Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 139/2005 – Cinture di sicurezza e patente a punti

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 172 e 126-bis del Codice della strada (obbligo di cinture di sicurezza e sistema a punti della patente) sollevate da due giudici di pace. Le ordinanze di rimessione presentavano motivazioni gravemente insufficienti sia sulla rilevanza sia sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Viterbo e il Giudice di pace di Genova, nel corso di giudizi di opposizione a sanzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza, avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 172 e 126-bis del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), come modificati dal d.l. n. 151/2003 che aveva introdotto la “patente a punti”.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Viterbo lamentava la violazione degli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost. nonché della CEDU, sostenendo che l’obbligo delle cinture ledesse la libertà personale e l’autodeterminazione. Il Giudice di pace di Genova denunciava la violazione dell’art. 3 Cost. per il fatto che la patente a punti prevede sanzioni analoghe per violazioni ontologicamente diverse (quelle a tutela dei terzi e quelle a tutela dello stesso destinatario).

    La decisione della Corte

    Entrambe le ordinanze presentano motivazioni gravemente insufficienti. Il Giudice di pace di Viterbo non dimostra adeguatamente la rilevanza della questione — la norma era stata modificata dopo l’accertamento dell’infrazione contestata — e si limita a fare proprie le argomentazioni della parte privata senza sviluppare autonoma motivazione. Il Giudice di pace di Genova argomenta in modo scarso e poco chiaro sul profilo della non manifesta infondatezza. La Corte richiama il suo costante orientamento: le questioni prive di adeguata motivazione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza sono manifestamente inammissibili.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve motivare autonomamente e compiutamente tanto la rilevanza della questione nel giudizio a quo quanto la non manifesta infondatezza del dubbio di incostituzionalità. Non è sufficiente riportarsi alle argomentazioni della parte privata o svolgere motivazioni generiche e lacunose.

    Domande e risposte

    Perché la questione del Giudice di pace di Viterbo era carente sulla rilevanza?

    Perché l’infrazione era stata contestata nel maggio 2002, ma la norma impugnata era stata modificata nel giugno 2003. Il giudice non aveva chiarito se la versione applicabile al fatto fosse quella precedente o quella successiva alla modifica, rendendo impossibile valutare se la questione fosse rilevante nel giudizio concreto.

    Cosa si intende per “motivazione autosufficiente” dell’ordinanza di rimessione?

    L’ordinanza deve contenere, in modo autonomo e senza necessità di integrazione esterna, le ragioni di rilevanza della questione nel giudizio a quo e gli argomenti che la rendono non manifestamente infondata. Non può limitarsi a riprodurre le eccezioni delle parti.

    L’obbligo delle cinture di sicurezza contrasta con la libertà personale?

    La Corte non si pronuncia nel merito, avendo dichiarato la questione inammissibile. Tuttavia la giurisprudenza costituzionale ha costantemente ritenuto che l’art. 13 Cost. tuteli la libertà fisica della persona da coercizioni dello Stato, non l’autodeterminazione individuale in materia di sicurezza stradale.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro invocato per il sistema sanzionatorio della patente a punti
    • Art. 13 della Costituzione — libertà personale, parametro invocato per l’obbligo delle cinture di sicurezza
  • Corte cost. n. 110/2005 – Soprattassa aziende faunistico-venatorie e delega legislativa

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    La Corte dichiara non fondata la questione relativa alla soprattassa sulle tasse di concessione regionale per le aziende faunistico-venatorie. La previsione del d.lgs. n. 230 del 1991 è coerente con i criteri della delega legislativa conferita con la l. n. 281/1970, come modificata dalla l. n. 158/1990, e non viola gli artt. 70 e 76 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Alcune aziende faunistico-venatorie della Puglia avevano chiesto il rimborso della soprattassa versata negli anni 1994-1997 sulla tassa di concessione regionale, sostenendo che tale soprattassa non fosse stata introdotta nel rispetto dei criteri della delega parlamentare al Governo. La Commissione tributaria provinciale di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 230/1991 per eccesso di delega.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, nella parte relativa alla soprattassa per le aziende faunistico-venatorie, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione, sostenendo che il decreto legislativo avesse ecceduto i criteri della delega conferita con la l. n. 281/1970.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: il decreto legislativo del 1991 ha correttamente esercitato la delega conferita dalla legge n. 281/1970, come modificata dalla l. n. 158/1990. L’introduzione della soprattassa era coerente con i criteri fissati dal legislatore delegante e non costituisce eccesso di delega.

