Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 66/2005 – Parcheggio a pagamento e riserva di legge costituzionale

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    La Corte dichiara non fondate le censure relative alla legittimità del parcheggio a pagamento su strade urbane: il corrispettivo per la sosta del veicolo non è una prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost., e la legge delega sul codice della strada era costituzionalmente legittima in quanto la norma sul parcheggio a pagamento aveva carattere meramente ricognitivo rispetto alla disciplina previgente.

    Di cosa si tratta

    Un privato aveva ricevuto una sanzione per mancato pagamento della sosta in zona a parcheggio a pagamento. Il Giudice di pace di Roma aveva sollevato questioni di legittimità sull’art. 2, comma 1, lett. d) della legge delega n. 190/1991 e sull’art. 7, comma 1, lett. f) del codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), che consentivano ai Comuni di subordinare la sosta al pagamento di un corrispettivo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice rimettente contestava la violazione degli artt. 76, 16, 3 e 23 della Costituzione: mancanza di principi e criteri direttivi nella delega, limitazione illegittima alla libertà di circolazione, disparità di trattamento tra ricchi e poveri, e assenza della riserva di legge per una prestazione patrimoniale imposta.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate le censure ex artt. 76, 16 e 23 Cost.: la disposizione del codice della strada è meramente ricognitiva di quella già vigente nel precedente testo unico n. 393/1959, quindi non necessitava di specifici principi direttivi; la libertà di circolazione non include il diritto alla sosta gratuita; il pagamento della sosta è un corrispettivo volontario, non una prestazione imposta. Dichiara invece inammissibile la censura ex art. 3 Cost. per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Il principio

    Il corrispettivo per il parcheggio su strade urbane non è una «prestazione patrimoniale imposta» ai sensi dell’art. 23 Cost., trattandosi di un corrispettivo per un utilizzo particolare della strada liberamente scelto dall’utente, privo dell’elemento dell’imposizione legale coattiva. Le limitazioni all’uso della strada possono essere giustificate da interessi pubblici diversi dalla sanità e sicurezza.

    Domande e risposte

    La riserva di legge dell’art. 23 Cost. si applica al parcheggio a pagamento?

    No. L’art. 23 Cost. si applica alle prestazioni patrimoniali imposte, cioè a quelle in cui prevale l’elemento dell’imposizione legale coattiva. Il pagamento per la sosta è rimesso alla scelta dell’utente, che può decidere di non parcheggiare in zona a pagamento, e configura un corrispettivo per un utilizzo volontario, non un tributo.

    La libertà di circolazione garantisce il parcheggio gratuito?

    No. L’art. 16 Cost. garantisce la libertà di muoversi nel territorio nazionale, ma non il diritto di lasciare il proprio veicolo gratuitamente sulla pubblica via. Le limitazioni all’uso delle strade possono essere giustificate da interessi pubblici quali il buon regime della cosa pubblica, la conservazione della strada e la necessità di scoraggiare il traffico privato nei centri storici.

    Chi fissa le tariffe del parcheggio?

    Il codice della strada (art. 7, comma 1, lett. f) attribuisce ai Comuni il potere di stabilire le aree destinate a parcheggio e le relative tariffe, seguendo le direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le delibere comunali che istituiscono il parcheggio a pagamento sono impugnabili davanti al TAR.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 65/2005 – Qualificazione imprese appalti regionali Sardegna, questione inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Governo contro la legge della Regione Sardegna n. 14/2002 sull’albo regionale degli appaltatori: la difesa erariale aveva invocato l’art. 117 Cost. senza confrontarsi con lo statuto speciale sardo (art. 3, lett. e), che attribuisce alla Regione competenza primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva istituito un proprio sistema di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici regionali, alternativo al sistema nazionale delle SOA (Società Organismi di Attestazione). Il Governo impugnava la legge sostenendo che essa violasse la competenza esclusiva statale in materia di concorrenza e le direttive comunitarie sugli appalti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava la l.r. Sardegna n. 14/2002 invocando l’art. 117, primo e secondo comma, lett. e) Cost. (competenza esclusiva statale in materia di concorrenza e rispetto dei vincoli comunitari). La Regione eccepiva che il proprio statuto speciale (art. 3, lett. e) le attribuisce competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse regionale, con prevalenza sulle norme ordinarie del Titolo V.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le censure inammissibili: il ricorrente aveva invocato l’art. 117 Cost. senza spiegare per quale ragione, trattandosi di legge di una Regione a statuto speciale, tale parametro dovesse prevalere sullo statuto speciale della Sardegna (art. 3, lett. e), che prevede una competenza primaria in materia di lavori pubblici. La mancanza di questa argomentazione essenziale rende il ricorso inammissibile.

