Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 105/2005 – Insindacabilità parlamentare Sgarbi-Davigo conflitto ammissibile

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dal GUP di Brescia contro la delibera della Camera dei deputati che aveva riconosciuto l’insindacabilità delle dichiarazioni dell’on. Sgarbi nei confronti del magistrato Davigo.

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Di cosa si tratta

    Il GUP del Tribunale di Brescia stava giudicando l’onorevole Vittorio Sgarbi per diffamazione nei confronti del dott. Piercamillo Davigo. Durante la trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani” del 26 giugno 1998 il parlamentare aveva rivolto espressioni gravemente offensive al magistrato. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Brescia ha contestato la delibera della Camera del 17 marzo 2004, sostenendo che le espressioni di Sgarbi – consistenti in paragoni con animali da cortile, allusioni volgari e accuse di comportamenti illegittimi – non presentassero alcun nesso funzionale con l’esercizio del mandato parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, disponendo la notifica alla Camera dei deputati e rinviando la valutazione del merito a una successiva pronuncia.

    Il principio

    Il giudice penale può promuovere conflitto di attribuzioni ammissibile quando la delibera parlamentare di insindacabilità appare attribuire la garanzia dell’art. 68 Cost. a dichiarazioni che non presentano il necessario nesso funzionale con le attività parlamentari.

    Domande e risposte

    Cosa si intende per “nesso funzionale” nelle dichiarazioni extra moenia di un parlamentare?

    Le dichiarazioni rese fuori dall’aula parlamentare (in trasmissioni TV, articoli, interviste) sono coperte dall’art. 68 Cost. solo se presentano una corrispondenza sostanziale con atti tipicamente parlamentari (interpellanze, interrogazioni) già compiuti o in diretta preparazione.

    Perché il GUP di Brescia riteneva assente tale nesso?

    Le espressioni contestate – paragoni con maiali, allusioni volgari, accuse di favoreggiamento – erano state pronunciate in una trasmissione di intrattenimento. Il giudice rimettente riteneva che la Camera avesse formulato un giudizio “aprioristico” sull’esistenza di un contesto politico-parlamentare, senza verificare l’effettivo collegamento con atti parlamentari.

    Qual è la differenza rispetto al conflitto di n. 104/2005 (caso La Russa), dichiarato inammissibile?

    Entrambi i casi riguardano l’on. Sgarbi e conflitti parlamentari dello stesso periodo. L’esito diverso dipende dalla costruzione tecnica del ricorso: il GUP di Brescia ha fornito una motivazione più solida sulla menomazione delle proprie attribuzioni costituzionali rispetto al caso dichiarato inammissibile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 104/2005 – Insindacabilità parlamentare La Russa conflitto inammissibile

    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dal GUP di Pescara contro la delibera della Camera dei deputati che aveva riconosciuto l’insindacabilità delle dichiarazioni dell’on. La Russa nei confronti della sig.ra Ariosto.

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Di cosa si tratta

    Il GUP del Tribunale di Pescara era chiamato a giudicare l’onorevole Ignazio La Russa per diffamazione nei confronti di Stefania Ariosto. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il GUP contestava tale qualificazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Pescara ha promosso conflitto di attribuzioni contro la delibera della Camera del 1° marzo 2001, sostenendo che le dichiarazioni dell’on. La Russa – espresse nel corso di un colloquio informale – non presentassero il nesso funzionale richiesto per l’insindacabilità parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, senza indicare nel dispositivo la specifica ragione. Il conflitto non supera la fase di ammissibilità.

    Il principio

    Non ogni delibera parlamentare di insindacabilità è automaticamente idonea a dar luogo a un conflitto di attribuzioni ammissibile: la menomazione delle attribuzioni costituzionali del giudice deve essere adeguatamente dimostrata nell’atto introduttivo.

    Domande e risposte

    Perché la Corte ha dichiarato inammissibile questo conflitto ma ammissibile quello di n. 94/2005 (caso Sgarbi-Caselli)?

