Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 147/2005 – Libera professione dei veterinari e legge regionale

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    La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale Piemonte n. 4/1997, che vieta ai medici veterinari dipendenti dal SSN di esercitare la libera professione nel territorio dell’USL di appartenenza e di essere titolari di ambulatori privati. La legge regionale esercita legittimamente la competenza riconosciuta dalla normativa statale.

    Di cosa si tratta

    Il TAR per il Piemonte aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 2 della legge regionale Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, che vieta ai veterinari dipendenti dell’USL di svolgere attività libero-professionale nel territorio dell’azienda sanitaria di appartenenza e di essere titolari di strutture ambulatoriali private. La questione era stata sollevata più volte e la Corte era intervenuta a restituire gli atti per sopravvenienze normative.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR rimettente riteneva la norma regionale lesiva degli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 Cost.: il divieto territoriale avrebbe irragionevolmente compresso il diritto al lavoro dei veterinari dipendenti, in contrasto con la normativa statale che ammette l’attività libero-professionale dei medici dipendenti. Il criterio territoriale adottato sarebbe stato inidoneo a prevenire conflitti di interesse.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara le questioni non fondate. La legge regionale esercita legittimamente la competenza attribuitale dall’art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 761/1979, che consente alla legge regionale di disciplinare le modalità e i limiti dell’attività libero-professionale dei veterinari. Il divieto territoriale risponde a un’esigenza legittima — evitare che il veterinario sia controllore di se stesso — e rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore regionale nella tutela della salute pubblica e dell’imparzialità del servizio.

    Il principio

    La legge regionale può limitare l’esercizio della libera professione dei medici veterinari dipendenti dal SSN, anche con un divieto territoriale nel distretto di appartenenza, purché tale limitazione risponda a ragionevoli esigenze di tutela del servizio pubblico e non vanifichi completamente l’attività libero-professionale consentita dalla normativa nazionale.

    Domande e risposte

    Possono i medici veterinari dipendenti del SSN esercitare la libera professione?

    Sì, in linea generale. L’art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 761/1979 consente l’attività libero-professionale fuori dei servizi e delle strutture dell’USL, purché non vi sia subordinazione, non vi sia contrasto con gli interessi istituzionali dell’USL e non vi sia incompatibilità con gli orari di lavoro, nel rispetto di modalità e limiti fissati dalla legge regionale.

    Perché il divieto territoriale non è irragionevole?

    Perché il veterinario che opera nell’USL di appartenenza è anche soggetto alle funzioni di controllo e vigilanza della stessa USL. L’esercizio della libera professione nella medesima area creerebbe concrete situazioni di conflitto tra il ruolo di controllore e quello di operatore privato. La Corte riconosce questa come una ragionevole esigenza organizzativa del servizio sanitario.

    Quali sono le materie in cui le Regioni possono legiferare in ambito sanitario?

    La tutela della salute è materia di legislazione concorrente. Lo Stato stabilisce i principi fondamentali (tra cui quelli desumibili dal d.P.R. n. 761/1979), e le Regioni intervengono con proprie leggi nel rispetto di tali principi. Rientra nella competenza regionale la disciplina delle modalità organizzative del personale delle USL, incluse le limitazioni alla libera professione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 156/2005 – Infrastrutture telecomunicazioni e deroga urbanistica

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    La Corte restituisce gli atti al TAR per la Puglia (Lecce) perché sopravvenuti interventi normativi — in particolare il D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e il D.L. 315/2003 — hanno ridisciplinato i procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica, modificando il quadro normativo su cui si fondavano le questioni di legittimità sollevate.

    Di cosa si tratta

    Il D.Lgs. 198/2002 aveva classificato le infrastrutture di telecomunicazioni come opere di interesse nazionale, realizzabili in deroga alle norme urbanistiche locali. Il Comune di Ostuni aveva negato ad Alcatel Italia l’autorizzazione per un impianto di telefonia mobile fondandosi sullo strumento urbanistico e su una legge regionale pugliese che vietava impianti nelle aree di pregio storico. Il TAR aveva sollevato questioni sulla conformità costituzionale dell’art. 3 del D.Lgs. 198/2002.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 198, in riferimento agli artt. 3, 117 terzo comma e 118 primo comma della Costituzione, dubitando che la deroga generalizzata alle norme urbanistiche locali per le infrastrutture di telecomunicazioni strategiche violasse la competenza regionale concorrente e il principio di sussidiarietà.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente. Dopo le ordinanze di rimessione sono entrati in vigore il D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e il D.L. 315/2003, convertito con L. 5/2004, che hanno ridisciplinato interamente i procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica e stabilito la transizione dai procedimenti avviati sotto il D.Lgs. 198/2002 al nuovo regime del D.Lgs. 259/2003. Il rimettente deve valutare se le questioni siano ancora rilevanti.