    Il principio

    Quando lo Stato impugna una legge di una Regione a statuto speciale, deve argomentare la prevalenza del parametro costituzionale invocato rispetto alle norme dello statuto speciale, che possono attribuire alla Regione competenze legislative più ampie di quelle riconosciute alle Regioni ordinarie. L’omessa valutazione dello statuto speciale rende inammissibile il ricorso.

    Domande e risposte

    Perché le Regioni a statuto speciale hanno un regime diverso dalle Regioni ordinarie?

    Le cinque Regioni a statuto speciale (Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia) hanno statuti approvati con legge costituzionale che attribuiscono loro competenze legislative più ampie, anche in settori di competenza esclusiva statale per le Regioni ordinarie. Lo statuto speciale prevale quindi sulle disposizioni del Titolo V della Costituzione, salvo che la riforma costituzionale del 2001 preveda condizioni più favorevoli.

    La competenza regionale in materia di lavori pubblici esclude del tutto le norme statali sulla concorrenza?

    Non necessariamente. La Corte si è pronunciata solo sull’inammissibilità del ricorso per difetto di argomentazione, senza entrare nel merito. Il rapporto tra competenza primaria regionale sui lavori pubblici e competenza esclusiva statale sulla concorrenza richiede un’analisi specifica che il ricorso non aveva sviluppato.

    Cosa sono le SOA?

    Sono le Società Organismi di Attestazione, soggetti privati abilitati a certificare la qualificazione delle imprese per partecipare agli appalti pubblici. Il sistema SOA, istituito dal d.P.R. n. 34/2000, è unico a livello nazionale e prevede un regime tariffario a carico delle imprese. La Regione Sardegna aveva introdotto un sistema alternativo, a costi più bassi, gestito da una commissione pubblica.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, inclusa la materia della concorrenza come competenza esclusiva statale
  • Corte cost. n. 64/2005 – Trasmissione delibere di debito alla Corte dei conti e autonomia regionale

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    La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dalla Regione Veneto sull’art. 23, comma 5, della legge finanziaria 2003 (l. n. 289/2002): l’obbligo di trasmettere i provvedimenti di riconoscimento di debito alla Corte dei conti è espressione di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica e non viola l’autonomia regionale.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2003 aveva introdotto per tutte le pubbliche amministrazioni l’obbligo di trasmettere agli organi di controllo e alla Procura della Corte dei conti i provvedimenti di riconoscimento di debito: si tratta di atti con cui la P.A. assume un’obbligazione al di fuori delle ordinarie procedure contabili. La Regione Veneto contestava che tale disciplina, troppo dettagliata, invadesse la sua competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto impugnava l’art. 23, comma 5, della l. n. 289/2002 per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. (competenza concorrente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica) e dell’art. 97 Cost. (buon andamento), lamentando che la norma, lungi dal porre un semplice principio, introducesse una disciplina di dettaglio senza chiara finalità.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione non fondata. La norma esprime un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica: il potere del legislatore statale di imporre alle amministrazioni obblighi informativi verso la Corte dei conti è legittimo e già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 36/2004). Il controllo della Corte dei conti è compatibile con il nuovo Titolo V della Costituzione, fondandosi anche sull’art. 97 Cost., e non è configurabile come controllo di legittimità sugli atti espunto dall’ordinamento.

    Il principio

    Il legislatore statale può imporre agli enti autonomi obblighi informativi verso la Corte dei conti, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), purché si tratti di principi fondamentali e non di disciplina di dettaglio: l’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito rientra in tale categoria.

