Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 117/2005 – Insindacabilità parlamentare e diffamazione on. Matacena

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera con cui la Camera aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal deputato Amedeo Matacena nei confronti del magistrato Vincenzo Macrì. Il conflitto è ammissibile: il Tribunale può contestare la delibera di insindacabilità che blocca il giudizio civile per diffamazione.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Amedeo Matacena era stato condannato in sede penale per diffamazione ai danni del magistrato Vincenzo Macrì. In un successivo giudizio civile per la quantificazione del danno, il Tribunale di Reggio Calabria si è trovato di fronte alla delibera con cui la Camera aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse da Matacena, invocando l’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale ha sollevato conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Reggio Calabria (seconda sezione civile) ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 6 marzo 2003 con cui la Camera aveva dichiarato che le opinioni espresse dall’on. Matacena rientravano nell’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato il conflitto ammissibile: il Tribunale è soggetto legittimato a sollevare conflitto di attribuzione quando una delibera parlamentare di insindacabilità gli impedisce di esercitare la funzione giurisdizionale nel giudizio civile in corso. La Corte verificherà nel merito se le opinioni espresse fossero o meno “funzionalmente connesse” all’esercizio del mandato parlamentare.

    Il principio

    Il giudice civile è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati quando una delibera di insindacabilità ex art. 68 Cost. impedisce o condiziona la decisione del giudizio pendente. La dichiarazione di ammissibilità non implica un giudizio sul merito della delibera parlamentare.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

    I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere (civilmente, penalmente o disciplinarmente) delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La norma tutela l’autonomia del mandato parlamentare, ma non copre le dichiarazioni prive di connessione funzionale con l’attività parlamentare.

    Perché il Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato conflitto nonostante la condanna penale definitiva?

    Perché il giudizio civile per il risarcimento del danno da diffamazione è autonomo rispetto al giudizio penale: la delibera parlamentare di insindacabilità, intervenuta dopo la condanna penale, bloccava il giudice civile nell’esercizio della propria funzione giurisdizionale.

    Il parlamentare può essere insindacabile anche per dichiarazioni diffamatorie rese fuori dal Parlamento?

    Solo se sussiste un nesso funzionale stretto con l’attività parlamentare: le opinioni devono essere sostanzialmente riproduttive di atti parlamentari o comunque connesse all’esercizio del mandato. Lo accerterà la Corte nel merito del conflitto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 151/2005 – Contributi decoder digitale e sussidiarietà

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    La Corte dichiara inammissibile la questione relativa ai contributi per la banda larga e non fondata quella sui contributi per i decoder digitali terrestri, riconoscendo la competenza statale in base al principio di sussidiarietà ascendente. L’incentivazione all’acquisto dei decoder è uno strumento ragionevole e proporzionato per diffondere la tecnica digitale su tutto il territorio nazionale.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2004 (L. 350/2003) prevedeva un contributo di 150 euro per utenti che acquistassero decoder per la televisione digitale terrestre (comma 1) e di 75 euro per chi acquistasse dispositivi per la banda larga (comma 2). La Regione Emilia-Romagna ha impugnato queste disposizioni sostenendo che esse rientravano nella materia «sostegno all’innovazione tecnologica», di competenza concorrente Stato-Regioni, e non nella competenza statale esclusiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l’art. 4, commi da 1 a 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), in riferimento all’art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione, eccependo che i contributi agli utenti per acquisto di decoder e dispositivi internet avrebbero dovuto essere gestiti dalle Regioni nell’ambito della competenza legislativa concorrente.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione relativa ai commi 2, 3, 4 (per quanto riferito al comma 2), 5 e 6 per difetto di interesse a ricorrere. Dichiara invece non fondata la questione relativa ai commi 1 e 4 (per quanto riferito al comma 1): i contributi per i decoder digitali terrestri perseguono la diffusione della tecnica digitale sull’intero territorio nazionale e, per la necessità di gestione unitaria, giustificano l’attrazione della funzione in capo allo Stato ex art. 117, secondo comma, e art. 118 della Costituzione.