    Il principio

    Quando il legislatore interviene ridisciplinando organicamente la materia oggetto di questione di legittimità, anche modificando le norme transitorie applicabili ai procedimenti in corso, il giudice rimettente deve rivalutare la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva il D.Lgs. 198/2002 sulle infrastrutture di telecomunicazioni?

    Classificava alcune infrastrutture di telecomunicazioni come «strategiche» e di interesse nazionale, consentendone la realizzazione in deroga alle norme urbanistiche comunali, secondo procedure speciali accelerate.

    Perché il Comune di Ostuni aveva negato l’autorizzazione?

    Si era basato sullo strumento urbanistico comunale e su una legge regionale pugliese che vietava impianti di telecomunicazioni nelle aree di pregio storico, culturale e testimoniale. La stessa legge regionale era poi stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 307/2003.

    Cosa è il Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003)?

    Il D.Lgs. 259/2003 ha ridisciplinato organicamente l’intero settore delle comunicazioni elettroniche, incluse le procedure autorizzatorie per l’installazione di reti e impianti, sostituendo il previgente D.Lgs. 198/2002 per i nuovi procedimenti e regolando la transizione per quelli in corso.

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  • Corte cost. n. 120/2005 – Standard asili nido e competenza regionale in materia di istruzione

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    La Corte dichiara non fondata la questione promossa dal Governo contro la legge della Regione Toscana in materia di istruzione, nella parte in cui rimetteva a un regolamento regionale la fissazione degli standard strutturali e qualitativi degli asili nido. La disciplina degli asili nido rientra nella competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di istruzione; la determinazione degli standard organizzativi non costituisce fissazione di livelli essenziali delle prestazioni né norma generale sull’istruzione.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Toscana n. 32 del 2002 (testo unico in materia di educazione e istruzione) rimetteva a un regolamento regionale la definizione degli standard strutturali e qualitativi degli asili nido. Il Governo aveva impugnato la norma sostenendo che la determinazione di tali standard spettasse in via esclusiva allo Stato, rientrando nella fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lett. m, Cost.) o nelle norme generali sull’istruzione (lett. n).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4, comma 2, e 28, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 32 del 2002, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettere m) e n), e terzo, della Costituzione, sostenendo la violazione della competenza esclusiva statale sulla fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni e sulle norme generali sull’istruzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata, ribadendo quanto già affermato nella sentenza n. 370 del 2003: gli asili nido rientrano nella materia dell’istruzione, di competenza legislativa concorrente. La fissazione degli standard strutturali e qualitativi non equivale alla determinazione di livelli essenziali delle prestazioni, poiché la norma regionale incide sull’assetto organizzativo degli asili senza determinare alcun livello di prestazione da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale.

    Il principio

    La disciplina degli asili nido rientra nella competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di istruzione. La fissazione di standard strutturali e qualitativi degli asili da parte regionale non costituisce determinazione di livelli essenziali delle prestazioni (materia esclusiva statale) né norma generale sull’istruzione, e dunque è legittimamente rimessa alla Regione nel rispetto dei principi fondamentali statali.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono fissare i requisiti degli asili nido?

    Sì, nell’ambito della competenza concorrente in materia di istruzione: spetta alle Regioni disciplinare l’organizzazione e la gestione degli asili nido, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge statale.

    Cosa sono i “livelli essenziali delle prestazioni” ex art. 117, lett. m), Cost.?

    Sono gli standard minimi di prestazione che devono essere garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale per i diritti civili e sociali. La loro determinazione è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, che opera trasversalmente in tutte le materie. Non ogni standard organizzativo, tuttavia, costituisce un “livello essenziale”.

    In cosa differisce la disciplina degli asili nido dalla scuola dell’obbligo?

    La scuola dell’obbligo è oggetto di norme generali statali (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) e di principi fondamentali da cui le Regioni non possono discostarsi. Gli asili nido rientrano invece nella più ampia materia dell’istruzione (competenza concorrente), lasciando maggiore autonomia normativa alle Regioni.

