Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 271/2006 – Traffico illecito di rifiuti

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con Ordinanza n. 271 del 2006, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata. La questione non soddisfaceva i requisiti di ammissibilità richiesti.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte nel 2006.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in via incidentale davanti alla Corte. I parametri costituzionali evocati sono gli artt. 3, 24, 25, 27 e 111 della Costituzione, 3, 24, 25, 27 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha manifesta inammissibilità. Il dispositivo recita: «per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 53- bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti peri»

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve rispettare rigorosi requisiti formali e sostanziali per essere ammissibile davanti alla Corte. La mancanza di uno di tali requisiti comporta la declaratoria di manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché mancavano i presupposti processuali o la questione era formulata in modo inidoneo.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice, nel corso di un giudizio di cui è investito, può sollevare la questione d’ufficio o su istanza di parte, se la ritiene rilevante e non manifestamente infondata.

    Quali effetti produce un’ordinanza della Corte costituzionale?

    Le ordinanze di manifesta inammissibilità o infondatezza non hanno effetto erga omnes; il giudice rimettente dovrà applicare la norma nel giudizio principale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 315/2006 – Insindacabilità Previti dichiarazioni Ariosto Tribunale Como

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha annullato la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del deputato Cesare Previti rilasciate nel settembre 1997 in una trasmissione televisiva RAI contro Stefania Ariosto. Le dichiarazioni erano anteriori a qualsiasi procedimento parlamentare e rese nel proprio interesse personale: nessun nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Como era chiamato a giudicare il deputato Cesare Previti per l’intervista al TG Sera RAI del 16 settembre 1997, in cui aveva dichiarato che Stefania Ariosto era “un teste falso, fabbricato in laboratorio, pagata per calunniare”. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità di tali dichiarazioni ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost. Il Tribunale di Como aveva quindi sollevato conflitto di attribuzioni analogo a quello del Tribunale di Monza (n. 314/2006).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Como ha sollevato conflitto di attribuzioni in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione, sostenendo che le dichiarazioni televisive di Previti fossero state rese fuori dal Parlamento, nel proprio interesse personale, senza nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilità e ha annullato la delibera. Le dichiarazioni del 16 settembre 1997 erano anteriori alla domanda di autorizzazione all’arresto (settembre-dicembre 1997) e all’audizione parlamentare (gennaio 1998). Non sussisteva il nesso funzionale con un procedimento parlamentare, identicamente a quanto deciso per il Tribunale di Monza nella sent. n. 314/2006.

    Il principio

    Il principio è identico a quello della sent. n. 314/2006: le dichiarazioni rese da un parlamentare extra moenia, prima di qualsiasi esercizio di funzione parlamentare relativa alla vicenda e nel proprio esclusivo interesse personale, non sono coperte dall’insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost., anche se la vicenda diventerà poi oggetto di un procedimento parlamentare.

    Domande e risposte

    In cosa differisce il caso Como dal caso Monza (n. 314)?

    Il caso Como riguarda specificamente l’intervista televisiva al TG Sera del 16 settembre 1997 (“teste falso, fabbricato in laboratorio, pagata per calunniare”), davanti al Tribunale di Como. Il caso Monza riguarda un insieme più ampio di dichiarazioni (maggio 1996 – dicembre 1997) davanti al Tribunale di Monza. La delibera della Camera impugnata è diversa (doc. IV-quater n. 31 per Como, n. 22 per Monza).

    L’insindacabilità parlamentare protegge anche le dichiarazioni fuori dal Parlamento?

    Sì, ma solo se sussiste il nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari. La giurisprudenza costituzionale ha progressivamente chiarito che tale nesso richiede un collegamento concreto e diretto con un atto tipico della funzione parlamentare (proposta di legge, interrogazione, dichiarazione di voto, ecc.).

    La Camera aveva ecceduto le proprie attribuzioni?