    La valutazione di ammissibilità dipende da come il giudice rimettente ha costruito il ricorso: deve dimostrare che la delibera parlamentare ha concretamente menomato le proprie attribuzioni costituzionali. L’esito dipende dalla motivazione specifica di ciascun ricorso.

    Qual è il requisito del “nesso funzionale” nell’insindacabilità parlamentare?

    Le dichiarazioni extra moenia (fuori dall’aula) sono coperte dall’art. 68 Cost. solo se presentano un collegamento con atti tipicamente parlamentari (interrogazioni, interpellanze, discussioni in aula). Un colloquio informale difficilmente integra tale nesso.

    Chi era Stefania Ariosto nel procedimento penale?

    Nel procedimento a carico dell’on. La Russa, Stefania Ariosto era la persona offesa dal reato di diffamazione contestato al parlamentare ai sensi degli artt. 110, 595 c.p. e 13 della legge sulla stampa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 103/2005 – Legge bilancio Sicilia cessata materia del contendere

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato contro il disegno di legge finanziaria della Regione siciliana del 2004, verosimilmente a seguito di modifiche normative sopravvenute.

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato numerosi articoli del disegno di legge regionale n. 917 (assestamento del bilancio 2004) per contrasto con la Costituzione e con lo Statuto della Regione siciliana. Le censure riguardavano norme su tributi, personale del Corpo forestale, indennità dei vice presidenti degli enti locali e disposizioni economiche.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato contestava, in riferimento agli artt. 3, 97 Cost. e allo Statuto siciliano, molteplici disposizioni del d.d.l. n. 917: l’esclusione della decadenza dei tributi non pagati, il trasferimento del Corpo forestale statale alla Regione, l’attribuzione retroattiva di indennità, e varie norme di spesa regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere: la sopravvenienza di modifiche normative o la rinuncia all’atto hanno fatto venir meno l’oggetto del giudizio, rendendo superflua la pronuncia nel merito.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale promosso dal Commissario dello Stato contro una legge regionale, le sopravvenienze normative o la rinuncia al ricorso comportano la dichiarazione di cessata materia del contendere.

    Domande e risposte

    Chi è il Commissario dello Stato per la Regione siciliana?

    La Regione siciliana ha uno statuto speciale. Il Commissario dello Stato è la figura che, nell’ordinamento previgente alla riforma del 2001, poteva impugnare le leggi regionali siciliane prima della loro promulgazione per contrasto con la Costituzione o con gli interessi nazionali.

    Cosa significa “cessata materia del contendere”?

    Significa che è venuto meno l’oggetto del giudizio, generalmente perché la norma impugnata è stata abrogata, modificata o non è entrata in vigore. La Corte non entra nel merito e il processo si chiude senza una decisione sulla legittimità costituzionale.

    Qual è il rapporto tra la potestà legislativa della Regione siciliana e quella statale?

    Lo Statuto della Regione siciliana (r.d.lgs. n. 455 del 1946) attribuisce alla Regione potestà legislativa esclusiva in alcune materie e concorrente in altre. Il Commissario dello Stato vigilava sulla compatibilità delle leggi regionali con la Costituzione e con le leggi statali di principio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 102/2005 – Multa stradale deposito cauzionale accesso giustizia

    La Corte restituisce gli atti ai Giudici di pace rimettenti per rivalutare la rilevanza della questione sull’obbligo di deposito cauzionale per ricorrere contro le sanzioni del codice della strada, alla luce delle modifiche normative sopravvenute.

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Di cosa si tratta

    L’art. 204-bis, comma 3, del codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), introdotto nel 2003, imponeva a chi ricorreva direttamente davanti al Giudice di pace contro una multa di versare in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione. Cinque Giudici di pace avevano sollevato la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Giudici di pace rimettenti contestavano, in riferimento agli artt. 2, 3, 16, 24, 111 e 113 della Costituzione, il deposito cauzionale obbligatorio come condizione di ammissibilità del ricorso, ritenendolo un ostacolo economico all’accesso alla giustizia sproporzionato e discriminatorio.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti a tutti i Giudici di pace rimettenti (Roma-Ostia, Marsiconuovo, Isili) per rivalutare la rilevanza della questione alla luce delle modifiche legislative intervenute sull’art. 204-bis del codice della strada dopo la presentazione delle ordinanze.