    Il principio

    Il rispetto dei criteri della delega legislativa deve essere valutato in relazione all’insieme delle disposizioni della legge delegante e al loro spirito complessivo. Un decreto legislativo che si mantiene nell’ambito dello scopo e dei principi indicati dal Parlamento non eccede la delega, anche se introduce strumenti fiscali non espressamente previsti nel dettaglio.

    Domande e risposte

    Cos’è la delega legislativa e quali sono i suoi limiti?

    La delega legislativa (art. 76 Cost.) consente al Parlamento di affidare al Governo il potere di emanare decreti aventi forza di legge, entro un tempo determinato e su oggetti definiti e principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega. Il Governo non può andare al di là di tali limiti.

    Cosa sono le tasse di concessione regionale?

    Sono tributi dovuti alle Regioni per il rilascio di determinate concessioni o autorizzazioni (in questo caso, per la gestione di aziende faunistico-venatorie). La tariffa è stabilita dallo Stato con decreto legislativo ed è commisurata all’attività autorizzata.

    Le aziende avevano diritto al rimborso della soprattassa?

    No, alla luce della sentenza. La Corte ha confermato la legittimità della soprattassa, escludendo che si trattasse di un tributo introdotto in violazione dei criteri della delega; pertanto le aziende non avevano titolo per il rimborso.

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione — principio di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione (richiamato come parametro)
  • Corte cost. n. 138/2005 – Espulsione stranieri e convalida giudiziaria

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    La Corte ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti in materia di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera. La questione sull’art. 13, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286/1998 era già stata decisa con la sentenza n. 222/2004 che aveva dichiarato tale comma incostituzionale; la norma è stata poi sostituita da decreto-legge.

    Di cosa si tratta

    Quattro tribunali (Trieste, Vicenza, Roma in due cause) avevano sollevato questione di legittimità dell’art. 13, commi 4 e 5-bis, del Testo Unico Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), contestando che il meccanismo di convalida del decreto di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera fosse puramente formale: lo straniero veniva espulso prima ancora che il giudice potesse esaminare il caso, senza contraddittorio né audizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    I rimettenti denunciavano la violazione degli artt. 3, 13, 24 e 111 della Costituzione: il controllo giurisdizionale sulla limitazione della libertà personale era solo formale e privo di effettività, l’espulsione era già eseguita prima della convalida, e lo straniero non poteva difendersi.

    La decisione della Corte

    Nel frattempo la sentenza n. 222/2004 di questa stessa Corte aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5-bis. Successivamente tale norma era stata sostituita dall’art. 1 del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito in legge n. 271/2004. La Corte ordina quindi la restituzione degli atti, affinché i giudici valutino la persistente rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Il principio

    Quando, dopo la sollevazione di una questione incidentale, interviene una sentenza della Corte costituzionale che affronta la stessa questione e successivamente la norma impugnata viene modificata dal legislatore, gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti per rivalutare la rilevanza della questione alla luce dello ius superveniens.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva il comma 5-bis dell’art. 13 del d.lgs. n. 286/1998?

    Prevedeva che il provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera fosse immediatamente esecutivo, con convalida del giudice successiva all’esecuzione e senza previa audizione dello straniero. La sentenza n. 222/2004 della Corte lo aveva dichiarato incostituzionale per violazione dell’art. 13 Cost.

    Che cosa cambia con la restituzione degli atti?

    I giudici rimettenti devono valutare se la nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 241/2004 abbia eliminato i vizi di incostituzionalità segnalati. Se la questione non è più rilevante nel giudizio a quo, il processo incidentale si chiude; altrimenti può essere risollevata davanti alla Corte.

    Perché era contestata la mancanza di audizione dello straniero?

    Perché il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il principio del giusto processo (art. 111 Cost.) impongono che, quando si limita la libertà personale di un individuo, questi abbia la possibilità di far valere le proprie ragioni prima o comunque contestualmente all’esecuzione del provvedimento restrittivo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 109/2005 – Interruzione del processo in cassazione per morte del difensore

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dalla Corte di cassazione sulla mancata applicazione dell’istituto dell’interruzione del processo quando il difensore muore dopo la proposizione del ricorso e prima dell’udienza di discussione. Pur riconoscendo il problema e la sua fondatezza di principio, la Corte ritiene che la soluzione non sia costituzionalmente obbligata: spetta al legislatore disciplinare la complessa materia.