    Domande e risposte

    Cosa sono i «provvedimenti di riconoscimento di debito»?

    Sono atti con cui una pubblica amministrazione riconosce un’obbligazione già contratta senza seguire le ordinarie procedure di impegno contabile. Segnalano possibili irregolarità nella gestione e per questo sono soggetti a controllo.

    Qual è il confine tra principio fondamentale e disciplina di dettaglio?

    Secondo la giurisprudenza costituzionale, i principi fondamentali riguardano i criteri informatori della disciplina di un settore e incidono sul modo di esercizio della potestà regionale, senza escludere settori o imporre regole minuziose. La trasmissione degli atti di riconoscimento di debito alla Corte dei conti è un criterio generale di coordinamento, non una norma di dettaglio.

    Il controllo della Corte dei conti sulle Regioni è ancora ammissibile dopo la riforma del Titolo V?

    Sì. La riforma costituzionale del 2001 ha abolito i controlli di legittimità sugli atti amministrativi degli enti locali (artt. 125 e 130 Cost. abrogati), ma ha lasciato intatta la legittimità dei controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria, fondata su basi costituzionali diverse, tra cui l’art. 97 Cost.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza concorrente in materia di armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica
  • Corte cost. n. 63/2005 – Testimonianza protetta per il maggiorenne infermo di mente

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    La Corte dichiara incostituzionali gli artt. 398, comma 5-bis, e 498, comma 4-ter, c.p.p. nella parte in cui non estendono al maggiorenne infermo di mente vittima di reati sessuali le modalità «protette» di assunzione della testimonianza (luogo separato, vetro specchio, ausilio di esperti) già previste per i minori di sedici anni: l’art. 2 Cost. impone di tutelare la personalità particolarmente fragile di tale testimone.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale per reati sessuali, la legge prevedeva modalità di esame «protette» (luogo neutro, vetro specchio, esperto di supporto) solo per i minori di sedici anni. Due giudici avevano dubitato che tale limite fosse costituzionalmente legittimo quando la persona offesa, pur adulta, fosse un infermo di mente: in quel caso il confronto diretto con l’imputato può causare un trauma grave e compromettere l’autenticità della deposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Biella e il GIP di Ariano Irpino sollevavano questione di legittimità degli artt. 498, commi 4-bis e 4-ter, e 398, comma 5-bis, c.p.p., nella parte in cui non consentivano al giudice di adottare le modalità protette di escussione per il maggiorenne infermo di mente vittima di violenza sessuale. I parametri erano gli artt. 2, 3, 24, 32 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara incostituzionali l’art. 398, comma 5-bis (incidente probatorio) e l’art. 498, comma 4-ter c.p.p. (esame con vetro specchio) nella parte in cui non estendono le modalità protette al maggiorenne infermo di mente. Il giudice deve poter valutare in concreto se la fragiltà del testimone renda necessario tale regime speciale. Dichiara invece non fondata la questione sull’art. 498, comma 4-bis, poiché la dichiarazione additiva sul comma 5-bis già estende automaticamente quell’ambito.

    Il principio

    Il principio costituzionale di tutela della persona (art. 2 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) impongono di estendere al maggiorenne infermo di mente, vittima di reati sessuali, le modalità protette di testimonianza previste per il minore di sedici anni, quando il giudice riscontri in concreto la necessità di prevenire pregiudizi alla personalità del teste.

    Domande e risposte

    Cosa sono le «modalità protette» di testimonianza?

    Sono modalità speciali di assunzione della prova previste per i soggetti vulnerabili: il giudice può disporre l’esame in un luogo diverso dall’aula (anche presso strutture specializzate), con l’ausilio di un esperto, fissando orari adeguati. È inoltre possibile l’uso del vetro specchio con impianto citofonico, che evita il contatto visivo diretto tra il testimone e le parti.

    Perché la protezione si applicava solo ai minorenni?

    Il legislatore aveva originariamente pensato alle modalità protette per tutelare la personalità del minore. La Corte, con questa sentenza, chiarisce che la stessa fragilità può colpire il maggiorenne infermo di mente e che non vi è ragione costituzionalmente valida per negare a quest’ultimo la medesima tutela.

