Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 304/2006 – Conflitto attribuzioni notifica termine decaduto

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    La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Catania contro la Camera dei deputati per la delibera di insindacabilità dell’on. Paolone. La notificazione era avvenuta oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Catania aveva promosso conflitto di attribuzione contro la Camera dei deputati in relazione alla delibera del 18 dicembre 2002, con cui era stata dichiarata l’insindacabilità (art. 68, primo comma, Cost.) di alcune dichiarazioni del deputato Benito Paolone pronunciate in un comizio elettorale nei confronti dell’on. Vincenzo Bianco, sindaco di Catania, per cui pendeva processo per diffamazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto di attribuzioni riguardava la delibera della Camera dei deputati che aveva ritenuto insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le affermazioni rese dal deputato Paolone in un comizio elettorale. Il Tribunale di Catania sosteneva l’assenza del nesso funzionale con l’attività parlamentare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato rispetto del termine perentorio. La comunicazione dell’ordinanza di ammissibilità era avvenuta il 17 luglio 2003, ma la notificazione alla Camera era stata eseguita solo il 15 ottobre 2003, oltre la scadenza dei sessanta giorni. Il termine è perentorio e non soggetto a sospensione feriale nei giudizi davanti alla Corte.

    Il principio

    Nei giudizi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, il termine di sessanta giorni per la notificazione del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità alla controparte è perentorio. La sospensione feriale dei termini processuali non si applica ai giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

    Disciplinato dall’art. 134 della Costituzione e dagli artt. 37 ss. della legge n. 87/1953, è il rimedio con cui un potere dello Stato (ad es. l’autorità giudiziaria) contesta che un altro potere (ad es. il Parlamento) abbia invaso la propria sfera di competenza costituzionale.

    Perché il termine è perentorio?

    La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui vi è un’esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi e non rimessi alle parti confliggenti (sentenza n. 116/2003).

    La sospensione feriale vale anche per la Corte?

    No. La legge n. 742/1969 sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non è applicabile ai giudizi davanti alla Corte costituzionale, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della stessa Corte (sentenze n. 88/2005, n. 35/1999, n. 233/1993).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 303/2006 – IVA e contributo forense compenso divorzio

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata da un arbitro di Venezia sull’obbligo di IVA e contributo previdenziale forense sui compensi dell’avvocato in giudizi di divorzio. L’arbitro non aveva sanato la lacuna motivazionale sulla propria competenza già rilevata dalla Corte con ordinanza n. 298/2005.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un arbitrato rituale a Venezia, una cliente aveva chiesto la restituzione delle somme pagate al proprio avvocato a titolo di IVA e contributo previdenziale forense (2%) sui compensi per l’assistenza in un giudizio di divorzio, invocando l’esenzione fiscale prevista dall’art. 19 della legge n. 74/1987. L’arbitro aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che imponevano tali oneri.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’arbitro di Venezia ha sollevato questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, censurando l’art. 19 della legge n. 74/1987, l’art. 11 della legge n. 576/1980 (Cassa forense), e gli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 633/1972 (IVA), nella parte in cui assoggettano ad IVA e contributo previdenziale i compensi degli avvocati nei giudizi di divorzio e consentono la rivalsa sul cliente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. L’arbitro non aveva posto rimedio al difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla propria competenza a sollevare questione incidentale, già segnalato con ordinanza n. 298/2005. Il nuovo art. 819 c.p.c., che avrebbe potuto fondare la competenza arbitrale a conoscere questioni tributarie, non era applicabile al procedimento in corso, instaurato prima del 2 marzo 2006.

    Il principio

    L’arbitro, anche rituale, non è un giudice in senso tecnico ai fini della questione incidentale di legittimità costituzionale, salvo che abbia competenza a definire definitivamente la controversia nelle sue componenti. La mera reiterazione della questione senza sanare i vizi già rilevati dalla Corte è causa di inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 19 della legge n. 74/1987?

    La norma dispone l’esenzione da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio. L’arbitro rimettente riteneva che tale esenzione dovesse coprire anche l’IVA e il contributo previdenziale forense.

    Perché la questione era stata già dichiarata inammissibile nel 2005?

    Con ordinanza n. 298/2005, la Corte aveva già rilevato che l’arbitro non aveva adeguatamente motivato la propria competenza a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale, chiedendogli di fornire chiarimenti. La risposta dell’arbitro (lodo parziale del 23 settembre 2005) non era stata ritenuta sufficiente.