    Sì, secondo la Corte. La Camera dei deputati, deliberando l’insindacabilità di dichiarazioni prive del necessario nesso funzionale, aveva invaso la sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita all’autorità giudiziaria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 314/2006 – Insindacabilità Previti dichiarazioni Ariosto Tribunale Monza

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha annullato la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni rese dal deputato Cesare Previti contro Stefania Ariosto (teste in un processo) nei media tra il 1996 e il 1997. Le dichiarazioni, rese extra moenia e nel proprio interesse personale, erano prive del necessario nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Cesare Previti era imputato davanti al Tribunale di Monza per diffamazione a mezzo stampa in concorso con giornalisti, per avere rilasciato tra il maggio 1996 e il dicembre 1997 dichiarazioni nei media in cui descriveva Stefania Ariosto — teste nel processo IMI-SIR in cui Previti era coimputato — come “bugiarda calunniatrice”, “teste falso” e accusandola di aver ricevuto denaro per le sue accuse. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Monza ha sollevato conflitto di attribuzioni in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione, sostenendo che le dichiarazioni di Previti fossero state rese fuori dal Parlamento, nel proprio interesse personale, e fossero prive del nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari necessario per l’applicazione dell’insindacabilità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilità e ha annullato la delibera. Le dichiarazioni erano state rese prima che Previti fosse ascoltato dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere (audizione avvenuta l’8 gennaio 1998 con deposito di memoria). L’anteriorità delle dichiarazioni rispetto al procedimento parlamentare escludeva il nesso funzionale richiesto dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 223/2005).

    Il principio

    Le dichiarazioni rese da un parlamentare fuori dalla sede del Parlamento sono coperte dall’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. solo se sussiste un nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari. Le dichiarazioni rese nel proprio interesse personale, prima di aver esercitato qualunque funzione parlamentare in relazione alla vicenda, sono prive di tale nesso e non godono dell’insindacabilità.

    Domande e risposte

    Quando le dichiarazioni extra parlamentari sono insindacabili?

    Secondo la sentenza n. 223/2005 richiamata dalla Corte, sono insindacabili le dichiarazioni rese fuori dal Parlamento, durante un procedimento parlamentare in corso, da un deputato destinatario di una misura cautelare da autorizzare, prima di essere ascoltato dalla Giunta, purché siano collegate alla pendenza di quel procedimento parlamentare.

    Perché le dichiarazioni di Previti non rientravano in questo schema?

    Perché le dichiarazioni più risalenti (1996-1997) erano precedenti sia alla domanda di autorizzazione all’arresto (settembre 1997) sia alla successiva audizione parlamentare (gennaio 1998). Non potevano quindi essere “qualificate” dal procedimento parlamentare che non era ancora in corso.

    Cosa è il processo IMI-SIR?

    È un procedimento penale per corruzione in atti giudiziari, relativo a presunte tangenti versate per orientare sentenze in favore di grandi gruppi industriali. Cesare Previti era imputato come presunto intermediario tra imprenditori e magistrati corrotti. Stefania Ariosto era una teste chiave.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 313/2006 – Calendario venatorio Calabria competenza esclusiva statale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato che non spettava alla Regione Calabria modificare il calendario venatorio 2003/2004 oltre il termine del 31 gennaio fissato dalla legge statale, e ha annullato la delibera della Giunta regionale n. 88/2004. La delimitazione temporale della caccia è uno standard uniforme di tutela della fauna di competenza esclusiva statale.

    Di cosa si tratta

    La Giunta regionale della Calabria, con delibera n. 88 del 17 febbraio 2004, aveva prorogato la stagione venatoria 2003/2004 nelle giornate di sabato e domenica dal 21 febbraio al 21 marzo 2004, autorizzando il prelievo di determinate specie selvatiche. Il Presidente del Consiglio aveva promosso conflitto di attribuzioni lamentando la violazione della competenza statale esclusiva in materia ambientale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso conflitto di attribuzioni in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, sostenendo che la delibera regionale calabrese avesse violato l’art. 18 della legge n. 157/1992, che fissa al 31 gennaio il termine per il prelievo venatorio a tutela dei cicli migratori, e fosse stata adottata senza il preventivo parere dell’INFS.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso. La delimitazione temporale del prelievo venatorio prevista dalla legge n. 157/1992 assicura la sopravvivenza e la riproduzione delle specie, corrispondendo a un’esigenza di tutela ambientale e dell’ecosistema di competenza esclusiva statale. La delibera regionale aveva prorogato la stagione venatoria in assenza di peculiari esigenze del territorio calabrese, violando uno standard minimo di tutela uniforme.