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  • Corte cost. n. 155/2005 – Condono tombale e esclusione punibilità reati tributari

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Venezia sul comma 14 dell’art. 9 della legge finanziaria 2003 (condono tombale) per difetto di rilevanza e manifestamente infondate quelle sollevate dai GUP di Cagliari e Modena sulla clausola che esclude il beneficio quando l’azione penale era già stata formalmente comunicata al contribuente.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2003 (L. 289/2002) ha introdotto una procedura di «definizione automatica per gli anni pregressi» (cosiddetto «condono tombale») che, se perfezionata dal contribuente, comporta l’esclusione della punibilità per una serie di reati tributari. Tuttavia, l’art. 9, comma 10, lett. c) prevedeva che il beneficio non si applicasse se il contribuente aveva avuto «formale conoscenza» dell’azione penale prima di presentare la dichiarazione per la definizione automatica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP di Cagliari e il GUP di Modena hanno sollevato questione di legittimità dell’art. 9, comma 10, lett. c), ultimo periodo, della L. 289/2002, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento tra contribuenti raggiunti da comunicazione formale dell’azione penale (esclusi dal beneficio) e quelli ugualmente indagati ma senza comunicazione formale (ammessi al beneficio). Il Tribunale di Venezia ha invece censurato il comma 14.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara: a) inammissibile la questione di Venezia sul comma 14, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., per carenza di adeguata motivazione sulla rilevanza nel giudizio concreto; b) manifestamente infondate le questioni di Cagliari e Modena: la distinzione basata sulla «formale conoscenza» dell’azione penale è ragionevole, in quanto il contribuente che sa già di essere indagato e poi aderisce al condono si trova in situazione sostanzialmente diversa da chi aderisce ignorando l’esistenza di un procedimento penale a suo carico.

    Il principio

    La diversità di trattamento nell’accesso a benefici di carattere premiale è ragionevole quando si basa su elementi oggettivi e verificabili che distinguono situazioni sostanzialmente differenti: chi ha «formale conoscenza» dell’azione penale non versa nella stessa condizione di chi aderisce al condono in buona fede.

    Domande e risposte

    Cos’è il condono tombale della legge finanziaria 2003?

    Era una procedura per cui il contribuente poteva presentare una dichiarazione integrativa per gli anni 1997-2001 versando un importo agevolato, ottenendo in cambio l’estinzione dei debiti tributari e l’esclusione della punibilità per numerosi reati fiscali.

    Perché chi era già a conoscenza dell’azione penale era escluso dal beneficio?

    Il legislatore ha ritenuto che chi sapeva di essere indagato non si trovasse nella stessa posizione di chi aderiva spontaneamente al condono: l’adesione tardiva, motivata dalla consapevolezza di un procedimento penale in corso, non meritava lo stesso trattamento premiale.

    La Corte ha mai dichiarato incostituzionale il condono tombale?

    In questa pronuncia la Corte non ha dichiarato incostituzionale il condono. Ha solo confermato la legittimità della clausola che esclude il beneficio in presenza di formale conoscenza dell’azione penale.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza: parametro invocato per la disparità di trattamento
  • Corte cost. n. 119/2005 – Insindacabilità parlamentare e dichiarazioni on. Bondi

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 30 settembre 2004 con cui la Camera aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal deputato Sandro Bondi nei confronti dei dottori Luca Gianaroli e Claudio Giorlandino. Il Tribunale può proseguire il giudizio civile per risarcimento del danno e la Corte deciderà nel merito del conflitto.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di una trasmissione televisiva, il deputato Sandro Bondi aveva rivolto dichiarazioni asseritamente lesive nei confronti dei dottori Luca Gianaroli e Claudio Giorlandino, attribuendo loro l’esposizione di informazioni false. Questi avevano convenuto Bondi in giudizio civile per il risarcimento del danno. La Camera dei deputati aveva successivamente deliberato l’insindacabilità delle opinioni espresse, bloccando di fatto il giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma (tredicesima sezione civile) ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 30 settembre 2004 con cui la Camera aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse dall’on. Bondi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato il conflitto ammissibile: il Tribunale di Roma è soggetto legittimato e la delibera parlamentare di insindacabilità è idonea, in astratto, a menomare le attribuzioni giurisdizionali del Tribunale nel giudizio civile pendente. La Corte verificherà nel merito se le dichiarazioni televisive di Bondi presentassero il necessario nesso funzionale con l’esercizio del mandato parlamentare.

    Il principio

    Anche per le dichiarazioni rese fuori dall’aula parlamentare (es. in trasmissioni televisive), il deputato può invocare la protezione dell’art. 68, primo comma, Cost. solo se sussiste un nesso funzionale stretto con atti parlamentari. Il giudice che ritiene tale nesso assente può sollevare conflitto di attribuzione; spetta alla Corte costituzionale verificarlo.