    Chi decide se attivare le modalità protette?

    Il giudice, sulla base di una valutazione concreta delle condizioni del testimone e del contesto processuale. La Corte ha sottolineato che tale potere discrezionale è necessario per adattare la tutela alla varietà delle situazioni individuali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 62/2005 – Regioni denuclearizzate e competenza ambientale statale

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    La Corte dichiara incostituzionali le leggi di Sardegna, Basilicata e Calabria che avevano dichiarato i rispettivi territori «denuclearizzati» e vietato il transito di materiali radioattivi: la tutela dell’ambiente e la disciplina del trasporto di materie radioattive appartengono alla competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Dichiara invece non fondate le censure relative al decreto-legge statale sul deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.

    Di cosa si tratta

    Tre Regioni (Sardegna, Basilicata e Calabria) avevano approvato leggi che dichiaravano i rispettivi territori «denuclearizzati» vietando il transito e la presenza di materiali nucleari non prodotti localmente. Contestualmente, la Regione Basilicata impugnava il decreto-legge statale che prevedeva la realizzazione di un unico Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. La Corte era chiamata a definire i limiti tra competenza legislativa statale ed autonomia regionale in materia di ambiente e tutela della salute.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le leggi regionali erano impugnate dal Governo per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. (tutela dell’ambiente, competenza esclusiva statale) e dell’art. 117, primo comma, Cost. (vincoli comunitari). La Regione Basilicata, a propria volta, contestava il d.l. n. 314/2003 e la legge di conversione n. 368/2003 per violazione degli artt. 77, 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara costituzionalmente illegittime le leggi regionali di Sardegna, Basilicata e Calabria: esse invadono la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e violano i principi fondamentali dettati dalla normativa statale (d.lgs. n. 230/1995) che dà attuazione alle direttive comunitarie. Le Regioni possono fissare standard di tutela della salute più elevati, ma non vietare in assoluto il transito di materie radioattive, incidendo così su una materia a disciplina necessariamente unitaria a livello nazionale. Le censure regionali al decreto-legge statale sono invece dichiarate non fondate o inammissibili.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.: le Regioni non possono introdurre divieti assoluti al transito di materie radioattive, poiché una tale disciplina — per i suoi effetti ultraregionali e la necessità di autorizzazioni statali — rientra nella potestà legislativa dello Stato. Il potere regionale si limita a standard di tutela della salute più elevati rispetto ai minimi statali.

    Domande e risposte

    Una Regione può vietare il transito di rifiuti radioattivi nel proprio territorio?

    No, secondo la Corte. Il trasporto di materie radioattive richiede un’autorizzazione statale con prescrizioni valevoli per l’intero percorso e non può essere bloccato da un singolo territorio regionale: ciò violerebbe la competenza esclusiva statale in materia di ambiente e la normativa comunitaria.

    Le Regioni non hanno alcun ruolo in materia di radioattività?

    Hanno competenza concorrente in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) e possono stabilire misure più restrittive rispetto agli standard minimi fissati dallo Stato, purché non si traducano in divieti assoluti di transito che interferiscono con la disciplina statale di autorizzazione.

    Qual era la disciplina statale rilevante?

    Il decreto legislativo n. 230 del 1995, attuativo di direttive comunitarie, regolamenta il trasporto di materie radioattive (art. 21) richiedendo un’autorizzazione ministeriale con prescrizioni valide per l’intero itinerario. Leggi regionali che ne precludano l’applicazione si pongono in conflitto con tale normativa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 61/2005 – Insindacabilità parlamentare e conflitto tardivo

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    La Corte dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano contro la delibera della Camera dei deputati che aveva riconosciuto l’insindacabilità delle dichiarazioni dell’on. Dell’Utri: il ricorso era stato depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica previsto dall’art. 26 delle norme integrative.

