Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 350/2006 – Conflitto di attribuzione insindacabilità parlamentare Del Mastro

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    Il Tribunale di Torino ha sollevato conflitto di attribuzione contro la Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le condotte attribuite al deputato Del Mastro Delle Vedove durante una visita carceraria. La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto e disposto le notifiche per il prosieguo.

    Di cosa si tratta

    Il deputato Sandro Del Mastro Delle Vedove, visitando la Casa circondariale di Torino, aveva dichiarato agli agenti penitenziari che la sua accompagnatrice – in realtà una giornalista – era una sua collaboratrice. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità di queste dichiarazioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Torino (GUP) ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, contestando che le false attestazioni rese dal parlamentare al personale penitenziario potessero rientrare nella garanzia di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. Parametro: art. 68, primo comma, Cost., e art. 3, della legge n. 140/2003.

    La decisione della Corte

    Ammissibilità del conflitto. La Corte ha accertato l’esistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto: il GUP è organo legittimato a sollevarlo; la Camera ha deliberato definitivamente sulla questione; la risoluzione del conflitto rientra nella competenza della Corte. Ha disposto le notifiche necessarie per instaurare il contraddittorio.

    Il principio

    La garanzia di insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost., tutela le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e le attività ad esse funzionalmente connesse. Le dichiarazioni rese da un parlamentare a soggetti privati o a pubblici ufficiali in contesti non strettamente parlamentari possono non rientrare nella garanzia, rendendo ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal giudice.

    Domande e risposte

    Cos’è la garanzia di insindacabilità parlamentare?

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia mira a preservare la libertà del mandato rappresentativo.

    Cosa è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    Il conflitto di attribuzione è un giudizio davanti alla Corte costituzionale attraverso cui un organo dello Stato (nel caso il Tribunale) contesta che un altro organo (la Camera) abbia invaso le proprie attribuzioni costituzionalmente garantite, dichiarando insindacabili condotte che il giudice ritiene invece perseguibili.

    Il parlamentare che mente a un agente penitenziario è coperto dall’insindacabilità?

    Questa è la questione che il conflitto pone alla Corte. Secondo il Tribunale di Torino, le false attestazioni sulla qualifica di una accompagnatrice non costituiscono “opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni”, mancando un nesso funzionale con il mandato parlamentare.

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  • Corte cost. n. 348/2006 – Campeggi siciliani in deroga agli strumenti urbanistici

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    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato norme che consentivano ai campeggi autorizzati di realizzare strutture in deroga agli strumenti urbanistici. Il ricorso è stato dichiarato estinto per rinuncia dopo che le disposizioni censurate furono omesse in promulgazione.

    Di cosa si tratta

    Una delibera legislativa siciliana (d.d.l. n. 1095-stralcio VI, in materia di turismo) consentiva ai campeggi esistenti e regolarmente autorizzati di insediare nuove strutture anche in deroga allo strumento urbanistico, e di eseguire opere nelle fasce di rispetto del demanio marittimo e delle aree boschive e protette.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1, commi 3 e 4, della delibera legislativa siciliana del 20 gennaio 2006 (d.d.l. n. 1095-stralcio VI). Parametri: artt. 3, 9, 97 e 114 della Costituzione. Rimettente: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.

    La decisione della Corte

    Estinzione del processo per rinuncia al ricorso. In assenza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia del ricorrente comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La delibera legislativa era stata nel frattempo promulgata come legge regionale n. 13/2006 con omissione delle disposizioni censurate.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso, in assenza di costituzione della parte resistente, determina l’estinzione del processo costituzionale senza pronuncia nel merito, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative.

    Domande e risposte

    Un campeggio può costruire strutture in deroga al piano regolatore?

    In via generale, no: le costruzioni devono rispettare le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. La deroga richiede una specifica previsione normativa, la quale deve a sua volta essere compatibile con i parametri costituzionali di tutela del paesaggio, dell’ambiente e del buon governo del territorio.

    Perché il Commissario dello Stato ha rinunciato al ricorso?

