Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 319/2006 – Assegni bancari senza provvista e libertà d’iniziativa

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 («Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari»), sollevata dal Tribunale di Trapani in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 386 del 1990 disciplina le sanzioni conseguenti all’emissione di assegni bancari senza provvista (il cosiddetto «assegno a vuoto»). Gli artt. 9 e 9-bis riguardano specifici profili del regime sanzionatorio. Il Tribunale di Trapani aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di quelle norme, ritenendo che potessero contrastare con i diritti inviolabili (art. 2 Cost.), con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e con la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Trapani ha impugnato gli artt. 9 e 9-bis della legge n. 386/1990 in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione. La questione è stata ritenuta manifestamente inammissibile, il che indica un difetto di rilevanza o di adeguata motivazione nella sua formulazione, piuttosto che nel merito.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. A differenza della manifesta infondatezza, la manifesta inammissibilità indica che vi sono ragioni ostative di ordine procedurale o formale che impediscono alla Corte di esaminare il merito: ad esempio, difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo, motivazione carente o contraddittoria dell’ordinanza di rimessione.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve soddisfare precisi requisiti formali e sostanziali: rilevanza nel giudizio a quo, non manifesta infondatezza, adeguata motivazione dell’ordinanza di rimessione. In difetto di uno di tali requisiti, la questione è dichiarata inammissibile o manifestamente inammissibile senza che la Corte si pronunci sulla compatibilità della norma con la Costituzione.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza?

    La manifesta inammissibilità attiene a vizi processuali della questione (ad esempio mancanza di rilevanza, difetto di motivazione dell’ordinanza): la Corte non può o non deve pronunciarsi nel merito. La manifesta infondatezza, invece, riguarda la sostanza: la questione è esaminabile ma palesemente priva di pregio.

    Che cos’è un assegno emesso senza provvista?

    Un assegno «senza provvista» (o «a vuoto») è quello emesso quando il conto corrente del traente non ha fondi sufficienti per coprirlo al momento della presentazione al pagamento. La legge n. 386/1990 prevede sanzioni pecuniarie e accessorie (come il blocco dell’utilizzo degli assegni) per chi emette assegni di questo tipo.

    Il Tribunale di Trapani contestava il regime sanzionatorio?

    Sì, il giudice rimettente riteneva che alcune disposizioni sanzionatorie della legge n. 386/1990 potessero essere eccessivamente afflittive o irragionevoli, sollevando censure di contrasto con i diritti fondamentali e con il principio di uguaglianza. La Corte non ha tuttavia esaminato il merito di queste censure, avendo dichiarato la questione inammissibile.

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  • Corte cost. n. 279/2006 – Rimborso farmaci SSN

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    La Corte costituzionale, con Sentenza n. 279 del 2006, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata. I parametri costituzionali invocati non risultavano violati.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte nel 2006.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in via incidentale davanti alla Corte. I parametri costituzionali evocati sono gli artt. 3 e 41 della Costituzione, 3 e 41 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha manifesta infondatezza. Il dispositivo recita: «Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 48, comma 5, lettera f ), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), conv»

    Il principio

    La norma impugnata non viola i parametri costituzionali invocati. La Corte ha ritenuto che la scelta legislativa rientri nella discrezionalità del Parlamento e non travalichi i limiti costituzionali.

    Domande e risposte

    Cosa succede dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma cessa di avere efficacia il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. I giudici non possono più applicarla.

    La sentenza della Corte ha effetti retroattivi?

    Sì, la declaratoria di illegittimità ha effetti retroattivi sui rapporti non ancora definitivamente chiusi, salvo i diritti quesiti e le situazioni esaurite.

    Come si trova il testo integrale della sentenza?

    Il testo integrale è pubblicato su Consulta Online (giurcost.org) e sul sito ufficiale della Corte costituzionale (cortecostituzionale.it).

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  • Corte cost. n. 278/2006 – Distanze tra costruzioni e piantagioni

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    La Corte costituzionale, con Ordinanza n. 278 del 2006, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata. La questione non soddisfaceva i requisiti di ammissibilità richiesti.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda una questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione a . 892 e 894 del codice civile,.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice rimettente (Giudice di pace di Andria) ha sollevato questione di legittimità costituzionale di . 892 e 894 del codice civile,.

