Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 285/2006 – Organizzazione Ministero beni culturali

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    La Corte costituzionale, con Sentenza n. 285 del 2006, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata. La questione non soddisfaceva i requisiti di ammissibilità richiesti.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte nel 2006.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in via incidentale davanti alla Corte. I parametri costituzionali evocati sono gli artt. 76, 76.

    La decisione della Corte

    La Corte ha manifesta inammissibilità. Il dispositivo recita: «Per questi motivi La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma secondo, della legge 29 gennaio 1975, n. 5 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente la istituzione del Minister»

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve rispettare rigorosi requisiti formali e sostanziali per essere ammissibile davanti alla Corte. La mancanza di uno di tali requisiti comporta la declaratoria di manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa succede dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma cessa di avere efficacia il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. I giudici non possono più applicarla.

    La sentenza della Corte ha effetti retroattivi?

    Sì, la declaratoria di illegittimità ha effetti retroattivi sui rapporti non ancora definitivamente chiusi, salvo i diritti quesiti e le situazioni esaurite.

    Come si trova il testo integrale della sentenza?

    Il testo integrale è pubblicato su Consulta Online (giurcost.org) e sul sito ufficiale della Corte costituzionale (cortecostituzionale.it).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 325/2006 – Improcedibilità conflitto insindacabilità parlamentare Reggio Calabria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti della Camera dei deputati, per mancato rispetto del termine perentorio fissato per la notificazione degli atti introduttivi.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Reggio Calabria, sezione seconda civile, aveva proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, contestando una delibera di insindacabilità parlamentare. Tuttavia, come nella contemporanea sentenza n. 316 del 2006, anche in questo caso il giudice rimettente non aveva rispettato il termine perentorio fissato nell’ordinanza di ammissibilità per la notificazione del ricorso e dell’ordinanza stessa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra Tribunale di Reggio Calabria (sezione seconda civile) e Camera dei deputati, concernente una delibera parlamentare di insindacabilità. La Corte non entra nel merito: il conflitto viene dichiarato improcedibile per ragioni procedurali.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara il conflitto improcedibile, richiamando il proprio orientamento costante sulla natura perentoria del termine per la notificazione degli atti introduttivi del giudizio di merito. Il mancato rispetto del termine determina la conclusione del procedimento senza pronuncia sul merito.

    Il principio

    Il termine per la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di merito e dell’ordinanza di ammissibilità nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato ha natura perentoria. La sua inosservanza comporta l’improcedibilità del conflitto, indipendentemente dalla fondatezza delle censure nel merito.

    Domande e risposte

    Questa pronuncia è analoga alla sentenza n. 316 del 2006?

    Sì, entrambe le pronunce (n. 316 e n. 325 del 2006) dichiarano l’improcedibilità di conflitti di attribuzione per mancato rispetto del termine perentorio di notifica. Si distinguono per il giudice rimettente (rispettivamente Tribunale di Roma e Tribunale di Reggio Calabria) e per la delibera impugnata.

    Che cosa succede dopo una declaratoria di improcedibilità?

    Il giudizio davanti alla Corte si chiude senza pronuncia nel merito. Il giudice a quo rimane vincolato dalla delibera parlamentare di insindacabilità, che non viene né confermata né annullata dalla Corte. In linea teorica, il giudice potrebbe proporre un nuovo conflitto entro i termini, ma nella pratica ciò accade raramente.

    Qual era il tipo di giudizio presupposto?

    Si trattava di un giudizio civile innanzi al Tribunale di Reggio Calabria (sezione civile), nel quale era in discussione la responsabilità di un deputato per dichiarazioni che la Camera aveva ritenuto coperte dalla garanzia dell’insindacabilità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 324/2006 – Prestazioni sociali agli stranieri e carta di soggiorno

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma che condizionava il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento agli stranieri al possesso della carta di soggiorno. L’inammissibilità è dipesa da un difetto nella formulazione della questione, non dall’infondatezza nel merito.

    Di cosa si tratta

    L’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) aveva previsto che alcune prestazioni di assistenza sociale (tra cui l’indennità di accompagnamento per persone non autosufficienti) fossero riconosciute agli stranieri solo a condizione che essi fossero titolari della carta di soggiorno, il permesso di lunga durata previsto per gli stranieri residenti da almeno cinque anni. I Tribunali di Milano e Monza avevano sollevato questione di legittimità costituzionale di tale norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Milano e Monza hanno impugnato l’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000, in combinazione con l’art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione), come modificato dalla legge n. 189 del 2002, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 32, 35 (terzo comma), 38 (primo e secondo comma) e 117, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i due giudizi e dichiara inammissibile la questione. La pronuncia è interlocutoria: la questione nel merito — se subordinare le prestazioni sociali al possesso della carta di soggiorno violi i principi di uguaglianza e di tutela della salute — non viene esaminata per ragioni procedurali legate alla formulazione dell’ordinanza di rimessione.