    Il principio

    Il principio di sussidiarietà ascendente (art. 118 Cost.) consente allo Stato di attrarre funzioni amministrative in materie di competenza concorrente quando vi sia una esigenza di esercizio unitario a livello nazionale, purché l’intervento sia ragionevole e proporzionato al fine perseguito.

    Domande e risposte

    Perché la Regione ha impugnato i contributi per i decoder?

    La Regione riteneva che il sostegno all’innovazione tecnologica rientrasse nella legislazione concorrente Stato-Regioni, con conseguente diritto regionale a erogare i contributi in concreto, non lo Stato direttamente.

    Cosa si intende per sussidiarietà ascendente?

    L’art. 118 Cost. permette allo Stato di «attrarre» verso l’alto funzioni che altrimenti spetterebbero a Regioni o Comuni, quando la gestione unitaria nazionale sia necessaria per ragioni tecniche o di uniformità.

    La Corte ha ritenuto ragionevole il contributo da 150 euro per il decoder?

    Sì. La Corte ha riconosciuto che incentivare economicamente l’acquisto dei decoder è uno strumento non irragionevole per diffondere la tecnica digitale terrestre, indipendentemente dalla modestia finanziaria dell’intervento.

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  • Corte cost. n. 143/2005 – Conflitto di attribuzione e riproposizione di ricorso abbandonato

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    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Cosenza nei confronti della Camera dei deputati in relazione all’insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Sgarbi. Il medesimo conflitto era stato già dichiarato ammissibile nel 2000 e non più coltivato dallo stesso Tribunale.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Cosenza aveva sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera dell’Assemblea del 9 novembre 1999, con cui era stata dichiarata l’insindacabilità (ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.) delle opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi durante la trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani” del 4 dicembre 1992, nei confronti dell’ing. Vincenzo Mancino.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Cosenza sosteneva che le opinioni espresse da Sgarbi, pur riconducibili ad un contesto politico, non fossero strettamente collegate ad atti tipici del mandato parlamentare, e che la delibera di insindacabilità avesse così leso le attribuzioni giurisdizionali del giudice. Lo stesso Tribunale aveva però già sollevato identico conflitto nel 2000, dichiarato ammissibile con ordinanza n. 489/2000, ma poi non più coltivato con l’esecuzione dei prescritti adempimenti.

    La decisione della Corte

    La Corte richiama la sentenza n. 116/2003 e le successive ordinanze: le finalità e le peculiarità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato esigono che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi. Non è ammissibile che una parte confligente mantenga indefinitamente in sede processuale una situazione di conflittualità, procastinando il ristabilimento della certezza e definitività dei rapporti tra poteri. Il ricorso è dunque inammissibile.

    Il principio

    Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non è consentito riproporre un ricorso identico a quello già dichiarato ammissibile e poi abbandonato senza coltivarlo. L’esigenza costituzionale di certezza dei rapporti tra poteri dello Stato impone che il giudizio, una volta instaurato, sia portato a termine.

    Domande e risposte

    Che cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorge quando un potere ritiene che un altro potere abbia invaso la propria sfera di competenza costituzionalmente garantita. Nel caso delle delibere parlamentari di insindacabilità, il giudice ordinario può sollevare conflitto sostenendo che la Camera abbia dichiarato insindacabili opinioni che non rientrano nell’ambito dell’art. 68 Cost.

    Perché non si può riproporre un conflitto già abbandonato?

    Perché il procedimento avanti alla Corte costituzionale non è nella disponibilità delle parti come un ordinario giudizio civile. Una volta instaurato il giudizio sul conflitto, esso deve essere definito. Se il ricorrente abbandona il conflitto, la situazione si consolida e non può essere rimessa in discussione con un ricorso identico.

    Cosa succede ora al processo penale a carico dell’on. Sgarbi?

