Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata da un arbitro di Venezia sull’obbligo di IVA e contributo previdenziale forense sui compensi dell’avvocato in giudizi di divorzio. L’arbitro non aveva sanato la lacuna motivazionale sulla propria competenza già rilevata dalla Corte con ordinanza n. 298/2005.

Di cosa si tratta

Nel corso di un arbitrato rituale a Venezia, una cliente aveva chiesto la restituzione delle somme pagate al proprio avvocato a titolo di IVA e contributo previdenziale forense (2%) sui compensi per l’assistenza in un giudizio di divorzio, invocando l’esenzione fiscale prevista dall’art. 19 della legge n. 74/1987. L’arbitro aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che imponevano tali oneri.

La questione di legittimità costituzionale

L’arbitro di Venezia ha sollevato questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, censurando l’art. 19 della legge n. 74/1987, l’art. 11 della legge n. 576/1980 (Cassa forense), e gli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 633/1972 (IVA), nella parte in cui assoggettano ad IVA e contributo previdenziale i compensi degli avvocati nei giudizi di divorzio e consentono la rivalsa sul cliente.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. L’arbitro non aveva posto rimedio al difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla propria competenza a sollevare questione incidentale, già segnalato con ordinanza n. 298/2005. Il nuovo art. 819 c.p.c., che avrebbe potuto fondare la competenza arbitrale a conoscere questioni tributarie, non era applicabile al procedimento in corso, instaurato prima del 2 marzo 2006.

Il principio

L’arbitro, anche rituale, non è un giudice in senso tecnico ai fini della questione incidentale di legittimità costituzionale, salvo che abbia competenza a definire definitivamente la controversia nelle sue componenti. La mera reiterazione della questione senza sanare i vizi già rilevati dalla Corte è causa di inammissibilità.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 19 della legge n. 74/1987?

La norma dispone l’esenzione da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio. L’arbitro rimettente riteneva che tale esenzione dovesse coprire anche l’IVA e il contributo previdenziale forense.

Perché la questione era stata già dichiarata inammissibile nel 2005?

Con ordinanza n. 298/2005, la Corte aveva già rilevato che l’arbitro non aveva adeguatamente motivato la propria competenza a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale, chiedendogli di fornire chiarimenti. La risposta dell’arbitro (lodo parziale del 23 settembre 2005) non era stata ritenuta sufficiente.

La questione sostanziale è mai stata risolta?

La Corte non ha mai esaminato il merito. La questione relativa all’assoggettamento ad IVA e contributo previdenziale dei compensi forensi nei giudizi di divorzio resta aperta sul piano interpretativo, anche se la prassi prevalente è nel senso dell’obbligo tributario.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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