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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Toscana n. 63 del 2004 contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale o l’identità di genere. Le norme annullate invadevano la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, istituendo obblighi e registri di rilevanza civilistica.

Di cosa si tratta

La Regione Toscana aveva approvato una legge (n. 63 del 2004) con cui introduceva misure contro le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o l’identità di genere. La legge prevedeva, tra l’altro, un registro regionale delle unioni di fatto, obblighi di comunicazione e procedimenti di accertamento delle discriminazioni. Il Governo ha impugnato l’intera legge e alcune sue disposizioni specifiche.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’intera legge regionale toscana n. 63 del 2004, in riferimento agli artt. 2, 3, 5 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (ordinamento civile, competenza esclusiva statale), nonché di singoli articoli in relazione all’art. 117, terzo comma.

La decisione della Corte

La Corte accoglie parzialmente il ricorso. Dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 7 (commi 1 e 5), 8 e 16 (commi 1 e 4), che istituivano registri di unioni di fatto e disciplinavano i relativi effetti con incidenza sull’ordinamento civile, materia riservata in via esclusiva allo Stato. Dichiara inammissibili le questioni sull’intera legge (prospettate in modo generico) e non fondate quelle sulle disposizioni di carattere promozionale e anti-discriminatorio di competenza regionale concorrente.

Il principio

Le Regioni non possono istituire registri di unioni civili o disciplinare effetti giuridici di rapporti familiari non matrimoniali, poiché tali materie rientrano nell’ordinamento civile, di esclusiva competenza statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Le Regioni possono però adottare misure promozionali contro le discriminazioni nell’ambito delle proprie competenze concorrenti.

Domande e risposte

Le Regioni possono legiferare contro le discriminazioni per orientamento sessuale?

Sì, nell’ambito delle proprie competenze (es. mercato del lavoro, servizi sociali). Non possono invece disciplinare gli aspetti di ordinamento civile, come la costituzione di registri di unioni o la produzione di effetti giuridici del tipo di quelli propri dei contratti o della famiglia.

Cosa sono le “unioni di fatto” nel contesto della legge toscana?

La legge prevedeva un registro regionale per le coppie di fatto (anche dello stesso sesso) a fini simbolici e promozionali. La Corte ha ritenuto che alcune disposizioni correlate a tale registro invadessero la materia dell’ordinamento civile.

La Corte ha vietato ogni disciplina regionale delle unioni di fatto?

No. Ha annullato solo le norme specifiche che incidevano sull’ordinamento civile. Le disposizioni puramente promozionali e anti-discriminatorie, rientranti nelle competenze regionali concorrenti, sono state dichiarate non fondate.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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