    Di cosa si tratta

    Un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa vedeva imputato un deputato per dichiarazioni rese in un’intervista. La Camera aveva deliberato che quelle dichiarazioni erano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ex art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Milano aveva sollevato conflitto di attribuzione contestando tale delibera, ma aveva depositato il ricorso tredici giorni dopo la scadenza del termine.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano – sezione VI penale contestava la delibera della Camera dei deputati del 14 marzo 2002 sull’insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Marcello Dell’Utri nei confronti del dott. Giancarlo Caselli ed altri. Il parametro era l’art. 68, primo comma, della Costituzione, interpretato alla luce del requisito del «nesso funzionale» tra la dichiarazione e uno specifico atto parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara il giudizio improcedibile per tardività del deposito: il ricorso, notificato il 24 aprile 2003, fu depositato il 13 giugno 2003, oltre la scadenza del termine perentorio di venti giorni dalla notifica fissato dall’art. 26, terzo comma, delle norme integrative. In conformità alla propria costante giurisprudenza, la Corte ribadisce che tale termine è perentorio e il mancato rispetto comporta l’improcedibilità.

    Il principio

    Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato il termine di venti giorni per il deposito del ricorso presso la cancelleria della Corte, decorrente dalla notifica, ha natura perentoria: il deposito tardivo rende il giudizio improcedibile, a prescindere dal merito delle censure.

    Domande e risposte

    Che cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È lo strumento con cui un potere dello Stato (ad esempio un giudice) contesta che un altro potere (come il Parlamento) abbia invaso le sue attribuzioni costituzionali. Nel caso delle delibere di insindacabilità, i giudici possono sollevare conflitto se ritengono che la Camera abbia errato nel riconoscere la garanzia dell’art. 68 Cost.

    Perché il deposito tardivo rende il giudizio improcedibile?

    Le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (art. 26, terzo comma) impongono che il ricorso, una volta notificato, sia depositato entro venti giorni. Questo termine serve a garantire la certezza e la speditezza del procedimento: se il termine non è rispettato, il conflitto non può proseguire.

    Cosa avviene nel merito del conflitto sull’insindacabilità quando è tempestivo?

    La Corte verifica se esiste un «nesso funzionale» tra le dichiarazioni rese fuori dal Parlamento e uno specifico atto parlamentare. La semplice comunanza di argomento non è sufficiente: occorre un’identificabilità sostanziale della dichiarazione con l’attività parlamentare svolta.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 90/2005 – Rito direttissimo e nulla osta all’espulsione dello straniero

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sul combinato disposto dell’art. 558 c.p.p. e dell’art. 13 d.lgs. 286/1998, che imponeva al giudice della convalida di concedere il nulla osta all’espulsione e pronunciare sentenza di non luogo a procedere. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la questione.

    Di cosa si tratta

    Lo straniero arrestato per il reato di ingresso clandestino (art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998) doveva essere giudicato con il rito direttissimo. In tale sede il giudice era tenuto a concedere il nulla osta all’espulsione e a pronunciare sentenza di non luogo a procedere, a prescindere da qualsiasi valutazione di merito. Il Tribunale di Firenze aveva sollevato dubbi di costituzionalità su questo meccanismo automatico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 558 c.p.p. e dell’art. 13, comma 13, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla l. 30 luglio 2002, n. 189, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 101 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Il rimettente non aveva dimostrato in modo convincente che la norma censurata fosse applicabile al caso concreto né aveva illustrato adeguatamente la rilevanza della questione.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità colpisce la questione di legittimità costituzionale quando il giudice rimettente non ha dimostrato, con sufficiente rigore, sia che la norma impugnata sia effettivamente applicabile nel giudizio a quo, sia che la sua eventuale incostituzionalità inciderebbe sull’esito del caso.

    Domande e risposte

    Cosa prevede il rito direttissimo per gli stranieri?

    Quando lo straniero è arrestato per i reati previsti dal Testo unico sull’immigrazione, la legge prevede che si proceda con il rito direttissimo: il giudice della convalida può essere investito anche della decisione sul merito in modo più rapido rispetto al rito ordinario.

    Il giudice può rifiutare il nulla osta all’espulsione?

    Nella versione normativa esaminata, il meccanismo era automatico: il giudice doveva concedere il nulla osta e pronunciare sentenza di non luogo a procedere. Il rimettente contestava proprio questa automaticità, che sottraeva al giudice ogni margine di valutazione discrezionale.