    La questione sostanziale è mai stata risolta?

    La Corte non ha mai esaminato il merito. La questione relativa all’assoggettamento ad IVA e contributo previdenziale dei compensi forensi nei giudizi di divorzio resta aperta sul piano interpretativo, anche se la prassi prevalente è nel senso dell’obbligo tributario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 302/2006 – Indennità giudiziaria maternità magistrati

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 3, primo comma, della legge n. 27/1981, che escludeva l’indennità giudiziaria durante l’astensione obbligatoria per maternità dei magistrati. La norma era già stata modificata dalla legge finanziaria 2005, ma il TAR rimettente non ne aveva tenuto conto.

    Di cosa si tratta

    Un magistrato ordinario aveva chiesto il riconoscimento del diritto all’indennità giudiziaria durante i periodi di congedo obbligatorio per maternità goduti nel 1998 e 1999. Il TAR della Lombardia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, rilevando che il personale amministrativo delle cancellerie percepiva tale indennità anche in maternità in virtù di contratti collettivi, mentre i magistrati ne erano esclusi per legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR della Lombardia ha sollevato questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, censurando l’art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), nella parte in cui escludeva l’indennità giudiziaria durante l’astensione obbligatoria per maternità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per sopravvenuta modifica normativa. L’art. 1, comma 325, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) aveva già eliminato l’esclusione dell’indennità durante la maternità. Il TAR non aveva motivato la persistente rilevanza della questione nel giudizio principale dopo tale modifica.

    Il principio

    Quando la norma censurata è stata modificata in senso favorevole al ricorrente dopo l’emanazione dell’ordinanza di rimessione, il giudice è tenuto a motivare la persistente rilevanza della questione. L’omissione di tale motivazione rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la legge n. 27/1981?

    La legge disciplina le provvidenze economiche per il personale di magistratura, tra cui l’indennità giudiziaria (ora denominata indennità speciale). In origine escludeva tale beneficio per i periodi di astensione per vari motivi, tra cui la maternità obbligatoria.

    Quando è intervenuta la modifica?

    La legge finanziaria 2005 (l. n. 311/2004, art. 1, comma 325) ha eliminato l’astensione obbligatoria per maternità dall’elenco dei periodi per cui l’indennità non spettava, equiparando così la posizione dei magistrati a quella del personale amministrativo.

    Perché la questione era comunque inammissibile?

    Perché il TAR, nel sollevare la questione, non aveva verificato se la norma applicabile al giudizio principale fosse ancora quella originaria o quella novellata, né aveva spiegato perché la modifica non risolvesse la controversia in corso.

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  • Corte cost. n. 301/2006 – ICI rimborso tre anni manifesta inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 504/1992 (ICI), sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano. La questione risultava formulata in modo contraddittorio, rendendo impossibile identificarne con certezza l’esatto oggetto.

    Di cosa si tratta

    Un contribuente proprietario di aree nel Comune di Lissone aveva chiesto il rimborso dell’ICI versata e non dovuta per il decennio 1995-2004. L’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 504/1992 limita il diritto al rimborso agli ultimi tre anni. La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di tale limite, assumendo che la legge delega prevedesse un termine più lungo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato questione in riferimento agli artt. 23, 70 e 76 della Costituzione, nella parte in cui l’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 504/1992 limita a tre anni il termine per il rimborso dell’ICI versata e non dovuta, anziché prevedere un termine più lungo come si sarebbe potuto desumere dalla legge delega n. 421/1992.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non aveva chiarito se censurasse la brevità del termine o una diversa limitazione quantitativa, rendendo incerta l’identificazione del thema decidendum. I parametri di cui agli artt. 23 e 70 Cost. erano stati invocati senza alcuna motivazione sul punto della non manifesta infondatezza.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il giudice rimettente non identifica con sufficiente precisione l’oggetto della censura, rendendo impossibile per la Corte delimitare il thema decidendum. L’omessa motivazione sui parametri costituzionali invocati comporta autonoma inammissibilità.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha esaminato il merito?

    La questione era formulata in modo ambiguo: non era chiaro se il rimettente censurasse la brevità triennale del termine o un limite quantitativo diverso. Questa incertezza è di per sé causa di manifesta inammissibilità.

    Cosa prevede l’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 504/1992?

