Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Corte cost. n. 132/2005 – Sospensione processo civile pendente impugnazione sentenza non definitiva

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione relativa agli artt. 279 e 295 c.p.c., nella parte in cui non imporrebbero la sospensione del giudizio di liquidazione del quantum quando è pendente appello sulla sentenza non definitiva sull’an. Il rimettente aveva ignorato la giurisprudenza della Cassazione sul punto.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di una causa civile tra due società per risarcimento danni, il giudice aveva emesso una sentenza non definitiva sull’an debeatur e aveva poi rimesso la causa in istruttoria per accertare il quantum. La sentenza non definitiva era stata appellata. Il Tribunale di Piacenza aveva dubitato che, in mancanza di sospensione automatica, la prosecuzione del giudizio sul quantum potesse creare inconvenienti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Piacenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 279 e 295 del codice di procedura civile, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la sospensione obbligatoria del giudizio per la determinazione del quantum in pendenza dell’appello sull’an debeatur. Giudice relatore: Romano Vaccarella.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. Il giudice rimettente non aveva tenuto conto della giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 14060 del 2004) che aveva già chiarito l’inapplicabilità dell’art. 295 c.p.c. alla fattispecie concreta. L’omissione di tale riferimento rende la questione infondata.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando il giudice rimettente non ha tenuto conto dell’interpretazione consolidata della norma offerta dalla Corte di cassazione a sezioni unite, che può risolvere il problema interpretativo senza necessità di una pronuncia di incostituzionalità.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 295 del codice di procedura civile?

    L’art. 295 c.p.c. disciplina la sospensione necessaria del processo civile quando la decisione dipende dalla definizione di un’altra causa. Il giudice è obbligato a sospendere il giudizio quando la sua decisione presuppone necessariamente quella di un altro processo.

    Cos’è la sentenza non definitiva sull’an?

    Nei giudizi di risarcimento, il giudice può emettere una sentenza parziale (non definitiva) che accerta solo l’esistenza del diritto al risarcimento (an debeatur), rinviando a una fase successiva la determinazione dell’ammontare del danno (quantum debeatur).

    Perché il rimettente avrebbe dovuto citare la giurisprudenza delle sezioni unite?

    Perché le sezioni unite della Cassazione avevano già interpretato le norme impugnate in modo da risolvere il problema sollevato dal rimettente. Quando la norma può essere interpretata in modo conforme alla Costituzione seguendo l’interpretazione consolidata, la questione di incostituzionalità risulta infondata.

  • Corte cost. n. 131/2005 – Arresto obbligatorio straniero inottemperante ordine di espulsione

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    La Corte ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti (Tribunali di Prato, Venezia, Saluzzo, Firenze, Milano e Acqui Terme) che avevano sollevato questione sull’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, che prevede l’arresto obbligatorio in flagranza dello straniero che non ottempera all’ordine di allontanamento.

    Di cosa si tratta

    Numerosi tribunali stavano procedendo alla convalida dell’arresto di stranieri che non avevano ottemperato all’ordine di abbandonare il territorio nazionale. Tutti avevano dubitato della costituzionalità dell’arresto obbligatorio in flagranza previsto dalla legge Bossi-Fini per questa contravvenzione. Nel corso del giudizio di costituzionalità è intervenuta una modifica normativa rilevante.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Prato, Venezia, Saluzzo, Firenze, Milano e Acqui Terme hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (legge Bossi-Fini), in riferimento agli artt. 3, 13 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio in flagranza dell’autore della contravvenzione di cui al comma 5-ter. Giudice relatore: Guido Neppi Modona.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. Nel corso del giudizio è sopravvenuta una modifica della disciplina impugnata che impone ai giudici di rivalutare la rilevanza e i termini della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Il principio

    Quando una norma oggetto di giudizio di costituzionalità viene modificata dal legislatore nel corso del procedimento, la Corte può restituire gli atti ai giudici rimettenti perché rivalutino la rilevanza della questione con riferimento alla nuova disciplina.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 14, comma 5-quinquies, del testo unico sull’immigrazione?

    La norma, introdotta dalla legge Bossi-Fini del 2002, prevede l’arresto obbligatorio in flagranza dello straniero che non ottempera all’ordine del questore di lasciare il territorio italiano entro cinque giorni, commettendo così la contravvenzione prevista dal comma 5-ter dello stesso articolo.