    Domande e risposte

    Le dichiarazioni televisive di un parlamentare sono sempre insindacabili?

    No: l’insindacabilità copre solo le opinioni espresse “nell’esercizio delle funzioni parlamentari”. Dichiarazioni rese in tv, in interviste o in altri contesti extraparlamentari richiedono un nesso funzionale stretto con atti parlamentari (interpellanze, dichiarazioni di voto, ecc.) per beneficiare della protezione dell’art. 68 Cost.

    Cosa differenzia questo caso dall’ordinanza n. 117/2005 (caso Matacena)?

    Entrambi riguardano conflitti di attribuzione su delibere di insindacabilità, ma i fatti sono diversi: nel caso Matacena vi era già una condanna penale per diffamazione, mentre il caso Bondi riguarda dichiarazioni televisive contestate da due medici in sede civile. In entrambi i casi la Corte ha dichiarato il conflitto ammissibile e rinviato al merito.

    Chi sono Gianaroli e Giorlandino?

    I dottori Luca Gianaroli e Claudio Giorlandino erano professionisti del settore medico che avevano partecipato a una trasmissione televisiva: Bondi li aveva pubblicamente accusati di aver esposto informazioni false nel corso di quella trasmissione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 118/2005 – Rinotifica nel termine e rischio del perfezionamento tardivo

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione relativa agli artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui richiedono che la rinotifica si perfezioni entro il termine assegnato dal giudice. Il rimettente (Tribunale di Napoli) sosteneva che fosse sufficiente la consegna all’ufficiale giudiziario prima della scadenza. La Corte ritiene la norma non irragionevole.

    Di cosa si tratta

    Quando un giudice ordina la rinnovazione della notifica di un atto processuale, l’art. 291 c.p.c. stabilisce che, se la rinotifica non viene effettuata nel termine fissato, la causa viene cancellata dal ruolo e il processo si estingue. Il Tribunale di Napoli aveva sollevato questione chiedendo se fosse costituzionalmente necessario che, ai fini del rispetto del termine, fosse sufficiente la consegna all’ufficiale giudiziario anziché il perfezionamento della notifica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevederebbero che, per impedire la cancellazione della causa, la rinotifica debba perfezionarsi (e non solo iniziarsi) entro il termine.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La norma che richiede il perfezionamento della notifica entro il termine non è irragionevole: il legislatore può legittimamente collegare gli effetti processuali al completamento della notifica piuttosto che alla sua semplice iniziativa. La questione è peraltro analoga a quella già decisa in numerose pronunce precedenti.

    Il principio

    La scelta legislativa di richiedere il perfezionamento (e non la sola consegna all’ufficiale giudiziario) della rinotifica entro il termine processuale non viola il diritto di difesa né il principio di uguaglianza: rientra nella discrezionalità del legislatore processuale e non è manifestamente irragionevole.

    Domande e risposte

    Cosa succede se la rinotifica non si perfeziona nel termine?

    Secondo l’art. 291, terzo comma, c.p.c., la causa viene cancellata dal ruolo e il processo si estingue. La parte è quindi tenuta a verificare che la notifica si sia effettivamente perfezionata entro la scadenza fissata dal giudice.

    Con “perfezionamento” della notifica si intende la consegna o la ricezione?

    Il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario avviene al momento della consegna all’indirizzo del destinatario (o di una delle modalità equipollenti). Non è sufficiente la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, anche se avvenuta prima della scadenza del termine.

    Questa regola è ancora in vigore?

    La giurisprudenza sull’art. 291 c.p.c. ha subito evoluzioni: la Corte costituzionale ha successivamente riconosciuto (in altri giudizi) che per il notificante è sufficiente la consegna all’ufficiale giudiziario prima del termine, purciò avvenga per adempimenti necessari per il perfezionamento della notifica medesima. La questione è comunque ancora oggetto di interpretazione giurisprudenziale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 154/2005 – Opposizione a decreto ingiuntivo e termini di costituzione

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sul termine di costituzione in giudizio nell’opposizione a decreto ingiuntivo. Applicando il principio già affermato con la sentenza n. 477/2002 — secondo cui la notificazione si perfeziona per il notificante alla spedizione — l’opponente può iscrivere la causa a ruolo prima del perfezionamento della notificazione per il destinatario, evitando il rischio di decadenza.