    La norma stabilisce che il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme ICI versate e non dovute entro il termine di tre anni dalla data del versamento, ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

    Il limite triennale è stato in seguito modificato?

    Il terzo periodo del comma 1 era già stato abrogato dal d.lgs. n. 446/1997 a decorrere dal 1 gennaio 1998, circostanza che la Corte ha evidenziato come ulteriore ragione di inammissibilità parziale della questione.

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  • Corte cost. n. 255/2006 – Sospensione condizionata pena discrezionalità giudice sorveglianza

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 207 del 2003 sulla sospensione condizionata dell’esecuzione della pena, nella parte in cui non consente al giudice di sorveglianza di negare il beneficio quando lo ritiene inadeguato alle finalità rieducative della pena. L’automatismo della concessione viola gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La legge 1° agosto 2003, n. 207 ha introdotto la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva (fino a due anni) in favore dei condannati che presentassero determinati requisiti formali. Il beneficio era concesso automaticamente: il magistrato di sorveglianza non poteva valutare discrezionalmente la meritevolezza del condannato. Il Magistrato di sorveglianza di Venezia ha sollevato la questione di legittimità perché si trovava a dover concedere il beneficio a un soggetto cui era stata appena revocata una misura alternativa per violazione delle prescrizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Magistrato di sorveglianza di Venezia ha impugnato l’art. 1, comma 1, della legge n. 207 del 2003, nella parte in cui obbliga a concedere il beneficio anche quando il giudice ritiene il condannato immeritevole, in riferimento agli artt. 3, 27 (terzo comma), 79 (primo comma) e 102 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 207 del 2003, nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza possa negare la sospensione condizionata quando la ritiene non adeguata alle finalità dell’art. 27, terzo comma, Cost. (finalità rieducativa della pena). L’automatismo della concessione, privo di qualsiasi spazio valutativo per il giudice, è irragionevole (art. 3) e contrasta con il principio del finalismo rieducativo e dell’individualizzazione del trattamento (art. 27, terzo comma).

    Il principio

    I benefici penitenziari che incidono sull’esecuzione della pena non possono essere concessi in modo automatico, senza spazio alcuno per la valutazione discrezionale del giudice sulla meritevolezza del condannato. L’automatismo è irragionevole e contrasta con il principio rieducativo che deve caratterizzare l’esecuzione penale.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la legge n. 207 del 2003?

    La legge consentiva la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva fino a due anni per i condannati che, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, si fossero dichiarati disponibili a svolgere lavoro di pubblica utilità o attività a favore della collettività. Il giudice di sorveglianza era obbligato a concedere il beneficio in presenza dei requisiti formali.

    Qual è il problema dell’automatismo nei benefici penitenziari?

    L’irragionevolezza emerge chiaramente in casi come quello che ha originato la questione: un condannato cui era stata appena revocata una misura alternativa per violazione delle prescrizioni poteva comunque accedere automaticamente a un beneficio equivalente a una misura di clemenza, senza che il giudice potesse tener conto del comportamento precedente.

    Dopo la sentenza, il giudice di sorveglianza può rifiutare la sospensione?

    Sì. A seguito della sentenza additiva della Corte, il giudice di sorveglianza può negare il beneficio quando ritiene che la sospensione condizionata non sia adeguata alle finalità rieducative della pena nel caso concreto.

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  • Corte cost. n. 254/2006 – Legge nazionale marito rapporti patrimoniali tra coniugi

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile, nella parte in cui prevedeva che i rapporti patrimoniali tra coniugi di diversa nazionalità fossero regolati dalla legge nazionale del marito al momento del matrimonio. La norma violava i principi di uguaglianza e di parità tra i coniugi.

    Di cosa si tratta

    Per i matrimoni tra coniugi di diversa nazionalità celebrati prima del 1995, il diritto internazionale privato italiano (art. 19, primo comma, delle preleggi) prevedeva che i rapporti patrimoniali fossero disciplinati dalla legge nazionale del marito al momento della celebrazione del matrimonio. La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale di questa norma nel corso di un giudizio iniziato prima della riforma del 1995 (legge n. 218 del 1995), che ha introdotto nuove regole di conflitto più eque.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha dubitato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 19, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile, nella parte in cui sottopone i rapporti patrimoniali tra coniugi alla legge nazionale del marito, con evidente disparità di trattamento fondata sul sesso.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile. La norma è incostituzionale per gli stessi motivi che avevano già portato all’annullamento degli artt. 18 e 20 delle stesse preleggi (sentt. nn. 71 e 477 del 1987): il riferimento alla legge nazionale del marito introduce una disparità di trattamento tra i coniugi fondata sul sesso, in violazione del principio di parità sancito dall’art. 29, secondo comma, Cost. e del più generale principio di uguaglianza di cui all’art. 3.