    La delibera di insindacabilità della Camera rimane in vigore e il Tribunale di Cosenza deve applicarla. Non essendo più possibile rimettere in discussione la delibera tramite conflitto di attribuzione, il procedimento penale per diffamazione non potrà proseguire per i fatti coperti dall’insindacabilità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 116/2005 – Conflitto CSM e Parlamento su reintegro dipendenti prosciolti

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Governo, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in relazione alle norme che disciplinavano il reintegro e la tutela risarcitoria dei pubblici dipendenti sospesi o dimessisi a causa di un procedimento penale poi conclusosi con il proscioglimento. Il conflitto riguarda l’eventuale lesione delle attribuzioni costituzionali del CSM.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2004 aveva introdotto una disciplina per il risarcimento in forma specifica dei dipendenti pubblici che avevano subito una ingiusta sospensione o si erano dimessi a causa di un procedimento penale poi conclusosi favorevolmente. Il Governo era poi intervenuto con decreto-legge per modificare tale disciplina. Il CSM ha ritenuto che questi interventi legislativi ledessero le proprie attribuzioni costituzionali in materia di status dei magistrati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio superiore della magistratura ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Governo, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in relazione alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 57, della l. n. 350/2003 (legge finanziaria 2004), come modificato dal d.l. n. 66/2004 convertito in l. n. 126/2004.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione: il CSM è soggetto legittimato a promuovere conflitto tra poteri dello Stato in relazione all’esercizio delle funzioni costituzionalmente attribuitigli, e le norme legislative in contestazione sono idonee, in astratto, a menomare tali attribuzioni. Il merito del conflitto verrà deciso in una successiva pronuncia.

    Il principio

    Il Consiglio superiore della magistratura è un potere dello Stato legittimato a sollevare conflitto di attribuzione quando ritenga che atti legislativi ledano le sue prerogative costituzionali in materia di status e carriera dei magistrati. La dichiarazione di ammissibilità non pregiudica la decisione nel merito.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È uno strumento processuale che consente a un potere dello Stato (Parlamento, Governo, magistratura, ecc.) di adire la Corte costituzionale quando ritiene che un altro potere abbia invaso le proprie attribuzioni costituzionali. La Corte decide chi ha il potere di compiere l’atto in contestazione.

    Perché il CSM era coinvolto nella disciplina sul reintegro dei dipendenti pubblici?

    Perché la normativa impugnata riguardava anche i magistrati sospesi o dimessisi a causa di un procedimento penale: la gestione dello status dei magistrati (compresi la sospensione e il reintegro) rientra nelle attribuzioni del CSM ex art. 104 Cost., e l’intervento legislativo diretto del Governo poteva invadere tale sfera.

    Cosa è successo dopo l’ammissibilità?

    La Corte, dopo aver notificato la propria ordinanza alle parti e fissato i termini per il contraddittorio, ha proceduto alla decisione nel merito in una successiva pronuncia. L’ordinanza n. 116/2005 è solo il primo atto del procedimento.

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione — principio di imparzialità della pubblica amministrazione (rilevante per il reintegro nel pubblico impiego)
  • Corte cost. n. 142/2005 – Divieto di reingresso e garanzie difensive dello straniero

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità sull’art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286/1998 sollevata dal Tribunale di Foggia. L’ordinanza di rimessione mancava di qualsiasi descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Foggia, nel corso di un procedimento penale, aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 13, comma 13, del Testo Unico Immigrazione che punisce lo straniero che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso conseguente all’espulsione. La questione era stata sollevata su eccezione della difesa dell’imputato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice denunciava la violazione degli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione. Tuttavia l’ordinanza di rimessione si limitava a enunciare tale questione senza fornire alcuna motivazione né descrivere adeguatamente la fattispecie, rendendo impossibile alla Corte valutare sia la rilevanza sia la non manifesta infondatezza.