    Perché la delibera legislativa impugnata era stata promulgata con omissione delle disposizioni censurate. Venuto meno l’oggetto del contendere, il ricorso non aveva più ragion d’essere.

    Quali sono le fasce di rispetto richiamate dalla norma?

    La norma impugnata richiamava le fasce di rispetto del demanio marittimo e delle aree boschive e dei parchi di cui alla legge regionale siciliana n. 78/1976. Si tratta di zone nelle quali le costruzioni sono generalmente vietate o soggette a limitazioni stringenti per ragioni ambientali e paesaggistiche.

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  • Corte cost. n. 347/2006 – Delibera legislativa siciliana personale e finanze 2006

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    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato una delibera legislativa siciliana in materia di personale e misure finanziarie urgenti. La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la delibera è stata promulgata con omissione di tutte le disposizioni censurate.

    Di cosa si tratta

    L’Assemblea regionale siciliana aveva approvato il 20 gennaio 2006 una delibera legislativa (d.d.l. n. 1095, stralcio XIII) che riproponeva norme su personale regionale e misure finanziarie urgenti, in precedenza non promulgate. Il Commissario dello Stato aveva impugnato numerosi articoli per contrasto con la Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato numerosi articoli della delibera legislativa n. 1095-stralcio XIII, in riferimento agli artt. 3, 9, 51, 81 quarto comma, 97, 114, 117 secondo comma lett. o) e 119 della Costituzione, lamentando violazioni in materia di accesso al lavoro pubblico, copertura finanziaria, tutela ambientale e ordinamento penale.

    La decisione della Corte

    Cessazione della materia del contendere. Successivamente all’impugnazione, la delibera è stata promulgata come legge regionale siciliana n. 9 del 6 febbraio 2006 con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l’esaurimento del potere promulgativo preclude definitivamente che le norme omesse acquistino efficacia.

    Il principio

    L’esaurimento del potere promulgativo, che si esercita in modo unitario rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale, impedisce che le parti della legge impugnate e omesse in sede di promulgazione acquistino efficacia, privando il giudizio di oggetto.

    Domande e risposte

    Cosa significa “cessazione della materia del contendere”?

    Significa che il giudizio perde il suo oggetto perché la situazione contestata è venuta meno. In questo caso, le norme impugnate non hanno mai acquistato efficacia giuridica perché sono state escluse dalla promulgazione della legge.

    Il Commissario dello Stato può impugnare una delibera non ancora promulgata?

    Sì. Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha il potere di impugnare delibere legislative dell’Assemblea regionale siciliana prima della promulgazione, innescando un controllo preventivo di costituzionalità.

    Cosa succede se le norme vengono poi omesse in promulgazione?

    Se tutte le disposizioni censurate vengono omesse in sede di promulgazione, il giudizio di costituzionalità perde oggetto e la Corte dichiara cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi nel merito delle questioni sollevate.

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  • Corte cost. n. 346/2006 – Dichiarazione IVA ultratardiva e sanzioni

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    La Commissione tributaria regionale del Piemonte ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sulle sanzioni per la presentazione ultratardiva della dichiarazione IVA (oltre 30 giorni), equiparata all’omissione. La Corte le ha dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Una norma del DPR 633/1972 equipara la dichiarazione IVA presentata con ritardo superiore a 30 giorni all’omissione totale, assoggettandola alle medesime sanzioni proporzionali all’imposta dovuta. Un contribuente aveva versato l’imposta nei termini ma presentato la dichiarazione in ritardo. Il giudice rimettente dubitava che questa equiparazione fosse ragionevole e conforme a Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 37, sesto comma, DPR 633/1972, in combinato disposto con l’art. 43, primo comma, dello stesso DPR, e con l’art. 5, comma 1, d.lgs. 471/1997. Parametri: artt. 3, 97 e 77, primo comma, della Costituzione. Rimettente: Commissione tributaria regionale del Piemonte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili tutte le questioni. Primo motivo: il rimettente non aveva precisato se il ritardo fosse compreso tra 31 e 90 giorni oppure superiore a 90 giorni, circostanza essenziale poiché la normativa successiva aveva spostato la soglia dell’“ultratardività” a 90 giorni. Secondo motivo: il giudice non aveva motivato perché le sanzioni proporzionali fossero applicabili quando il contribuente aveva già versato per intero l’imposta nei termini.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale richiedono una motivazione adeguata sulla rilevanza nel giudizio principale: la mancata indicazione dell’entità del ritardo e del regime sanzionatorio applicabile si risolve in un difetto di motivazione che rende inammissibili le questioni.