    Il principio

    Le norme di diritto internazionale privato che ricollegano la disciplina dei rapporti tra coniugi alla nazionalità del solo marito violano il principio di parità tra i coniugi sancito dall’art. 29, secondo comma, della Costituzione e il principio di uguaglianza di cui all’art. 3. Il sesso non può costituire un criterio di collegamento discriminatorio.

    Domande e risposte

    La norma dichiarata incostituzionale è ancora in vigore?

    No. La legge n. 218 del 1995 aveva già abrogato l’art. 19 delle preleggi per i giudizi iniziati dopo la sua entrata in vigore. La Corte ha dichiarato l’incostituzionalità della norma abrogata per consentirne l’inapplicabilità anche nei giudizi ancora pendenti sotto il vecchio regime.

    Come si determinano oggi i rapporti patrimoniali tra coniugi di diversa nazionalità?

    La legge n. 218 del 1995 prevede la scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, o in mancanza la legge del luogo di residenza comune, oppure la legge nazionale comune. Il criterio del sesso non ha più alcun ruolo.

    Perché la Cassazione ha dovuto applicare la norma abrogata?

    La legge n. 218 del 1995 si applica solo ai giudizi iniziati dopo la sua entrata in vigore (art. 72). Il giudizio principale era iniziato prima, quindi la Cassazione era obbligata ad applicare il vecchio art. 19 delle preleggi, da cui la necessità di sollevare la questione di legittimità.

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  • Corte cost. n. 253/2006 – Legge Toscana anti-discriminazione orientamento sessuale

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Toscana n. 63 del 2004 contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale o l’identità di genere. Le norme annullate invadevano la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, istituendo obblighi e registri di rilevanza civilistica.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana aveva approvato una legge (n. 63 del 2004) con cui introduceva misure contro le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o l’identità di genere. La legge prevedeva, tra l’altro, un registro regionale delle unioni di fatto, obblighi di comunicazione e procedimenti di accertamento delle discriminazioni. Il Governo ha impugnato l’intera legge e alcune sue disposizioni specifiche.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’intera legge regionale toscana n. 63 del 2004, in riferimento agli artt. 2, 3, 5 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (ordinamento civile, competenza esclusiva statale), nonché di singoli articoli in relazione all’art. 117, terzo comma.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie parzialmente il ricorso. Dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 7 (commi 1 e 5), 8 e 16 (commi 1 e 4), che istituivano registri di unioni di fatto e disciplinavano i relativi effetti con incidenza sull’ordinamento civile, materia riservata in via esclusiva allo Stato. Dichiara inammissibili le questioni sull’intera legge (prospettate in modo generico) e non fondate quelle sulle disposizioni di carattere promozionale e anti-discriminatorio di competenza regionale concorrente.

    Il principio

    Le Regioni non possono istituire registri di unioni civili o disciplinare effetti giuridici di rapporti familiari non matrimoniali, poiché tali materie rientrano nell’ordinamento civile, di esclusiva competenza statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Le Regioni possono però adottare misure promozionali contro le discriminazioni nell’ambito delle proprie competenze concorrenti.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono legiferare contro le discriminazioni per orientamento sessuale?

    Sì, nell’ambito delle proprie competenze (es. mercato del lavoro, servizi sociali). Non possono invece disciplinare gli aspetti di ordinamento civile, come la costituzione di registri di unioni o la produzione di effetti giuridici del tipo di quelli propri dei contratti o della famiglia.

    Cosa sono le “unioni di fatto” nel contesto della legge toscana?

    La legge prevedeva un registro regionale per le coppie di fatto (anche dello stesso sesso) a fini simbolici e promozionali. La Corte ha ritenuto che alcune disposizioni correlate a tale registro invadessero la materia dell’ordinamento civile.

    La Corte ha vietato ogni disciplina regionale delle unioni di fatto?

    No. Ha annullato solo le norme specifiche che incidevano sull’ordinamento civile. Le disposizioni puramente promozionali e anti-discriminatorie, rientranti nelle competenze regionali concorrenti, sono state dichiarate non fondate.