    La decisione della Corte

    La Corte ha manifesta inammissibilità. Il dispositivo recita: «per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 24 e 42 della Costituzione, dal Giudice di pace di Andria, co»

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve rispettare rigorosi requisiti formali e sostanziali per essere ammissibile davanti alla Corte. La mancanza di uno di tali requisiti comporta la declaratoria di manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché mancavano i presupposti processuali o la questione era formulata in modo inidoneo.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice, nel corso di un giudizio di cui è investito, può sollevare la questione d’ufficio o su istanza di parte, se la ritiene rilevante e non manifestamente infondata.

    Quali effetti produce un’ordinanza della Corte costituzionale?

    Le ordinanze di manifesta inammissibilità o infondatezza non hanno effetto erga omnes; il giudice rimettente dovrà applicare la norma nel giudizio principale.

  • Corte cost. n. 318/2006 – Elezioni provinciali Sicilia e principio di uguaglianza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di una norma elettorale siciliana concernente l’elezione dei consigli delle Province regionali, sollevata in riferimento ai principi di uguaglianza (art. 3) e di parità di accesso alle cariche elettive (art. 51 Cost.).

    Di cosa si tratta

    Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di una disposizione della legge regionale siciliana 9 maggio 1969, n. 14, riguardante l’elezione dei consigli delle Province regionali. La norma impugnata era l’art. 18, n. 3, comma secondo, periodi quarto e quinto, della predetta legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Sicilia (sezione di Catania) aveva dubitato della compatibilità di quella norma elettorale con gli artt. 3 (principio di uguaglianza) e 51, primo comma (diritto di accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza) della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Il giudizio si chiude quindi nella fase della camera di consiglio senza procedere all’udienza pubblica, in quanto la non fondatezza risulta evidente alla sola lettura degli atti.

    Il principio

    La dichiarazione di manifesta infondatezza si produce quando la questione sollevata è palesemente priva di pregio, senza necessità di una trattazione approfondita in pubblica udienza. Ciò non implica necessariamente che la norma impugnata sia compatibile con la Costituzione in tutte le sue applicazioni, ma che le censure prospettate dal giudice rimettente non raggiungono la soglia di plausibilità richiesta.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra «manifesta infondatezza» e «infondatezza»?

    La manifesta infondatezza consente alla Corte di pronunciarsi con ordinanza in camera di consiglio, senza udienza pubblica, quando il difetto di fondamento è ictu oculi evidente. La semplice infondatezza, invece, richiede una trattazione in udienza pubblica e si conclude con sentenza.

    Che cos’è una legge regionale siciliana in materia elettorale?

    La Regione Siciliana, in virtù del suo statuto speciale, ha competenza legislativa esclusiva in varie materie, tra cui quella degli enti locali regionali. Le Province regionali siciliane sono disciplinate da norme proprie, differenti da quelle applicabili nelle regioni ordinarie.

    Chi era il giudice rimettente?

    Il giudice rimettente era il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva sollevato la questione nel corso di un giudizio amministrativo.

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  • Corte cost. n. 277/2006 – Procedura penale

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    La Corte costituzionale, con Ordinanza n. 277 del 2006, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata. La questione non soddisfaceva i requisiti di ammissibilità richiesti.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda una questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione a anza del 12 dicembre 2005 dal Giudice di pace di Savigliano nel procedimento penale a carico di A. V..

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice rimettente (Giudice di pace di Savigliano nel procedimento penale a carico di A) ha sollevato questione di legittimità costituzionale di anza del 12 dicembre 2005 dal Giudice di pace di Savigliano nel procedimento penale a carico di A. V.. I parametri costituzionali evocati sono gli artt. 24.

    La decisione della Corte

    La Corte ha manifesta inammissibilità. Il dispositivo recita: «PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Savigliano con l’ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consul»

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve rispettare rigorosi requisiti formali e sostanziali per essere ammissibile davanti alla Corte. La mancanza di uno di tali requisiti comporta la declaratoria di manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché mancavano i presupposti processuali o la questione era formulata in modo inidoneo.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice, nel corso di un giudizio di cui è investito, può sollevare la questione d’ufficio o su istanza di parte, se la ritiene rilevante e non manifestamente infondata.