    L’espulsione è una pena o una misura amministrativa?

    L’espulsione è primariamente una misura amministrativa di polizia, anche se può essere disposta come sanzione accessoria a una condanna penale. Il nulla osta giudiziale serve a coordinare il procedimento penale in corso con l’esecuzione dell’espulsione amministrativa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 89/2005 – Divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale su più pensioni

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973, che vieta di percepire l’indennità integrativa speciale (IIS) su due trattamenti pensionistici. La questione era già stata decisa in precedenti pronunce e il rimettente non ha indicato elementi nuovi.

    Di cosa si tratta

    L’indennità integrativa speciale (IIS) è una voce del trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici. La norma censurata vietava di percepirla due volte quando il pensionato titolare di pensione diretta acquisiva anche una pensione di reversibilità (del coniuge deceduto). La Corte aveva già affrontato il tema nelle sentenze n. 494/1993 e n. 516/2000.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti (sez. giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana e sezioni di Puglia e Sardegna) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sul divieto di doppia percezione dell’IIS.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità, riunendo i giudizi. La questione era già stata decisa nelle precedenti pronunce n. 494/1993 e n. 516/2000, che avevano chiarito il quadro: il divieto di cumulo non è in sé incostituzionale, ma deve essere accompagnato da un limite minimo sotto il quale il divieto non opera.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale su una norma già oggetto di pronunce di questa Corte può essere dichiarata manifestamente inammissibile quando il rimettente non prospetta argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati nelle pronunce precedenti.

    Domande e risposte

    Cos’è l’indennità integrativa speciale?

    Era una voce del trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici, originariamente istituita per compensare l’erosione del potere d’acquisto. È stata poi progressivamente incorporata nella pensione base con il meccanismo della perequazione automatica.

    Perché il cumulo su due pensioni era problematico?

    L’IIS era calcolata in base al livello minimo del trattamento pensionistico. Percepirla due volte — su pensione diretta e di reversibilità — poteva risultare iniquo rispetto a chi percepiva un’unica pensione più elevata. Il legislatore aveva vietato il cumulo, ma senza prevedere un limite minimo complessivo.

    Cosa aveva stabilito la sent. n. 516/2000?

    La Corte aveva chiarito che l’incostituzionalità non deriva dal divieto di cumulo in sé, ma dalla mancanza di un limite di trattamento complessivo al di sotto del quale il divieto non deve operare, e aveva invitato il legislatore a colmare questa lacuna.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 60/2005 – Codice della strada ricorso prefettizio jus superveniens

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti ai numerosi Giudici di pace remittenti che avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis del Codice della strada (introdotto dal d.l. n. 151/2003), perché nelle more del giudizio la normativa di riferimento era stata modificata.

    Di cosa si tratta

    Numerosi Giudici di pace (da Castellammare di Stabia, Firenze, Caserta, Vasto e molti altri) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, commi 3, 5 e 6, del Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), introdotto dal d.l. n. 151/2003 convertito dalla legge n. 214/2003, in materia di ricorso al prefetto avverso le sanzioni del Codice della strada.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Giudici di pace lamentavano profili di incostituzionalità dell’art. 204-bis commi 3, 5 e 6 del Codice della strada, che disciplinava il procedimento di opposizione avanti al prefetto e le conseguenze sull’impugnazione giudiziaria delle ordinanze-ingiunzioni. Le norme impugnate erano state introdotte dal d.l. n. 151/2003 convertito in legge n. 214/2003.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti affinché valutassero se le sopravvenute modifiche legislative avessero inciso sul quadro normativo di riferimento, rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni originariamente sollevate.

    Il principio

    Quando nel corso del giudizio incidentale di legittimità costituzionale interviene una modifica legislativa che può aver mutato il contesto normativo, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la fondatezza della questione alla luce del nuovo quadro normativo (istituto del jus superveniens).

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 204-bis del Codice della strada?