    Il principio

    La delimitazione temporale del prelievo venatorio fissata dalla legge statale (termine del 31 gennaio) costituisce uno standard minimo e uniforme di tutela della fauna selvatica, rientrante nella competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Le regioni non possono modificarlo neppure in presenza di un piano faunistico-venatorio regionale.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 18 della legge n. 157/1992?

    Fissa il calendario venatorio nazionale, stabilendo che la stagione di caccia ha termine il 31 gennaio di ogni anno per la maggior parte delle specie. Questo termine è finalizzato a proteggere i cicli migratori e il rientro ai luoghi di nidificazione della fauna selvatica.

    Le regioni possono mai derogare al calendario venatorio?

    La legge n. 157/1992 (art. 19-bis, introdotto dalla l. n. 221/2002 in recepimento della Direttiva Uccelli) prevede deroghe regionali, ma solo in presenza di specifici presupposti (assenza di altre soluzioni soddisfacenti, controllo da parte di INFS, ecc.). Nel caso calabrese tali presupposti non erano stati rispettati.

    Perché il Comune di San Demetrio Corone (310/2006) è coinvolto in una sentenza diversa?

    Sono due vicende distinte. La sent. n. 310/2006 riguardava la sottrazione di beni ad uso civico in Calabria. La sent. n. 313/2006 riguarda la modifica del calendario venatorio in Calabria. Entrambe dichiarano illegittimità di atti regionali calabresi, ma su basi giuridiche completamente diverse.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 312/2006 – Conflitto attribuzioni caccia deroga Sardegna inammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dallo Stato nei confronti della Regione Sardegna per un decreto di deroga al divieto di caccia. Il ricorso del Governo invocava solo l’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. senza considerare lo statuto speciale sardo, che modifica il riparto di competenze per le regioni a statuto speciale.

    Di cosa si tratta

    L’Assessore della difesa dell’ambiente della Regione Sardegna aveva autorizzato, con decreto del 18 febbraio 2004, il prelievo in deroga al divieto di caccia di alcune specie di volatili nel periodo 21-29 febbraio 2004, invocando la legge regionale n. 2/2004 e la normativa comunitaria. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso conflitto di attribuzioni lamentando la violazione della competenza statale esclusiva in materia ambientale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso conflitto di attribuzioni in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, competenza esclusiva statale), lamentando che la Regione Sardegna avesse modificato il calendario venatorio in assenza dei presupposti di legge e senza il parere obbligatorio dell’INFS.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del conflitto. Il ricorso del Governo non aveva preso in considerazione lo statuto speciale per la Regione Sardegna (l. cost. n. 3/1948), che attribuisce alla Regione competenze proprie in materia. La costante giurisprudenza della Corte impone di motivare perché le norme del Titolo V si applicano anche alle regioni a statuto speciale; in mancanza, il ricorso è inammissibile.

    Il principio

    I ricorsi statali che facciano valere nei confronti di regioni a statuto speciale esclusivamente le norme del Titolo V della Costituzione, senza motivare le ragioni per cui esse si applicano anche in presenza di uno statuto speciale che diversamente regola le competenze, sono inammissibili.

    Domande e risposte

    Cosa prevede lo statuto speciale della Sardegna in materia di caccia?

    Lo statuto speciale (l. cost. n. 3/1948) attribuisce alla Regione Sardegna competenza legislativa primaria in varie materie, tra cui la caccia, la pesca nelle acque interne e la protezione della fauna. Ciò modifica il normale riparto di competenze previsto dall’art. 117 Cost.

    Cosa prevede l’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli)?