    Quali effetti produce un’ordinanza della Corte costituzionale?

    Le ordinanze di manifesta inammissibilità o infondatezza non hanno effetto erga omnes; il giudice rimettente dovrà applicare la norma nel giudizio principale.

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  • Corte cost. n. 276/2006 – Sospensione condizionata della pena

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    La Corte costituzionale, con Ordinanza n. 276 del 2006, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata. I parametri costituzionali invocati non risultavano violati.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda una questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione a . 1 della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni),.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice rimettente (Tribunale di sorveglianza di Bari; che il medesimo condannato ha chiesto la concessione d) ha sollevato questione di legittimità costituzionale di . 1 della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni),. I parametri costituzionali evocati sono gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha manifesta infondatezza. Il dispositivo recita: «per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006. Annibale MARINI, Presidente Alfio FINOCCHIARO, Redattore Dep»

    Il principio

    La norma impugnata non viola i parametri costituzionali invocati. La Corte ha ritenuto che la scelta legislativa rientri nella discrezionalità del Parlamento e non travalichi i limiti costituzionali.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché mancavano i presupposti processuali o la questione era formulata in modo inidoneo.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice, nel corso di un giudizio di cui è investito, può sollevare la questione d’ufficio o su istanza di parte, se la ritiene rilevante e non manifestamente infondata.

    Quali effetti produce un’ordinanza della Corte costituzionale?

    Le ordinanze di manifesta inammissibilità o infondatezza non hanno effetto erga omnes; il giudice rimettente dovrà applicare la norma nel giudizio principale.

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  • Corte cost. n. 317/2006 – Insindacabilità parlamentare e nesso funzionale Miccichè

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    La Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni rese dal deputato Gianfranco Miccichè in danno del magistrato Giancarlo Caselli, annullando la relativa delibera del 19 settembre 2001. Mancava il necessario nesso funzionale tra quelle dichiarazioni extra-parlamentari e l’esercizio delle funzioni di parlamentare.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Roma, sezione VII penale, aveva avviato un processo penale a carico del deputato Miccichè per diffamazione ai danni del Procuratore della Repubblica di Palermo, Giancarlo Caselli. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni in questione ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale aveva sollevato conflitto di attribuzioni sostenendo che mancasse il requisito del nesso funzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra Tribunale di Roma (sezione VII penale) e Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 19 settembre 2001 (doc. IV-quater, n. 1). Il Tribunale riteneva che le dichiarazioni del deputato Miccichè — rese fuori dall’aula parlamentare — non potessero essere considerate «opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni» ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il ricorso. Seguendo la propria consolidata giurisprudenza sul nesso funzionale, rileva che le dichiarazioni del deputato non presentavano la corrispondenza sostanziale con atti tipici dell’esercizio del mandato parlamentare necessaria per giustificare la guarentigia dell’insindacabilità. Dichiara pertanto che non spettava alla Camera deliberare l’insindacabilità e annulla quella deliberazione.

    Il principio

    La guarentigia dell’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. copre le dichiarazioni extra moenia del deputato solo se esiste un nesso funzionale diretto e specifico con atti compiuti nell’esercizio tipico del mandato. Non è sufficiente una generica connessione tematica: occorre una sostanziale corrispondenza di contenuto tra le dichiarazioni esterne e le opinioni già espresse in sede parlamentare.

    Domande e risposte

    Che cosa si intende per «nesso funzionale» nell’insindacabilità parlamentare?

    Il nesso funzionale è il collegamento diretto e specifico tra l’opinione espressa fuori dal Parlamento e un atto parlamentare tipico (interrogazione, discorso in aula, voto). Non basta che l’argomento sia stato in qualche modo trattato in sede parlamentare: deve esserci una sostanziale corrispondenza tra quanto detto extra moenia e quanto già dichiarato nell’esercizio della funzione.

    Qual è la differenza rispetto alla sentenza n. 316 del 2006?

    Nella sentenza n. 316 la Corte ha dichiarato il conflitto improcedibile per motivi formali (notifica tardiva) senza esaminare il merito. Nella sentenza n. 317, invece, la Corte ha valutato nel merito la questione e ha annullato la delibera di insindacabilità, ritenendo assente il requisito del nesso funzionale.