    Perché l’arresto obbligatorio era ritenuto problematico?

    I tribunali rimettenti ritenevano che l’arresto obbligatorio per una contravvenzione, senza possibilità per il giudice di valutare le circostanze del caso concreto, potesse essere sproporzionato e violare la libertà personale (art. 13 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

    Come si è evoluta la normativa sull’inottemperanza all’ordine di espulsione?

    La disciplina è stata oggetto di numerosi interventi legislativi e di pronunce della Corte di giustizia UE (sentenza El Dridi, 2011) che hanno portato a modifiche significative, rendendo più flessibile il regime sanzionatorio per gli stranieri che non ottemperano agli ordini di allontanamento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 130/2005 – Spese processuali opposizione sanzione amministrativa pubblica amministrazione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 23, comma 11, della legge n. 689/1981, sollevata dal Giudice di pace di Milano. La norma non consente la condanna alle spese processuali della pubblica amministrazione nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, ma la questione è sollevata in modo difettoso.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un’opposizione a verbale di infrazione del codice della strada, il Comune di Milano si era costituito in giudizio comunicando di aver ritirato l’atto impugnato in autotutela. Il Giudice di pace aveva quindi da dichiarare cessata la materia del contendere e aveva dubitato della costituzionalità della norma che impediva di condannare il Comune alle spese processuali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 11, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento agli artt. 3 e 111, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice di condannare al pagamento delle spese processuali la pubblica amministrazione nel giudizio di opposizione avverso atti di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Giudice relatore: Romano Vaccarella.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione non illustra adeguatamente perché la norma impugnata, la quale non disciplina espressamente la condanna alle spese dell’amministrazione, sarebbe applicabile nel giudizio a quo e in che termini violerebbe i parametri costituzionali evocati.

    Il principio

    La questione è manifestamente inammissibile quando il giudice rimettente non motiva adeguatamente il collegamento tra la norma impugnata e la situazione concreta oggetto del giudizio, rendendo impossibile verificare la rilevanza della questione di costituzionalità.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 23, comma 11, della legge n. 689/1981?

    La norma disciplina il procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie davanti al giudice ordinario, stabilendo come si svolge il giudizio. Il comma 11 prevede che il giudice, quando accoglie l’opposizione, annulli in tutto o in parte l’ordinanza o ne modifichi l’entità.

    Perché è problematica la mancata condanna alle spese della PA?

    Quando la PA ritira il provvedimento impugnato solo dopo che il cittadino ha già sostenuto spese legali per opporsi, il privato rimane senza rimborso delle spese processuali, il che può disincentivare l’esercizio dei diritti di difesa. Questo profilo è stato oggetto di successive riforme legislative.

    Come si applica l’art. 204-bis del codice della strada?

    L’art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) disciplina l’opposizione al verbale di infrazione davanti al giudice di pace, rinviando per il procedimento all’art. 23 della legge n. 689/1981, che costituisce la disciplina generale sulle sanzioni amministrative.

  • Corte cost. n. 129/2005 – Insindacabilità parlamentare senatore Gubert conflitto poteri

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    La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Tribunale di Bolzano per conflitto di attribuzione contro il Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con cui il Senato aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Renzo Gubert ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Bolzano stava celebrando un processo penale per diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti del senatore Renzo Gubert, per dichiarazioni ritenute lesive dell’Associazione ArciLesbica, pubblicate sul quotidiano “Alto Adige” il 7 gennaio 2000. Il Senato aveva deliberato che tali dichiarazioni costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, e quindi insindacabili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, contestando la deliberazione del 23 luglio 2003 con cui il Senato aveva dichiarato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione delle opinioni espresse dal senatore Gubert. Giudice relatore: Franco Gallo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione. L’ordinanza con cui il Tribunale ha sollevato il conflitto è stata pronunciata in udienza senza il previo deposito di un ricorso scritto contenente i requisiti formali necessari per instaurare validamente il conflitto tra poteri dello Stato.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato deve essere proposto con ricorso scritto che contenga l’indicazione dell’atto impugnato, i motivi del conflitto e le attribuzioni costituzionalmente garantite che si assumono lese. L’ordinanza pronunciata in udienza, senza il previo deposito del ricorso scritto, non è idonea a instaurare validamente il conflitto.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 della Costituzione?