    Il principio

    L’inammissibilità per vizi formali dell’ordinanza di rimessione non pregiudica la possibilità che la stessa o analoga questione venga sollevata nuovamente in modo corretto. La sentenza non nega che la questione relativa alle prestazioni sociali agli stranieri possa avere rilevanza costituzionale.

    Domande e risposte

    Che cos’è la carta di soggiorno (oggi permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)?

    La carta di soggiorno era il documento che attestava il diritto di soggiorno permanente in Italia degli stranieri residenti da almeno cinque anni. Con il d.lgs. n. 3/2007, in attuazione della direttiva europea 2003/109/CE, è stata rinominata «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo».

    Perché questa questione era rilevante?

    Subordinare l’accesso alle prestazioni di assistenza sociale al possesso della carta di soggiorno escludeva dal beneficio molti stranieri regolarmente soggiornanti ma non ancora titolari del permesso di lunga durata, anche in presenza di gravi condizioni di bisogno. Ciò sollevava dubbi di compatibilità con i principi di uguaglianza e di tutela della salute e della persona.

    La questione è stata poi decisa nel merito?

    Sì: la Corte costituzionale ha successivamente dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 con la sentenza n. 306 del 2008, ritenendo irragionevole condizionare le prestazioni sociali al possesso del permesso di soggiorno di lunga durata.

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  • Corte cost. n. 284/2006 – Competenza legislativa regionale

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    La Corte costituzionale, con Sentenza n. 284 del 2006, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. La disposizione contrastava con i principi della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte nel 2006.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in via incidentale davanti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarazione di illegittimità costituzionale. Il dispositivo recita: «per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 14, comma 5, e 33, comma 2, della legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di asses»

    Il principio

    La norma dichiarata incostituzionale è eliminata dall’ordinamento con effetto retroattivo. I giudici non possono applicarla nei giudizi ancora pendenti.

    Domande e risposte

    Cosa succede dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma cessa di avere efficacia il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. I giudici non possono più applicarla.

    La sentenza della Corte ha effetti retroattivi?

    Sì, la declaratoria di illegittimità ha effetti retroattivi sui rapporti non ancora definitivamente chiusi, salvo i diritti quesiti e le situazioni esaurite.

    Come si trova il testo integrale della sentenza?

    Il testo integrale è pubblicato su Consulta Online (giurcost.org) e sul sito ufficiale della Corte costituzionale (cortecostituzionale.it).

  • Corte cost. n. 323/2006 – Protezione civile Emilia-Romagna e riparto di competenze

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Governo nei confronti della legge della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 2005 in materia di protezione civile e volontariato, che istituiva l’Agenzia Regionale di protezione civile. La Corte ha ritenuto che la legge regionale rispettasse il riparto di competenze tra Stato e Regioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Emilia-Romagna aveva adottato la legge 7 febbraio 2005, n. 1, recante «Norme in materia di protezione civile e volontariato», con cui istituiva l’Agenzia Regionale di protezione civile. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato sei disposizioni di quella legge (artt. 1, 2, 4, 20, 23 e 24), ritenendo che la Regione avesse ecceduto le proprie competenze in una materia (la protezione civile) che rientra nella legislazione concorrente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Governo aveva impugnato gli artt. 1, 2, 4, 20, 23 e 24 della legge regionale n. 1 del 2005, sostenendo che violassero gli artt. 117 (primo e terzo comma), 118 (primo, secondo e quarto comma) e 119 della Costituzione, ovvero il riparto di competenze legislative e amministrative tra Stato e Regioni nella materia della protezione civile.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondate le questioni relative agli artt. 1 (commi 1, 2 e 3), 2, 4 (comma 1), 20 (comma 2, lett. f), 23 e 24 (comma 1). Dichiara invece inammissibile la questione relativa all’art. 20 nella parte proposta genericamente in riferimento ai «già richiamati principi costituzionali», per difetto di sufficientemente specifica motivazione del ricorso.

    Il principio

    La protezione civile è materia di legislazione concorrente: le Regioni possono disciplinarla nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato. L’istituzione di un’agenzia regionale di protezione civile e la disciplina del volontariato in quel settore non violano di per sé il riparto di competenze, purché le norme regionali non invadano le funzioni di coordinamento riservate allo Stato.