    Domande e risposte

    Che cos’è la dichiarazione IVA “ultratardiva”?

    La normativa tributaria distingue la dichiarazione tardiva (entro un certo termine) da quella “ultratardiva”, che viene equiparata all’omissione. La soglia, originariamente fissata a 30 giorni, è stata successivamente portata a 90 giorni dalle norme vigenti al momento del deposito dell’ordinanza.

    Cosa succede se ho pagato l’imposta ma presentato la dichiarazione in ritardo?

    Il versamento dell’imposta nei termini non elimina la violazione formale della presentazione tardiva della dichiarazione. Tuttavia, la sanzione proporzionale all’“imposta dovuta” deve essere calcolata sull’imposta ancora dovuta al netto dei versamenti già effettuati, secondo la lettera dell’art. 5, comma 1, d.lgs. 471/1997.

    Per quali ragioni la Corte non ha deciso nel merito?

    Il giudice rimettente non aveva fornito due elementi essenziali: l’entità precisa del ritardo (rilevante per determinare quale regime normativo si applicasse) e la spiegazione del perché le sanzioni proporzionali fossero applicabili nonostante l’imposta fosse già stata integralmente pagata.

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  • Corte cost. n. 300/2006 – Responsabilità limitata Poste Italiane e diritto utenti

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa alla limitazione della responsabilità di Poste Italiane per i danni da ritardo nella consegna di pacchi, sollevata dal Giudice di pace di Barra. La questione non era rilevante nel giudizio principale per carenze motivazionali.

    Di cosa si tratta

    Un utente aveva subito un danno a causa del ritardo nella consegna di un pacco da parte di Poste Italiane S.p.A. La normativa postale (d.P.R. n. 156/1973 e Carta della qualità del servizio postale) limitava il risarcimento all’indennità prevista dalle norme, anche per il servizio Postacelere. Il Giudice di pace di Barra aveva ritenuto che tale limitazione, dopo la trasformazione delle Poste in società per azioni a scopo di lucro, fosse irragionevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Barra dubitava della compatibilità degli artt. 6, primo comma, 28, primo comma, 70 e 93, primo comma, del d.P.R. n. 156/1973 e della Carta della qualità del servizio postale con gli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui limitavano la responsabilità del gestore postale al pagamento di una semplice indennità in caso di ritardo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, rilevando che il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo, e in particolare non aveva chiarito quali fossero la domanda concreta dell’attore e il nesso tra la limitazione della responsabilità e l’esito del giudizio.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non indica adeguatamente quale norma è concretamente applicabile al giudizio principale e in che modo l’eventuale incostituzionalità influenzerebbe la decisione del caso.

    Domande e risposte

    Le Poste Italiane rispondono dei danni da ritardo?

    Sì, ma nei limiti dell’indennità prevista dalla normativa postale. Il d.P.R. n. 156/1973 e la Carta del servizio postale stabilivano tetti al risarcimento, diversi da quelli del diritto comune.

    Perché la limitazione era contestata?

    Perché dopo la trasformazione delle Poste in S.p.A. a scopo di lucro, non sembrava più giustificato un regime di responsabilità privilegiato rispetto agli altri imprenditori commerciali, che rispondo dei loro inadempimenti con il diritto comune.

    Un utente come può ottenere un risarcimento da Poste Italiane?

    L’utente può presentare reclamo a Poste Italiane e, in caso di insoddisfazione, rivolgersi al Giudice di pace per i rimborsi di importo ridotto o al Tribunale per danni maggiori, nei limiti della normativa postale applicabile.