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  • Corte cost. n. 252/2006 – Contratti lavoro a termine abuso successione restituzione atti

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Rossano che aveva sollevato questione sulla disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato successivi (d.lgs. n. 368 del 2001). Modifiche normative sopravvenute impongono al giudice di rivalutare la rilevanza della questione.

    Di cosa si tratta

    Un lavoratore (Umberto Novellis) aveva prestato servizio per un’azienda olearia dal 1965 al 2002 con una serie di contratti a tempo determinato. Cessato il rapporto, aveva chiesto la riassunzione sostenendo che la successione di contratti a termine integrasse un abuso. Il Tribunale di Rossano ha dubitato della legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, che attuavano la direttiva europea sul lavoro a tempo determinato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Rossano ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 9 e 10, e 11, commi 1 e 2, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per presunta irragionevolezza nella disciplina delle conseguenze dell’abuso nella successione di contratti a termine.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Nel frattempo il quadro normativo è mutato: sono intervenute modifiche legislative che incidono sulla disciplina in esame. Il Tribunale di Rossano deve rivalutare se la questione mantenga la sua rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce dello ius superveniens prima di eventualmente risollevarla.

    Il principio

    Quando il quadro normativo rilevante muta dopo la sollevazione della questione di legittimità costituzionale, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo per una nuova valutazione di rilevanza. Questo meccanismo evita che la Corte giudichi una questione che potrebbe essere divenuta irrilevante per il giudizio concreto.

    Domande e risposte

    Cosa prevede il d.lgs. n. 368 del 2001 sui contratti a tempo determinato?

    Il decreto, in attuazione della direttiva 1999/70/CE, disciplina i contratti di lavoro a tempo determinato prevedendo la necessità di ragioni giustificatrici (poi abolite dalla riforma del 2012) e misure anti-abuso per la successione reiterata di contratti a termine.

    Qual è la sanzione per l’abuso nella successione di contratti a termine?

    Il dibattito si concentrava sulle conseguenze: se la successione abusiva determinasse la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato o se fossero previste sole sanzioni risarcitorie. La questione di merito non è stata decisa dalla Corte.

    Cosa deve fare il Tribunale di Rossano dopo la restituzione degli atti?

    Deve rivalutare la fattispecie concreta alla luce del nuovo quadro normativo. Se ritiene la questione ancora rilevante e non manifestamente infondata, può risollevarla alla Corte con una nuova ordinanza.

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  • Corte cost. n. 251/2006 – Abuso d’ufficio e violazione di norme regolamentari

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal GUP del Tribunale di Ragusa sull’art. 323 del codice penale (abuso d’ufficio). Il rimettente aveva chiesto l’estensione della fattispecie anche alla violazione di norme regolamentari, ma non ha adeguatamente motivato sulla rilevanza né sul difetto di interpretazione adeguatrice.

    Di cosa si tratta

    Il GUP del Tribunale di Ragusa stava giudicando un caso di presunto abuso d’ufficio. L’art. 323 del codice penale, dopo la riforma del 1997, punisce l’abuso d’ufficio solo in caso di violazione di norme di legge o di regolamenti, ma il “diritto vivente” — secondo il rimettente — ne esclude l’applicabilità quando la violazione riguarda mere norme regolamentari (in assenza di violazione di legge). Il GUP ha chiesto alla Corte di estendere la punibilità anche a questi casi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP presso il Tribunale di Ragusa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 323 del codice penale, nella parte in cui — nell’interpretazione del “diritto vivente” — esclude la punibilità per mancanza di violazione di legge anche quando il pubblico ufficiale abbia violato un regolamento, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il rimettente non ha adeguatamente motivato sulla rilevanza della questione nel giudizio concreto, limitandosi ad affermazioni generiche sul “diritto vivente” senza specificare se tale interpretazione fosse effettivamente rilevante nel caso sottoposto al suo esame. Il difetto di motivazione sulla rilevanza rende la questione inammissibile.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione specifica e non generica sulla rilevanza della questione nel giudizio principale. Non è sufficiente evocare un “diritto vivente” in termini astratti: il giudice deve spiegare come e perché quella interpretazione incide sulla decisione del caso concreto.

    Domande e risposte

    Il reato di abuso d’ufficio comprende la violazione di regolamenti?