    Domande e risposte

    Che cos’è la legislazione «concorrente»?

    Nella legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) lo Stato determina i principi fondamentali e le Regioni possono legiferare nel rispetto di quei principi. La protezione civile rientra in questa categoria, insieme alla tutela della salute, all’istruzione e ad altre materie.

    Perché la questione sull’art. 20 è stata dichiarata inammissibile?

    La Corte ha dichiarato inammissibile quella censura perché il ricorso del Governo si limitava a richiamare genericamente «i principi costituzionali già citati» senza specificare quali profili dell’art. 20 violassero i parametri invocati. Un ricorso al giudice costituzionale deve indicare con precisione quali norme e quali parametri vengono in rilievo.

    Che cos’è l’Agenzia Regionale di protezione civile?

    Si tratta di un ente strumentale della Regione Emilia-Romagna istituito dalla legge n. 1 del 2005 per coordinare le attività di prevenzione e gestione delle emergenze a livello regionale. La sua istituzione è stata ritenuta compatibile con il riparto costituzionale di competenze.

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  • Corte cost. n. 283/2006 – Trattenimento degli stranieri

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    La Corte costituzionale, con Ordinanza n. 283 del 2006, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata. La questione non soddisfaceva i requisiti di ammissibilità richiesti.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte nel 2006.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in via incidentale davanti alla Corte. I parametri costituzionali evocati sono gli artt. 24, 24.

    La decisione della Corte

    La Corte ha manifesta inammissibilità. Il dispositivo recita: «per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 2, lettere a ) e b ), 3 e 7, 13- bis e 14, comma 5- bis , del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico de»

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve rispettare rigorosi requisiti formali e sostanziali per essere ammissibile davanti alla Corte. La mancanza di uno di tali requisiti comporta la declaratoria di manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché mancavano i presupposti processuali o la questione era formulata in modo inidoneo.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice, nel corso di un giudizio di cui è investito, può sollevare la questione d’ufficio o su istanza di parte, se la ritiene rilevante e non manifestamente infondata.

    Quali effetti produce un’ordinanza della Corte costituzionale?

    Le ordinanze di manifesta inammissibilità o infondatezza non hanno effetto erga omnes; il giudice rimettente dovrà applicare la norma nel giudizio principale.

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  • Corte cost. n. 282/2006 – Edilizia residenziale e legge regionale

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    La Corte costituzionale, con Sentenza n. 282 del 2006, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. La disposizione contrastava con i principi della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte nel 2006.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in via incidentale davanti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarazione di illegittimità costituzionale. Il dispositivo recita: «per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Veneto. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006. F.to: Annibale MARINI, Presidente Alfonso QUARANTA, Redattore Giu»

    Il principio

    La norma dichiarata incostituzionale è eliminata dall’ordinamento con effetto retroattivo. I giudici non possono applicarla nei giudizi ancora pendenti.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché mancavano i presupposti processuali o la questione era formulata in modo inidoneo.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice, nel corso di un giudizio di cui è investito, può sollevare la questione d’ufficio o su istanza di parte, se la ritiene rilevante e non manifestamente infondata.

    Quali effetti produce un’ordinanza della Corte costituzionale?

    Le ordinanze di manifesta inammissibilità o infondatezza non hanno effetto erga omnes; il giudice rimettente dovrà applicare la norma nel giudizio principale.

  • Corte cost. n. 322/2006 – Legge regionale boschi e competenza statale sull’ordine pubblico

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittime due norme della legge della Regione Basilicata sulla protezione dei boschi dagli incendi, nella parte in cui assegnavano compiti di impiego e vigilanza alle Forze dell’Ordine e al Corpo Forestale dello Stato, invadendo la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale della Basilicata 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la protezione dei boschi dagli incendi) disciplinava le attività di prevenzione, avvistamento e spegnimento degli incendi. Due norme di quella legge erano state impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri: l’art. 3, comma 1, lett. h), che prevedeva l’impiego delle guardie ecologiche «unitamente alle Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza», e l’art. 13, che affidava la vigilanza sull’applicazione della legge anche al «Corpo Forestale dello Stato» e alle «Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza».

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, comma 1, lett. h), e 13 della legge regionale della Basilicata n. 13 del 2005, sostenendo che la Regione, disponendo dell’impiego delle Forze dell’Ordine e del Corpo Forestale dello Stato, si fosse indebitamente ingerita in una materia di competenza esclusiva statale (ordine pubblico e sicurezza).