    Di cosa si tratta

    Nel giudizio di cassazione, il codice di procedura civile non prevede che la morte del difensore determini l’interruzione del processo. La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale disciplina, osservando che l’assenza di un meccanismo interruttivo priva la parte colpita dalla morte del difensore della possibilità di esercitare pienamente il diritto di difesa nelle fasi successive al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 301 e 377, secondo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, nella parte in cui non attribuiscono rilevanza, nel giudizio di cassazione, alla morte dell’unico difensore verificatasi dopo la proposizione del ricorso e prima dell’udienza di discussione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile: pur condividendo il principio che il carattere officioso del giudizio di cassazione non giustifica l’esclusione dell’istituto dell’interruzione, ha rilevato che la soluzione del problema implica scelte discrezionali complesse — quali la portata e le modalità dell’interruzione nel giudizio di legittimità — che spettano al legislatore e non alla Corte.

    Il principio

    Il carattere officioso del giudizio di cassazione non vale di per sé a escludere l’applicazione dell’istituto dell’interruzione del processo per eventi che pregiudicano l’integrità difensiva della parte. Tuttavia, quando la pronuncia additiva richiederebbe scelte legislative discrezionali, la questione deve essere dichiarata inammissibile, rinviando al legislatore il compito di regolare la materia.

    Domande e risposte

    Se il difensore muore durante il giudizio di cassazione, il processo si interrompe?

    Secondo il diritto vigente al 2005, no: il giudizio di cassazione non prevede l’interruzione per morte del difensore. La Corte ha riconosciuto la problematicità di questa situazione ma non ha potuto colmarla con una pronuncia additiva, rimettendo la soluzione al legislatore.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile anziché fondata?

    Perché per riconoscere rilevanza alla morte del difensore nel giudizio di cassazione sarebbe necessario risolvere una serie di questioni tecniche complesse (durata e modalità dell’interruzione, effetti sulle notifiche già effettuate, ecc.) che non hanno una soluzione costituzionalmente necessitata.

    Cosa si tutela con l’istituto dell’interruzione del processo?

    Il diritto di difesa: l’interruzione consente alla parte colpita da un evento pregiudizievole (come la morte del difensore) di continuare ad esercitare tutti i poteri processuali riconosciuti dalla legge, non solo quelli d’impulso.

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  • Corte cost. n. 137/2005 – Testimone falso e uso delle dichiarazioni investigative

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 500, comma 4, c.p.p. nella parte in cui consente l’acquisizione dibattimentale delle precedenti dichiarazioni del testimone solo in caso di subornazione o violenza, e non anche quando il testimone renda volontariamente dichiarazioni false o reticenti.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Milano aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 500, comma 4, c.p.p. nel corso di un processo penale in cui la persona offesa – sentita come testimone – aveva reso in dibattimento dichiarazioni palesemente false e reticenti, negando di conoscere il presunto autore delle minacce subite, diversamente da quanto aveva dichiarato nelle indagini preliminari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano sosteneva che la norma, consentendo l’acquisizione delle dichiarazioni investigative solo in caso di condotta illecita di terzi sul testimone (subornazione, violenza, minaccia), e non anche quando è il testimone stesso a deporre il falso, violasse gli artt. 3 e 111, quinto comma, Cost. Il giudice rimettente riteneva che la deroga al contraddittorio prevista dall’art. 111, quinto comma, Cost. dovesse coprire anche le condotte illecite commesse dal dichiarante.

    La decisione della Corte

    La Corte richiama le ordinanze n. 453 e n. 518 del 2002, nelle quali aveva già chiarito che l’art. 111, quinto comma, Cost. — nel prefigurare la deroga al contraddittorio per “provata condotta illecita” — si riferisce solo alle condotte illecite poste in essere “sul” dichiarante da parte di terzi (violenza, minaccia, subornazione), non a quelle commesse “dal” dichiarante medesimo. Le situazioni sono eterogenee e non comparabili ai sensi dell’art. 3 Cost.

    Il principio

    La deroga al principio del contraddittorio nella formazione della prova, prevista dall’art. 111, quinto comma, Cost. per “provata condotta illecita”, riguarda esclusivamente le condotte illecite poste in essere da terzi sul testimone, non le scelte autonome del testimone di mentire o tacere in dibattimento.