    L’art. 323 c.p. dopo la riforma del 1997 punisce la violazione di “norme di legge o di regolamento”. Il dibattito interpretativo riguardava se la violazione di soli regolamenti, in assenza di violazione di legge, fosse sufficiente a integrare il reato. La Corte non ha deciso nel merito questa questione.

    Cos’è il “diritto vivente”?

    Il “diritto vivente” indica l’interpretazione consolidata di una norma nella giurisprudenza, in particolare della Cassazione. Quando il giudice rimettente lamenta che il “diritto vivente” produce un effetto incostituzionale, deve dimostrare che quella interpretazione è effettivamente seguita e rilevante nel caso di specie.

    Perché la Corte non può “aggiungere” fattispecie penali attraverso una sentenza additiva?

    Il principio di riserva di legge in materia penale (art. 25 Cost.) impone che le fattispecie criminose siano definite dalla legge. La Corte non può in linea di principio creare nuove fattispecie penali incriminatrici con sentenze additive, a meno di non muoversi in un ambito già delineato dalla norma.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 250/2006 – Restituzione atti sanatoria lavoro irregolare stranieri

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    La Corte ordina la restituzione degli atti al TAR Emilia-Romagna (sezione di Parma), che aveva dubitato della legittimità costituzionale di una norma sulla sanatoria del lavoro irregolare dei lavoratori extracomunitari. Intervenute modifiche normative rilevanti, il giudice a quo deve rivalutare la rilevanza della questione alla luce del quadro giuridico mutato.

    Di cosa si tratta

    Un datore di lavoro aveva presentato domanda per legalizzare il rapporto di lavoro irregolare con un dipendente di nazionalità albanese, ai sensi del d.l. n. 195 del 2002 (cosiddetta “sanatoria Bossi-Fini”). La Prefettura aveva rigettato la domanda. Il TAR dell’Emilia-Romagna, investito del ricorso, ha dubitato della legittimità costituzionale della norma che prevedeva determinati requisiti per accedere alla sanatoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR dell’Emilia-Romagna, sezione di Parma, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lettera c), del d.l. 9 settembre 2002, n. 195, convertito in legge, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, per asserita violazione del principio di uguaglianza.

    La decisione della Corte

    La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Nel periodo intercorso tra la sollevazione della questione e la decisione della Corte, il quadro normativo di riferimento è mutato per effetto di successive modifiche legislative. Il TAR deve pertanto rivalutare se la questione rimanga rilevante nel giudizio principale alla luce di tali novità normative.

    Il principio

    Quando, dopo la sollevazione di una questione di legittimità costituzionale, intervengono modifiche normative che incidono sul quadro giuridico rilevante, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché rivaluti la rilevanza della questione alla luce dello ius superveniens.

    Domande e risposte

    Cosa significa “restituzione degli atti al giudice a quo”?

    La Corte non decide nel merito la questione di legittimità costituzionale, ma rimanda il fascicolo al giudice che l’aveva sollevata. Quest’ultimo deve verificare se, alla luce delle modifiche normative sopravvenute, la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata prima di risollevarla.

    Cosa prevede la sanatoria del lavoro irregolare di cui al d.l. n. 195 del 2002?

    Il decreto ha permesso ai datori di lavoro di regolarizzare i rapporti di lavoro irregolari con lavoratori extracomunitari presentando apposite domande, previo pagamento di un contributo forfettario. La norma è collegata alla legge Bossi-Fini sull’immigrazione.

    Il principio di uguaglianza può essere violato da norme sulla sanatoria dei lavoratori stranieri?

    In astratto sì, se norme simili trattano situazioni analoghe in modo irragionevolmente diverso. Il merito della questione non è stato esaminato dalla Corte per la restituzione degli atti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 249/2006 – Insindacabilità parlamentare Bossi dichiarazioni Lega Nord

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    La Corte dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Umberto Bossi oggetto di un procedimento penale davanti alla Corte d’appello di Milano. Le affermazioni non presentavano il necessario nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un procedimento penale nei confronti del deputato Umberto Bossi, la Corte d’appello di Milano ha sollevato conflitto di attribuzioni contro la Camera dei deputati. Quest’ultima aveva deliberato, il 23 gennaio 2002, che le dichiarazioni rese da Bossi — oggetto dell’imputazione penale — costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte d’appello contestava l’assenza del necessario nesso funzionale tra quelle dichiarazioni e l’attività parlamentare.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Milano, seconda sezione penale, ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati, contestando la deliberazione del 23 gennaio 2002 di insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Bossi, per violazione delle attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria in relazione all’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie il conflitto: dichiara che non spettava alla Camera affermare l’insindacabilità di quelle dichiarazioni e annulla la relativa delibera. Le dichiarazioni rese dal deputato Bossi non presentavano il necessario nesso funzionale con l’esercizio delle sue funzioni parlamentari: mancava la corrispondenza sostanziale tra le affermazioni extra moenia e un atto parlamentare tipico compiuto nell’ambito della funzione.