    Consente agli Stati membri di derogare alle disposizioni di protezione degli uccelli selvatici per determinate finalità (ricerca scientifica, sicurezza aerea, prevenzione di danni alle colture), a condizione che non vi sia altra soluzione soddisfacente e che la deroga non pregiudichi la sopravvivenza della specie.

    Come finisce la vicenda con il conflitto della Regione Calabria (n. 313)?

    Diversamente: nel caso della Calabria, che ha solo statuto ordinario, il conflitto è stato dichiarato fondato e la delibera annullata. Lo statuto speciale sardo ha impedito l’esame nel merito del caso sardo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 311/2006 – Pensione indiretta guerra vedovo discriminazione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 della legge n. 648/1950 nella parte in cui non prevedeva il vedovo tra i soggetti aventi diritto alla pensione indiretta di guerra. L’esclusione fondata sulla sola diversità di sesso violava il principio di uguaglianza, in coerenza con la progressiva equiparazione già operata dalla legislazione successiva.

    Di cosa si tratta

    Il sig. Cagliano Giuseppe aveva presentato nel 1952 domanda di pensione di guerra come vedovo della moglie Angela Biondi, civile deceduta nel 1942 per causa di guerra (uccisa dai partigiani). La domanda era stata respinta perché la legge n. 648/1950 prevedeva la pensione indiretta di guerra solo in favore della vedova e non del vedovo. Il giudice unico delle pensioni della Corte dei conti (sezione Liguria) aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice unico delle pensioni della Corte dei conti per la Regione Liguria ha sollevato questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, censurando l’art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), nella parte in cui non prevedeva il vedovo quale soggetto di diritto alla pensione indiretta di guerra.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale. La ratio decidendi è la medesima della sentenza n. 9/1980 (che aveva già esteso la pensione di reversibilità al vedovo): nient’altro che la diversità di sesso giustificava il deteriore trattamento del vedovo. La pensione indiretta di guerra è un diritto a titolo originario (non derivativo come quella di reversibilità), spettante in base al vincolo familiare, che non tollera discriminazioni fondate sul sesso.

    Il principio

    La diversità di sesso non può da sola giustificare un trattamento deteriore nell’accesso ai benefici previdenziali connessi al vincolo familiare. Il legislatore, nell’estendere la pensione indiretta di guerra alla vedova ma non al vedovo, aveva violato l’art. 3 della Costituzione, senza che tale disparità potesse trovare giustificazione nella natura dell’istituto.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra pensione di reversibilità e pensione indiretta di guerra?

    La pensione di reversibilità si acquisisce a titolo derivativo (dal pensionato deceduto). La pensione indiretta di guerra spetta, invece, a titolo originario a chi ha perso il coniuge per causa di guerra: non presuppone che il coniuge percepisse già una pensione, ma discende direttamente dal vincolo familiare e dalla causa bellica del decesso.

    Il problema era già stato parzialmente risolto prima del 2006?

    Sì. Il d.P.R. n. 915/1978 aveva già equiparato vedovo e vedova per la pensione indiretta, ma con decorrenza dal 1 gennaio 1979. La Corte nel 1980 aveva già dichiarato incostituzionali le norme che escludevano il vedovo dalla reversibilità e da alcuni benefici tabellari. La pronuncia del 2006 completa il quadro per l’art. 55 della legge n. 648/1950.

    Il giudizio era ancora attuale dopo così tanti anni?

    Sì: il ricorso era stato proposto dall’erede Cagliano Biagio, figlio del sig. Giuseppe Cagliano deceduto nel 1958. L’accertamento del diritto e l’eventuale liquidazione retroattiva delle somme riguardavano un arco temporale precedente al 1 gennaio 1979, data da cui la norma era già stata modificata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 310/2006 – Usi civici Calabria tutela ambientale autorizzazione comunale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 56, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria n. 10/1997, che consentiva al Sindaco di autorizzare la sottrazione di terreni gravati da usi civici alla loro destinazione, per permettere la costruzione di impianti a rete (acqua, gas, energia, telecomunicazioni). La norma violava il principio di ragionevolezza poiché eliminava le necessarie garanzie di coinvolgimento delle popolazioni interessate.