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  • Corte cost. n. 299/2006 – Ricongiunzione pensionistica dipendenti Regione Siciliana

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici per i dipendenti regionali siciliani, sollevate con 57 ordinanze dalla Corte dei conti, per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con 57 ordinanze aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 18, primo comma, della legge r. Siciliana n. 73/1979 e sull’art. 2, secondo comma, della legge r. Siciliana n. 114/1979. Tali norme imponevano ai dipendenti regionali l’applicazione dell’aliquota prevista dalla legge n. 29/1979 per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, ritenuta onerosa rispetto a quella applicata ad altre categorie.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice unico delle pensioni della Corte dei conti siciliana dubitava della compatibilità delle norme citate con gli artt. 3 e 81 Cost., nella parte in cui imponevano ai dipendenti regionali siciliani un’aliquota di ricongiunzione pensionistica più elevata rispetto ad altre categorie, con conseguente disparità di trattamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni, rilevando che le 57 ordinanze, pur formalmente motivate in modo identico, non chiarivano sufficientemente la rilevanza nei singoli giudizi, in quanto non indicavano la specifica fattispecie concreta di ciascun procedimento.

    Il principio

    La reiterazione di ordinanze identiche su questioni di legittimità costituzionale non sopperisce all’obbligo di motivazione sulla rilevanza nel singolo giudizio: ciascuna ordinanza deve indicare la fattispecie concreta del procedimento cui si riferisce.

    Domande e risposte

    Cosa è la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici?

    È l’istituto che consente di sommare, per il calcolo della pensione, i periodi lavorativi accumulati presso diversi enti previdenziali o regimi pensionistici. In base alla legge n. 29/1979, il lavoratore può riunire i vari spezzoni contributivi presso un’unica gestione, pagando un onere di ricongiunzione.

    Perché la norma regionale siciliana era contestata?

    Perché imponeva un’aliquota di ricongiunzione ritenuta eccessiva rispetto ad altre categorie di lavoratori, con una potenziale disparità di trattamento rispetto ai dipendenti di altri comparti.

    Come vengono gestiti i ricorsi pensionistici dei dipendenti regionali siciliani?

    Sono decisi dal Giudice unico delle pensioni della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, che esercita funzioni analoghe a quelle della Corte dei conti per i dipendenti statali.

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  • Corte cost. n. 298/2006 – Pensione anticipata dipendenti regionali siciliani

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa alla norma regionale siciliana sul pensionamento anticipato, sollevata dalla Corte dei conti, per difetto di motivazione sulla rilevanza. Era la seconda volta che la stessa questione veniva dichiarata inammissibile.

    Di cosa si tratta

    Un’insegnante negli istituti regionali d’arte siciliani aveva impugnato il diniego del collocamento in pensione anticipata, fondato sull’art. 39 della legge regionale siciliana n. 10/2000. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale. La medesima questione era già stata dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 252/2004, per lacunosa motivazione sulla rilevanza.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti dubitava della compatibilità dell’art. 39, comma 1, secondo periodo, e comma 2, della legge r. Siciliana n. 10/2000 con gli artt. 3 e 81, quarto comma, Cost., nella parte relativa alla sospensione dei pensionamenti di anzianità e alle deroghe ivi previste.

    La decisione della Corte

    La Corte ha nuovamente dichiarato manifestamente inammissibile la questione, rilevando che il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della norma impugnata nel giudizio a quo, non essendo chiaro se la ricorrente rientrasse nel campo di applicazione della deroga contestata.

    Il principio

    La reiterazione della questione già dichiarata inammissibile non sana il vizio originario se il giudice rimettente non fornisce, nella nuova ordinanza, una motivazione adeguata sulla rilevanza che superi le carenze già rilevate dalla Corte.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 39 della legge r. Siciliana n. 10/2000?

    Sospende le norme sui pensionamenti di anzianità, con alcune deroghe a favore di dipendenti che abbiano maturato determinati requisiti di anzianità previsti da leggi regionali anteriori.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile una seconda volta?

    Perché il giudice rimettente non aveva chiarito se la ricorrente rientrasse nel campo di applicazione delle norme derogative, rendendo incerta la rilevanza della questione nel giudizio principale.