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Si tratta di una garanzia funzionale volta a proteggere la libertà di mandato.

    Qual è la differenza tra insindacabilità e immunità parlamentare?

    L’insindacabilità (art. 68, primo comma) è assoluta e permanente, riguarda le opinioni e i voti espressi nell’esercizio delle funzioni. L’immunità (art. 68, secondo e terzo comma) è processuale e richiede l’autorizzazione della Camera di appartenenza per procedimenti penali, arresti e intercettazioni.

    Perché la questione era importante per la libertà di espressione?

    Il caso coinvolgeva dichiarazioni di un senatore su un’associazione LGBTQ+ ritenute offensive. La questione era se tali dichiarazioni, rese alla stampa, potessero essere considerate esercizio delle funzioni parlamentari e quindi insindacabili, oppure se fossero opinioni private del parlamentare soggette al diritto penale comune.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 128/2005 – Patrocinio spese dello Stato difensore ufficio imputato inadempiente

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione relativa all’art. 32-bis del d.lgs. n. 271/1989 (ora art. 117 del d.P.R. n. 115/2002), che estende il patrocinio a spese dello Stato ai difensori di ufficio di imputati che non abbiano adempiuto agli obblighi fiscali. La norma non viola l’art. 81, quarto comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Milano, sezione penale, stava liquidando i compensi di un difensore di ufficio che aveva assistito un imputato non ammesso al gratuito patrocinio. La norma impugnata consentiva al difensore di ufficio di ottenere il pagamento dallo Stato quando l’imputato non avesse adempiuto agli obblighi fiscali relativi al rimborso delle spese di difesa, gravando quindi sull’erario.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32-bis del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall’art. 18 della legge n. 60/2001 e poi trasfuso nell’art. 117 del d.P.R. n. 115/2002, in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione (copertura finanziaria delle leggi di spesa). Giudice relatore: come risulta dal testo, la questione è valutata nel quadro dei precedenti della Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. La disposizione impugnata non introduce una nuova e maggiore spesa a carico dello Stato in assenza di copertura finanziaria, in quanto il legislatore aveva già considerato il relativo onere finanziario nel quadro della legge sulla difesa di ufficio.

    Il principio

    Il principio di copertura finanziaria ex art. 81, quarto comma, Cost. non è violato quando la norma di spesa rientra in un sistema già complessivamente disciplinato e finanziato dal legislatore, senza introdurre oneri aggiuntivi non previsti e non coperti.

    Domande e risposte

    Cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

    Il patrocinio a spese dello Stato è il beneficio che consente alle persone non abbienti di essere assistite da un avvocato il cui compenso è pagato dall’erario. Nel caso dei difensori di ufficio, la norma impugnata lo estendeva anche quando l’imputato, pur non essendo non abbiente, non adempiva agli obblighi fiscali di rimborso.

    Cosa prevede l’art. 81 della Costituzione?

    L’art. 81, quarto comma, della Costituzione (nel testo vigente all’epoca) stabiliva che le leggi che importino nuove o maggiori spese devono indicare i mezzi per farvi fronte. Il principio serve a garantire l’equilibrio del bilancio statale.

    Perché la questione era manifestamente infondata?

    Perché il legislatore, nell’introdurre la norma, aveva già valutato e previsto il relativo onere finanziario nell’ambito della riforma complessiva della difesa di ufficio, quindi non si trattava di una spesa priva di copertura.

  • Corte cost. n. 127/2005 – Distanza impianti telecomunicazioni da edifici sensibili Lombardia

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al TAR Lombardia (Brescia) che aveva sollevato questione sulla legge regionale lombarda che imponeva il divieto indiscriminato di installazione di impianti per telecomunicazioni entro 75 metri da edifici sensibili. Sopravvenuta modifica normativa impone di rivalutare la rilevanza.