    Di cosa si tratta

    Il codice di procedura civile prevede che, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, il termine per la costituzione in giudizio dell’opponente decorra dalla notificazione dell’atto di opposizione. In un caso concreto, l’opponente non aveva potuto iscrivere tempestivamente la causa a ruolo per il ritardo dell’ufficio notifiche nella restituzione dell’originale dell’atto notificato, con conseguente eccezione di improcedibilità dell’opposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 645 comma 2, 647 e 165 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui fa decorrere il termine di costituzione dell’opponente dalla notificazione dell’opposizione anziché dalla restituzione dell’originale, e nella parte in cui non prevede salvezza per caso fortuito o forza maggiore.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni. Con la sentenza n. 477/2002 era già stato affermato che le notificazioni si perfezionano per il notificante al momento della spedizione o della consegna all’ufficiale giudiziario: applicando questo principio, l’opponente può iscrivere la causa a ruolo anche prima che la notifica si perfezioni per il destinatario, azzerando il rischio di perdita del termine per cause indipendenti dalla propria volontà.

    Il principio

    Il principio del perfezionamento «sdoppiato» della notificazione — al momento della spedizione per il mittente, al momento della ricezione per il destinatario — vale per ogni tipo di notificazione e consente di anticipare gli atti processuali del notificante senza attendere il completamento del procedimento di notifica.

    Domande e risposte

    Quando si perfeziona la notificazione per chi la esegue?

    Secondo la sentenza n. 477/2002 della Corte costituzionale, la notificazione si perfeziona per il notificante al momento in cui egli consegna l’atto all’ufficiale giudiziario o lo spedisce a mezzo posta, senza dover attendere che il destinatario lo riceva.

    Cosa rischia chi si oppone a un decreto ingiuntivo e non si costituisce in tempo?

    Se l’opponente non si costituisce entro i termini di legge, l’opposizione diventa improcedibile e il decreto ingiuntivo acquista esecutività definitiva, come se l’opposizione non fosse stata proposta.

    È possibile ottenere la rimessione in termini per caso fortuito nell’opposizione a decreto ingiuntivo?

    La Corte ha ritenuto non necessario introdurre questa previsione specifica nell’opposizione a decreto ingiuntivo, perché il principio del doppio perfezionamento della notifica consente già all’opponente di tutelarsi costituendosi prima che la notifica si perfezioni per il destinatario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 146/2005 – Insindacabilità parlamentare e manifesto elettorale diffamatorio

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    La Corte accoglie il conflitto di attribuzione: non spettava alla Camera dei deputati dichiarare insindacabili le opinioni espresse dal deputato Cuscunà in un manifesto elettorale nei confronti del collega Tanzarella. Le affermazioni contenute nel manifesto mancavano del necessario nesso funzionale con atti tipici del mandato parlamentare.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 16 marzo 2000, con cui l’Assemblea aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal deputato Antonio Nicolò Cuscunà in un manifesto di propaganda elettorale del giugno 1995, nei confronti del collega Sergio Tanzarella, deputato e segretario della XII Commissione parlamentare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ricorrente sosteneva che le affermazioni del manifesto — in particolare quelle che accusavano Tanzarella di aver “accreditato e pagato con denaro della collettività i centri privati protetti da loro stessi e da vecchi potentati DC” — non trovassero riscontro in precedenti atti parlamentari tipici del deputato Cuscunà, e che quindi mancasse il “nesso funzionale” necessario per l’insindacabilità extra-parlamentare.

    La decisione della Corte

    Il conflitto è fondato. Applicando la propria consolidata giurisprudenza sul “nesso funzionale”, la Corte constata che le affermazioni del manifesto elettorale non trovano corrispondenza in atti parlamentari tipici precedentemente posti in essere dal deputato Cuscunà. La Camera dei deputati non avrebbe potuto dichiarare tali opinioni insindacabili; la delibera viene annullata.

    Il principio

    L’insindacabilità prevista dall’art. 68, primo comma, Cost. copre le opinioni espresse da parlamentari extra-parlamentare solo quando sussista un “nesso funzionale” con precedenti atti tipici del mandato parlamentare (interrogazioni, interpellanze, interventi in aula). Non basta che l’opinione si inserisca genericamente in un contesto politico o si riferisca a fatti di rilevanza parlamentare.

    Domande e risposte

    Che cosa è il “nesso funzionale” nell’insindacabilità parlamentare?