    Che effetti ha l’annullamento della delibera di insindacabilità?

    L’annullamento della delibera parlamentare consente al giudice penale di riprendere il processo a carico del deputato, potendo ora valutare autonomamente la sussistenza del reato contestato, senza che la delibera della Camera ne blocchi il corso.

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  • Corte cost. n. 316/2006 – Conflitto attribuzioni insindacabilità parlamentare Previti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera di insindacabilità del deputato Cesare Previti. La ragione è formale: il ricorso e l’ordinanza di ammissibilità sono stati notificati oltre il termine perentorio di sessanta giorni fissato dalla Corte stessa.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Roma aveva avviato un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa a carico del deputato Cesare Previti, in relazione a dichiarazioni rese in un’intervista sul quotidiano «La Repubblica» del 30 gennaio 1997, nelle quali egli aveva messo in discussione la credibilità dei testimone Stefania Ariosto. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità di quelle dichiarazioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale aveva quindi sollevato conflitto di attribuzioni, ma aveva notificato i relativi atti con grave ritardo rispetto al termine imposto dalla Corte con l’ordinanza di ammissibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (Tribunale di Roma – Camera dei deputati) concernente la deliberazione del 18 dicembre 2002 con cui la Camera aveva dichiarato insindacabili, ex art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse dal deputato Previti in relazione al processo a suo carico per diffamazione ai danni di Stefania Ariosto. Il Tribunale sosteneva che mancasse il necessario nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e l’attività parlamentare tipica.

    La decisione della Corte

    La Corte non entra nel merito del conflitto. Rileva che il termine perentorio di sessanta giorni — fissato nell’ordinanza di ammissibilità n. 303 del 2004 per la notificazione del ricorso — non è stato rispettato: la notifica è avvenuta l’8 novembre 2005, ben oltre la scadenza. La Corte dichiara pertanto il conflitto improcedibile, richiamando la propria costante giurisprudenza (cfr. sentenza n. 116 del 2003; ordinanza n. 386 del 1985) sulla natura perentoria di tale termine.

    Il principio

    Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato il termine fissato dalla Corte per la notificazione del ricorso introduttivo e dell’ordinanza di ammissibilità ha natura perentoria. Il mancato rispetto di quel termine determina l’improcedibilità del conflitto, indipendentemente dalla fondatezza nel merito.

    Domande e risposte

    Che cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Si tratta dello strumento processuale con cui un potere dello Stato (ad esempio un giudice) contesta che un altro potere (ad esempio una Camera del Parlamento) abbia invaso la propria sfera di competenza costituzionale. La Corte decide se l’atto contestato sia legittimo o meno.

    Perché il conflitto è stato dichiarato improcedibile e non inammissibile o infondato?

    L’improcedibilità dipende dalla violazione di una regola procedurale avvenuta dopo l’apertura del giudizio: il conflitto era già stato dichiarato ammissibile nel 2004, ma il Tribunale aveva omesso di notificare gli atti nei termini prescritti. Non si tratta quindi di un vizio originario di ammissibilità, bensì di un’irregolarità procedurale sopravvenuta.

    Qual era la tesi della Camera dei deputati?

    La Camera eccepiva anzitutto la tardività della notifica (accolta dalla Corte) e, nel merito, sosteneva che le dichiarazioni del deputato Previti fossero sovrapponibili a posizioni già assunte in sede parlamentare, con conseguente operatività della garanzia dell’insindacabilità. Su questo profilo la Corte non si è pronunciata.

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  • Corte cost. n. 275/2006 – Competenza legislativa regionale

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    La Corte costituzionale, con Ordinanza n. 275 del 2006, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata. I parametri costituzionali invocati non risultavano violati.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte nel 2006.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in via incidentale davanti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha infondatezza. Il dispositivo recita: «PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006. Annibale MARINI, Presidente Ugo DE SIERVO, Redattore Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2006. CONSULTA ONLINE dal 19»

    Il principio

    La norma impugnata non viola i parametri costituzionali invocati. La Corte ha ritenuto che la scelta legislativa rientri nella discrezionalità del Parlamento e non travalichi i limiti costituzionali.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché mancavano i presupposti processuali o la questione era formulata in modo inidoneo.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice, nel corso di un giudizio di cui è investito, può sollevare la questione d’ufficio o su istanza di parte, se la ritiene rilevante e non manifestamente infondata.