    Domande e risposte

    Quando possono essere acquisite al dibattimento le dichiarazioni rese nelle indagini?

    Ai sensi dell’art. 500, comma 4, c.p.p., le dichiarazioni investigative del testimone possono essere acquisite solo quando vi siano elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato subornato oppure sottoposto a violenza o minaccia. Non basta che il testimone menta o taccia per propria scelta.

    Perché la falsa testimonianza non è equiparabile alla subornazione ai fini dell’art. 111 Cost.?

    Perché la ratio della deroga costituzionale al contraddittorio è tutelare il processo dalle intimidazioni esterne: la coartazione ab externo del dichiarante è fenomeno diverso dalla sua libera scelta di non dire il vero. Le situazioni sono ontologicamente diverse e non paragonabili ai sensi del principio di uguaglianza.

    Esiste un rimedio contro il testimone che mente in dibattimento?

    Sì: il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.). La Corte riconosce che la sanzione penale può non essere un deterrente sufficiente, ma ciò non autorizza a modificare per via interpretativa il contenuto dell’art. 111, quinto comma, Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 136/2005 – Insindacabilità parlamentare e legge n. 140/2003

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge n. 140/2003 sull’insindacabilità parlamentare. La norma, pur nella sua formulazione ampia, non amplia la prerogativa dell’art. 68, primo comma, Cost. rispetto all’interpretazione già consolidata, ma si limita a renderla operativa sul piano processuale.

    Di cosa si tratta

    Tre tribunali (Caltanissetta, Roma, Brescia) avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140, che disciplina l’insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni. I procedimenti riguardavano deputati e senatori imputati di diffamazione aggravata per dichiarazioni rese in trasmissioni televisive.

    La questione di legittimità costituzionale

    I giudici rimettenti sospettavano che la norma, introdotta con legge ordinaria, avesse ampliato la garanzia di insindacabilità dell’art. 68, primo comma, Cost. ben oltre i limiti fissati dalla giurisprudenza costituzionale, creando un privilegio illimitato a favore dei parlamentari (violazione dell’art. 3 Cost.) e comprimendo il diritto di difesa della persona offesa (violazione dell’art. 24 Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i giudizi e dichiara le questioni manifestamente infondate, richiamando la sentenza n. 120/2004 in cui aveva già chiarito che la norma impugnata, nonostante la più ampia formulazione lessicale, è di mera attuazione dell’art. 68, primo comma, Cost.: non innova rispetto alla disposizione costituzionale, ma ne rende esplicito e direttamente operativo il contenuto sul piano processuale.

    Il principio

    Una legge ordinaria che si limiti a rendere immediatamente operativo sul piano processuale il disposto di una norma costituzionale sull’insindacabilità parlamentare non si pone in contrasto con la Costituzione, a condizione che non innovi rispetto al contenuto della disposizione costituzionale stessa.

    Domande e risposte

    Che cosa garantisce l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

    Garantisce che i parlamentari non siano chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte ha precisato che la garanzia copre anche le dichiarazioni extra-parlamentari che siano di significato sostanzialmente corrispondente a opinioni già espresse in sede parlamentare.

    Può una legge ordinaria estendere una prerogativa costituzionale?

    No. Una legge ordinaria non può ampliare il contenuto di una prerogativa fissata dalla Costituzione. Può invece renderne operativi i contenuti già impliciti, come ha fatto la legge n. 140/2003 secondo la Corte.

    Qual è la differenza tra questa ordinanza e la sentenza n. 120/2004?

    La sentenza n. 120/2004 aveva già affrontato e risolto questioni identiche. L’ordinanza n. 136/2005 si limita a prendere atto che i giudici rimettenti non hanno addotto argomenti nuovi rispetto a quelli già valutati, dichiarando quindi la manifesta infondatezza.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — disciplina l’insindacabilità dei parlamentari per voti e opinioni espressi nell’esercizio delle funzioni
    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato dai giudici rimettenti in relazione al trattamento privilegiato dei parlamentari
    • Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, ritenuto compresso dalla norma secondo i rimettenti
  • Corte cost. n. 108/2005 – Cave nei parchi nazionali e tutela ambientale