    Di cosa si tratta

    La società Wind Telecomunicazioni s.p.a. aveva impugnato davanti al TAR Lombardia di Brescia un diniego comunale all’installazione di un impianto di telecomunicazioni nel territorio del Comune di Berlingo. Il TAR aveva dubitato della costituzionalità della legge regionale lombarda che imponeva un divieto assoluto di installazione entro 75 metri da scuole, ospedali, parchi gioco e strutture simili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Lombardia – sezione staccata di Brescia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 8, della legge della Regione Lombardia n. 11/2001, come sostituito dall’art. 3, comma 12, lettera a) della legge regionale n. 4/2002, in riferimento agli artt. 3, 15, 21, 41, 117 e 120 della Costituzione, nella parte in cui prevede il divieto indiscriminato di installazione di impianti per le telecomunicazioni entro 75 metri da edifici sensibili. Giudice relatore: Paolo Maddalena.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Nel corso del giudizio è intervenuta una modifica legislativa che ha inciso sulla disciplina impugnata, per cui il giudice rimettente deve rivalutare la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo prima che la Corte possa pronunciarsi nel merito.

    Il principio

    Quando nel corso del giudizio di legittimità costituzionale sopravviene una modifica della norma impugnata, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente affinché questi valuti se la questione mantenga la propria rilevanza con riferimento alla nuova normativa.

    Domande e risposte

    Perché la legge lombarda vietava le antenne vicino agli edifici sensibili?

    La legge regionale lombarda imponeva una fascia di rispetto di 75 metri dagli edifici frequentati da soggetti vulnerabili (bambini, malati, anziani) per motivi di cautela sanitaria rispetto all’esposizione ai campi elettromagnetici degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione.

    Cosa significa “restituzione degli atti al giudice a quo”?

    Significa che la Corte non decide nel merito la questione, ma rinvia la causa al giudice che l’aveva sollevata affinché questi valuti se, alla luce dei cambiamenti normativi intervenuti, la questione di costituzionalità abbia ancora rilevanza per la decisione del caso.

    La distanza di 75 metri era compatibile con la normativa statale sui campi elettromagnetici?

    La norma statale di riferimento (legge quadro n. 36/2001) prevedeva limiti di esposizione ai campi elettromagnetici ma lasciava spazio alla disciplina regionale. Il TAR dubitava che un divieto assoluto di distanza potesse contrastare con i principi della normativa statale e con la libertà di impresa.

  • Corte cost. n. 126/2005 – Regolarizzazione lavoratori extracomunitari requisito del datore

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lettera a) del d.l. n. 195/2002 (sanatoria lavoratori extracomunitari), sollevate da numerosi TAR. Le ordinanze di rimessione difettano di adeguata motivazione sulla rilevanza e sui parametri costituzionali evocati.

    Di cosa si tratta

    Numerosi Tribunali amministrativi regionali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale della disciplina sulla regolarizzazione (sanatoria) dei lavoratori extracomunitari irregolari, introdotta dal d.l. n. 195/2002, convertito nella legge n. 222/2002. I giudizi erano stati promossi da lavoratori e datori di lavoro le cui istanze di regolarizzazione erano state respinte dalle autorità amministrative.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali amministrativi regionali per la Puglia (Lecce e Bari), per la Liguria, per il Veneto e per la Valle d’Aosta hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lettera a), del d.l. 9 settembre 2002, n. 195, convertito nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui pone requisiti per la regolarizzazione del rapporto di lavoro con lavoratori extracomunitari. Giudice relatore: non indicato nelle parti estratte.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili tutte le questioni. Le ordinanze di rimessione presentano carenze di motivazione che privano la Corte della possibilità di controllare la rilevanza delle questioni nei giudizi di merito. Il riferimento ai parametri costituzionali diversi dall’art. 3 non è sorretto da congrua motivazione.

    Il principio

    Quando più giudici sollevano questioni identiche o analoghe con ordinanze che difettano di motivazione sulla rilevanza, la Corte riunisce i giudizi e dichiara le questioni manifestamente inammissibili, senza poter entrare nel merito della compatibilità costituzionale delle norme impugnate.

    Domande e risposte

    Cos’era la sanatoria dei lavoratori extracomunitari del 2002?

    Il d.l. n. 195/2002 ha introdotto una procedura di regolarizzazione (sanatoria) per i lavoratori extracomunitari presenti irregolarmente in Italia, consentendo ai datori di lavoro di dichiarare la loro presenza e ottenere un permesso di soggiorno per lavoro, previo pagamento di un contributo forfettario.

    Perché le questioni erano state sollevate da così tanti TAR?