    Quali effetti produce un’ordinanza della Corte costituzionale?

    Le ordinanze di manifesta inammissibilità o infondatezza non hanno effetto erga omnes; il giudice rimettente dovrà applicare la norma nel giudizio principale.

  • Corte cost. n. 274/2006 – Previdenza e pensioni

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    La Corte costituzionale, con Sentenza n. 274 del 2006, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata. I parametri costituzionali invocati non risultavano violati.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte nel 2006.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in via incidentale davanti alla Corte. I parametri costituzionali evocati sono gli artt. 3, 72 e 102 della Costituzione, 101 e 104 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha manifesta infondatezza. Il dispositivo recita: «per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici)»

    Il principio

    La norma impugnata non viola i parametri costituzionali invocati. La Corte ha ritenuto che la scelta legislativa rientri nella discrezionalità del Parlamento e non travalichi i limiti costituzionali.

    Domande e risposte

    Cosa succede dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La norma cessa di avere efficacia il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. I giudici non possono più applicarla.

    La sentenza della Corte ha effetti retroattivi?

    Sì, la declaratoria di illegittimità ha effetti retroattivi sui rapporti non ancora definitivamente chiusi, salvo i diritti quesiti e le situazioni esaurite.

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    Il testo integrale è pubblicato su Consulta Online (giurcost.org) e sul sito ufficiale della Corte costituzionale (cortecostituzionale.it).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 273/2006 – Spese di giustizia

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    La Corte costituzionale, con Ordinanza n. 273 del 2006, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata. La questione non soddisfaceva i requisiti di ammissibilità richiesti.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte nel 2006.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in via incidentale davanti alla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha manifesta inammissibilità. Il dispositivo recita: «per questi motivi La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 172 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. Testo B), trasfus»

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve rispettare rigorosi requisiti formali e sostanziali per essere ammissibile davanti alla Corte. La mancanza di uno di tali requisiti comporta la declaratoria di manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché mancavano i presupposti processuali o la questione era formulata in modo inidoneo.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice, nel corso di un giudizio di cui è investito, può sollevare la questione d’ufficio o su istanza di parte, se la ritiene rilevante e non manifestamente infondata.

    Quali effetti produce un’ordinanza della Corte costituzionale?

    Le ordinanze di manifesta inammissibilità o infondatezza non hanno effetto erga omnes; il giudice rimettente dovrà applicare la norma nel giudizio principale.

  • Corte cost. n. 272/2006 – Giurisdizione della Corte dei conti

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    La Corte costituzionale, con Ordinanza n. 272 del 2006, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata. La questione non soddisfaceva i requisiti di ammissibilità richiesti.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda una questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione a norma impugnata permetterebbe di rigettare l’eccezione di prescrizione sollevata in riferimento ai ratei pagati entro il quinquennio dalla notifica dell’invito a dedurre; che.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione di legittimità costituzionale riguarda norma impugnata permetterebbe di rigettare l’eccezione di prescrizione sollevata in riferimento ai ratei pagati entro il quinquennio dalla notifica dell’invito a dedurre; che. I parametri costituzionali evocati sono gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha manifesta inammissibilità. Il dispositivo recita: «per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), sollevata, in riferim»

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve rispettare rigorosi requisiti formali e sostanziali per essere ammissibile davanti alla Corte. La mancanza di uno di tali requisiti comporta la declaratoria di manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché mancavano i presupposti processuali o la questione era formulata in modo inidoneo.

    Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

    Solo un giudice, nel corso di un giudizio di cui è investito, può sollevare la questione d’ufficio o su istanza di parte, se la ritiene rilevante e non manifestamente infondata.

    Quali effetti produce un’ordinanza della Corte costituzionale?

    Le ordinanze di manifesta inammissibilità o infondatezza non hanno effetto erga omnes; il giudice rimettente dovrà applicare la norma nel giudizio principale.

    Norme collegate