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    La Corte dichiara parzialmente incostituzionale la legge regionale dell’Umbria sulla disciplina delle cave: la norma che consentiva deroghe all’apertura di cave e ampliamenti all’interno dei parchi nazionali viola gli standard uniformi di tutela ambientale fissati dalla legge quadro sulle aree protette. Per i parchi regionali e per la cessione di materiali da scavo, invece, non vi è violazione costituzionale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Umbria aveva disciplinato l’attività estrattiva delle cave, prevedendo alcune deroghe al divieto di nuove cave all’interno delle aree protette (parchi nazionali e regionali). Il Governo ha impugnato la norma sostenendo che essa si ponesse in contrasto con la legge quadro sulle aree protette (l. n. 394/1991), che costituisce uno standard uniforme di tutela ambientale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge regionale umbra n. 2 del 2000, come sostituito dall’art. 5 della l.r. n. 26 del 2003, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (tutela dell’ambiente), nonché degli artt. 3, 41 e 42 Cost. con riferimento a un’altra disposizione sulla cessione di materiali da scavo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui ammetteva deroghe all’attività estrattiva all’interno dei parchi nazionali, poiché la legge quadro n. 394/1991 pone un divieto assoluto che solo l’ente Parco può derogare con regolamento. Per i parchi regionali la questione è stata dichiarata non fondata. Per la disposizione sulla cessione gratuita di materiali da scavo è cessata la materia del contendere a seguito di abrogazione sopravvenuta.

    Il principio

    La legge quadro sulle aree protette (l. n. 394/1991) fissa standard uniformi di tutela ambientale su tutto il territorio nazionale, vincolàndo anche le Regioni. Le Regioni non possono prevedere deroghe ai divieti che la legge quadro pone per i parchi nazionali, in quanto ciò violerebbe la competenza esclusiva statale in materia di ambiente ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono disciplinare le cave nei parchi naturali?

    Per i parchi regionali sì, nel rispetto dei principi della legge quadro n. 394/1991. Per i parchi nazionali, invece, la competenza è statale e la legge quadro pone un divieto che solo l’ente Parco può derogare con proprio regolamento.

    Cosa sono gli standard uniformi di tutela ambientale?

    Sono norme che la legislazione statale può fissare in materia ambientale con efficacia su tutto il territorio nazionale, prevalendo sulle discipline regionali anche nelle materie di competenza concorrente o residuale delle Regioni. La Corte ha riconosciuto tale natura all’art. 11 della l. n. 394/1991.

    La Regione Umbria poteva prevedere eccezioni per le cave in attività?

    No, non per quelle all’interno dei parchi nazionali. La norma regionale consentiva ampliamenti e completamenti di cave esistenti, ma tale deroga è riservata ai regolamenti dell’ente Parco, non alla legge regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 107/2005 – Fondo nautica da diporto e concorrenza regionale

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 4, commi 215, 216 e 217, della legge finanziaria 2004 (l. n. 350/2003), che istituiva un fondo statale da un milione di euro annui per i distretti industriali della nautica da diporto ubicati in aree del demanio fluviale con almeno cinquecento posti barca. Contributi così selettivi non rientrano nella tutela della concorrenza né in altre materie di competenza esclusiva statale, e incidono illegittimamente sulle competenze regionali.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2004 aveva istituito un fondo speciale per l’abbattimento degli oneri concessori a favore di imprese operanti in distrettidistretti della nautica da diporto insistenti su aree del demanio fluviale con almeno 500 posti barca. La Regione Emilia-Romagna ha impugnato la norma, sostenendo che si trattasse di un intervento nel settore turistico-industriale di competenza regionale, non giustificato da ragioni di tutela della concorrenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l’art. 4, commi 215, 216 e 217, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, sostenendo che i contributi previsti non potessero essere ricondotti alla “tutela della concorrenza” né ad altra materia di competenza statale esclusiva.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso e dichiarato incostituzionale l’intera disciplina. L’esiguità degli stanziamenti (un milione di euro l’anno) e la spiccata selettività dei requisiti (demanio fluviale, almeno 500 posti barca) escludono in radice che i contributi possano qualificarsi come misure di tutela della concorrenza in senso dinamico o come interventi statali perequativi ai sensi dell’art. 119, quinto comma, Cost. L’intervento non rientra in alcuna delle materie di competenza esclusiva statale.

    Il principio

    Un finanziamento statale che, per la sua esiguità e per la selettività dei beneficiari, non può incidere sull’equilibrio economico generale né essere accessibile a tutti gli operatori del settore, non costituisce tutela della concorrenza ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. Se tale intervento ricade in materie di competenza regionale, esso è incostituzionale in assenza di un adeguato coinvolgimento delle Regioni.

