massimo di tre mesi (art. 35, c. 3).

    La mancanza dell’avviso in citazione è una nullità?

    Il rimettente sosteneva di sì, ma la Corte non si è pronunciata nel merito per ragioni di inammissibilità. In linea generale, il regime delle nullità processuali è tassativo e richiede che una norma espressamente preveda la sanzione della nullità.

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  • Corte cost. n. 55/2005 – Codice della strada opposizione prefettizia art. 204

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Isernia sull’art. 204 comma 1 del Codice della strada (opposizione all’ordinanza-ingiunzione prefettizia), per difetto di rilevanza nel giudizio a quo.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un giudizio civile in cui la signora Cimino si opponeva a un’ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Isernia per violazione del Codice della strada, il Giudice di pace di Isernia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 204, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), ritenendo che la norma violasse gli artt. 24 e 97 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Isernia lamentava che l’art. 204, comma 1, del Codice della strada, consentendo al prefetto di emettere un’ordinanza-ingiunzione dopo il rigetto del ricorso, violasse il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Il giudice remittente aveva però già rigettato tutte le censure dell’opponente nel merito.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza: il giudice remittente aveva già deciso nel merito rigettando l’opposizione, quindi l’esito del giudizio non dipendeva dall’eventuale incostituzionalità della norma impugnata.

    Il principio

    Un’questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza quando il giudice remittente ha già deciso la controversia nel merito: in tal caso la questione non è necessaria per definire il giudizio a quo.

    Domande e risposte

    Cosa è l’ordinanza-ingiunzione prefettizia nel Codice della strada?

    L’art. 204 del Codice della strada prevede che, dopo il rigetto del ricorso del trasgressore da parte del prefetto, lo stesso prefetto emetta un’ordinanza-ingiunzione con cui intima il pagamento della sanzione.

    Cos’è la rilevanza di una questione di legittimità costituzionale?

    La rilevanza è il requisito per cui la norma impugnata deve essere effettivamente applicabile nel giudizio a quo; se il giudice non deve applicarla per definire la controversia, la questione è irrilevante e quindi inammissibile.

    Come si distingue l’inammissibilità manifesta dalla manifesta infondatezza?

    La manifesta inammissibilità riguarda vizi processuali della questione (difetto di rilevanza, difetto di motivazione, ecc.); la manifesta infondatezza riguarda invece il merito, cioè l’assenza di ragionevoli dubbi di incostituzionalità.

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  • Corte cost. n. 85/2005 – Avviso di chiusura indagini nel processo davanti al giudice di pace

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’assenza dell’avviso di conclusione delle indagini nel rito davanti al giudice di pace. La specialità di quel rito giustifica la diversa disciplina rispetto al processo ordinario.

    Di cosa si tratta

    Il procedimento davanti al giudice di pace ha regole processuali semplificate rispetto al procedimento ordinario. Il Giudice di pace di Bari aveva sollevato la questione perché la legge non prevedeva — prima della citazione a giudizio — l’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.), strumento di garanzia previsto solo nel rito ordinario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’avviso di conclusione delle indagini nel procedimento davanti al giudice di pace.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. La specialità del rito davanti al giudice di pace — che prevede garanzie difensive adeguate al modello processuale adottato — giustifica la mancata trasposizione integrale dell’art. 415-bis c.p.p., come già affermato nell’ordinanza n. 201/2004.

    Il principio

    La diversità di disciplina tra il procedimento davanti al giudice di pace e il rito ordinario non viola il principio di uguaglianza né il diritto di difesa, purché il rito speciale garantisca adeguate tutele difensive in modo coerente con il suo modello processuale.

    Domande e risposte

    Cos’è l’avviso di conclusione delle indagini?

    È l’atto con cui il PM comunica all’indagato e al difensore che le indagini sono terminate, prima di chiedere il rinvio a giudizio: l’indagato può così presentare memorie, produrre documenti o chiedere di essere interrogato (art. 415-bis c.p.p.).

    Il giudice di pace è un giudice ordinario?

    Il giudice di pace è un magistrato onorario (non togato) competente per reati di minore entità (artt. 4 ss. d.lgs. 274/2000). Il procedimento ha carattere semplificato, con maggiore attenzione alla conciliazione e alla riparazione del danno.

    L’imputato davanti al giudice di pace può prepararsi la difesa?