    L’art. 204-bis (introdotto nel 2003) disciplinava il ricorso al prefetto come rimedio alternativo all’opposizione giudiziaria avverso le sanzioni del Codice della strada; le disposizioni sui commi 3, 5 e 6 riguardavano le conseguenze processuali di tale ricorso.

    Cosa significa «restituzione degli atti» in un giudizio di legittimità costituzionale?

    La restituzione degli atti è un provvedimento con cui la Corte rinvia il fascicolo al giudice remittente senza decidere nel merito, invitandolo a rivalutare se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata alla luce delle sopravvenienze normative.

    Quanti giudici di pace erano coinvolti in questa ordinanza?

    Erano coinvolti i Giudici di pace di Castellammare di Stabia, Firenze, Caserta, Vasto, Montorio al Vomano, Torre Annunziata, Cairo Montenotte, Mileto, Marsiconuovo, Novi Ligure, Sondrio, Bonorva, Penne, Bassano del Grappa, Revere, Reggio Calabria, Milano, Lugo, Cesena, Varese, Torino, Terracina, Genzano di Roma, Viadana, Catania, Ivrea e Roma.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 88/2005 – Conflitto di attribuzione parlamentare e termine di notifica del ricorso

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    La Corte dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Lanciano contro la delibera della Camera che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del deputato Di Fonzo nei confronti di Nicola Fosco. Il ricorso non era stato notificato nei termini perentori fissati dall’ordinanza di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Lanciano era investito di un giudizio civile per risarcimento danni intentato da Nicola Fosco contro il deputato Giovanni Di Fonzo per dichiarazioni offensive rese in interviste e trasmissioni televisive. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità di quelle dichiarazioni ex art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale aveva sollevato conflitto, che era stato dichiarato ammissibile, ma poi non era stato notificato entro i termini.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Lanciano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 16 gennaio 2001 (doc. IV-quater n. 164) che dichiarava insindacabili i fatti per cui era in corso il giudizio. Parametro: art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione. L’organo ricorrente non aveva provveduto alla notifica del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità entro il termine perentorio da quest’ultima fissato, determinando la decadenza dal giudizio.

    Il principio

    Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, il termine per la notifica del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità è perentorio e la sua inosservanza determina l’improcedibilità: l’esigenza costituzionale che il giudizio si concluda in termini certi non può essere rimessa alla disponibilità delle parti confliggenti.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra inammissibilità e improcedibilità?

    L’inammissibilità si dichiara quando mancano ab origine i presupposti del ricorso (legittimazione, interesse ecc.). L’improcedibilità interviene quando, pur essendo il ricorso inizialmente ammissibile, un vizio successivo — come il mancato rispetto di un termine perentorio — impedisce lo svolgimento del giudizio nel merito.

    Cosa succede se un conflitto di attribuzione viene dichiarato improcedibile?

    Il giudizio si chiude senza che la Corte si pronunci sulla legittimità dell’atto contestato. La delibera parlamentare di insindacabilità rimane quindi in vigore, e il giudice ordinario è vincolato a tenerne conto nel proprio giudizio.

    Le dichiarazioni di un parlamentare in TV sono sempre coperte dall’art. 68?

    No. La Corte ha ripetutamente affermato che l’insindacabilità presuppone un nesso funzionale tra le opinioni espresse e l’esercizio del mandato parlamentare. Dichiarazioni rese in contesti estranei all’attività parlamentare tipica non beneficiano in automatico della prerogativa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 59/2005 – Riparazione ingiusta detenzione termine decadenza art. 315

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 315 c.p.p. (riparazione per ingiusta detenzione), sollevata dalla Corte d’appello di Genova in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., concernente il termine per presentare la domanda di riparazione.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Genova, nel corso di un procedimento di riparazione per ingiusta detenzione promosso da Olivotto Ennio (arrestato nel 1986, prosciolto nel 1990, che aveva chiesto la riparazione solo nel 2001), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 315 c.p.p., ritenendo che il termine di decadenza per la domanda di riparazione potesse essere incostituzionale nel caso in cui l’interessato non fosse stato a conoscenza della definizione del procedimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Genova lamentava la violazione degli artt. 3 (uguaglianza) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione: l’art. 315 c.p.p. fissa un termine di decadenza per la domanda di riparazione che potrebbe pregiudicare chi, come l’Olivotto, non era stato informato della definizione del giudizio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, ritenendo che la disciplina del termine di decadenza dell’art. 315 c.p.p. fosse già stata valutata come costituzionalmente conforme in precedenti pronunce e che la specifica situazione dell’Olivotto non evidenziasse un vizio di incostituzionalità della norma.