    La decisione della Corte

    La Corte rileva il deficit di motivazione dell’ordinanza: manca la descrizione della fattispecie del giudizio a quo, manca la motivazione sulla rilevanza e manca la motivazione sulla non manifesta infondatezza. La questione non è nemmeno esattamente identificata nei suoi requisiti minimi. Pertanto viene dichiarata manifestamente inammissibile.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale sollevata meramente su eccezione di parte, senza che il giudice ne faccia propri gli argomenti con autonoma motivazione e senza che la fattispecie concreta venga descritta, è manifestamente inammissibile per carenza dei requisiti minimi dell’ordinanza di rimessione.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede l’art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286/1998?

    Prevede che lo straniero espulso che rientra nel territorio nazionale senza speciale autorizzazione è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Si tratta di un reato omissivo-commissivo connesso alla violazione del divieto di reingresso disposto con il provvedimento di espulsione.

    Il giudice è tenuto a valutare autonomamente le eccezioni di incostituzionalità delle parti?

    Sì. Il giudice non può sollevare una questione incidentale limitandosi a recepire acriticamente l’eccezione della parte. Deve valutare autonomamente la rilevanza della questione nel caso concreto e la plausibilità del dubbio di incostituzionalità, sviluppando una propria motivazione.

    Quali conseguenze ha per lo straniero la dichiarazione di inammissibilità?

    Il processo penale a suo carico prosegue con applicazione della norma di cui all’art. 13, comma 13. La dichiarazione di inammissibilità non pregiudica la possibilità che in altri giudizi la questione venga sollevata correttamente e la Corte si pronunci nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 115/2005 – Ricusazione del giudice e inammissibilità immediata

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione relativa agli artt. 52, 53 e 54 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono al giudice ricusato di dichiarare immediatamente inammissibile l’istanza di ricusazione manifestamente infondata. Il rimettente era la Corte di cassazione. La normativa vigente non è irragionevole e non viola il diritto di difesa né il principio del giudice naturale.

    Di cosa si tratta

    Il codice di procedura civile prevede che l’istanza di ricusazione del giudice sia decisa da un giudice diverso da quello ricusato, anche quando essa appaia ictu oculi inammissibile. La Corte di cassazione (prima sezione civile) aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, sostenendo che il giudice ricusato dovrebbe poterla dichiarare subito inammissibile quando il vizio sia manifesto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consentono al giudice ricusato di dichiarare inammissibile l’istanza di ricusazione manifestamente e immediatamente tale, sia per motivi di rito sia di merito.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata: la scelta legislativa di affidare a un giudice diverso da quello ricusato la valutazione dell’istanza di ricusazione non è irragionevole. Essa risponde all’esigenza di garantire l’imparzialità della decisione sull’istanza stessa, impedendo al giudice di valutare le ragioni della propria ricusazione.

    Il principio

    Il sistema che affida a un giudice diverso la decisione sull’istanza di ricusazione, anche quando essa appaia manifestamente infondata, non è irragionevole: risponde all’esigenza strutturale di garantire che il giudice non sia arbitro delle questioni che riguardano la propria imparzialità. La scelta alternativa è rimessa alla discrezionalità del legislatore.

    Domande e risposte

    Cos’è la ricusazione del giudice nel processo civile?

    La ricusazione è lo strumento con cui una parte può chiedere che un giudice venga sostituito per ragioni di incompatibilità o di difetto di imparzialità (es. interesse personale nella causa, rapporti di amicizia o parentela con una delle parti). È disciplinata dagli artt. 51-56 del codice di procedura civile.

    Perché il giudice ricusato non può decidere sulla propria ricusazione?

    Per un principio di imparzialità: se il giudice potesse dichiarare inammissibile l’istanza rivolta contro di lui, si troverebbe a giudicare della propria parzialità, il che è logicamente contraddittorio. Il sistema attuale affida questa valutazione a un collegio terzo.

    Cosa succede se l’istanza di ricusazione è manifestamente infondata?