    Sì: riceve la citazione a giudizio con indicazione del fatto contestato e ha tempo per nominarsi un difensore e preparare la propria difesa prima dell’udienza di comparizione, anche se non riceve il previo avviso ex art. 415-bis c.p.p.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 54/2005 – Patrocinio gratuito revoca impugnazione artt. 3 e 24

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 10 della legge n. 217/1990 (patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) nella parte in cui non prevedevano l’impugnazione del provvedimento di revoca per mancanza del requisito reddituale.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Messina, con quattro ordinanze, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 10 della legge n. 217/1990 (poi sostituiti dagli artt. 99 e 112 del d.P.R. n. 115/2002), nella parte in cui non prevedevano la possibilità di impugnare davanti al tribunale o alla corte d’appello il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio gratuito per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice remittente sosteneva che la mancata previsione di un rimedio impugnatorio avverso la revoca del patrocinio gratuito violasse gli artt. 3 (uguaglianza) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione, privando il beneficiario di una tutela giurisdizionale effettiva contro la perdita del beneficio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni, in quanto le norme impugnate erano state nel frattempo sostituite dal d.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), che agli artt. 99 e 112 prevede rimedi impugnatori adeguati, rendendo superata la lacuna lamentata.

    Il principio

    La manifesta infondatezza è dichiarata quando la questione è già stata risolta dal legislatore o risulta priva di ogni ragionevole fondamento; il sopravvenuto T.U. spese di giustizia aveva colmato il vuoto normativo denunciato dal giudice remittente.

    Domande e risposte

    Quando può essere revocato il patrocinio a spese dello Stato?

    Il patrocinio può essere revocato quando il beneficiario supera il limite di reddito previsto dalla legge, oppure quando risultano false le dichiarazioni rese per ottenere l’ammissione al beneficio.

    Cosa si intende per «manifesta infondatezza»?

    La manifesta infondatezza è la forma di declaratoria con cui la Corte, in sede di camera di consiglio, rigetta questioni prive di ogni ragionevole fondamento, senza necessità di approfondita motivazione.

    Qual è la differenza tra la legge n. 217/1990 e il d.P.R. n. 115/2002?

    La legge n. 217/1990 istituiva il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti; il d.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) ha abrogato e sostituito quella disciplina, raccogliendo in modo sistematico tutte le norme sulle spese processuali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 84/2005 – Inammissibilità per motivazione per relationem nel patteggiamento

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla riforma del patteggiamento: il Tribunale di Torre Annunziata si era limitato a richiamare un’altra ordinanza dello stesso ufficio, senza motivare autonomamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 134/2003 aveva modificato la disciplina del patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) nel codice di procedura penale. Il Tribunale di Torre Annunziata aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, ma — invece di motivare autonomamente — si era limitato a rinviare a una precedente ordinanza dello stesso tribunale emessa in un diverso procedimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Torre Annunziata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al c.p.p. in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), rinviando integralmente alla motivazione di una precedente ordinanza dello stesso ufficio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale non sono ammesse questioni motivate solo per relationem: il giudice deve rendere esplicite, con motivazione autosufficiente, le ragioni per cui ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata.

    Il principio

    Il giudice rimettente non può motivare la questione di legittimità costituzionale per semplice rinvio ad altra ordinanza, sia pure dello stesso ufficio e in materia analoga: è richiesta una motivazione autosufficiente che illustri rilevanza e non manifesta infondatezza nel caso concreto.

    Domande e risposte

    Cos’è la motivazione «per relationem»?

    È una motivazione che si limita a richiamare, senza riprodurre o commentare, il contenuto di un altro atto: «si rinvia alla motivazione del provvedimento X». È ammessa in alcuni contesti processuali ma non nell’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

    Perché la Corte esige una motivazione autonoma?

    Perché ogni procedimento è diverso: la rilevanza della questione deve essere valutata in relazione ai fatti specifici di quel giudizio, non di un altro. Il giudice deve spiegare perché «in questo caso» la norma censurata è applicabile e la sua eventuale incostituzionalità inciderebbe sull’esito.

    Cosa prevede la legge n. 134/2003 sul patteggiamento?

    Ha esteso la possibilità di applicare la pena su richiesta delle parti (ex artt. 444-448 c.p.p.) a fattispecie punite fino a dieci anni di reclusione (in luogo dei cinque anni precedenti), ampliando significativamente l’ambito operativo del c.d. patteggiamento allargato.

