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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte restituisce gli atti al TAR Sardegna sulla questione di legittimità dell’art. 34 della legge-quadro sulle aree protette (legge 394/1991) relativo al Parco del Golfo di Orosei e Gennargentu: nel frattempo la legge finanziaria 2006 ha introdotto modifiche sostanziali che impongono una nuova valutazione della rilevanza della questione.

Di cosa si tratta

Sei Comuni sardi (Baunei, Orgosolo, Arzana, Villagrande Strisaili, Seulo, Gairo) avevano impugnato il d.P.R. istitutivo del Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu (1998), lamentando di essere stati inclusi nel perimetro senza un adeguato coinvolgimento nella fase di delimitazione. Il TAR Sardegna aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 34 della legge 394/1991 per mancanza di modalità procedurali di coinvolgimento dei Comuni.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro aree protette), nella parte in cui non impone modalità procedurali di coinvolgimento degli enti locali nella delimitazione del Parco. Parametri: artt. 5, 114, comma 2, e 118, comma 1, Cost. Giudice rimettente: TAR Sardegna, ordinanza 12 ottobre 2005.

La decisione della Corte

La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente. Dopo l’ordinanza di rimessione, l’art. 1, comma 573, della legge finanziaria 2006 (l. 266/2005) ha introdotto rilevanti modifiche: l’applicazione delle disposizioni del Parco è stata subordinata a una nuova intesa Stato-Regione Sardegna, e i Comuni possono aderire all’intesa e far parte del Parco attraverso apposita deliberazione consiliare. Queste novità richiedono una nuova valutazione della rilevanza della questione.

Il principio

Quando nel corso del giudizio costituzionale sopravvengono modifiche normative rilevanti che possono incidere sulla rilevanza della questione nel giudizio principale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti se la questione sia ancora rilevante alla luce del nuovo quadro legislativo.

Domande e risposte

Il Parco del Gennargentu è stato effettivamente istituito?

L’ente Parco è stato istituito con d.P.R. del 1998, ma la sua effettiva operatività è rimasta controversa proprio a causa delle controversie giudiziarie e delle resistenze dei Comuni inclusi nel perimetro contro la loro volontà.

I Comuni hanno diritto a partecipare alla delimitazione di un parco nazionale?

La questione è rimasta aperta. Il TAR aveva sollevato la questione invocando il principio di autonomia degli enti locali (artt. 5, 114 e 118 Cost.), ma la Corte non si è pronunciata nel merito. La legge finanziaria 2006 ha comunque riconosciuto ai Comuni un diritto di adesione volontaria.

La restituzione degli atti equivale a una pronuncia di incostituzionalità?

No. È una pronuncia procedurale che rimette la valutazione al giudice rimettente: questi dovrà verificare se, alla luce del nuovo quadro normativo, la questione sia ancora rilevante nel giudizio principale, e se sì potrà ri-sollevare la questione in termini aggiornati.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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