    Perché numerosi TAR in diverse regioni stavano giudicando impugnazioni dei dinieghi di regolarizzazione e avevano tutti dubitato, in modo analogo, della compatibilità della disciplina con il principio di uguaglianza.

    Cosa succede quando la Corte dichiara inammissibili le questioni per difetto di motivazione?

    I giudizi tornano ai giudici rimettenti, che possono sollevare nuovamente la questione con un’ordinanza più adeguatamente motivata, oppure decidere il caso con le norme vigenti.

  • Corte cost. n. 125/2005 – Notifica avviso deposito sentenza imputato non presente

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    La Corte dichiara in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondata la questione relativa all’art. 548, comma 3, c.p.p., sollevata dal Tribunale di Fermo. La norma disciplina la notifica dell’avviso di deposito della sentenza all’imputato che ha rinunciato a comparire.

    Di cosa si tratta

    Un condannato aveva sostenuto che la sentenza di condanna non fosse diventata irrevocabile per mancata notifica dell’avviso di deposito, poiché all’udienza conclusiva non era presente, avendo rinunciato a comparire. Il Tribunale di Fermo, in sede di giudizio di esecuzione, aveva dubitato della costituzionalità dell’art. 548, comma 3, c.p.p. nella parte in cui non prevede la notifica dell’avviso all’imputato comunque non presente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Fermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 548, comma 3, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la notifica dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza all’imputato non presente all’udienza conclusiva, qualunque ne sia la ragione. Giudice relatore: Giovanni Maria Flick.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, per difetto di motivazione sulla rilevanza; e manifestamente infondata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La motivazione dell’ordinanza si limita a richiamare le argomentazioni del difensore senza svolgere un autonomo ragionamento giuridico.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione è inammissibile se il giudice si limita a recepire le deduzioni difensive senza elaborare autonomamente le ragioni di incostituzionalità. La questione è altresì manifestamente infondata quanto al parametro dell’art. 3, perché l’imputato che rinunci volontariamente a comparire è in una posizione diversa da quello assente per ragioni indipendenti dalla propria volontà.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 548, comma 3, del codice di procedura penale?

    L’art. 548, comma 3, c.p.p. disciplina i casi in cui deve essere notificato all’imputato l’avviso di deposito della sentenza con l’estratto del provvedimento, in modo da consentirgli di impugnare la pronuncia nel termine previsto dalla legge.

    Perché il condannato riteneva la sentenza non irrevocabile?

    Sosteneva che, non essendo stato presente all’udienza e non avendo ricevuto l’avviso di deposito della sentenza, i termini per impugnare non fossero decorsi, quindi la sentenza non fosse divenuta definitiva e non potesse essere eseguita.

    Quale differenza c’è tra imputato assente e imputato rinunciante a comparire?

    L’imputato che rinuncia volontariamente a comparire accetta consapevolmente di non presenziare al giudizio. La legge tratta diversamente questa ipotesi rispetto all’imputato assente per cause non dipendenti dalla sua volontà, e la Corte ha ritenuto tale differenziazione non irragionevole.

  • Corte cost. n. 123/2005 – Tassa rifiuti esenzioni enti no profit comuni

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 67 del d.lgs. n. 507/1993 sulla tassa per i rifiuti solidi urbani, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia. La questione difetta di adeguata motivazione sulla rilevanza e sulle ragioni della dedotta incostituzionalità.

    Di cosa si tratta

    La Fondazione Filippo Turati aveva impugnato il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicata dal Comune di Vieste. La Commissione tributaria provinciale di Foggia aveva dubitato della costituzionalità dell’art. 67 del d.lgs. n. 507/1993, nella parte in cui non determinava criteri oggettivi per le agevolazioni o esenzioni che i comuni possono prevedere nei propri regolamenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Foggia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in riferimento agli artt. 3 secondo comma, 45 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non determina obiettivamente i criteri sulla base dei quali gli enti comunali possano prevedere nei propri regolamenti agevolazioni o esenzioni relative alla tassa sui rifiuti solidi urbani. Giudice relatore: Franco Gallo.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione non contiene una motivazione sufficiente sulla rilevanza nel giudizio a quo né spiega adeguatamente per quali ragioni le disposizioni impugnate violerebbero i parametri costituzionali evocati.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza ricorre quando il giudice rimettente non illustra sufficientemente il nesso tra la questione di costituzionalità sollevata e la decisione del caso concreto, rendendo impossibile alla Corte verificare se la questione sia effettivamente necessaria per definire il giudizio principale.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 67 del d.lgs. n. 507/1993?