  • Corte cost. n. 53/2005 – Testo unico spese giustizia delegificazione art. 76

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 170 del T.U. spese di giustizia (d.lgs. n. 113/2002) e dell’art. 7 della legge di delegificazione n. 50/1999, sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione dal Tribunale di Messina.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Messina, con tre ordinanze, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 170 del d.lgs. n. 113/2002 (Testo unico spese di giustizia), nella parte in cui riproduce l’art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (legge di delegificazione). Il giudice remittente dubitava che il legislatore delegato avesse rispettato la delega ricevuta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Messina lamentava la violazione dell’art. 76 della Costituzione: l’art. 170 del T.U. spese di giustizia, come riprodotto nel d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico legislativo e regolamentare), avrebbe ecceduto i limiti della delega di cui alla legge n. 50/1999 per delegificazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 170 del d.lgs. n. 113/2002 in riferimento all’art. 76 della Costituzione, ritenendo che il legislatore delegato avesse rispettato i criteri e principi direttivi della delega.

    Il principio

    Il testo unico di riordino e delegificazione è legittimo quando si limita a raccogliere e coordinare le norme preesistenti senza modificarne sostanzialmente il contenuto; la sola riproduzione di disposizioni vigenti all’interno di un testo unico non costituisce eccesso di delega.

    Domande e risposte

    Cosa è un testo unico legislativo in materia di spese di giustizia?

    Il d.lgs. n. 113/2002 e il d.P.R. n. 115/2002 raccolgono in un unico corpus normativo tutte le disposizioni (legislative e regolamentari) che disciplinano il pagamento delle spese processuali (contributo unificato, spese di cancelleria, patrocinio gratuito, ecc.).

    Cosa si intende per «eccesso di delega»?

    L’eccesso di delega si verifica quando il legislatore delegato introduce norme nuove o modifica sostanzialmente il diritto vigente senza che la legge di delega lo consentisse; la Corte verifica il rispetto dei criteri direttivi.

    Come funziona la delegificazione?

    La delegificazione (prevista dall’art. 17 della legge n. 400/1988) consente al Governo di abbassare il rango di norme legislative trasformandole in regolamenti, semplificando così il sistema normativo e riducendo la riserva di legge.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 83/2005 – Arresto obbligatorio dello straniero inottemperante all’ordine di espulsione

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    La Corte restituisce gli atti a cinque tribunali per una nuova valutazione. La questione riguardava l’arresto obbligatorio dello straniero che non ottemperava all’ordine di lasciare il territorio: la norma censurata era stata nel frattempo modificata dal d.l. n. 241/2004.

    Di cosa si tratta

    Il Testo unico sull’immigrazione prevedeva che lo straniero trovato nel territorio dopo la scadenza del termine fissato dal questore commettesse un reato contravvenzionale (art. 14, c. 5-ter d.lgs. 286/1998), e che per questo reato fosse previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (art. 14, c. 5-quinquies). Più tribunali avevano sollevato dubbi di legittimità in ordine ai principi di libertà personale e ragionevolezza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano, il Tribunale di Bologna, il Tribunale di Castrovillari, il Tribunale di Venezia e il Tribunale di Firenze hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, sostenendo che l’arresto obbligatorio per una contravvenzione violasse la libertà personale e il principio di ragionevolezza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la restituzione degli atti a tutti i giudici rimettenti, perché il d.l. 14 settembre 2004, n. 241 (conv. l. n. 271/2004) aveva modificato la norma censurata successivamente all’ordinanza di rimessione. I giudici devono rivalutare la rilevanza nel quadro normativo aggiornato.

    Il principio

    La sopravvenienza di modifiche normative alla disposizione impugnata obbliga la Corte a restituire gli atti al giudice rimettente: è quest’ultimo a dover valutare se, nel nuovo contesto legislativo, la questione di legittimità costituzionale mantenga rilevanza e non manifesta infondatezza.

    Domande e risposte

    L’arresto obbligatorio per una contravvenzione è compatibile con la Costituzione?

    La libertà personale è inviolabile (art. 13 Cost.) e ogni restrizione deve essere giustificata in modo proporzionato alla gravità del fatto. Per le contravvenzioni — reati di minore gravità — l’arresto obbligatorio può risultare sproporzionato, anche se la Corte non si è pronunciata nel merito in questo procedimento.

    Cos’è il reato di inottemperanza all’ordine del questore?

    È il reato commesso dallo straniero che, pur essendo destinatario di un provvedimento di espulsione con intimazione a lasciare il territorio entro un certo termine, viene trovato ancora in Italia dopo la scadenza. Il d.lgs. 286/1998 prevedeva per questo fatto sanzioni penali e l’arresto.

    La disciplina dell’immigrazione è cambiata più volte?