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie parzialmente il ricorso. Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lett. h), limitatamente alle parole «unitamente alle Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza», e dell’art. 13, limitatamente ai riferimenti al «Corpo Forestale dello Stato» e alle «Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza». La Regione non può disporre del personale statale addetto all’ordine pubblico e alla sicurezza.

    Il principio

    La materia «ordine pubblico e sicurezza» è di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. h, Cost.). Una legge regionale che disciplini i compiti delle Forze dell’Ordine o del Corpo Forestale dello Stato — anche in un ambito di competenza regionale come la protezione delle foreste — invade quella competenza esclusiva ed è costituzionalmente illegittima nella parte in cui le coinvolge.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono legiferare in materia di protezione delle foreste?

    Sì, la protezione dell’ambiente e delle foreste è materia di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.): le Regioni possono legiferare nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato. Tuttavia non possono invadere la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

    Qual è la differenza tra il Corpo Forestale dello Stato e le guardie ecologiche regionali?

    Il Corpo Forestale dello Stato era un corpo di polizia statale (poi confluito nei Carabinieri con il d.lgs. n. 177/2016). Le guardie ecologiche, invece, sono organi di vigilanza istituiti dalle Regioni o dagli enti locali. La Regione può disciplinare i compiti delle seconde, non del primo.

    La decisione ha effetti sul resto della legge regionale?

    No, la declaratoria di illegittimità costituzionale è parziale e chirurgica: colpisce solo le specifiche espressioni che coinvolgevano le Forze dell’Ordine e il Corpo Forestale dello Stato. Il resto della legge regionale sulla protezione dei boschi rimane in vigore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 321/2006 – Ammissibilità conflitto insindacabilità Dalla Chiesa vs Previti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla delibera del 23 marzo 2005 che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Nando Dalla Chiesa espresse nei confronti dell’onorevole Cesare Previti. La Corte si pronuncia solo sull’ammissibilità, rimandando il merito a una fase successiva.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Roma, sezione prima civile, in composizione monocratica, aveva proposto conflitto di attribuzioni nei confronti del Senato della Repubblica, contestando la delibera del 23 marzo 2005. Con quella delibera il Senato aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, che i fatti oggetto di un giudizio civile in corso (promosso dall’onorevole Cesare Previti contro il senatore Nando Dalla Chiesa) costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto investe la delibera del Senato del 23 marzo 2005 che aveva coperto con l’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. le dichiarazioni del sen. Dalla Chiesa, nell’ambito di un giudizio civile per danni intentato da Cesare Previti. Il Tribunale rimettente contesta l’esistenza del requisito del nesso funzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara il conflitto ammissibile ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953 e dispone la prosecuzione del giudizio. Viene ordinata la notifica degli atti al Senato entro sessanta giorni.

    Il principio

    L’ordinanza di ammissibilità nel conflitto di attribuzioni apre la seconda fase del giudizio senza pregiudicare l’esito nel merito. Essa costituisce una verifica preliminare circa l’astratta configurabilità del conflitto e la legittimazione del potere ricorrente.

    Domande e risposte

    Qual era il contenuto delle dichiarazioni contestate?

    Il senatore Nando Dalla Chiesa aveva reso dichiarazioni concernenti l’onorevole Cesare Previti, che quest’ultimo riteneva diffamatorie. Il Senato aveva coperto quelle dichiarazioni con la garanzia dell’insindacabilità parlamentare, ritenendole espressione di funzione parlamentare.

    Perché è un giudizio civile e non penale?

    In questo caso il soggetto leso (Previti) non ha sporto querela per diffamazione penale, ma ha agito in via civile chiedendo il risarcimento del danno. Anche i giudizi civili pendenti contro parlamentari possono essere bloccati da una delibera di insindacabilità, con conseguente possibilità di conflitto di attribuzioni da parte del giudice civile.

    Questa ordinanza definisce il merito della controversia?

    No, l’ordinanza n. 321 del 2006 si limita a dichiarare il conflitto ammissibile. Il giudizio nel merito — se la delibera del Senato fosse conforme alla Costituzione — verrà deciso in una fase successiva.

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  • Corte cost. n. 281/2006 – Diritto del lavoro

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    La Corte costituzionale, con Ordinanza n. 281 del 2006, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata. La questione non soddisfaceva i requisiti di ammissibilità richiesti.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte nel 2006.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in via incidentale davanti alla Corte. I parametri costituzionali evocati sono gli artt. 38.