    Di cosa si tratta

    Nel comune di San Demetrio Corone (CS), l’ENEL aveva costruito una cabina elettrica su un terreno gravato da uso civico in forza di una convenzione con il Comune, che aveva rilasciato apposita autorizzazione del Sindaco ai sensi della legge regionale calabrese. Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Regione Calabria, a seguito di ricorso del Comitato Legambiente, aveva sollevato questione di legittimità della norma che attribuiva tale potere autorizzatorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Regione Calabria ha sollevato questione in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, censurando l’art. 56, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Calabria n. 10/1997, nella parte in cui consente che i beni gravati da usi civici possano essere sottratti alla loro destinazione mediante mero provvedimento autorizzatorio del Sindaco, in deroga alla procedura di mutamento di destinazione prevista dalla legge statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.). La disciplina statale sugli usi civici prevede l’obbligatoria assegnazione a categoria dei terreni e valutazioni paesistiche concrete. La norma regionale, consentendo una deroga generalizzata tramite autorizzazione comunale, eliminava il necessario coinvolgimento delle popolazioni locali cui appartiene il diritto collettivo di godimento.

    Il principio

    I beni gravati da usi civici sono soggetti a una destinazione che esprime un diritto collettivo delle popolazioni locali, con rilevanza ambientale e paesaggistica. Una norma regionale che consenta la loro sottrazione a questa destinazione con una mera autorizzazione comunale, senza le garanzie di valutazione concreta e di coinvolgimento delle popolazioni previste dalla legge statale, è costituzionalmente illegittima per violazione del principio di ragionevolezza.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli usi civici?

    Sono diritti collettivi delle comunità locali su terreni (di proprietà pubblica o privata) destinati all’uso comune: pascolo, legnatico, semina. Regolati dalla legge n. 1766/1927 e dal r.d. n. 332/1928, vincolano il regime giuridico del bene e richiedono procedure speciali per il mutamento di destinazione.

    Chi è il Commissario per la liquidazione degli usi civici?

    È un organo giurisdizionale speciale (magistrato della Corte d’appello) competente a decidere le controversie in materia di usi civici. Svolge anche attività ricognitive e d’ufficio, come nel caso di specie, per accertare la qualitas soli dei terreni.

    La costruzione di un impianto ENEL giustifica la deroga agli usi civici?

    No, secondo la Corte. Anche se la costruzione di impianti a rete può astrattamente configurarsi come una diversa esplicazione dell’utilità collettiva, le valutazioni di compatibilità devono essere concrete e non astratte, con il coinvolgimento delle popolazioni interessate, caso per caso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 309/2006 – Uffici stampa Regione Siciliana cessazione materia

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana contro la delibera legislativa in materia di uffici stampa. Le disposizioni impugnate erano state omesse in sede di promulgazione, privando definitivamente di oggetto il giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato l’art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 (ultimi due periodi) della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana (d.d.l. n. 1095, stralcio X) in materia di uffici stampa, che prevedeva forme di stabilizzazione del personale addetto alla comunicazione istituzionale e l’attribuzione della qualifica di redattore capo a tutti gli addetti degli uffici stampa degli enti locali siciliani.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 51, 81, comma quarto, 97 e 114 della Costituzione, censurando le norme che prevedevano criteri di priorità nella nomina degli addetti stampa a favore del personale già in servizio, ritenendo ciò lesivo dei principi di uguaglianza, buon andamento e autonomia degli enti locali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Dopo l’impugnazione, la Regione aveva promulgato la legge n. 7/2006 omettendo tutte le disposizioni oggetto di censura. L’esercizio del potere promulgativo avviene in modo unitario e contestuale: le parti omesse non possono più acquistare efficacia, rendendo privo di oggetto il giudizio.

    Il principio

    L’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’assemblea regionale, preclude definitivamente che le parti della legge impugnate e omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino qualsiasi efficacia. Ne deriva la cessazione della materia del contendere nel giudizio costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli uffici stampa delle istituzioni pubbliche?