    Domande e risposte

    Quando lo Stato può stanziare fondi in materie di competenza regionale?

    Lo Stato può farlo in deroga quando le risorse sono destinate a promuovere lo sviluppo economico o la coesione sociale a livello nazionale, ai sensi dell’art. 119, quinto comma, Cost., oppure quando l’intervento rientra nella tutela della concorrenza. In ogni caso, l’intervento deve avere rilevanza macroeconomica e coinvolgere le Regioni.

    Perché il fondo per la nautica da diporto non è tutela della concorrenza?

    Perché è rivolto a pochi operatori con requisiti molto specifici (demanio fluviale, 500 posti barca): non è accessibile a tutti gli operatori del settore e non può incidere sull’equilibrio economico generale del mercato.

    Quale competenza regionale era violata?

    La competenza in materia di turismo e industria, che spetta in via residuale alle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. Lo Stato non può interferire in tali materie senza una adeguata base costituzionale e senza il coinvolgimento delle Regioni interessate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 106/2005 – Surrogazione legale e autonomia provinciale Bolzano

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 15 del 2003, che introduceva un’ipotesi di surrogazione legale a favore della Provincia nel credito di mantenimento. La surrogazione legale è materia di “ordinamento civile” riservata allo Stato; le restanti disposizioni della legge, riguardanti l’anticipazione dell’assegno di mantenimento, rientrano invece nella competenza provinciale in materia di assistenza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva approvato la legge n. 15 del 2003, con cui si prevedeva che la Provincia stessa potesse anticipare al genitore affidatario le somme di mantenimento del minore quando il genitore obbligato fosse inadempiente, sostituendosi poi al creditore. Il Governo impugnò la legge sostenendo che essa invadesse la competenza statale esclusiva sull’“ordinamento civile” (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Provincia autonoma di Bolzano del 3 ottobre 2003, n. 15, in particolare gli artt. 1, 6 e 12, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di “ordinamento civile”.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato infondate le censure relative agli artt. 1 e 6: la disciplina dell’anticipazione dell’assegno di mantenimento rientra nell’“assistenza pubblica”, materia di competenza esclusiva della Provincia ai sensi dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige. Ha invece dichiarato incostituzionale l’art. 12, che modificava l’istituto della surrogazione legale di cui all’art. 1203, n. 5, del codice civile: tale istituto appartiene all’“ordinamento civile” e può essere disciplinato solo dal legislatore statale.

    Il principio

    L’istituto della surrogazione legale, regolato dall’art. 1203 del codice civile, appartiene all’“ordinamento civile” di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. Le leggi regionali e provinciali non possono introdurre ulteriori ipotesi di surrogazione legale, pena la violazione dell’esigenza di uniformità della disciplina su tutto il territorio nazionale.

    Domande e risposte

    Può una Provincia autonoma anticipare l’assegno di mantenimento ai minori?

    Sì, se l’intervento è qualificabile come assistenza pubblica: la Corte ha confermato che la Provincia di Bolzano può erogare anticipazioni a favore di minori in condizioni di disagio economico, purché l’obbligo del genitore sia già accertato giudizialmente.

    Perché la surrogazione legale è riservata allo Stato?

    Perché si tratta di un istituto del diritto civile che regola gli effetti del pagamento di un’obbligazione da parte di un terzo: esso deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale, senza che Regioni o Province autonome possano introdurre ipotesi aggiuntive.

    Cosa succede all’art. 12 colpito dall’incostituzionalità?

    La norma viene eliminata dall’ordinamento. La Provincia conserva il diritto di recuperare le somme anticipate, ma non attraverso la surrogazione legale nel credito del beneficiario; dovrà avvalersi di altri strumenti previsti dalla legge statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 135/2005 – Ispezione statale impianti industriali rischio rilevante territorio Bolzano

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    La Corte rigetta il conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano e dichiara che spetta allo Stato disporre ispezioni sui rischi di incidenti rilevanti negli stabilimenti industriali nel territorio provinciale, anche in presenza delle competenze speciali della Provincia in materia di igiene e sanità e antincendi.