    L’art. 67 disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), attribuendo ai comuni la facoltà di prevedere nei propri regolamenti agevolazioni o esenzioni per particolari categorie di utenze, senza però fissare criteri oggettivi vincolanti.

    Perché la questione era stata considerata inammissibile?

    Perché l’ordinanza di rimessione non spiegava in modo adeguato perché la questione fosse rilevante nel giudizio pendente davanti alla Commissione tributaria e non illustrava le ragioni per le quali la norma avrebbe violato i parametri costituzionali invocati.

    Quali erano i parametri costituzionali invocati?

    Gli artt. 3 secondo comma (promozione dell’uguaglianza sostanziale), 45 (promozione della cooperazione) e 53 della Costituzione (capacità contributiva), invocati in relazione alla posizione degli enti no profit.

  • Corte cost. n. 124/2005 – Foro speciale azione risarcitoria contro magistrati

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione relativa al foro speciale previsto dall’art. 4, comma 1, della legge n. 117/1988 per le azioni risarcitorie contro lo Stato per comportamenti di magistrati. La norma che radica la competenza nel tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello non viola la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino aveva promosso azione civile contro il Presidente del Consiglio dei ministri per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per comportamenti di due magistrati del Tribunale di Avellino. La causa era stata avviata davanti al Tribunale di Napoli, il quale aveva dubitato della costituzionalità della regola che impone di adire il tribunale del capoluogo del distretto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui impone che l’azione risarcitoria contro lo Stato per fatto di magistrati sia proposta davanti al tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello determinato a norma dell’art. 11 c.p.p. Giudice relatore: Franco Bile.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. Il foro speciale previsto dalla legge n. 117/1988 è già stato ritenuto conforme alla Costituzione in precedenti pronunce. La deroga al foro ordinario è giustificata dall’esigenza di garantire l’imparzialità del giudizio quando sono coinvolti magistrati locali.

    Il principio

    Il foro speciale che radica la competenza nel tribunale del capoluogo del distretto per le azioni di risarcimento contro lo Stato per fatti di magistrati è costituzionalmente legittimo perché risponde all’esigenza di garantire la terzietà e l’imparzialità del giudice, evitando che il magistrato convenuto in giudizio abbia rapporti istituzionali con i giudici chiamati a decidere.

    Domande e risposte

    Cos’è la legge n. 117/1988 sulla responsabilità civile dei magistrati?

    La legge 13 aprile 1988, n. 117, disciplina il risarcimento dei danni cagionati da magistrati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie. L’azione risarcitoria va proposta contro lo Stato (non direttamente contro il magistrato) davanti a un foro speciale per garantire l’imparzialità.

    Perché esiste un foro speciale per le azioni contro lo Stato per fatti di magistrati?

    Per evitare che i giudici chiamati a decidere siano colleghi o superiori del magistrato la cui condotta è contestata. Il foro speciale (tribunale del capoluogo del distretto determinato ex art. 11 c.p.p.) assicura una separazione geografica e istituzionale.

    Su quali parametri si fondava la questione di incostituzionalità?

    Sugli artt. 3 (ragionevolezza), 24 (diritto di difesa), 25 (giudice naturale precostituito per legge), 101 (soggezione del giudice solo alla legge) e 111 (giusto processo) della Costituzione.

  • Corte cost. n. 122/2005 – Competenza TAR su esecuzione sentenza civile passata in giudicato

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 della legge n. 1034/1971, sollevata dal TAR Sicilia di Catania in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione. La norma prevede la competenza del TAR sull’esecuzione del giudicato reso dal giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.

    Di cosa si tratta

    Un comune era stato condannato dal giudice civile a risarcire un privato per l’occupazione illegittima di un fondo adibito a discarica, sentenza provvisoriamente esecutiva. Non avendo il comune pagato, il privato si era rivolto al TAR di Catania per ottenere l’esecuzione del giudicato. Il TAR aveva dubitato della costituzionalità dell’art. 37 della legge istitutiva dei TAR che gli attribuisce tale competenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Sicilia – sezione staccata di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al giudice amministrativo la competenza a conoscere dell’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario rese nei confronti della pubblica amministrazione. Giudice relatore: Paolo Maddalena.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. L’ordinanza di rimessione difetta di motivazione sulla rilevanza e sulle ragioni di incompatibilità con i parametri costituzionali evocati. La questione era già stata esaminata e ritenuta infondata in precedenti pronunce della Corte.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando l’ordinanza di rimessione non contiene una motivazione adeguata sulla rilevanza nel giudizio a quo e quando la Corte ha già esaminato la questione in senso negativo in precedenti decisioni.