    Anche in questo caso il giudice ricusato non può provvedere direttamente. La parte che ha proposto la ricusazione può essere condannata a una pena pecuniaria se l’istanza viene rigettata, il che costituisce un deterrente contro gli abusi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 114/2005 – Opposizione a ordinanza-ingiunzione e termine del giudice

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni relative all’art. 22 della legge n. 689/1981 e all’art. 204-bis del codice della strada, che individuano nel giudice del luogo dell’accertamento il giudice competente per l’opposizione alle ordinanze-ingiunzione. Il rimettente sosteneva che ciò potesse ledere il diritto di difesa quando l’infrazione era accertata in luogo diverso dalla residenza dell’opponente.

    Di cosa si tratta

    Il codice della strada (art. 204-bis, introdotto nel 2003) stabilisce che l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa per infrazioni stradali debba essere proposta davanti al giudice del luogo in cui è stata accertata la violazione. Un automobilista residente altrove aveva impugnato un’ingiunzione emessa dalla Prefettura di Firenze per una violazione accertata a Firenze: il Giudice di pace di Roma (sez. distaccata di Ostia) ha sollevato la questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Roma (sezione distaccata di Ostia) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della l. n. 689/1981 e dell’art. 204-bis, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui individuano nel giudice del luogo dell’accertamento il giudice competente per le opposizioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate: la scelta del criterio di competenza territoriale basato sul luogo dell’accertamento della violazione rientra nella discrezionalità del legislatore e non è manifestamente irragionevole. Il diritto di difesa non impone che il giudice sia sempre quello del domicilio dell’opponente.

    Il principio

    La determinazione delle regole di competenza territoriale appartiene alla discrezionalità del legislatore; il criterio del luogo dell’accertamento per l’opposizione alle ordinanze-ingiunzione non è manifestamente irragionevole né lesivo del diritto di difesa, potendo rispondere a legittime esigenze di efficienza del sistema sanzionatorio.

    Domande e risposte

    Dove si fa opposizione a una multa del codice della strada?

    Davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l’infrazione, ai sensi dell’art. 204-bis del codice della strada. Non conta la residenza del trasgressore, ma il luogo dell’accertamento.

    La competenza nel luogo dell’accertamento può essere svantaggiosa per il cittadino?

    Sì, in caso di infrazione commessa in città lontana dalla residenza. Per questo il rimettente aveva sollevato la questione. La Corte ha tuttavia ritenuto che tale disagio non renda incostituzionale la norma: il legislatore può preferire il foro del luogo dell’accertamento per ragioni di effettività del sistema sanzionatorio.

    L’art. 204-bis del codice della strada era nuovo nel 2005?

    Sì: era stato introdotto dal d.l. n. 151 del 2003, convertito in l. n. 214 del 2003, e aveva unificato la disciplina dell’opposizione alle sanzioni amministrative stradali, fissando espressamente il criterio del luogo dell’accertamento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 141/2005 – Inottemperanza all’ordine di allontanamento e motivazione per relationem

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Foggia sull’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 (reato di inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio). Il giudice aveva motivato le proprie ordinanze unicamente per rinvio alle argomentazioni di un diverso giudice, senza sviluppare motivazione autonoma.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Foggia aveva sollevato con tre ordinanze questione di legittimità dell’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 che punisce penalmente lo straniero che, senza giustificato motivo, non ottempera all’ordine del questore di lasciare il territorio. Tutte e tre le ordinanze, di contenuto sostanzialmente identico, si limitavano a richiamare le motivazioni contenute in una precedente ordinanza del Tribunale di Roma del 12 novembre 2002.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale denunciava la violazione degli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione, ma senza sviluppare autonomamente né la rilevanza né la non manifesta infondatezza della questione, limitandosi al rinvio per relationem all’ordinanza di altro giudice.

    La decisione della Corte

    La Corte ribadisce il proprio costante orientamento: nel giudizio incidentale di legittimità non possono avere ingresso questioni motivate solo per relationem. Il giudice rimettente deve sviluppare una motivazione autosufficiente, che non sia sostituibile dal rinvio al contenuto di altre ordinanze dello stesso o di diverso giudice. Le tre questioni sono dichiarate manifestamente inammissibili.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione autosufficiente sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione. Non è ammissibile la motivazione esclusivamente per relationem che rinvii integralmente alle argomentazioni contenute in una precedente ordinanza di un diverso giudice remittente.