    Il nesso funzionale è il collegamento diretto tra un’opinione espressa extra-parlamentare (fuori dalle aule del Parlamento) e un atto tipico del mandato parlamentare già precedentemente posto in essere (interrogazione, interpellanza, intervento in Assemblea). Senza questo collegamento, il parlamentare non può godere della garanzia dell’art. 68 Cost. per dichiarazioni rese all’esterno del Parlamento.

    Può essere insindacabile un manifesto elettorale?

    Solo se contiene la divulgazione o la riproduzione di opinioni già espresse in sede parlamentare con atti tipici. Le affermazioni autonome contenute in propaganda elettorale, anche se relative a temi di rilievo politico-parlamentare, non sono coperte dall’insindacabilità se manca il preventivo atto parlamentare di riferimento.

    Che effetti ha l’annullamento della delibera di insindacabilità?

    Il processo penale per diffamazione a carico del deputato Cuscunà può riprendere davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che non è più vincolato dalla delibera camerale e può giudicare nel merito le affermazioni contenute nel manifesto.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — insindacabilità dei membri del Parlamento per opinioni espresse e voti dati nell’esercizio delle funzioni
  • Corte cost. n. 153/2005 – Espulsione straniero pericoloso e controllo giurisdizionale

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’espulsione dello straniero ritenuto socialmente pericoloso, per erronea indicazione delle norme censurate: il combinato disposto impugnato non è quello corretto rispetto alla doglianza formulata, che avrebbe dovuto riguardare l’art. 13, comma 2, lett. c) in combinato con il comma 4, non il comma 5.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino albanese era stato espulso dal Prefetto di Vicenza per pericolosità sociale e accompagnato alla frontiera dal Questore, con convalida del Tribunale. Nel successivo giudizio di ricorso, il Tribunale ha dubitato della costituzionalità del T.U. immigrazione nella parte in cui consente l’esecuzione immediata dell’espulsione per pericolosità senza un adeguato controllo giurisdizionale preventivo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Vicenza ha sollevato questione di legittimità dell’art. 13, comma 2, lett. c), in combinato disposto con il comma 5 del D.Lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione), come modificato dalla L. 189/2002, in riferimento agli artt. 3, 13 commi secondo e terzo, 16 e 24 della Costituzione, sostenendo che l’espulsione per pericolosità potesse essere eseguita senza un preventivo controllo giurisdizionale effettivo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per erronea indicazione delle norme da censurare. La doglianza riguarda l’esecuzione immediata dell’espulsione basata su pericolosità senza controllo giurisdizionale: ma il combinato disposto da censurare, rispetto a tale doglianza, sarebbe quello del comma 2, lett. c) con il comma 4 (che disciplina l’accompagnamento immediato alla frontiera), non con il comma 5. L’erronea individuazione delle norme impugnate rende la questione inammissibile.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando le norme indicate come oggetto del giudizio non sono quelle effettivamente pertinenti alla doglianza prospettata: occorre che la censura e le disposizioni impugnate siano coerenti tra loro.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra il comma 4 e il comma 5 dell’art. 13 T.U. immigrazione?

    Il comma 4 disciplina l’accompagnamento immediato alla frontiera (esecuzione coattiva dell’espulsione), mentre il comma 5 riguarda modalità diverse di esecuzione. Poiché la doglianza riguardava l’esecuzione immediata senza controllo, il parametro corretto era il comma 4, non il comma 5.

    Un’avvenuta convalida fa venir meno la rilevanza della questione?

    No, secondo il Tribunale la convalida dell’accompagnamento alla frontiera non estingue l’interesse all’esame della questione nel giudizio sul ricorso successivo, dove il giudice esamina nel merito i presupposti dell’espulsione.

    Cosa succede quando si indica erroneamente la norma impugnata?

    La Corte dichiara inammissibile la questione perché non può pronunciarsi su norme diverse da quelle indicate nell’ordinanza di rimessione. Il giudice avrebbe dovuto censurar il combinato disposto corretto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 145/2005 – Accessibilità informatica per disabili e autonomia delle Province

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    La Corte dichiara parzialmente incostituzionale la legge n. 4/2004 sull’accessibilità degli strumenti informatici per i disabili, nella parte in cui impone obblighi direttamente alle Province autonome di Trento e Bolzano in materie di loro competenza esclusiva per statuto.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva impugnato in via principale gli artt. 7, comma 2, e 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (legge Stanca), che disciplina l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici della pubblica amministrazione. La legge imponeva anche alle Province autonome di vigilare sull’attuazione delle sue disposizioni e prevedeva l’emanazione di un regolamento statale di attuazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia sosteneva che le materie interessate dalla legge (assistenza sociale, ordinamento degli uffici provinciali, istruzione e formazione professionale) rientrassero nella propria competenza legislativa esclusiva per statuto, e che la diretta applicabilità della legge statale violasse l’art. 2 del d.lgs. n. 266/1992, che esclude l’immediata applicabilità della legislazione statale alle Province autonome.

