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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Catania contro la Camera dei deputati per la delibera di insindacabilità dell’on. Paolone. La notificazione era avvenuta oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di ammissibilità.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Catania aveva promosso conflitto di attribuzione contro la Camera dei deputati in relazione alla delibera del 18 dicembre 2002, con cui era stata dichiarata l’insindacabilità (art. 68, primo comma, Cost.) di alcune dichiarazioni del deputato Benito Paolone pronunciate in un comizio elettorale nei confronti dell’on. Vincenzo Bianco, sindaco di Catania, per cui pendeva processo per diffamazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il conflitto di attribuzioni riguardava la delibera della Camera dei deputati che aveva ritenuto insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le affermazioni rese dal deputato Paolone in un comizio elettorale. Il Tribunale di Catania sosteneva l’assenza del nesso funzionale con l’attività parlamentare.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato rispetto del termine perentorio. La comunicazione dell’ordinanza di ammissibilità era avvenuta il 17 luglio 2003, ma la notificazione alla Camera era stata eseguita solo il 15 ottobre 2003, oltre la scadenza dei sessanta giorni. Il termine è perentorio e non soggetto a sospensione feriale nei giudizi davanti alla Corte.

Il principio

Nei giudizi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, il termine di sessanta giorni per la notificazione del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità alla controparte è perentorio. La sospensione feriale dei termini processuali non si applica ai giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Domande e risposte

Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

Disciplinato dall’art. 134 della Costituzione e dagli artt. 37 ss. della legge n. 87/1953, è il rimedio con cui un potere dello Stato (ad es. l’autorità giudiziaria) contesta che un altro potere (ad es. il Parlamento) abbia invaso la propria sfera di competenza costituzionale.

Perché il termine è perentorio?

La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui vi è un’esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi e non rimessi alle parti confliggenti (sentenza n. 116/2003).

La sospensione feriale vale anche per la Corte?

No. La legge n. 742/1969 sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non è applicabile ai giudizi davanti alla Corte costituzionale, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della stessa Corte (sentenze n. 88/2005, n. 35/1999, n. 233/1993).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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