    Domande e risposte

    Che cosa punisce l’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998?

    Punisce lo straniero che, senza giustificato motivo, non ottempera all’ordine del questore di lasciare il territorio entro cinque giorni. Si tratta di un reato omissivo la cui legittimità è stata più volte scrutinata dalla Corte, che in altre pronunce ha affrontato le questioni nel merito.

    Perché la motivazione per relationem è inammissibile?

    Perché la Corte costituzionale non può sindacare la correttezza del ragionamento giuridico di un giudice diverso da quello rimettente. Ogni ordinanza di rimessione deve contenere, con propria autonoma argomentazione, le ragioni per cui quel giudice, in quella causa, ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata.

    Cosa succede dopo una dichiarazione di inammissibilità?

    Il giudizio a quo riprende il suo corso ordinario, con applicazione della norma senza verificarne la compatibilità costituzionale. Il giudice può sollevare nuovamente la questione con un’ordinanza motivata in modo corretto, oppure applicare la norma e attendere eventuali pronunce in altri giudizi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 113/2005 – Ammende notarili e adeguatezza sanzionatoria

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione relativa all’art. 137 della legge notarile del 1913, che fissa l’importo delle ammende per le infrazioni disciplinari dei notai. Il rimettente (Tribunale di Savona) lamentava che le sanzioni pecuniarie fossero diventate irrisorie per effetto dell’inflazione, rendendo privo di senso il procedimento disciplinare. La Corte respinge la questione: la scelta della misura sanzionatoria spetta al legislatore.

    Di cosa si tratta

    L’art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato) stabilisce l’ammontare delle ammende applicabili ai notai in sede disciplinare. Il Tribunale di Savona, investito di un procedimento disciplinare, ha osservato che tali ammende, rimaste invariate dal 1913, erano ormai così irrisorie da rendere il sistema sanzionatorio privo di effettività.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Savona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 137 della l. n. 89 del 1913, nella parte in cui determina l’ammontare delle ammende notarili, in riferimento agli artt. 3, 54, 97 e 111 della Costituzione, per violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio di uguaglianza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata: la scelta della misura sanzionatoria appartiene alla discrezionalità del legislatore. L’eventuale inadeguatezza dell’entità delle ammende rispetto agli scopi dell’ordinamento disciplinare è un problema di politica legislativa, non un vizio di incostituzionalità.

    Il principio

    La determinazione della misura delle sanzioni pecuniarie in un ordinamento disciplinare (incluso quello notarile) rientra nella discrezionalità del legislatore. Il solo fatto che le sanzioni siano diventate irrisorie per effetto dell’inflazione non le rende incostituzionali: spetta al Parlamento aggiornare la normativa sanzionatoria.

    Domande e risposte

    Le ammende disciplinari dei notai erano davvero irrisorie nel 2005?

    Sì, secondo il Tribunale rimettente: fissate nel 1913 in lire, non erano mai state adeguate all’inflazione e al mutato valore della moneta, rendendo di fatto simboliche le sanzioni pecuniarie previste dalla legge notarile.

    Perché la Corte non ha dichiarato incostituzionale la norma?

    Perché non esiste un vincolo costituzionale che imponga al legislatore di fissare sanzioni di un determinato importo: l’adeguatezza della pena pecuniaria è una scelta di merito che appartiene al Parlamento. La Corte può intervenire solo quando la sanzione è manifestamente sproporzionata in eccesso, non in difetto.

    Cosa avrebbe dovuto fare il legislatore?

