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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla delibera del 23 marzo 2005 che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Nando Dalla Chiesa espresse nei confronti dell’onorevole Cesare Previti. La Corte si pronuncia solo sull’ammissibilità, rimandando il merito a una fase successiva.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Roma, sezione prima civile, in composizione monocratica, aveva proposto conflitto di attribuzioni nei confronti del Senato della Repubblica, contestando la delibera del 23 marzo 2005. Con quella delibera il Senato aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, che i fatti oggetto di un giudizio civile in corso (promosso dall’onorevole Cesare Previti contro il senatore Nando Dalla Chiesa) costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto investe la delibera del Senato del 23 marzo 2005 che aveva coperto con l’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. le dichiarazioni del sen. Dalla Chiesa, nell’ambito di un giudizio civile per danni intentato da Cesare Previti. Il Tribunale rimettente contesta l’esistenza del requisito del nesso funzionale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara il conflitto ammissibile ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953 e dispone la prosecuzione del giudizio. Viene ordinata la notifica degli atti al Senato entro sessanta giorni.
Il principio
L’ordinanza di ammissibilità nel conflitto di attribuzioni apre la seconda fase del giudizio senza pregiudicare l’esito nel merito. Essa costituisce una verifica preliminare circa l’astratta configurabilità del conflitto e la legittimazione del potere ricorrente.
Domande e risposte
Qual era il contenuto delle dichiarazioni contestate?
Il senatore Nando Dalla Chiesa aveva reso dichiarazioni concernenti l’onorevole Cesare Previti, che quest’ultimo riteneva diffamatorie. Il Senato aveva coperto quelle dichiarazioni con la garanzia dell’insindacabilità parlamentare, ritenendole espressione di funzione parlamentare.
Perché è un giudizio civile e non penale?
In questo caso il soggetto leso (Previti) non ha sporto querela per diffamazione penale, ma ha agito in via civile chiedendo il risarcimento del danno. Anche i giudizi civili pendenti contro parlamentari possono essere bloccati da una delibera di insindacabilità, con conseguente possibilità di conflitto di attribuzioni da parte del giudice civile.
Questa ordinanza definisce il merito della controversia?
No, l’ordinanza n. 321 del 2006 si limita a dichiarare il conflitto ammissibile. Il giudizio nel merito — se la delibera del Senato fosse conforme alla Costituzione — verrà deciso in una fase successiva.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
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