    Il principio

    Il deposito cauzionale come condizione di ammissibilità del ricorso deve essere valutato alla luce dello jus superveniens; la questione è restituita al giudice rimettente per la verifica della perdurante rilevanza.

    Domande e risposte

    Come funziona il ricorso al Giudice di pace contro le multe stradali?

    Chi riceve una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada può ricorrere al Giudice di pace entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione. Il ricorso sospende l’esecuzione della sanzione fino alla decisione.

    Il deposito cauzionale è ancora vigente?

    La disciplina del deposito cauzionale ex art. 204-bis c.s. ha subito modifiche nel tempo. Per la normativa attualmente vigente è necessario consultare il testo aggiornato del codice della strada.

    Perché il deposito cauzionale solleva problemi di accesso alla giustizia?

    L’art. 24 Cost. garantisce il diritto di agire in giudizio. Imporre un esborso economico come condizione di ammissibilità del ricorso può rendere di fatto inaccessibile la giustizia per chi non ha disponibilità economiche, violando il principio di uguaglianza sostanziale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 101/2005 – Pignoramento stipendio dipendenti pubblici jus superveniens

    La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Como affinché valuti la rilevanza della questione sul pignoramento dello stipendio dei dipendenti pubblici alla luce dell’art. 1, comma 137, della legge finanziaria 2005 (l. n. 311/2004), sopravvenuta dopo l’ordinanza di rimessione.

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Como, in sede di esecuzione forzata sullo stipendio di una dipendente del Ministero dell’istruzione, aveva sollevato questione di legittimità del d.P.R. n. 180 del 1950 sulla pignorabilità degli stipendi pubblici. La norma prevede limiti diversi per i lavoratori pubblici e privati, e non consente il cumulo tra pignoramento tributario e cessione volontaria del quinto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Como contestava, in riferimento all’art. 3 Cost., gli artt. 2, primo comma, n. 3), e secondo comma, e 68, secondo comma, del d.P.R. n. 180 del 1950, nella parte in cui disciplinano diversamente il concorso di pignoramenti e cessioni del quinto per i dipendenti pubblici rispetto ai lavoratori privati.

    La decisione della Corte

    La Corte dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente per la rivalutazione della rilevanza alla luce dell’art. 1, comma 137, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), che è intervenuta sulla disciplina del pignoramento degli stipendi dei dipendenti pubblici dopo la presentazione dell’ordinanza.

    Il principio

    Lo jus superveniens rilevante ai fini della questione incidentale – anche se costituito da una norma di legge finanziaria – impone la restituzione degli atti al giudice rimettente per la verifica della perdurante rilevanza.

    Domande e risposte

    Quali sono i limiti di pignorabilità dello stipendio dei dipendenti pubblici?

    Il d.P.R. n. 180 del 1950 stabilisce che lo stipendio dei dipendenti pubblici può essere pignorato entro il quinto per i crediti tributari e per altri crediti privilegiati. Il sistema è diverso da quello del settore privato (art. 545 c.p.c.), che consente il cumulo fino alla metà della retribuzione.

    Qual è la differenza tra “cessione del quinto” e “pignoramento del quinto”?

    La cessione del quinto è un contratto volontario con cui il dipendente cede una quota del proprio stipendio a garanzia di un prestito. Il pignoramento è invece un atto esecutivo coattivo promosso dal creditore. La coesistenza dei due istituti crea problemi di calcolo della base pignorabile.

    Cosa ha modificato la legge finanziaria 2005?