    Domande e risposte

    Cos’è il giudicato nei confronti della pubblica amministrazione?

    Il giudicato è la sentenza definitiva, non più impugnabile, che condanna la pubblica amministrazione a un determinato comportamento o pagamento. Se la PA non ottempera spontaneamente, il privato può richiederne l’esecuzione in giudizio.

    Perché il TAR ha dubitato della propria competenza sull’esecuzione?

    Il TAR riteneva che attribuire al giudice amministrativo l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario potesse creare problemi di coerenza del sistema giurisdizionale e violare i principi di uguaglianza e di giusto processo.

    Quali articoli della Costituzione erano invocati come parametro?

    Gli artt. 3 (uguaglianza e ragionevolezza), 24 (diritto di difesa), 97 (buon andamento della pubblica amministrazione), 111 (giusto processo) e 113 (tutela giurisdizionale contro gli atti della PA) della Costituzione.

  • Corte cost. n. 121/2005 – Conflitto attribuzioni revoca certificazione CE organismo Bolzano

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano contro il decreto statale che aveva revocato l’autorizzazione alla certificazione CE all’organismo I & S, Ingegneria e Sicurezza S.r.l. di Bolzano. Il ricorso è inammissibile perché il decreto ministeriale non è un atto idoneo a instaurare un conflitto di attribuzioni.

    Di cosa si tratta

    Il Ministero delle attività produttive aveva revocato con decreto del 31 luglio 2002 l’autorizzazione alla certificazione CE concessa a un organismo tecnico con sede a Bolzano, rilevando che quest’ultimo aveva svolto verifiche straordinarie su impianti ascensori per incarico di una ditta di manutenzione, in violazione della direttiva 95/16/CE. La Provincia autonoma di Bolzano ha sostenuto che tale potere di revoca spettasse alla Provincia stessa, in virtù delle proprie competenze concorrenti in materia di igiene e sanità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Bolzano ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, sostenendo che la revoca dell’autorizzazione alla certificazione CE rientrasse nelle proprie competenze legislative e amministrative concorrenti in materia di igiene e sanità ai sensi degli artt. 9 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Giudice relatore: Guido Neppi Modona.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale dichiara inammissibile il conflitto. Il decreto del Direttore generale del Ministero delle attività produttive non è atto idoneo a instaurare validamente un conflitto di attribuzioni tra enti, in quanto proviene da un organo non costituzionale bensì amministrativo dello Stato. Il conflitto di attribuzioni è ammissibile solo tra poteri dello Stato o tra Stato e Regioni, non tra un ente territoriale e un funzionario ministeriale.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione è inammissibile quando l’atto impugnato promana da un organo amministrativo ordinario dello Stato (un Direttore generale ministeriale) e non da un potere dello Stato nel senso costituzionale del termine. La mera interferenza con le competenze provinciali non basta a rendere ammissibile il conflitto.

    Domande e risposte

    Quando è ammissibile il conflitto di attribuzione?

    Il conflitto è ammissibile quando è sollevato tra soggetti che sono titolari di competenze costituzionalmente garantite (Stato, Regioni, Province autonome) e quando l’atto impugnato promana da un potere costituzionale e incide su attribuzioni costituzionalmente garantite.

    Perché la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso?

    Perché il decreto impugnato era stato emanato da un Direttore generale del Ministero delle attività produttive, un organo burocratico-amministrativo, non da un potere dello Stato in senso costituzionale. Mancava quindi un requisito essenziale per la proposizione del conflitto.

    Quali erano le competenze rivendicate dalla Provincia di Bolzano?

    La Provincia rivendicava competenze legislative e amministrative concorrenti in materia di igiene e sanità, riconosciute dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972), sostenendo che la revoca dell’autorizzazione alla certificazione CE rientrava in tale sfera.

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