    La decisione della Corte

    Il ricorso è fondato. L’art. 7, comma 2, della legge n. 4/2004, imponendo alle Province autonome di vigilare sull’attuazione della legge, presuppone la sua diretta applicabilità alle Province in materie di loro competenza: ciò contrasta con l’art. 2 del d.lgs. n. 266/1992. L’art. 10, prevedendo un regolamento statale in materie provinciali, viola l’art. 117, sesto comma, Cost. La pronuncia estende la propria efficacia anche alla Provincia autonoma di Bolzano.

    Il principio

    La legge statale non può essere direttamente applicabile alle Province autonome a statuto speciale in materie di loro competenza esclusiva. Il legislatore statale può fissare principi generali, ma l’attuazione compete alle Province, con il solo obbligo di adeguamento previsto dalla normativa di attuazione dello statuto.

    Domande e risposte

    Le leggi nazionali si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano?

    Non direttamente, nelle materie di competenza esclusiva provinciale. Le leggi statali fissano principi ai quali le Province devono adeguarsi, ma non sono immediatamente applicabili. Solo le disposizioni che attribuiscono forme di autonomia più ampie rispetto allo statuto si applicano in base all’art. 10 della legge cost. n. 3/2001.

    Che cosa prevede la legge Stanca (n. 4/2004)?

    La legge 9 gennaio 2004, n. 4 (nota come legge Stanca) impone alle pubbliche amministrazioni di garantire l’accessibilità dei siti web e degli applicativi informatici anche per i disabili, prevedendo standard tecnici obbligatori e un sistema di vigilanza. È rimasta vigente, con le limitazioni derivanti dalla sentenza, per le pubbliche amministrazioni statali e regionali ordinarie.

    Perché la Corte estende gli effetti anche alla Provincia di Bolzano?

    Perché la normativa statutaria attribuisce alle due Province autonome competenze identiche nelle materie in questione. La Corte ha consolidata giurisprudenza nel ritenere che le proprie pronunce riguardanti l’autonomia della Provincia di Trento si estendano automaticamente alla Provincia di Bolzano, in ragione dell’identità del quadro normativo statutario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 152/2005 – Medici universitari e opzione assistenziale

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    La Corte restituisce gli atti al TAR del Lazio per una nuova valutazione della rilevanza delle questioni, alla luce di sopravvenuti atti legislativi e regolamentari e della sentenza n. 71/2001 che aveva già dichiarato parzialmente illegittima una norma connessa. Il quadro normativo di riferimento per i medici universitari con opzione assistenziale è mutato sostanzialmente dopo la rimessione.

    Di cosa si tratta

    Il D.Lgs. n. 517/1999, che disciplina i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le università, prevedeva che i medici universitari esercitassero o rinnovassero l’opzione per l’attività assistenziale esclusiva (intramuraria) o extramuraria entro un termine perentorio, e che il silenzio equivalesse a opzione per l’attività esclusiva. Il TAR del Lazio ha sollevato questioni di legittimità su più disposizioni di quel decreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, commi da 1 a 11, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, in riferimento agli artt. 3, 33, 76 e 97 della Costituzione, lamentando che la fissazione di un termine perentorio per l’opzione, senza previa identificazione delle strutture per l’attività intramuraria, fosse irragionevole e lesiva dell’autonomia universitaria e della delega legislativa.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al TAR del Lazio, rilevando che successivamente alle ordinanze di rimessione sono intervenuti il D.Lgs. 517/1999 modificato, il D.P.C.M. sui rapporti tra SSN e università, e soprattutto la sentenza n. 71/2001 della stessa Corte che aveva già dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 15-nonies, comma 2, del D.Lgs. 502/1992, richiamato dalle norme impugnate. Il rimettente deve rivalutare la rilevanza alla luce di questo mutato quadro normativo.

    Il principio

    Quando, dopo la rimessione, intervengono modifiche normative o pronunce della stessa Corte che incidono sul quadro di riferimento della questione, gli atti vanno restituiti al giudice a quo perché verifichi se le questioni siano ancora rilevanti nel giudizio pendente.

    Domande e risposte

    Chi sono i medici universitari con opzione assistenziale?