    Strutture organizzative previste dalla legge n. 150/2000 (comunicazione delle P.A.) cui è affidata l’attività di informazione ai mezzi di comunicazione di massa. Il responsabile dell’ufficio stampa deve essere iscritto all’Ordine dei giornalisti.

    Come funziona la promulgazione con omissione?

    Quando il Commissario dello Stato impugna una delibera legislativa regionale, la Regione può comunque promulgare le parti non impugnate, omettendo quelle censurate. Le parti omesse non entrano mai in vigore e non possono essere ripromulgate: si “esaurisce” il potere promulgativo su di esse.

    Perché la Corte dichiara cessata la materia anziché inammissibile il ricorso?

    Perché il ricorso era originariamente ammissibile: è sopravvenuta una circostanza (la promulgazione con omissione) che ha eliminato l’oggetto del giudizio. La formula “cessazione della materia del contendere” è quella usata quando l’impugnazione viene privata di oggetto da un evento successivo alla sua proposizione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 308/2006 – Trattamento economico enti locali Sicilia contrattazione collettiva

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 39, comma 9, della legge regionale siciliana n. 10/2000, che estendeva ai dipendenti comunali assunti in soprannumero i benefici economici di un previgente contratto collettivo. La norma violava il principio fondamentale secondo cui il trattamento economico del pubblico impiego è materia riservata alla contrattazione collettiva.

    Di cosa si tratta

    Alcuni dipendenti comunali del Comune di Mazara del Vallo, assunti in soprannumero ai sensi della legge reg. sic. n. 39/1985, avevano chiesto il riconoscimento dei benefici economici previsti dall’art. 41 del d.P.R. n. 347/1983. La legge regionale n. 10/2000 aveva disposto l’applicazione di tali benefici anche a questi lavoratori. Il Tribunale di Marsala aveva sollevato questione di legittimità perché tale estensione era operata dalla legge anziché dalla contrattazione collettiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Marsala ha sollevato questione in riferimento all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 e all’art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 421/1992, censurando l’art. 39, comma 9, della legge della Regione Siciliana n. 10/2000, per violazione del principio di riforma economico-sociale secondo cui il trattamento economico dei dipendenti pubblici è determinato dalla contrattazione collettiva.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale. Dalla legge n. 421/1992 si ricava il principio della regolazione mediante contratti collettivi del trattamento economico dei dipendenti pubblici, che costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale vincolante anche per le Regioni a statuto speciale. La norma siciliana, intervenendo direttamente sul trattamento economico, aveva violato tale principio.

    Il principio

    Il trattamento economico del personale degli enti locali è materia riservata alla contrattazione collettiva. Una legge regionale — anche di regione a statuto speciale — non può autonomamente attribuire o estendere benefici economici ai dipendenti pubblici, poiché ciò viola il principio di riforma economico-sociale che riserva tale materia alla contrattazione collettiva.

    Domande e risposte

    Perché vincola anche la Regione Siciliana?

    I principi fondamentali di riforma economico-sociale, ai sensi dell’art. 117 Cost. (nella versione anteriore alla riforma del 2001) e dello statuto speciale siciliano, costituiscono un limite invalicabile per qualsiasi tipo di potestà legislativa regionale, ordinaria o speciale.

    Cosa prevede l’art. 41 del d.P.R. n. 347/1983?

    Il d.P.R. n. 347/1983 recepisce i risultati dell’accordo collettivo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali. L’art. 41 prevedeva determinati benefici economici per i lavoratori inquadrati nei ruoli degli enti locali.

    La contrattazione collettiva sostituisce completamente la legge nel pubblico impiego?