    Cosa fa la Corte dei conti nella Regione Siciliana?

    La sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana decide le controversie in materia pensionistica dei dipendenti regionali, con le stesse funzioni che la Corte dei conti ha a livello statale per i dipendenti pubblici nazionali.

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  • Corte cost. n. 297/2006 – Concorso insegnanti religione e requisito servizio continuativo

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    La Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa al primo concorso riservato agli insegnanti di religione cattolica con almeno quattro anni di servizio continuativo. Il requisito del quadriennio continuativo è legittimo e non lede il principio di uguaglianza né il diritto al lavoro.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 186/2003 sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica prevedeva che il primo concorso per l’accesso in ruolo fosse riservato a chi avesse prestato servizio continuativo per almeno quattro anni negli ultimi dieci. Due docenti precari con servizi non continuativi erano stati esclusi dal concorso e avevano impugnato il bando davanti al TAR Puglia-Lecce, che aveva sollevato la questione di legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR della Puglia, sezione staccata di Lecce, dubitava della compatibilità dell’art. 5, comma 1, della legge n. 186/2003 con gli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost., nella parte in cui richiedeva il requisito del servizio continuativo quadriennale per partecipare al primo concorso di stabilizzazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Il legislatore, nel disciplinare il primo concorso di accesso in ruolo per una categoria di lavoratori precari, ha la facoltà di individuare criteri ragionevoli per selezionare i candidati più stabili e sperimentati; il requisito del quadriennio continuativo non è irragionevole né discriminatorio rispetto ai lavoratori con servizi analoghi ma non continuativi.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente stabilire requisiti di accesso differenziati per i concorsi riservati a categorie di precari, purché le differenze di trattamento siano giustificate da criteri ragionevoli collegati alle finalità del concorso.

    Domande e risposte

    Gli insegnanti di religione cattolica hanno uno stato giuridico speciale?

    Sì. La legge n. 186/2003 ha riconosciuto loro uno specifico stato giuridico nell’ambito del pubblico impiego scolastico, prevedendo tra l’altro un particolare percorso di stabilizzazione tramite concorso.

    Il requisito della continuità del servizio può essere discriminatorio?

    La Corte ha ritenuto di no, nel contesto del primo concorso di stabilizzazione. La scelta del legislatore di privilegiare chi aveva prestato servizio continuativo era giustificata dall’obiettivo di stabilizzare i docenti con il profilo lavorativo più stabile.

    Chi era escluso dal concorso?

    I docenti che avevano prestato servizio per almeno quattro anni complessivi negli ultimi dieci, ma non in modo continuativo: erano cioè stati incaricati e poi non rinnovati, con interruzioni nel servizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 296/2006 – Referendum comunali e voto cittadini residenti all’estero

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    La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dai delegati di alcuni comuni veneti che contestavano il computo dei voti dei cittadini residenti all’estero nei referendum comunali per l’aggregazione a diversa regione. I ricorrenti non erano titolari del potere rivendicato.

    Di cosa si tratta

    Alcuni comuni del Veneto avevano indetto o stavano per indire referendum per il distacco dalla Regione Veneto e l’aggregazione a diversa regione. Delegati dei comuni contestavano la normativa che, a loro avviso, permetteva il voto dei cittadini italiani residenti all’estero e iscritti nelle liste di quei comuni, ritenendo che ciò alterasse l’esito dei referendum stessi.

    La questione di legittimità costituzionale

    I ricorrenti contestavano l’art. 45 della legge n. 352/1970, la legge n. 459/2001 sul voto degli italiani all’estero, e varie altre disposizioni elettorali, sostenendo che il loro combinato disposto alterasse illegittimamente il procedimento referendario comunale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, rilevando che i ricorrenti – delegati supplenti dei comuni – non erano titolari del potere che assumevano leso. Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato richiede che il ricorrente sia un potere dello Stato, non un semplice rappresentante di una pubblica amministrazione.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è riservato ai soggetti che siano titolari di attribuzioni costituzionalmente garantite; i delegati comunali che agiscono in qualità di rappresentanti di enti locali non hanno legittimazione a proporlo.

