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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 504/1992 (ICI), sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano. La questione risultava formulata in modo contraddittorio, rendendo impossibile identificarne con certezza l’esatto oggetto.
Di cosa si tratta
Un contribuente proprietario di aree nel Comune di Lissone aveva chiesto il rimborso dell’ICI versata e non dovuta per il decennio 1995-2004. L’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 504/1992 limita il diritto al rimborso agli ultimi tre anni. La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di tale limite, assumendo che la legge delega prevedesse un termine più lungo.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato questione in riferimento agli artt. 23, 70 e 76 della Costituzione, nella parte in cui l’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 504/1992 limita a tre anni il termine per il rimborso dell’ICI versata e non dovuta, anziché prevedere un termine più lungo come si sarebbe potuto desumere dalla legge delega n. 421/1992.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non aveva chiarito se censurasse la brevità del termine o una diversa limitazione quantitativa, rendendo incerta l’identificazione del thema decidendum. I parametri di cui agli artt. 23 e 70 Cost. erano stati invocati senza alcuna motivazione sul punto della non manifesta infondatezza.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il giudice rimettente non identifica con sufficiente precisione l’oggetto della censura, rendendo impossibile per la Corte delimitare il thema decidendum. L’omessa motivazione sui parametri costituzionali invocati comporta autonoma inammissibilità.
Domande e risposte
Perché la Corte non ha esaminato il merito?
La questione era formulata in modo ambiguo: non era chiaro se il rimettente censurasse la brevità triennale del termine o un limite quantitativo diverso. Questa incertezza è di per sé causa di manifesta inammissibilità.
Cosa prevede l’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 504/1992?
La norma stabilisce che il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme ICI versate e non dovute entro il termine di tre anni dalla data del versamento, ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Il limite triennale è stato in seguito modificato?
Il terzo periodo del comma 1 era già stato abrogato dal d.lgs. n. 446/1997 a decorrere dal 1 gennaio 1998, circostanza che la Corte ha evidenziato come ulteriore ragione di inammissibilità parziale della questione.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — parametro invocato per eccesso di delega legislativa
- Art. 23 della Costituzione — riserva di legge in materia tributaria, invocato senza motivazione
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