    Di cosa si tratta

    Il Ministero dell’ambiente aveva programmato un’ispezione nello stabilimento MEMC Electronic Material s.r.l. di Merano, ai sensi del d.lgs. n. 334/1999 (attuazione della direttiva Seveso II sui rischi di incidenti industriali rilevanti). La Provincia autonoma di Bolzano aveva contestato tale ispezione, rivendicando la propria competenza esclusiva in materia e sostenendo di avere già effettuato regolarmente le visite ispettive previste dalla normativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Bolzano ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, impugnando la nota del Direttore generale del Ministero dell’ambiente dell’11 giugno 2002 e il decreto dell’8 maggio 2002 con cui era stata istituita la commissione ispettiva. La Provincia rivendicava le proprie competenze concorrenti in materia di igiene e sanità e di servizi antincendi, oltre alla competenza primaria in materia di prevenzione per calamità pubbliche. Giudice relatore: Guido Neppi Modona.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara che spetta allo Stato, per il tramite del Direttore generale del Ministero dell’ambiente, disporre nel territorio della Provincia di Bolzano l’ispezione presso lo stabilimento MEMC e istituire la relativa commissione ispettiva, al fine di accertare l’adeguatezza delle misure adottate dal gestore per la prevenzione di incidenti rilevanti. La normativa statale (d.lgs. n. 334/1999) attribuisce allo Stato il potere ispettivo sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, potere che non è derogato dalle competenze speciali della Provincia.

    Il principio

    Le competenze speciali della Provincia autonoma di Bolzano in materia di igiene, sanità e prevenzione non escludono l’esercizio da parte dello Stato dei poteri ispettivi previsti dalla normativa speciale sui rischi di incidenti industriali rilevanti (direttiva Seveso II), che attua obblighi derivanti dall’ordinamento europeo e persegue finalità di sicurezza di rilevanza nazionale e sovranazionale.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli incidenti rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 334/1999?

    Gli incidenti rilevanti sono eventi gravi che possono derivare da attività industriali che impiegano sostanze pericolose, come esplosioni, incendi o rilasci tossici, che possono causare danni significativi alle persone, all’ambiente o ai beni. La disciplina è stata introdotta dalla direttiva europea 96/82/CE (Seveso II).

    Perché la Provincia contestava l’ispezione statale?

    La Provincia sosteneva di avere già effettuato regolarmente le proprie ispezioni ai sensi della normativa vigente e che un’ispezione parallela da parte dello Stato avrebbe leso le competenze provinciali in materia di igiene e sanità garantite dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

    In che modo le norme europee incidono sul riparto di competenze tra Stato e Province autonome?

    Quando la normativa europea impone obblighi di controllo e ispezione che gli Stati membri devono adempiere, lo Stato italiano può esercitare tali funzioni anche in territori dotati di autonomia speciale, purché ciò sia necessario per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la sicurezza di rilevanza sovranazionale.

  • Corte cost. n. 134/2005 – Fondi statali contratti di programma agricoltura e pesca legge finanziaria 2004

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    La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dalla Regione Emilia-Romagna sull’art. 4, commi 18 e 19, della legge finanziaria 2004 (l. n. 350/2003), che attribuisce allo Stato la gestione accentrata dei fondi per i contratti di programma nel settore dell’agricoltura e della pesca. La norma non viola il riparto di competenze tra Stato e Regioni.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2004 aveva trasferito le risorse destinate ai contratti di programma nei settori dell’agricoltura e della pesca dallo stato di previsione del Ministero delle attività produttive a quello delle politiche agricole e forestali, attribuendo a quest’ultimo la competenza a sottoporre al CIPE i nuovi contratti di programma. La Regione Emilia-Romagna aveva contestato questa centralizzazione ritenendola lesiva delle competenze regionali in materia.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, sostenendo che le disposizioni impugnate intervenissero nelle materie di competenza regionale dell’agricoltura e della pesca senza prevedere la necessaria intesa delle Regioni. Giudice relatore: Paolo Maddalena.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara non fondata la questione. Le disposizioni impugnate non violano il riparto di competenze tra Stato e Regioni. Lo Stato può legittimamente gestire i fondi destinati ai contratti di programma attraverso i propri ministeri, trattandosi di uno strumento di politica economica nazionale che non si esaurisce nelle materie di competenza esclusiva regionale. La Corte si riserva di decidere le ulteriori questioni relative ad altre disposizioni della stessa legge finanziaria.

    Il principio

    Nella materia dei contratti di programma nei settori dell’agricoltura e della pesca, la gestione accentrata a livello statale è costituzionalmente legittima quando lo strumento ha rilevanza nazionale e non si traduce in una compressione delle competenze regionali ordinarie, che rimangono intatte nella loro sfera di applicazione.

