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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile, nella parte in cui prevedeva che i rapporti patrimoniali tra coniugi di diversa nazionalità fossero regolati dalla legge nazionale del marito al momento del matrimonio. La norma violava i principi di uguaglianza e di parità tra i coniugi.

Di cosa si tratta

Per i matrimoni tra coniugi di diversa nazionalità celebrati prima del 1995, il diritto internazionale privato italiano (art. 19, primo comma, delle preleggi) prevedeva che i rapporti patrimoniali fossero disciplinati dalla legge nazionale del marito al momento della celebrazione del matrimonio. La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale di questa norma nel corso di un giudizio iniziato prima della riforma del 1995 (legge n. 218 del 1995), che ha introdotto nuove regole di conflitto più eque.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione ha dubitato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 19, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile, nella parte in cui sottopone i rapporti patrimoniali tra coniugi alla legge nazionale del marito, con evidente disparità di trattamento fondata sul sesso.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile. La norma è incostituzionale per gli stessi motivi che avevano già portato all’annullamento degli artt. 18 e 20 delle stesse preleggi (sentt. nn. 71 e 477 del 1987): il riferimento alla legge nazionale del marito introduce una disparità di trattamento tra i coniugi fondata sul sesso, in violazione del principio di parità sancito dall’art. 29, secondo comma, Cost. e del più generale principio di uguaglianza di cui all’art. 3.

Il principio

Le norme di diritto internazionale privato che ricollegano la disciplina dei rapporti tra coniugi alla nazionalità del solo marito violano il principio di parità tra i coniugi sancito dall’art. 29, secondo comma, della Costituzione e il principio di uguaglianza di cui all’art. 3. Il sesso non può costituire un criterio di collegamento discriminatorio.

Domande e risposte

La norma dichiarata incostituzionale è ancora in vigore?

No. La legge n. 218 del 1995 aveva già abrogato l’art. 19 delle preleggi per i giudizi iniziati dopo la sua entrata in vigore. La Corte ha dichiarato l’incostituzionalità della norma abrogata per consentirne l’inapplicabilità anche nei giudizi ancora pendenti sotto il vecchio regime.

Come si determinano oggi i rapporti patrimoniali tra coniugi di diversa nazionalità?

La legge n. 218 del 1995 prevede la scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, o in mancanza la legge del luogo di residenza comune, oppure la legge nazionale comune. Il criterio del sesso non ha più alcun ruolo.

Perché la Cassazione ha dovuto applicare la norma abrogata?

La legge n. 218 del 1995 si applica solo ai giudizi iniziati dopo la sua entrata in vigore (art. 72). Il giudizio principale era iniziato prima, quindi la Cassazione era obbligata ad applicare il vecchio art. 19 delle preleggi, da cui la necessità di sollevare la questione di legittimità.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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