    Per quanto riguarda il trattamento economico fondamentale e accessorio sì: il d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che il trattamento economico è determinato esclusivamente dalla contrattazione collettiva, e il giudice non può attribuire trattamenti economici non previsti dai contratti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 307/2006 – Autovelox contestazione immediata manifesta infondatezza

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 201, comma 1-bis, lettere e) e f), del Codice della strada, che esenta dall’obbligo di contestazione immediata le infrazioni rilevate da autovelox. L’uso delle apparecchiature è predeterminato per legge e non arbitrario, mentre la diversità di trattamento si giustifica con le differenti condizioni dei tratti stradali.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Rieti era chiamato a decidere sull’opposizione di un automobilista multato per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox, senza contestazione immediata. Il giudice aveva dubitato della legittimità costituzionale della norma che consente tale modalità di accertamento, ritenendo violati il diritto alla prova e il principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Rieti ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, censurando l’art. 201, comma 1-bis, lett. e) e f), d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 151/2003, conv. dalla l. n. 214/2003, nella parte in cui esonerava dall’obbligo di contestazione immediata le infrazioni rilevate tramite apparecchi elettronici.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. L’uso degli autovelox non è rimesso all’arbitrio della P.A.: i casi e le sedi stradali per cui è previsto sono determinati dalla legge (art. 4 d.l. n. 121/2002). Le differenze nell’obbligo di contestazione immediata dipendono dalle diverse condizioni dei tratti di strada, il che esclude l’irragionevolezza censurabile ex art. 3 Cost. Il diritto alla prova ex art. 24 Cost. non è leso, giacché il verbale fa fede fino a querela di falso nelle stesse condizioni di altri verbali.

    Il principio

    La diversità di trattamento nell’obbligo di contestazione immediata delle infrazioni stradali, a seconda che siano accertate con o senza strumenti elettronici, è giustificata dalla differente conformazione dei tratti di strada e non viola il principio di uguaglianza né il diritto alla prova, purché i casi di utilizzo degli apparecchi siano predeterminati per legge.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 201, comma 1-bis, del Codice della strada?

    Elenca le situazioni in cui la contestazione immediata dell’infrazione stradale non è necessaria, tra cui il caso di rilevamento dell’eccesso di velocità tramite apparecchiature omologate (lettera e) e altri casi di impossibilità pratica di fermare il veicolo (lettera f).

    Perché l’assenza di contestazione immediata non lede il diritto di difesa?

    Il verbale notificato contiene tutti gli elementi necessari per l’esercizio del diritto di difesa, e l’automobilista può contestarne il contenuto attraverso la querela di falso o le normali vie dell’opposizione. Il diritto alla prova non richiede che l’infrazione sia contestata in presenza dell’interessato.

    Come sono determinati i luoghi dove si usano gli autovelox?

    L’art. 4 del d.l. n. 121/2002, come modificato dal d.l. n. 151/2003, prescrive che l’utilizzo delle apparecchiature di rilevamento della velocità sia predeterminato per tipologia di strada e previa delibera degli enti proprietari, con idonea segnalazione sul posto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 306/2006 – TAR espropri giurisdizione restituzione atti

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Analoga all’ord. n. 305/2006, la Corte ha restituito gli atti al TAR Abruzzo e al Tribunale di Udine che avevano sollevato questione sull’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 325/2001 in materia di giurisdizione esclusiva negli espropri. La sentenza n. 191/2006 aveva nel frattempo ridefinito la questione.

    Di cosa si tratta

    Due distinti procedimenti — uno davanti al TAR Abruzzo di Pescara (per l’irreversibile trasformazione di un terreno da parte del Comune di Montesilvano) e uno davanti al Tribunale civile di Udine (per analoga vicenda di occupazione da parte del Comune di Pavia di Udine) — avevano entrambi sollevato questione sull’attribuzione della relativa competenza giurisdizionale al giudice amministrativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Abruzzo e il Tribunale di Udine hanno sollevato, in riferimento all’art. 103 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 325/2001 e del corrispondente d.P.R. n. 327/2001 (T.U. espropriazione “Testo A”), nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie sui “comportamenti” delle P.A. in materia espropriativa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e ordinato la restituzione degli atti ai due giudici rimettenti, affinché rivalutassero la rilevanza delle questioni alla luce della sentenza n. 191/2006, che aveva già parzialmente dichiarato l’illegittimità della giurisdizione esclusiva per i comportamenti tenuti in carenza di potere.