    La decisione della Corte

    La Corte ha manifesta inammissibilità. Il dispositivo recita: «per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malatt»

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve rispettare rigorosi requisiti formali e sostanziali per essere ammissibile davanti alla Corte. La mancanza di uno di tali requisiti comporta la declaratoria di manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché mancavano i presupposti processuali o la questione era formulata in modo inidoneo.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice, nel corso di un giudizio di cui è investito, può sollevare la questione d’ufficio o su istanza di parte, se la ritiene rilevante e non manifestamente infondata.

    Quali effetti produce un’ordinanza della Corte costituzionale?

    Le ordinanze di manifesta inammissibilità o infondatezza non hanno effetto erga omnes; il giudice rimettente dovrà applicare la norma nel giudizio principale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 280/2006 – Trattenimento degli stranieri

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    La Corte costituzionale, con Ordinanza n. 280 del 2006, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata. La questione non soddisfaceva i requisiti di ammissibilità richiesti.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte nel 2006.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in via incidentale davanti alla Corte. I parametri costituzionali evocati sono gli artt. 2, 3, 10, 13 e 24 della Costituzione, 3 e 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha manifesta inammissibilità. Il dispositivo recita: «per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 3 e 8, e 14, comma 5 -bis , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti »

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve rispettare rigorosi requisiti formali e sostanziali per essere ammissibile davanti alla Corte. La mancanza di uno di tali requisiti comporta la declaratoria di manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché mancavano i presupposti processuali o la questione era formulata in modo inidoneo.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice, nel corso di un giudizio di cui è investito, può sollevare la questione d’ufficio o su istanza di parte, se la ritiene rilevante e non manifestamente infondata.

    Quali effetti produce un’ordinanza della Corte costituzionale?

    Le ordinanze di manifesta inammissibilità o infondatezza non hanno effetto erga omnes; il giudice rimettente dovrà applicare la norma nel giudizio principale.

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  • Corte cost. n. 320/2006 – Ammissibilità conflitto insindacabilità senatore Novi

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla delibera del 30 giugno 2004 che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Emiddio Novi in un giudizio civile promosso da magistrati napoletani. Si tratta della sola fase di ammissibilità: la Corte non si pronuncia ancora nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Roma (sezione prima civile, in composizione monocratica) aveva promosso conflitto di attribuzioni nei confronti del Senato della Repubblica, contestando la delibera del 30 giugno 2004. Con quella delibera il Senato aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, che le dichiarazioni del senatore Emiddio Novi — oggetto di un giudizio civile avviato da magistrati del Tribunale di Napoli che si ritenevano diffamati — costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto di attribuzione riguarda la delibera del Senato della Repubblica del 30 giugno 2004. Il giudice rimettente (Tribunale di Roma) ritiene che non sussistesse il nesso funzionale necessario per qualificare quelle dichiarazioni come espressione di funzione parlamentare, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile il conflitto ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, aprendo la seconda fase del giudizio. Dispone che la cancelleria notifichi l’ordinanza al Tribunale di Roma e che il ricorrente provveda a notificare il ricorso introduttivo al Senato entro sessanta giorni.

    Il principio

    La pronuncia di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ha natura interlocutoria: la Corte verifica solo se il conflitto sia in astratto configurabile e se il ricorrente sia legittimato ad agire, riservando al merito ogni valutazione sulla spettanza del potere contestato.

    Domande e risposte

    Che cosa significa «fase di ammissibilità» nel conflitto di attribuzioni?

    Nel procedimento per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato vi sono due fasi distinte. Nella prima, la Corte verifica in via sommaria se il conflitto sia in astratto configurabile (ammissibilità). Se lo ritiene tale, dispone la notificazione degli atti al resistente, aprendo la seconda fase in cui si discute nel merito chi dei due poteri avesse ragione.

    Chi erano i soggetti del giudizio civile presupposto?

    Alcuni magistrati in servizio presso il Tribunale di Napoli (sostituti procuratori) avevano citato in giudizio il senatore Emiddio Novi chiedendo il risarcimento del danno per asserite dichiarazioni diffamatorie. Il Senato aveva ritenuto che quelle dichiarazioni rientrassero nell’esercizio delle funzioni parlamentari.

    Questa ordinanza definisce la questione?

    No. L’ordinanza n. 320 del 2006 si limita a dichiarare il conflitto ammissibile e a disporre la prosecuzione del giudizio. La decisione nel merito — se la delibera di insindacabilità del Senato fosse legittima o meno — verrà adottata in una successiva pronuncia.

    Norme collegate