    L’art. 1, comma 137, della legge n. 311 del 2004 è intervenuto sulla disciplina del sequestro e pignoramento degli stipendi pubblici, potenzialmente incidendo sulla questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Como.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 100/2005 – Immigrazione espulsione inammissibilità difetto motivazione

    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del T.U. immigrazione sollevate dal Tribunale di Reggio Emilia, per totale difetto di motivazione sulla rilevanza.

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Reggio Emilia aveva impugnato le stesse norme del T.U. immigrazione (art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies) già oggetto di altre ordinanze, contestando l’indeterminatezza della formula “senza giustificato motivo” e l’arresto obbligatorio per reato contravvenzionale. In questo caso però l’ordinanza di rimessione non descriveva alcun fatto concreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Reggio Emilia contestava gli artt. 13 e 25 della Costituzione, per le stesse ragioni già sollevate in altre ordinanze: indeterminatezza della fattispecie e arresto obbligatorio come strumento di esecuzione amministrativa dell’espulsione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili: l’ordinanza di rimessione è priva di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio, rendendo impossibile verificare la rilevanza della questione.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve contenere la descrizione della fattispecie concreta pendente davanti al giudice a quo : in sua assenza la questione è inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, indipendentemente dalla fondatezza nel merito.

    Domande e risposte

    Perché la stessa questione può essere ammissibile in un caso e inammissibile in un altro?

    L’ammissibilità non dipende dal merito ma dalla correttezza formale dell’ordinanza di rimessione. Un’ordinanza carente nella descrizione del fatto concreto è inammissibile anche se la questione è potenzialmente fondata.

    Qual è il contenuto minimo di un’ordinanza di rimessione?

    Il giudice deve: descrivere la fattispecie concreta del giudizio principale; spiegare la rilevanza (applicazione della norma al caso); motivare la non manifesta infondatezza (ragioni del dubbio di incostituzionalità). La mancanza di uno solo di questi elementi determina l’inammissibilità.

    Cosa accade al processo principale dopo la dichiarazione di inammissibilità?

    Il processo riprende il suo corso ordinario; il giudice applica la norma vigente. Può sollevare nuovamente la questione con un’ordinanza adeguatamente motivata, non essendo precluso dal precedente di inammissibilità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 99/2005 – Espulsione straniero determinatezza norma penale restituzione

    La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Reggio Emilia in relazione alle questioni sull’arresto obbligatorio per inottemperanza all’ordine di espulsione, alla luce della sentenza n. 223/2004 e delle modifiche legislative sopravvenute.

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Reggio Emilia aveva sollevato, con tre ordinanze, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del T.U. immigrazione: il comma 5-ter per l’indeterminatezza della formula “senza giustificato motivo”; il comma 5-quinquies per l’arresto obbligatorio per un reato contravvenzionale non suscettibile di misure cautelari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Reggio Emilia lamentava: violazione dell’art. 25 Cost. (determinatezza della norma penale) per la formula “senza giustificato motivo”; violazione dell’art. 13 Cost. per l’arresto obbligatorio usato come strumento di esecuzione dell’espulsione amministrativa anziché come cautela processuale.

    La decisione della Corte

    Dopo la sentenza n. 223/2004 e le modifiche del d.l. n. 241/2004, la Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia perché rivaluti la rilevanza di entrambe le questioni alla luce del mutato quadro normativo.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve rivalutare la rilevanza della questione ogni volta che il quadro normativo di riferimento muta significativamente dopo la rimessione alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Che cosa si intende per “determinatezza” della norma penale?

    Il principio di determinatezza (art. 25, secondo comma, Cost.) impone che la fattispecie penale sia descritta con sufficiente precisione da consentire al cittadino di prevedere le conseguenze del proprio comportamento e da limitare la discrezionalità interpretativa del giudice.

    La formula “senza giustificato motivo” è costituzionalmente problematica?

    Il rimettente sosteneva che la formula demandasse all’interprete il compito di completare la fattispecie, individuando quali motivi siano “giustificati”. La Corte non ha deciso nel merito, restituendo gli atti per ragioni procedurali.

    Perché più Tribunali sollevavano questioni simili?

