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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge della Regione Toscana n. 39 del 2005 in materia di energia. Gli artt. 28, 29, 30 e 32, che disciplinavano i servizi di distribuzione dell’energia elettrica, violavano la competenza esclusiva statale in materia di concorrenza e mercato dell’energia.
Di cosa si tratta
Il Governo ha impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, che si proponeva di disciplinare le attività regionali nel settore energetico in applicazione dell’art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione. La contestazione riguardava in particolare le norme sulla distribuzione dell’energia elettrica, il cui mercato è stato liberalizzato e la cui regolazione è affidata a un’autorità indipendente nazionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato più articoli della legge regionale toscana n. 39 del 2005, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), e terzo comma, della Costituzione, lamentando la violazione delle competenze statali esclusive in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile e reti di trasporto e distribuzione dell’energia.
La decisione della Corte
La Corte accoglie parzialmente il ricorso. Dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 28 (commi 1, 3, 4 e 5), 29, 30 (comma 1) e 32 della legge regionale, che disciplinavano i servizi di distribuzione dell’energia e invadevano la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. Dichiara invece inammissibili alcune questioni per difetto di motivazione sul parametro interposto, e non fondate le questioni relative ad altre disposizioni che rientravano nella competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.
Il principio
La disciplina della distribuzione dell’energia elettrica, in quanto attinente alla tutela della concorrenza nel mercato energetico liberalizzato, appartiene alla competenza esclusiva statale. Le Regioni possono legiferare in materia energetica solo entro i principi fondamentali fissati dalla legge statale, senza invadere le riserve di competenza dello Stato.
Domande e risposte
Quali materie energetiche sono di competenza esclusiva dello Stato?
Secondo la Corte, la distribuzione dell’energia elettrica quale servizio di pubblica utilità soggetto a concessione statale rientra nella tutela della concorrenza, competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Le Regioni non possono legiferare in materia di energia?
Possono farlo nella materia di legislazione concorrente “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” (art. 117, terzo comma, Cost.), ma solo nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale, come quelli contenuti nella legge n. 239 del 2004.
Cos’è il parametro interposto nel giudizio di legittimità costituzionale?
Il parametro interposto è una norma di legge ordinaria che, nel giudizio in via principale, funge da tramite tra la norma regionale impugnata e il parametro costituzionale: la regione viola la Costituzione perché contrasta con i principi fondamentali fissati dalla legge statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni in materia energetica e di concorrenza
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