    Domande e risposte

    Cosa sono i contratti di programma nel settore agricolo?

    I contratti di programma sono accordi tra lo Stato e grandi imprese o consorzi del settore agricolo o della pesca, con i quali lo Stato si impegna a erogare incentivi o finanziamenti pubblici in cambio dell’attuazione di programmi di sviluppo, occupazione o innovazione. Sono deliberati dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica).

    Perché la Regione contestava la centralizzazione dei fondi?

    La Regione sosteneva che agricoltura e pesca sono materie di competenza concorrente o residuale regionale ai sensi del nuovo art. 117 della Costituzione (riformato nel 2001), e quindi lo Stato non poteva gestire unilateralmente i relativi fondi senza coinvolgere le Regioni attraverso la necessaria intesa.

    Quali sono gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione?

    L’art. 117 Cost. ripartisce le competenze legislative tra Stato e Regioni; l’art. 118 Cost. distribuisce le funzioni amministrative secondo il principio di sussidiarietà; l’art. 119 Cost. garantisce l’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali. Tutti e tre sono stati profondamente riformati dalla legge costituzionale n. 3/2001.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 133/2005 – Concessioni idroelettriche interregionali competenza Provincia Trento e Regione Veneto

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    La Corte accoglie il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto contro la Provincia autonoma di Trento e dichiara che non spetta alla Provincia, senza la previa intesa con la Regione Veneto, esercitare le funzioni sulle concessioni di derivazione idroelettrica che interessano entrambi i territori. Annulla i provvedimenti adottati dalla Provincia in assenza di intesa.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva emanato atti amministrativi relativi a concessioni di grande derivazione idroelettrica su impianti che “scavalcano” il confine tra la Provincia di Trento e la Regione Veneto. La Regione Veneto aveva contestato questa gestione unilaterale, sostenendo che tali concessioni interregionali richiedessero la previa intesa tra i due enti ai sensi dell’art. 89, comma 2, del d.lgs. n. 112/1998.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha proposto conflitto di attribuzione contro la Provincia autonoma di Trento, contestando la deliberazione della Giunta provinciale n. 1527/2001 e la determinazione dirigenziale del giugno 2001, con le quali la Provincia aveva esercitato in via esclusiva le funzioni sulle concessioni di derivazione idroelettrica interregionali, in violazione degli artt. 115, 117, 118 e 119 della Costituzione e del d.lgs. n. 112/1998. Giudice relatore: Guido Neppi Modona.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il conflitto e dichiara che non spetta alla Provincia di Trento, in assenza della previa intesa di cui all’art. 89, comma 2, del d.lgs. n. 112/1998, esercitare in via esclusiva le funzioni relative alle concessioni di derivazioni d’acqua pubblica che interessino anche la Regione Veneto. Conseguentemente annulla la deliberazione della Giunta provinciale n. 1527/2001 e la determinazione dirigenziale contestata.

    Il principio

    Le concessioni di derivazione d’acqua pubblica che interessano il territorio di più enti regionali o provinciali non possono essere gestite unilateralmente da uno solo di essi: è necessaria la previa intesa tra tutti gli enti territoriali coinvolti, come richiede l’art. 89, comma 2, del d.lgs. n. 112/1998 sul conferimento di funzioni alle Regioni.

    Domande e risposte

    Cosa sono le grandi derivazioni idroelettriche?

    Le grandi derivazioni idroelettriche sono concessioni che autorizzano l’utilizzo di risorse idriche (fiumi, laghi, bacini) per produrre energia elettrica attraverso impianti idroelettrici. Per la loro rilevanza economica e ambientale sono soggette a una disciplina speciale con concessioni di durata pluridecennale.

    Cos’è la previa intesa tra enti territoriali?

    L’intesa è uno strumento di cooperazione istituzionale tra Stato, Regioni e Province autonome, obbligatorio quando le decisioni di un ente incidono sulle competenze di un altro. Non si tratta di un semplice parere, ma di un accordo che richiede il consenso di tutti gli enti coinvolti.

    Il conflitto riguardava il vecchio o il nuovo Titolo V della Costituzione?

    Il ricorso era stato presentato nel 2001, prima dell’entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V (legge cost. n. 3/2001). La Corte ha giudicato il conflitto con riferimento al quadro normativo previgente, rilevante ratione temporis per gli atti impugnati.

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