    Sono docenti e ricercatori delle facoltà di medicina che, in base al D.Lgs. 517/1999, possono scegliere tra svolgere l’attività assistenziale esclusivamente all’interno del servizio sanitario (intramuraria) oppure anche in modo libero-professionale extramurario.

    Perché il TAR contestava il termine perentorio per l’opzione?

    Secondo i giudici rimettenti, fissare il termine senza aver prima individuato le strutture per l’attività assistenziale intramuraria era irragionevole: non si può scegliere di optare per una modalità senza sapere concretamente dove si svolgerà l’attività.

    Cosa cambia con la sentenza n. 71/2001 citata dalla Corte?

    Quella pronuncia aveva già dichiarato parzialmente illegittima una norma (art. 15-nonies, comma 2, D.Lgs. 502/1992) espressamente richiamata da quelle impugnate al TAR, modificando così il quadro normativo complessivo in cui si inserivano le questioni sollevate.

    Norme collegate

    • Art. 33 della Costituzione — autonomia universitaria: parametro invocato per la gestione delle attività di didattica e ricerca
    • Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione: parametro invocato per la ragionevolezza dell’opzione
  • Corte cost. n. 144/2005 – Sanzione per lavoro irregolare e presunzione assoluta

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    La Corte dichiara parzialmente incostituzionale l’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002 in materia di sanzioni per l’impiego di lavoratori irregolari. La norma è illegittima nella parte in cui non ammette la prova che il rapporto di lavoro abbia avuto inizio in una data diversa dal 1° gennaio dell’anno in cui è stata accertata la violazione.

    Di cosa si tratta

    Commissioni tributarie di Perugia e Bologna avevano sollevato questione di legittimità sull’art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12 (convertito in legge n. 73/2002), che sanziona l’impiego di lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria con una sanzione dal 200% al 400% del costo del lavoro, calcolato “per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione”.

    La questione di legittimità costituzionale

    I rimettenti denunciavano la violazione degli artt. 3 e 24 Cost.: la norma avrebbe introdotto una presunzione assoluta che fa risalire al 1° gennaio il rapporto di lavoro irregolare, senza consentire la prova contraria. Ciò equipara situazioni diverse (chi è scoperto a gennaio rispetto a chi è scoperto a dicembre) e comprime il diritto di difesa.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie parzialmente la questione. La norma è incostituzionale nella parte in cui non ammette la prova che il rapporto di lavoro sia iniziato in data diversa dal 1° gennaio dell’anno di accertamento: una presunzione assoluta sul periodo lavorativo viola sia il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) sia il diritto di difesa (art. 24 Cost.), poiché non è consentito dimostrare la minore durata effettiva dell’irregolarità, dalla quale dipende la misura della sanzione.

    Il principio

    Una norma sanzionatoria che fissa l’entità della sanzione sulla base di una presunzione assoluta — facendo decorrere il periodo di irregolarità dal 1° gennaio indipendentemente dall’inizio effettivo del rapporto di lavoro — viola l’art. 3 Cost. per irragionevolezza e l’art. 24 Cost. per violazione del diritto di prova, nella misura in cui non ammette la dimostrazione contraria.

    Domande e risposte

    In che cosa consisteva la presunzione assoluta dichiarata incostituzionale?

    La norma calcolava la sanzione moltiplicando il costo giornaliero del lavoro per il numero di giorni compresi tra il 1° gennaio e la data dell’accertamento, assumendo irrefutabilmente che il lavoratore irregolare fosse stato impiegato dall’inizio dell’anno. Non era possibile dimostrare che l’assunzione irregolare era avvenuta, ad esempio, solo un mese prima.

    Qual è l’effetto pratico della sentenza per i datori di lavoro?

    Dopo la sentenza, il datore di lavoro colpito dalla sanzione può dimostrare che il rapporto di lavoro irregolare è iniziato in una data successiva al 1° gennaio, ottenendo una riduzione proporzionale della sanzione. La sanzione continua ad applicarsi, ma viene parametrata alla durata effettiva dell’irregolarità.

    Il reimpiego di lavoratori in nero è sempre sanzionato allo stesso modo?

    No. La sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002 si aggiunge alle altre sanzioni già previste dalla normativa sul lavoro. Dopo la pronuncia della Corte, la misura della sanzione deve tener conto del periodo di lavoro irregolare effettivamente accertato, non della finzione giuridica dell’inizio anno.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, violato dalla presunzione assoluta che equipara situazioni diverse
    • Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e diritto alla prova, compressi dall’impossibilità di dimostrare la durata effettiva del rapporto irregolare
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