    Sì. Il sistema sanzionatorio per gli stranieri irregolari è stato modificato ripetutamente (legge Bossi-Fini 2002, d.l. 241/2004, poi ancora modificato). Per questo la Corte ha spesso dovuto restituire gli atti ai giudici per verificare la rilevanza della questione nel quadro normativo vigente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 82/2005 – Legge obiettivo e sussidiarietà nelle infrastrutture strategiche

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla «legge obiettivo» per le infrastrutture strategiche sollevata dal TAR Sicilia. Le norme censurate erano già state oggetto di pronuncia in altra sede, rendendo la questione inammissibile.

    Di cosa si tratta

    Il TAR per la Sicilia (Catania) aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della legge n. 443/2001 (c.d. «legge obiettivo») e del relativo decreto attuativo n. 190/2002, sostenendo che le procedure di approvazione delle infrastrutture strategiche non garantissero la partecipazione degli enti locali e violassero i principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Sicilia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, degli artt. 13 e 14 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e degli artt. 1, comma 2, e 3 del d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione, per violazione della sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato i profili di inammissibilità che rendevano la questione non proponibile nelle forme indicate.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità interviene quando la questione di legittimità costituzionale non supera il vaglio preliminare dei requisiti formali e sostanziali di ammissibilità, in particolare per carenze argomentative del giudice rimettente.

    Domande e risposte

    Cos’è la «legge obiettivo»?

    La legge n. 443/2001 (c.d. «legge obiettivo» o «legge Lunardi») ha istituito una procedura accelerata per la realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale, derogando in parte alle normali procedure urbanistiche e ambientali.

    Cosa prevede il principio di sussidiarietà in materia di infrastrutture?

    Il principio di sussidiarietà (artt. 117 e 118 Cost.) impone che le funzioni amministrative siano esercitate dal livello di governo più vicino ai cittadini. Per le infrastrutture di rilievo nazionale, lo Stato può accentrare le competenze, ma deve farlo coinvolgendo Regioni ed enti locali attraverso forme di leale collaborazione.

    Perché la legge obiettivo è stata contestata?

    Perché la procedura di approvazione dei progetti preliminari consentiva di prescindere dai pareri degli enti locali e determinava automaticamente la variante agli strumenti urbanistici vigenti, bypassando le competenze regionali e comunali in materia di urbanistica e territorio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 52/2005 – Patrocinio spese Stato opposizione composizione monocratica

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, comma 3, del T.U. spese di giustizia (d.lgs. n. 113/2002), che prevede la composizione monocratica del tribunale nel giudizio di opposizione al rigetto o alla revoca del patrocinio a spese dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Gela ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, comma 3, del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico spese di giustizia), nella parte in cui prevede che nel giudizio di opposizione contro il rigetto o la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato il tribunale proceda in composizione monocratica anziché collegiale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice remittente (Tribunale di Gela) lamentava la violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione: la composizione monocratica per l’opposizione sarebbe irragionevole rispetto alla composizione collegiale prevista per il provvedimento originario di rigetto, e il legislatore delegato avrebbe ecceduto i limiti della delega.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, comma 3 del d.lgs. n. 113/2002, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, ritenendo che la scelta del legislatore delegato di prevedere il giudice monocratico per l’opposizione rientrasse nei margini della delega e non fosse irragionevole.

    Il principio

    La composizione monocratica o collegiale del giudice è una scelta discrezionale del legislatore che non viola di per sé il principio di uguaglianza, purché rientri nella delega e sia sorretta da una razionale giustificazione; la diversa composizione per il provvedimento originario e per l’opposizione non è necessariamente irragionevole.

    Domande e risposte

    Che cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

    Il patrocinio a spese dello Stato («gratuito patrocinio») consente alle persone non abbienti (con reddito sotto una soglia stabilita per legge) di farsi assistere da un avvocato in un processo civile, penale o amministrativo con onorari pagati dallo Stato.

    Cosa succede se la domanda di patrocinio viene rigettata o revocata?

    Il soggetto interessato può proporre opposizione davanti al tribunale; l’art. 99 del T.U. spese di giustizia disciplina le forme di questo giudizio di opposizione.

    Quando il legislatore delegato eccede i limiti della delega?

    Il legislatore delegato eccede la delega quando esercita funzioni legislative non previste o diverse da quelle indicate dalla legge di delega; la Corte verifica il rispetto dei criteri e dei principi direttivi fissati dal Parlamento.

    Norme collegate

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