    Il principio

    La prerogativa dell’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. non copre qualsiasi dichiarazione di un parlamentare, ma solo quelle che presentano un nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari. In assenza di tale nesso, la Camera non può legittimamente deliberare l’insindacabilità senza invadere le attribuzioni della magistratura.

    Domande e risposte

    Cos’è il “nesso funzionale” richiesto per l’insindacabilità parlamentare?

    Le dichiarazioni extra-parlamentari sono protette dall’art. 68 Cost. solo se costituiscono la “divulgazione esterna” di un atto parlamentare tipico (interrogazione, discorso in aula, proposta di legge) già compiuto o strettamente connesso all’attività della Camera o del Senato.

    Cosa succede dopo l’annullamento della delibera di insindacabilità?

    Il procedimento penale nei confronti del deputato Bossi davanti alla Corte d’appello di Milano può riprendere, non essendo più coperto dallo scudo dell’insindacabilità parlamentare.

    La Camera può sempre deliberare l’insindacabilità di un proprio membro?

    La Camera può deliberare l’insindacabilità, ma la delibera è impugnabile davanti alla Corte Costituzionale in sede di conflitto di attribuzioni. Se la Corte accerta l’assenza del nesso funzionale, annulla la delibera.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 248/2006 – Legge energia Regione Toscana distribuzione competenze

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge della Regione Toscana n. 39 del 2005 in materia di energia. Gli artt. 28, 29, 30 e 32, che disciplinavano i servizi di distribuzione dell’energia elettrica, violavano la competenza esclusiva statale in materia di concorrenza e mercato dell’energia.

    Di cosa si tratta

    Il Governo ha impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, che si proponeva di disciplinare le attività regionali nel settore energetico in applicazione dell’art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione. La contestazione riguardava in particolare le norme sulla distribuzione dell’energia elettrica, il cui mercato è stato liberalizzato e la cui regolazione è affidata a un’autorità indipendente nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato più articoli della legge regionale toscana n. 39 del 2005, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), e terzo comma, della Costituzione, lamentando la violazione delle competenze statali esclusive in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile e reti di trasporto e distribuzione dell’energia.

    La decisione della Corte

    La Corte accoglie parzialmente il ricorso. Dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 28 (commi 1, 3, 4 e 5), 29, 30 (comma 1) e 32 della legge regionale, che disciplinavano i servizi di distribuzione dell’energia e invadevano la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. Dichiara invece inammissibili alcune questioni per difetto di motivazione sul parametro interposto, e non fondate le questioni relative ad altre disposizioni che rientravano nella competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.

    Il principio

    La disciplina della distribuzione dell’energia elettrica, in quanto attinente alla tutela della concorrenza nel mercato energetico liberalizzato, appartiene alla competenza esclusiva statale. Le Regioni possono legiferare in materia energetica solo entro i principi fondamentali fissati dalla legge statale, senza invadere le riserve di competenza dello Stato.

    Domande e risposte

    Quali materie energetiche sono di competenza esclusiva dello Stato?

    Secondo la Corte, la distribuzione dell’energia elettrica quale servizio di pubblica utilità soggetto a concessione statale rientra nella tutela della concorrenza, competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

    Le Regioni non possono legiferare in materia di energia?

    Possono farlo nella materia di legislazione concorrente “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” (art. 117, terzo comma, Cost.), ma solo nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale, come quelli contenuti nella legge n. 239 del 2004.

    Cos’è il parametro interposto nel giudizio di legittimità costituzionale?

    Il parametro interposto è una norma di legge ordinaria che, nel giudizio in via principale, funge da tramite tra la norma regionale impugnata e il parametro costituzionale: la regione viola la Costituzione perché contrasta con i principi fondamentali fissati dalla legge statale.

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