    La normativa sull’immigrazione introdotta dalla legge Bossi-Fini aveva generato un diffuso contenzioso costituzionale. Tribunali di diverse città (Firenze, Reggio Emilia, Torino) sollevavano questioni analoghe, che la Corte trattava spesso congiuntamente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 98/2005 – Immigrazione inottemperanza espulsione restituzione atti

    La Corte restituisce gli atti al GIP del Tribunale di Firenze per rivalutare la rilevanza della questione sull’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del T.U. immigrazione alla luce delle modifiche normative sopravvenute.

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Di cosa si tratta

    Il GIP del Tribunale di Firenze aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998 (T.U. immigrazione), modificati dalla legge Bossi-Fini, che rendevano obbligatorio l’arresto e il rito direttissimo per lo straniero che non ottempera all’ordine di espulsione del questore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP contestava, in riferimento agli artt. 3, 97, 2 e 27 della Costituzione: l’irragionevolezza dell’arresto obbligatorio per una contravvenzione che non consente misure cautelari; e la natura dell’arresto come strumento di esecuzione amministrativa dell’espulsione, anzi&ché cautela processuale.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al GIP del Tribunale di Firenze per la rivalutazione della rilevanza, in quanto dopo l’ordinanza di rimessione erano intervenute la sentenza n. 223 del 2004 e il d.l. n. 241 del 2004 che avevano modificato la disciplina impugnata.

    Il principio

    Le modifiche normative e le dichiarazioni di incostituzionalità intervenute dopo l’ordinanza di rimessione impongono la restituzione degli atti per la verifica della perdurante rilevanza della questione.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra il reato di cui al comma 5-ter e quello di cui al comma 5-quinquies?

    Il comma 5-ter punisce lo straniero che non ottempera all’ordine di espulsione del questore (reato contravvenzionale, arresto da sei mesi a un anno). Il comma 5-quinquies prevedeva l’arresto obbligatorio e il rito direttissimo per tale reato (poi dichiarato incostituzionale).

    Perché l’arresto usato come strumento di espulsione è costituzionalmente problematico?

    L’art. 13 Cost. consente la limitazione provvisoria della libertà personale da parte della polizia solo per “casi eccezionali di necessità e urgenza indicati tassativamente dalla legge”. Usare l’arresto per forzare l’espulsione amministrativa aggira questa garanzia.

    Cosa prevede il d.l. n. 241 del 2004 sulla normativa dell’immigrazione?

    Il decreto-legge n. 241 del 2004 ha modificato gli artt. 13 e 14 del T.U. immigrazione, intervenendo sulla disciplina dell’espulsione e dell’accompagnamento alla frontiera alla luce delle indicazioni della giurisprudenza costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 97/2005 – Espulsione straniero arresto obbligatorio incostituzionale

    La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Firenze sulla parte relativa all’arresto obbligatorio per inottemperanza all’ordine di espulsione, già dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 223/2004; dichiara invece manifestamente inammissibile la parte sul rito direttissimo per difetto di motivazione.

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    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Firenze aveva sollevato questione di legittimità del combinato disposto dell’art. 558 c.p.p. e degli artt. 13 e 14 del T.U. immigrazione (d.lgs. 286/1998) modificati dalla legge Bossi-Fini (l. n. 189/2002), nella parte in cui prevedevano arresto obbligatorio per il reato contravvenzionale di mancata ottemperanza all’ordine di espulsione e obbligo di procedere con rito direttissimo con nulla osta automatico all’espulsione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Firenze (con ventisei ordinanze) contestava gli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 101 e 111 della Costituzione, ritenendo irragionevole l’arresto obbligatorio per un reato contravvenzionale e lesivo del diritto di difesa il meccanismo automatico di nulla osta all’espulsione.

    La decisione della Corte

    La Corte dispone la restituzione degli atti per le questioni sull’art. 14, comma 5-quinquies (arresto obbligatorio), già dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 223/2004. Dichiara invece manifestamente inammissibili le questioni sul rito direttissimo (artt. 24, 101 e 111 Cost.) per difetto di motivazione.