    Il principio

    Il termine di decadenza per la domanda di riparazione per ingiusta detenzione è giustificato dall’esigenza di certezza del diritto; la Corte ha ritenuto infondata la tesi che tale termine decorra solo dalla conoscenza effettiva della definizione del giudizio da parte dell’interessato.

    Domande e risposte

    Cos’è la riparazione per ingiusta detenzione?

    L’art. 314 c.p.p. prevede che chi ha subito una custodia cautelare ingiusta (perché poi prosciolto con formula piena) ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato; l’art. 315 disciplina le modalità e i termini per presentare la domanda.

    Qual era il termine di decadenza previsto dall’art. 315 c.p.p.?

    L’art. 315 c.p.p. fissava un termine di due anni per presentare la domanda di riparazione, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento.

    Nel caso Olivotto il termine era stato rispettato?

    Il prosciolto era stato liberato nel 1986 e la sentenza del giudice istruttore era del 1990; la domanda di riparazione era stata presentata nel 2001, quindi ben oltre il termine biennale. La questione di legittimità serviva a verificare se il termine decorresse dalla conoscenza effettiva del proscioglimento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 87/2005 – IRAP e agevolazioni ICI per coltivatori diretti in pensione

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 58, comma 2, del d.lgs. 446/1997, che escludeva i coltivatori diretti in pensione dalle agevolazioni ICI sui terreni agricoli. Il legislatore ha ragione di modulare le agevolazioni in base allo status effettivo del soggetto.

    Di cosa si tratta

    L’art. 9 del d.lgs. n. 504/1992 prevedeva agevolazioni ICI (poi estese all’ICI/IMU) per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali che svolgessero l’attività «a titolo principale». L’art. 58, comma 2, del d.lgs. 446/1997 escludeva da questo regime agevolato i pensionati già coltivatori diretti, anche se continuavano a coltivare la terra.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in riferimento agli artt. 3, 4, 5, 70 e 76 della Costituzione, nella parte in cui escludeva i coltivatori diretti pensionati dalle agevolazioni previste dall’art. 9 del d.lgs. n. 504/1992.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. La scelta legislativa di modulare le agevolazioni fiscali in base allo status previdenziale del soggetto è coerente con il criterio di «titolo principale» dell’attività, e non è irragionevole escludere chi ha già maturato una pensione da lavoratore autonomo agricolo.

    Il principio

    La differenziazione legislativa tra coltivatori diretti attivi e coltivatori diretti in pensione, ai fini delle agevolazioni fiscali sui terreni agricoli, non viola il principio di uguaglianza né il diritto al lavoro: la discrezionalità del legislatore tributario è ampia e la distinzione ha una giustificazione razionale.

    Domande e risposte

    Cosa sono le agevolazioni ICI per i coltivatori diretti?

    I terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali godono di un regime agevolato di imposta comunale sugli immobili (ICI, poi sostituita dall’IMU): la base imponibile è ridotta e in alcuni casi l’imposta è azzerata per i terreni montani.

    Il pensionato che coltiva ancora la terra è ancora «coltivatore diretto»?

    La qualifica di coltivatore diretto è legata all’iscrizione alla gestione previdenziale INPS degli agricoltori e allo svolgimento dell’attività come occupazione principale. Il pensionato che continua a coltivare può avere una posizione ibrida, non sempre riconosciuta ai fini agevolativi.

    Cosa si intende per attività svolta «a titolo principale»?

    Il legislatore richiede che l’agricoltura costituisca l’attività prevalente del soggetto in termini di reddito e impegno lavorativo. Chi percepisce principalmente una pensione e coltiva solo in via accessoria non soddisfa questo requisito secondo l’interpretazione prevalente.

    Norme collegate

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