    Domande e risposte

    Come funziona il referendum per il distacco da una regione?

    L’art. 132 Cost. prevede che le popolazioni interessate si esprimano mediante referendum per il distacco da una regione e l’aggregazione a un’altra. La procedura è disciplinata dalla legge n. 352/1970.

    I cittadini italiani residenti all’estero possono votare ai referendum comunali?

    La questione era proprio al centro del conflitto. La legge n. 459/2001 disciplina il voto per corrispondenza degli italiani all’estero; l’applicabilità ai referendum comunali è controversa e non è stata definita nel merito da questa ordinanza.

    Chi può proporre un conflitto di attribuzione?

    Solo i soggetti che siano poteri dello Stato con attribuzioni costituzionalmente garantite: organi costituzionali, poteri giurisdizionali. I comuni e i loro delegati, pur essendo enti autonomi, non hanno questa legittimazione nel conflitto tra poteri statali.

  • Corte cost. n. 295/2006 – Conflitto attribuzione improcedibile per termine scaduto

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    La Corte ha dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Genova contro il Senato in merito all’insindacabilità del sen. Taviani, in quanto non era stato rispettato il termine perentorio fissato nell’ordinanza di ammissibilità n. 341 del 2004.

    Di cosa si tratta

    Nell’ambito del procedimento civile per diffamazione promosso da Massimo Riva contro il sen. Paolo Emilio Taviani, la Corte d’appello di Genova aveva sollevato nel 2003 conflitto di attribuzione contro il Senato della Repubblica, contestando la delibera del 14 maggio 1998 con cui erano state dichiarate insindacabili le dichiarazioni del senatore su «il caso Gladio, De Benedetti, Scalfari e il miliardario della Sinistra indipendente Riva contro Cossiga». La Corte aveva dichiarato ammissibile il conflitto nel 2004 (ord. n. 341), fissando un termine perentorio per la prosecuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Genova contestava la delibera del Senato del 14 maggio 1998, relativa all’insindacabilità delle opinioni espresse dal sen. Taviani ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., sostenendo che le dichiarazioni non fossero connesse all’esercizio del mandato parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato improcedibile il conflitto, avendo la Corte d’appello omesso di notificare l’atto introduttivo al Senato nel termine perentorio fissato nell’ordinanza di ammissibilità del 2004. La scadenza del termine ha determinato l’improcedibilità del giudizio.

    Il principio

    Il termine fissato dalla Corte nell’ordinanza di ammissibilità per la notifica dell’atto introduttivo alla parte resistente ha natura perentoria: il suo mancato rispetto comporta l’improcedibilità del conflitto di attribuzione.

    Domande e risposte

    Cosa è il termine perentorio nel conflitto di attribuzione?

    È il termine entro il quale il ricorrente deve compiere specifici atti processuali (di norma la notifica alla parte resistente) pena l’improcedibilità del giudizio. Il termine è fissato dalla Corte nell’ordinanza di ammissibilità.

    L’improcedibilità impedisce un nuovo ricorso?

    In linea di principio no, ma nel caso specifico la Corte aveva già dichiarato inammissibile il secondo ricorso (ord. n. 294/2006), per cui non era possibile riproporre il conflitto.

    Cosa rimane del giudizio civile di Genova?

    Con la dichiarazione di improcedibilità, il procedimento civile per diffamazione rimasto in corso presso la Corte d’appello di Genova deve proseguire senza che il giudice sia vincolato dalla delibera di insindacabilità del Senato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 294/2006 – Conflitto attribuzione insindacabilità senatoriale inammissibile