    Il principio

    Quando la norma impugnata incidentalmente è nel frattempo stata dichiarata incostituzionale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché valuti l’incidenza della declaratoria sul giudizio pendente.

    Domande e risposte

    Perché l’arresto obbligatorio per una contravvenzione era problematico?

    Per le contravvenzioni non è applicabile la custodia cautelare (art. 280 c.p.p.). L’arrestato doveva quindi essere immediatamente rimesso in libertà dal PM, rendendo l’arresto privo di utilità processuale e costituzionalmente problematico (art. 13 Cost.).

    Cosa aveva deciso la sentenza n. 223 del 2004?

    La Corte aveva dichiarato incostituzionale l’art. 14, comma 5-quinquies, nella parte in cui rendeva obbligatorio l’arresto per il reato di inottemperanza all’ordine di espulsione, trattandosi di misura inutile e sproporzionata.

    Qual è la differenza tra reato contravvenzionale e delitto ai fini delle misure cautelari?

    I delitti consentono misure cautelari personali (art. 280 c.p.p.) quando la pena massima supera tre anni. Le contravvenzioni, invece, non lo permettono in via ordinaria, rendendo l’arresto obbligatorio per tali reati strutturalmente incompatibile con il sistema cautelare.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 96/2005 – Condono edilizio 2003 restituzione atti jus superveniens

    La Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti affinché rivalutino la rilevanza della questione alla luce delle modifiche legislative sopravvenute al condono edilizio introdotto dall’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003.

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Di cosa si tratta

    L’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, aveva previsto la possibilità di sanare una serie di abusi edilizi (cosiddetto “terzo condono edilizio”). Il TAR Puglia di Lecce, il Tribunale di Viterbo e il Tribunale di Napoli avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 27, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    I giudici rimettenti contestavano l’irragionevolezza della norma (art. 3 Cost.), la sua funzione dissuasiva vanificata (art. 27 Cost.), il contrasto con il buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) e la violazione del riparto di competenze legislative e amministrative tra Stato e Regioni (artt. 117, 118 e 120 Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti a tutti e quattro i giudici rimettenti per rivalutare la rilevanza delle questioni alla luce delle modifiche normative sopravvenute al condono edilizio dopo la presentazione delle ordinanze di rimessione.

    Il principio

    Lo jus superveniens che incide sulla norma oggetto di questione incidentale impone la restituzione degli atti al giudice rimettente per la verifica della perdurante rilevanza.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede il condono edilizio del 2003?

    Il c.d. “terzo condono” (dopo quelli del 1985 e del 1994) consentiva la sanatoria di abusi edilizi commessi entro il 31 marzo 2003, previo pagamento di un’oblazione. Ha sollevato numerose questioni di legittimità per i suoi rapporti con la competenza regionale in materia di governo del territorio.

    Perché i giudici rimettenti ritenevano la norma irragionevole?

    Consentire la sanatoria anche a chi era già sottoposto a procedimento sanzionatorio vanificava il vantaggio della spontanea denuncia dell’abuso, rendendo la norma sproporzionata rispetto allo scopo dichiarato.

    Cosa succede ai procedimenti sanzionatori per abusi edilizi durante il condono?

    La presentazione di domanda di condono sospende generalmente i procedimenti sanzionatori amministrativi. Se la domanda è accolta, l’abuso è sanato; se rigettata, i procedimenti riprendono.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 95/2005 – Libretto sanitario alimentari competenza regionale concorrente

    La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle leggi di Veneto e Basilicata che sostituivano il libretto sanitario per gli addetti all’industria alimentare con misure di autocontrollo: le Regioni hanno correttamente esercitato la competenza concorrente in materia di tutela della salute.

