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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Governo nei confronti della legge della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 2005 in materia di protezione civile e volontariato, che istituiva l’Agenzia Regionale di protezione civile. La Corte ha ritenuto che la legge regionale rispettasse il riparto di competenze tra Stato e Regioni.

Di cosa si tratta

La Regione Emilia-Romagna aveva adottato la legge 7 febbraio 2005, n. 1, recante «Norme in materia di protezione civile e volontariato», con cui istituiva l’Agenzia Regionale di protezione civile. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato sei disposizioni di quella legge (artt. 1, 2, 4, 20, 23 e 24), ritenendo che la Regione avesse ecceduto le proprie competenze in una materia (la protezione civile) che rientra nella legislazione concorrente.

La questione di legittimità costituzionale

Il Governo aveva impugnato gli artt. 1, 2, 4, 20, 23 e 24 della legge regionale n. 1 del 2005, sostenendo che violassero gli artt. 117 (primo e terzo comma), 118 (primo, secondo e quarto comma) e 119 della Costituzione, ovvero il riparto di competenze legislative e amministrative tra Stato e Regioni nella materia della protezione civile.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondate le questioni relative agli artt. 1 (commi 1, 2 e 3), 2, 4 (comma 1), 20 (comma 2, lett. f), 23 e 24 (comma 1). Dichiara invece inammissibile la questione relativa all’art. 20 nella parte proposta genericamente in riferimento ai «già richiamati principi costituzionali», per difetto di sufficientemente specifica motivazione del ricorso.

Il principio

La protezione civile è materia di legislazione concorrente: le Regioni possono disciplinarla nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato. L’istituzione di un’agenzia regionale di protezione civile e la disciplina del volontariato in quel settore non violano di per sé il riparto di competenze, purché le norme regionali non invadano le funzioni di coordinamento riservate allo Stato.

Domande e risposte

Che cos’è la legislazione «concorrente»?

Nella legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) lo Stato determina i principi fondamentali e le Regioni possono legiferare nel rispetto di quei principi. La protezione civile rientra in questa categoria, insieme alla tutela della salute, all’istruzione e ad altre materie.

Perché la questione sull’art. 20 è stata dichiarata inammissibile?

La Corte ha dichiarato inammissibile quella censura perché il ricorso del Governo si limitava a richiamare genericamente «i principi costituzionali già citati» senza specificare quali profili dell’art. 20 violassero i parametri invocati. Un ricorso al giudice costituzionale deve indicare con precisione quali norme e quali parametri vengono in rilievo.

Che cos’è l’Agenzia Regionale di protezione civile?

Si tratta di un ente strumentale della Regione Emilia-Romagna istituito dalla legge n. 1 del 2005 per coordinare le attività di prevenzione e gestione delle emergenze a livello regionale. La sua istituzione è stata ritenuta compatibile con il riparto costituzionale di competenze.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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