    Aggiornare l’importo delle ammende notarili alla luce dell’evoluzione economica e del valore della moneta, come avvenuto per altri settori dell’ordinamento. In assenza di intervento legislativo, il sistema sanzionatorio disciplinare dei notai rimaneva formalmente vigente ma di scarsa efficacia deterrente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 112/2005 – Sospensione pena e revoca misura alternativa

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni relative all’art. 1, comma 3, lett. d), della legge n. 207 del 2003 sulla sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva, nella parte in cui consente di beneficiarne anche a chi abbia subito la revoca per fatto colpevole di una misura alternativa alla detenzione. Le ordinanze di rimessione non soddisfano i requisiti minimi di motivazione.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 207 del 2003 aveva introdotto la sospensione condizionata dell’esecuzione della parte finale della pena detentiva (fino a due anni). Il Tribunale di sorveglianza di Bari e i Magistrati di sorveglianza di Bari e Foggia avevano sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che permetteva l’accesso a tale beneficio anche a chi avesse già subito la revoca per fatto colpevole di una misura alternativa, sostenendo che ciò violasse i principi di uguaglianza e rieducazione della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Bari e i Magistrati di sorveglianza di Bari e Foggia hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207, in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni: le ordinanze di rimessione non descrivevano in modo adeguato i presupposti di fatto del giudizio principale, rendendo impossibile verificare la rilevanza della questione.

    Il principio

    Le ordinanze di rimessione devono descrivere i presupposti di fatto del giudizio principale con sufficiente precisione, così da consentire alla Corte di verificare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale. L’omessa o carente descrizione di tali presupposti rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Chi poteva beneficiare della sospensione condizionata della pena ex l. n. 207/2003?

    Tutti i detenuti che soddisfacessero determinati requisiti di legge, salvo alcune categorie escluse. La lettera d) del comma 3 escludeva da tale beneficio chi avesse subito la revoca per fatto colpevole di una misura alternativa: i giudici rimettenti si dolevano però che tale esclusione fosse formulata in modo tale da non operare in certi casi.

    Cos’è la revoca per fatto colpevole di una misura alternativa?

    La revoca per fatto colpevole si ha quando il soggetto beneficiario di una misura alternativa alla detenzione (come gli arresti domiciliari o la libertà vigilata) viola le prescrizioni imposte in modo volontario e consapevole, determinando così il rientro in carcere.

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Perché i giudici rimettenti non avevano descritto con sufficiente chiarezza i fatti del caso concreto, impedendo alla Corte di verificare che la norma impugnata fosse effettivamente applicabile e rilevante ai fini della decisione del giudizio principale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 140/2005 – Espulsione straniero e diritto di difesa nel processo

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 286/1998 sollevata dal Tribunale di Foggia. Il giudice rimettente aveva omesso di indicare la specifica norma oggetto di censura, non aveva descritto la fattispecie concreta e aveva mancato di motivare sulla rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Foggia, nel corso di un procedimento penale, aveva sollevato questione di legittimità dell’intero Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) lamentando che la normativa, così come interpretata, prevedesse l’immediata concessione del nulla osta all’espulsione dell’imputato senza sospendere tale decisione fino al passaggio in giudicato della sentenza. L’imputato, se espulso prima del giudicato, sarebbe stato privato della possibilità di partecipare al processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Foggia denunciava la violazione degli artt. 24 e 111 Cost.: l’imputato espulso prima del passaggio in giudicato della sentenza non avrebbe potuto partecipare al processo né disporre delle condizioni necessarie per la sua difesa.

    La decisione della Corte

    La Corte rileva tre vizi procedurali insanabili: il rimettente non ha individuato la specifica norma del d.lgs. oggetto di censura (citando l’intero testo unico), non ha descritto la fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo, e ha del tutto omesso di motivare sulla rilevanza della questione. La questione è pertanto manifestamente inammissibile.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve indicare con precisione quale norma si impugna, descrivere adeguatamente il caso concreto pendente davanti al giudice rimettente e argomentare sulla rilevanza della questione per la definizione di quel giudizio. La mancanza di questi requisiti minimi rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Può essere espulso un imputato durante il processo penale?