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    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto (l. n. 41/2003) e la Regione Basilicata (art. 37, l. n. 1/2004) avevano previsto che gli accertamenti sanitari e il relativo libretto di idoneità per il personale addetto alla produzione e vendita di alimenti potessero essere sostituiti da misure di autocontrollo, formazione e informazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato entrambe le norme per contrasto con l’art. 117 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Governo sosteneva che le norme regionali violassero l’art. 117, secondo comma, lettera h) (ordine pubblico e sicurezza) e terzo comma (legislazione concorrente sulla tutela della salute) della Costituzione, esorbitando dalla competenza regionale e derogando a un principio fondamentale statale sancito dall’art. 14 della legge n. 283 del 1962.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate entrambe le questioni. La materia rientra nella tutela della salute (competenza concorrente), non nell’ordine pubblico. Il libretto sanitario non costituisce un principio fondamentale insuperabile: le norme regionali non eliminano i controlli sulla salute degli operatori alimentari ma ne diversificano le modalità, nell’esercizio legittimo della competenza concorrente.

    Il principio

    La disciplina degli accertamenti sanitari per il personale alimentare rientra nella tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) e non nell’ordine pubblico. Le Regioni possono sostituire il libretto sanitario con sistemi di autocontrollo equivalenti senza violare i principi fondamentali statali.

    Domande e risposte

    Cosa prevede il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di salute?

    L’art. 117, terzo comma, Cost. pone la “tutela della salute” tra le materie di legislazione concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni la disciplina di dettaglio. Le Regioni non possono derogare ai principi statali ma possono articolare diversamente la loro attuazione.

    Il libretto sanitario è un principio fondamentale della legislazione statale?

    La Corte ha ritenuto di no: la legge n. 283 del 1962 impone l’accertamento dell’idoneità sanitaria, ma non necessariamente nella forma del libretto. Le norme regionali impugnate garantivano comunque forme equivalenti di controllo.

    Quando una materia riguarda l’“ordine pubblico e sicurezza” di competenza esclusiva statale?

    La competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico (art. 117, secondo comma, lett. h) riguarda la prevenzione dei reati e la tutela della sicurezza dei cittadini affidata alle forze di polizia. La sicurezza alimentare è invece “tutela della salute”, materia concorrente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 94/2005 – Insindacabilità parlamentare Sgarbi-Caselli ammissibilità conflitto

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dal Tribunale di Bologna nei confronti della Camera dei deputati, che aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni dell’onorevole Sgarbi nei confronti del magistrato Caselli.

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    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Bologna stava giudicando l’onorevole Vittorio Sgarbi per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, all’epoca Procuratore della Repubblica a Palermo. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale non condivideva tale qualificazione e promuoveva conflitto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bologna ha promosso conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della delibera della Camera del 27 maggio 2003, sostenendo che le dichiarazioni dell’on. Sgarbi (articolo sul quotidiano “Il Resto del Carlino” del 31 dicembre 1998) non fossero riconducibili all’esercizio delle funzioni parlamentari e quindi non coperti dall’art. 68 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953 e dispone la notifica dell’atto introduttivo alla Camera dei deputati, rinviando al merito la valutazione sulla fondatezza.

    Il principio

    Il giudice penale può promuovere conflitto di attribuzioni contro la delibera parlamentare di insindacabilità quando ritiene che le opinioni espresse dall’eletto non presentino il nesso funzionale richiesto dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa copre l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

    L’art. 68, primo comma, stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La garanzia copre solo le attività connesse all’esercizio del mandato parlamentare.

    Come funziona il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Il conflitto si svolge in due fasi: nella prima la Corte verifica l’ammissibilità (soggetti legittimati, sussistenza di una menomazione delle attribuzioni costituzionali); nella seconda decide nel merito se la delibera parlamentare ha leso le attribuzioni del giudice.

    Qual è il nesso funzionale rilevante ai fini dell’insindacabilità?

    Le dichiarazioni extra moenia (fuori dall’aula parlamentare) sono coperte dall’art. 68 solo se presentano un collegamento sostanziale con atti parlamentari specifici e individuabili, non se costituiscono mera espressione di opinioni personali del parlamentare.

    Norme collegate

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