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    La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Genova contro il Senato riguardo alla delibera di insindacabilità del sen. Taviani, in quanto era già pendente in merito un precedente conflitto dichiarato ammissibile.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Genova aveva già in precedenza sollevato conflitto di attribuzione contro il Senato della Repubblica in merito alla delibera del 14 maggio 1998, con cui l’Assemblea aveva dichiarato insindacabili alcune dichiarazioni rese dal sen. Paolo Emilio Taviani contro Massimo Riva. Quel conflitto era stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 341 del 2004. La Corte d’appello aveva tuttavia depositato un secondo ricorso nel 2006, per cautela processuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il nuovo ricorso riguardava la delibera del Senato del 14 maggio 1998 che dichiarava insindacabili le opinioni del sen. Taviani ex art. 68, primo comma, Cost. La ricorrente subordinava il proprio interesse al nuovo ricorso all’eventualità che la Corte dichiarasse improcedibile il precedente conflitto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il secondo ricorso era proposto dalla stessa parte, per lo stesso oggetto e contro la stessa controparte del primo; la sua ammissione avrebbe creato una duplicazione di giudizi incompatibile con l’ordinamento processuale.

    Il principio

    Non è ammissibile un secondo ricorso per conflitto di attribuzione proposto dagli stessi soggetti, sullo stesso oggetto, prima della definizione del primo. La pendenza del conflitto precedente esclude la proponibilità di un nuovo ricorso identico.

    Domande e risposte

    Quando è stato deciso il primo conflitto relativo a sen. Taviani?

    Il merito del primo conflitto è stato deciso dalla Corte con l’ordinanza n. 295 del 2006, che ha dichiarato improcedibile il conflitto per mancato rispetto del termine perentorio fissato nell’ordinanza di ammissibilità.

    Cosa accade se il primo conflitto è dichiarato improcedibile?

    Come si è poi verificato con l’ord. n. 295/2006, l’improcedibilità del primo conflitto non fa rivivere il secondo, già dichiarato inammissibile.

    Perché la Corte d’appello aveva proposto un secondo ricorso?

    Per cautelarsi dall’eventuale improcedibilità del primo, non essendo sicura che il termine perentorio per la sua prosecuzione fosse stato rispettato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 293/2006 – Insindacabilità parlamentare e dichiarazioni su magistrato

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal GUP del Tribunale di Roma contro la Camera dei deputati, in relazione alla delibera di insindacabilità delle dichiarazioni rese dall’on. Alberto Di Luca sulla sentenza del giudice Forleo in materia di terrorismo.

    Di cosa si tratta

    Il GUP del Tribunale di Roma era investito di un procedimento penale per diffamazione aggravata a mezzo stampa a carico dell’on. Alberto Di Luca, per dichiarazioni rese su comunicati ANSA riguardanti la sentenza con cui il GUP di Milano Clementina Forleo aveva assolto alcuni imputati di associazione con finalità di terrorismo internazionale e aveva negato l’espulsione di un imputato. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Roma ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, contestando la delibera del 22 novembre 2005 con cui era stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni del deputato Di Luca. Il parametro costituzionale era l’art. 68, primo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto nella fase preliminare (art. 37, l. n. 87/1953), disponendo la notifica alla Camera dei deputati e il prosieguo del giudizio nel merito. L’ordinanza non decide nel merito, ma apre la fase di merito del conflitto.

    Il principio

    La dichiarazione di ammissibilità del conflitto di attribuzione in sede di esame preliminare è possibile quando il ricorso prospetta una questione non manifestamente infondata né inammissibile, senza che ciò implichi anticipazione del giudizio nel merito sull’insindacabilità.

    Domande e risposte

    Cosa sono le dichiarazioni rese su comunicati ANSA?

    Sono comunicati stampa diffusi dall’agenzia ANSA, riportanti dichiarazioni di soggetti pubblici come i parlamentari. La questione è se tali dichiarazioni, rese fuori dall’aula parlamentare, possano rientrare nell’insindacabilità ex art. 68 Cost.

    La fase di ammissibilità del conflitto è pubblica?

    No. La Corte decide sull’ammissibilità in camera di consiglio, senza udienza pubblica, verificando i requisiti formali e la non manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso.

    Quando si completa il giudizio sul conflitto?

    Il conflitto di attribuzione si conclude con la decisione nel merito, adottata dopo la fase di ammissibilità e la costituzione della parte resistente, in un’udienza pubblica o in camera di consiglio.

    Norme collegate