    Il quadro normativo del d.lgs. n. 286/1998 prevede alcune ipotesi in cui l’espulsione dello straniero imputato può essere eseguita, ad esempio quando la pena irrogata non è superiore a due anni e non vi è connessione con il reato per cui si procede. La questione del diritto di difesa dell’imputato espulso è però una tematica complessa su cui la giurisprudenza si è più volte pronunciata.

    Quali sono i requisiti minimi di un’ordinanza di rimessione?

    L’ordinanza deve: (1) individuare la norma oggetto di censura; (2) indicare i parametri costituzionali che si ritiene violati; (3) descrivere la fattispecie concreta del giudizio a quo; (4) argomentare sulla rilevanza della questione per la definizione di quel giudizio; (5) motivare sulla non manifesta infondatezza del dubbio di incostituzionalità.

    Che cosa si intende per “rilevanza” della questione?

    La questione è rilevante quando la norma impugnata deve essere applicata nel giudizio pendente davanti al rimettente, e quando l’eventuale declaratoria di incostituzionalità influirebbe sull’esito di quel giudizio. Senza questo nesso, la questione è ipotetica e inammissibile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 111/2005 – Tetti di spesa SSR Puglia per prestazioni specialistiche private

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    La Corte dichiara in parte inammissibile e in parte non fondata la questione relativa alla legge di bilancio della Regione Puglia che fissava i tetti di spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate da strutture private accreditate, ancorandoli ai volumi del 1998. La questione sulla disparità di trattamento tra strutture pubbliche e private è inammissibile per difetto di rilevanza; quella sulla ragionevolezza del criterio del 1998 è non fondata.

    Di cosa si tratta

    La legge di bilancio regionale della Puglia del 2003 aveva stabilito che le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate oltre il tetto di spesa fossero remunerate con tariffe ridotte (regressione tariffaria), con il tetto fissato in misura corrispondente ai volumi del 1998. Il TAR per la Puglia, adito da strutture private accreditate, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di equiordinazione tra strutture pubbliche e private e per irragionevolezza del riferimento all’anno 1998.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Puglia (sezione staccata di Lecce) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 4, della l.r. Puglia n. 4 del 2003, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 Cost., per disparità di trattamento tra strutture accreditate pubbliche e private e per irragionevolezza del criterio di calcolo del tetto di spesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione nella parte relativa alla presunta disparità tra strutture pubbliche e private: il rimettente aveva errato nell’individuare la norma da sottoporre al controllo, non avendo correttamente identificato la disposizione che disciplinava il finanziamento delle strutture pubbliche. La questione sull’irragionevolezza del riferimento al 1998 è stata dichiarata non fondata.

    Il principio

    La fissazione di tetti di spesa per le prestazioni erogate da strutture private accreditate al SSR è legittima e non viola di per sé il principio di equiordinazione tra strutture pubbliche e private, che opera sulle modalità di remunerazione a tariffa delle prestazioni concordate, non sui meccanismi di finanziamento complessivo del sistema sanitario.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono fissare tetti di spesa per le strutture sanitarie private accreditate?

    Sì: la legislazione nazionale (d.lgs. n. 502/1992) prevede espressamente che gli accordi contrattuali con le strutture accreditate definiscano i volumi massimi di attività. Il superamento del tetto comporta la remunerazione ridotta (regressione tariffaria), scelta rimessa alla Regione.

    Cosa significa equiordinazione tra strutture pubbliche e private nel SSR?

    Significa che, nell’erogare prestazioni a carico del SSR, le strutture accreditate pubbliche e private devono essere trattate secondo gli stessi criteri di remunerazione a tariffa e qualità. Non significa, tuttavia, che debbano ricevere lo stesso tipo di finanziamento complessivo.

    Perché il TAR aveva sollevato la questione in modo “confuso”?

    Perché non aveva correttamente individuato quale norma regolasse il finanziamento delle strutture pubbliche (disciplinato dal sistema per quote capitarie, non dalla stessa disposizione sul tetto di spesa), rendendo così impossibile alla Corte valutare la comparazione tra i due regimi.

    Norme collegate

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