    Il principio

    Lo stesso principio dell’ord. n. 305/2006: la sopravvenuta pronuncia della Corte che ridefinisce i contorni della norma impugnata impone la restituzione degli atti ai giudici a quibus per la rivalutazione della rilevanza. La riunione di giudizi analoghi evita decisioni contraddittorie.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra T.U. “Testo A” e “Testo B”?

    Il d.P.R. n. 327/2001 (“Testo A”) è il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari, mentre il d.lgs. n. 325/2001 (“Testo B”) contiene solo le disposizioni legislative. Entrambi presentano un art. 53, comma 1, di contenuto identico.

    Cosa doveva rivalutare il giudice a quo?

    Se, alla luce della sentenza n. 191/2006, i comportamenti all’origine del danno lamentato rientrassero tra quelli collegati a un pubblico potere (giurisdizione amministrativa costituzionale) o tra quelli in carenza di potere (giurisdizione ordinaria, n.d.r., dichiarata illegittima la norma in tal caso).

    Il Tribunale ordinario poteva sollevare la stessa questione del TAR?

    Sì. L’art. 103 Cost. riguarda i limiti della giurisdizione amministrativa e qualsiasi giudice — ordinario o amministrativo — può dubitare della conformità a Costituzione di una norma che attribuisce cause alla giurisdizione dell’altro ordine.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 305/2006 – Giurisdizione esclusiva TAR espropri comportamenti

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha restituito gli atti al TAR Calabria che aveva sollevato questione sull’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 325/2001 (giurisdizione esclusiva TAR in materia di espropri). Dopo la sentenza n. 191/2006, che aveva parzialmente ridefinito i confini della giurisdizione esclusiva, il rimettente doveva rivalutare la rilevanza delle questioni.

    Di cosa si tratta

    Due proprietari di terreni in Calabria avevano adito il TAR per ottenere il risarcimento del danno derivante da occupazione acquisitiva: i loro fondi erano stati occupati e irreversibilmente trasformati dall’amministrazione per realizzare opere pubbliche, senza che venissero emessi tempestivi decreti di esproprio. Il TAR aveva dubitato della costituzionalità della norma che attribuiva tali controversie alla giurisdizione esclusiva amministrativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR della Calabria ha sollevato questione in riferimento all’art. 103 della Costituzione, censurando l’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 325/2001 (T.U. espropriazione “Testo B”), nella parte in cui devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti i “comportamenti” delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al TAR rimettente. La sentenza n. 191/2006 aveva già chiarito che la giurisdizione esclusiva è conforme a Costituzione solo per i comportamenti collegati all’esercizio di un pubblico potere, mentre è incostituzionale per i comportamenti tenuti in carenza di potere o in via di mero fatto. Il TAR doveva valutare se le proprie questioni fossero ancora rilevanti alla luce di tale nuova pronuncia.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio costituzionale, interviene una pronuncia della Corte che ridefinisce i parametri rilevanti, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e l’oggetto della questione originariamente sollevata alla luce del mutato quadro giuridico.

    Domande e risposte

    Cos’è l’occupazione acquisitiva?

    È la fattispecie per cui la pubblica amministrazione occupa un terreno privato, lo trasforma irreversibilmente per realizzare un’opera pubblica, ma senza emettere il formale decreto di espropriazione. L’opera, una volta realizzata, non può essere demolita, e il proprietario può solo ottenere un risarcimento.

    Cosa aveva stabilito la sentenza n. 191/2006?

    Aveva dichiarato incostituzionale la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del TAR dei “comportamenti” tenuti in carenza di potere o in via di mero fatto, confermando invece la legittimità della giurisdizione esclusiva per i comportamenti che costituiscono esecuzione di provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità).

    Qual è il giudice competente dopo questa pronuncia?

    Per le controversie da occupazione acquisitiva in carenza di provvedimento formale, la competenza spetta al giudice ordinario. Per quelle derivanti da comportamenti collegati a validi provvedimenti espropriativi, resta il giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.

    Norme collegate